Bonus energia elettrica e gas: crediti di imposta e detrazioni utilizzabili dal 18 luglio

Si potranno utilizzare a partire dal 18 luglio 2022 i crediti di imposta ceduti e i bonus maturati nella dichiarazione dei redditi inerenti il maggior costo sostenuto dalle imprese, energivore e non, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e del gas. A chiarire le possibilità di utilizzo dei bonus maturati è stata l’Agenzia delle entrate. Il punto della situazione si è reso necessario dopo i malfunzionamenti comunicati da Sogei in merito all’utilizzo della piattaforma on line. I crediti di imposta oggetto di agevolazione fiscale sono quelli comunicati all’Agenzia delle entrate entro la data del prossimo 11 luglio.

Crediti di imposta bonus energia elettrica e gas, cessione e compensazione nel modello F 24: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Il chiarimento dell’Agenzia delle entrate sui bonus maturati per l’acquisto di energia elettrica e gas da parte delle imprese, non necessariamente a largo utilizzo delle due fonti, è arrivato nei giorni scorsi. In particolare, l’Agenzia ha chiarito che “i crediti di imposta spettanti per l’acquisto di prodotti energetici, con cessione a soggetti terzi e comunicati all’Agenzia delle Entrate non oltre  l’11 luglio prossimo, nonché i crediti di imposta risultanti dalle dichiarazioni fiscali (dell’Iva, dell’Irap e delle imposte dirette) inoltrate all’Agenzia delle Entrate entro la medesima data, potranno in ogni modo essere utilizzati in compensazione, usando il modello F 24, a decorrere dal 18 luglio 2022”

Bonus energia elettrica e gas, come si ottengono i crediti di imposta?

I crediti di imposta sull’energia e sul gas derivano dal maggior prezzo sostenuto dalle imprese energivore e gasivore, ma anche da quelle che non fanno largo utilizzo delle due fonti energetiche, nel corso del 2022 rispetto all’anno 2019. In particolare, il maggior costo è dettato dall’inflazione già registrata nell’ultimo trimestre del 2021 e accentuata nell’anno in corso dal conflitto in Ucraina. Il chiarimento dell’Agenzia delle entrate è stato necessario dopo le segnalazioni di Sogei circa il malfunzionamento della piattaforma on line per la comunicazione dei crediti di imposta. Proprio a partire dallo scorso 6 luglio, infatti, si sono registrati malfunzionamenti relativi ai servizi on line del portale web dell’Agenzia delle entrate e, da venerdì 8 luglio, anche nella sezione “Fatture e corrispettivi” del sito.

Problemi sito Agenzia delle entrate sui crediti di imposta spese approvvigionamento energia elettrica e gas

I problemi informatici alla piattaforma on line dell’Agenzia delle entrate hanno riguardato, fin dal 6 luglio scorso, l’infrastruttura per la trasmissione delle dichiarazioni e dei pagamenti effettuati mediante il modello F 24 di Entratel. Di conseguenza, la soluzione adottata dall’Agenzia delle entrate è stata quella di ritardare la scadenza per le comunicazioni dei crediti di imposta. I bonus sono quelli maturati sulle maggiori spese del 2022 di approvvigionamento di energia elettrica e gas. Si è concesso, pertanto, un margine di tempo “cuscinetto” per il recupero delle pratiche che non erano state inserite per i problemi informatici. Ci sarà tempo, dunque, fino al 18 luglio 2022 per utilizzare i crediti di imposta comunicati entro l’11 luglio prossimo.

 

Bonus gas ed energia imprese, pubblicati i codici tributo

Sono stati pubblicati i codici tributo relativi ai crediti di imposta derivanti dal bonus per l’aumento dei prezzi dell’energia elettrica e del gas delle imprese. La novità arriva a pochi giorni dalle indicazioni dell’Agenzia delle entrate secondo le quali non è necessario aspettare il termine del trimestre di applicazione per procedere alla compensazione del bonus. I codici tributi sono stati pubblicati con la risoluzione numero 18/E del 14 aprile. I crediti di imposta vanno utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2022.

Credito di imposta energia elettrica e gas, quali sono i bonus a disposizione delle imprese per il caro prezzi?

I bonus spettano sia alle imprese energivore e gasivore che a tutte le altre imprese. Anche le imprese  che fanno un uso moderato di energia elettrica e gas possono beneficiare dei crediti di imposta per l’aumentato prezzo delle fonti energetiche. Il credito di imposta derivante dai costi di energia elettrica e gas può anche essere ceduto, come avviene per i bonus edilizi. Il vantaggio fiscale va da un minimo del 12% sugli incrementi di prezzo a un massimo del 25%. Inoltre, per cedere i crediti è necessario il visto di conformità. Prima della pubblicazione dei codici tributo, era disponibile l’unico codice da iscrivere nel modello F24, quello inerente le imprese che fanno largo utilizzo di energia elettrica e di gas corrispondente a 6960.

Bonus su spese energia elettrica o gas: che cos’è?

La percentuale del credito di imposta dal 12% al 25% varia a seconda del tipo di impresa che beneficia del bonus. Il decreto legge numero 21, cosiddetto “decreto Energia” del 21 marzo scorso, prevede disposizioni urgenti per contrastare l’aumento dei prezzi di energia elettrica e di gas derivante dalla crisi in Ucraina. I crediti di imposta sui costi sostenuti nel primo trimestre 2022 vanno a vantaggio delle imprese che usano massicciamente le due energie, ma anche alle altre aziende che ne facciano un utilizzo più moderato.

Credito di imposta su spese di gas ed energia: si può procedere alla compensazione anticipata

Per tutti i bonus previsti dai recenti decreti, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che si può procedere con la compensazione senza dover attendere il termine del trimestre di riferimento, ovvero il primo o il secondo di quest’anno. Con una Faq pubblicata l’11 aprile, l’Agenzia delle entrate ha spiegato che è ammissibile, dunque, la compensazione anticipata purché applicata a spese già sostenute secondo il principio della competenza. Ciò implica che le imprese siano in possesso delle relative fatture di acquisto.

Credito di imposta del 12% per le imprese non energivore: ecco quali sono

Nel dettaglio, ecco quali sono le percentuali di bonus che le imprese, a seconda del tipo, potranno applicare sulle spese relative alle forniture di energia elettrica e di gas. Le imprese non energivore hanno a disposizione un bonus del 12% sulle spese per l’energia elettrica. Il beneficio riguarda le imprese dotate di contatori di energia di potenza pari ad almeno 16,5 Kw. Per utilizzare il credito di imposta è occorrente avere a disposizione le fatture di acquisto che certifichino il costo sostenuto. Per ottenere il credito di imposta, le imprese nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 devono aver subito un incremento dei costi per kilowattora di oltre il 30% rispetto al costo medio sostenuto nei primi tre mesi del 2019. Il relativo codice tributo è 6963.

Bonus imprese non gasivore, come determinare il bonus?

Per le imprese che non fanno ricorso a grosse quantità di gas naturale il credito di imposta è determinato all’aliquota del 20% del costo di acquisto del gas impiegato come fonte energetica. Sono esclusi gli usi termoelettrici. Le aziende beneficiarie sono quelle elencate nell’articolo 5 del decreto legge numero 17 del 1° marzo scorso. Anche per queste aziende, l’incremento di costo del gas naturale deve essere eccedente il 30% nel primo trimestre del 2022 in rapporto ai mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2019. La media dei prezzi deve essere calcolata sulle stime di prezzo fornite dal Mercato infragiornaliero (MiGas). I costi vengono pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (Gme). Il codice tributo è il 6964.

Come utilizzare il bonus sui costi del gas naturale?

Il credito di imposta riconosciuto alle aziende per l’incremento del costo del gas naturale può essere usato come bonus esclusivamente in compensazione. Lo stesso credito di imposta può essere anche cumulato con altre agevolazione applicate ai medesimi costi. Tuttavia, il complessivo delle agevolazioni non deve essere superiore al totale del costo. Inoltre, il bonus sul gas non concorre a formare il reddito d’impresa e, tanto meno, a comporre la base imponibile dell’Irap (Imposta regionale sulle attività produttive).

Bonus per imprese energivore e gasivore: quale credito di imposta spetta per il risparmio sulla fattura?

Per le imprese energivore e gasivore il provvedimento “Energia” ha incrementato l’aliquota del bonus attribuibile. Infatti, sia per il gas che per l’energia elettrica, il bonus era già fissato dal decreto legge numero 17 del 2022. Il decreto stabiliva, rispettivamente, aliquote di credito di imposta pari al 20 e al 15%. Con il nuovo decreto numero 21 del 2022, le percentuali di credito di imposta sulle spese di gas ed energia elettrica, per le aziende che ne facciano ampio utilizzo, sono aumentate di 5 punti percentuali. Dunque, i nuovi crediti di imposta sono pari al 20% per le spese del gas e al 25% per quelle dell’energia elettrica. Il codice tributo delle imprese energivore del secondo trimestre 2022 è 6961; quello delle imprese gasivore è 6962.

Imprese a largo utilizzo di gas ed energia elettrica, come verificare il credito di imposta spettante?

Per la domanda di bonus è necessario che le aziende a largo utilizzo di energia elettrica abbiano subito incrementi delle spese eccedenti il 30%. La percentuale da applicare deve essere confermata dal rapporto tra la media dei consumi dei primi tre mesi del 2022 con la media dello stesso periodo del 2019. Le aziende del gas dovranno procedere con il rapporto dei prezzi medi del gas del primo trimestre del 2022 rispetto ai prezzi medi dello stesso periodo del 2019.

Come utilizzare il bonus sulle spese di energia elettrica e gas per le imprese che ne fanno largo utilizzo?

Il bonus calcolato sull’incremento dei prezzi di gas naturale ed energia elettrica delle aziende che ne fanno largo uso, è cumulabile con altre agevolazioni relative alle stesse spese. La compensazione si può fare  anche in anticipo con decorrenza dal secondo trimestre del 2022. Il bonus può essere, in ogni modo, utilizzato entro la scadenza del 31 dicembre 2022. Il credito di imposta non concorre a formare il reddito di impresa e la base imponibile ai fini dell’Irap (Imposta regionale sulle attività produttive).

Come cedere il credito di imposta accumulato grazie al bonus sui costi dell’energia elettrica e del gas?

Le aziende energivore e gasivore possono cedere il credito di imposta accumulato sugli incrementi dei prezzi di energia elettrica e gas. La cessione va fatta per il totale del bonus a soggetti a regime controllato, quali banche e intermediari finanziari. Lo chiarisce l’articolo 9 del decreto legge “Energia”. Il provvedimento allarga la facoltà di cessione del credito di imposta anche alle aziende agevolate classificate dall’articolo 15 del decreto legge numero 4 del 27 gennaio 2022.

Bonus energia elettrica e gas delle imprese, per la cessione del credito di imposta è necessario il visto di conformità

Per la cessione dei crediti di imposta relativi alle spese maggiorate di gas ed energia elettrica, le imprese dovranno adempiere al visto di conformità. In particolare, l’adempimento si ottempera mediante le informazioni relative alla documentazione che attesti il rispetto dei requisiti che danno origine al credito di imposta. La documentazione deve essere rilasciata dai responsabili dell’assistenza fiscale.

Credito di imposta su bonus energia e gas: si può anticipare la compensazione

Novità in arrivo per i crediti di imposta derivanti dal bonus per il consumo dell’energia elettrica e del gas delle imprese. Secondo le indicazioni dell’Agenzia delle entrate non è necessario attendere il termine del trimestre di riferimento per procedere alla compensazione del credito. Gli aiuti riguardano sia le imprese energivore e gasivore che tutte le altre imprese. Anche quelle che fanno un utilizzo moderato di gas ed energia elettrica. Il bonus derivante dai costi delle due fonti di energia possono anche essere ceduto. Il beneficio fiscale va da un minimo del 12% a un massimo del 25%. Tuttavia, per la cessione dei crediti è occorrente il visto di conformità. È disponibile un solo codice tributo per il modello F24, quello relativo alle imprese che fanno largo utilizzo di gas ed energia elettrica corrispondente a 6960.

Credito di imposta sulle spese per l’energia elettrica o per il gas: che cos’è?

Il credito di imposta andrà dal 12% al 25% sul costo del gas e dell’energia elettrica. La percentuale di bonus varia a seconda della tipologia di impresa beneficiaria. L’ultimo provvedimento approvato, il decreto legge numero 21, cosiddetto “decreto Energia” del 21 marzo 2022, introduce disposizioni urgenti per contrastare il caro prezzi di gas ed energia elettrica derivante dalla crisi in Ucraina. Bonus sui costi sostenuti in questa prima parte del 2022 sono previsti per le imprese che usano largamente le due energie, ma anche alle altre imprese che ne facciano un uso più moderato.

Credito di imposta su spese di gas ed energia: si può procedere alla compensazione anticipata

Per tutti i crediti di imposta previsti dai recenti decreti, l’Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni relative alla compensazione del bonus. Si può avviare la compensazione senza dover aspettare la fine del trimestre di riferimento, ovvero il primo o il secondo del 2022. Con una Faq pubblicata nella giornata dell’11 aprile, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che si può procedere alla compensazione anticipata. La condizione richiesta è quella del calcolo del credito di imposta su spese già sostenute seguendo il principio della competenza delle spese stesse. Pertanto, è necessario che le imprese siano in possesso delle relative fatture di acquisto.

Tax credit del 12% per le imprese non energivore: ecco quali sono

Ecco nel dettaglio le percentuali di credito di imposta che le imprese, a seconda della tipologia, potranno applicare sulle spese riguardanti le forniture di gas e di energia elettrica. Le imprese non energivore hanno a disposizione un credito di imposta del 12% sulle spese per l’energia elettrica. Il beneficio riguarda le imprese dotati di contatori di energia di potenza da almeno 16,5 Kw. Per beneficiare del credito di imposta è necessario avere a disposizione le fatture di acquisto che certifichino la spesa effettuata. Per ottenere il credito di imposta, le imprese nel primo trimestre del 2022 devono aver subito un aumento dei costi per kilowatt/ora di oltre il 30% rispetto al costo medio sostenuto nei primi tre mesi del 2019.

Credito di imposta imprese non gasivore, come determinare il bonus?

Per le imprese che non consumino eccessive quantità di gas naturale il bonus è nella percentuale del 20% sul costo di acquisto del gas impiegato come fonte energetica. Non deve trattarsi di utilizzi termoelettrici. Le imprese beneficiarie sono quelle classificate dall’articolo 5 del decreto legge numero 17 del 1° marzo 2022. Anche per queste imprese, l’aumento di costo per il gas naturale deve essere superiore al 30% nei primi tre mesi del 2022 in rapporto allo stesso periodo del 2019. La media dei prezzi deve essere calcolata sulle stime di prezzo fornite dal Mercato infragiornaliero (MiGas). I costi vengono pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (Gme).

Come utilizzare il bonus sui costi del gas naturale?

Il bonus riconosciuto alle imprese per l’aumento dei costi del gas naturale può essere utilizzato come credito di imposta solo in compensazione. Lo stesso credito di imposta si può anche cumulato con altre agevolazione applicate agli stessi costi. Tuttavia, il totale delle agevolazioni non deve eccedere il complessivo del costo. Inoltre, il credito di imposta sul gas non concorre alla formazione del reddito d’impresa e tanto meno alla composizione della base imponibile dell’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap).

Bonus per imprese energivore e gasivore: quale credito di imposta spetta per il risparmio sulla fattura?

Per le imprese energivore e gasivore il decreto legge “Energia” ha aumentato l’aliquota del credito di imposta attribuibile. Infatti, sia per  il gas che per l’energia elettrica, il credito di imposta era già fissato dal decreto legge numero 17 del 2022. Il provvedimento stabiliva, rispettivamente, percentuali di bonus pari al 20 e al 15%. Con il nuovo provvedimento numero 21 del 2022, le aliquote del credito di imposta sui costi del gas e dell’energia elettrica, per le imprese che ne facciano ampio utilizzo, sono aumentate di cinque punti percentuali. Dunque, i nuovi bonus sono corrispondenti al 20% per i costi del gas e al 25% per quelli dell’energia elettrica.

Imprese a largo utilizzo di gas ed energia elettrica, come verificare il credito di imposta spettante?

Per la domanda di credito di imposta è occorrente che le imprese a largo utilizzo di energia elettrica abbiano subito aumenti di costi superiori al 30%. L’aliquota applicabile deve essere confermata dal rapporto tra la media dei consumi dei primi tre mesi del 2022 con la media dello stesso periodo del 2019. Le imprese del gas dovranno procedere con il rapporto dei prezzi medi del gas di gennaio, febbraio e marzo del 2022 rispetto agli stessi mesi del 2019.

Come utilizzare il bonus sulle spese di energia elettrica e gas per le imprese che ne fanno largo utilizzo?

Il credito di imposta calcolato sull’aumento del costo del gas naturale e  dell’energia elettrica delle imprese che ne fanno largo utilizzo, è cumulabile con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi. La compensazione può essere fatta anche in anticipo, rispetto a quanto fissato in precedenza con decorrenza dal secondo trimestre del 2022. Il termine dell’utilizzo del bonus è fissato al 31 dicembre prossimo. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito di impresa e alla base imponibile ai fini dell’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap).

Come cedere il credito di imposta accumulato grazie al bonus sui costi dell’energia elettrica e del gas?

Le imprese gasivore ed energivore hanno la facoltà di cedere il credito di imposta accumulato sull’aumento dei costi di gas ed energia elettrica. La cessione può avvenire per l’intero ammontare del bonus agli altri soggetti a regime controllato, quali banche e intermediari finanziari. Lo stabilisce l’articolo 9 del decreto legge “Energia” che allarga la possibilità di cessione del credito di imposta anche alle imprese agevolate classificate dall’articolo 15 del decreto legge numero 4 del 27 gennaio 2022.

Cessione del credito di imposta, dopo la prima solo a banche e intermediari finanziari abilitati

Consumata la prima cessione, si possono effettuare due ulteriori cessioni, purché effettuate verso istituti bancari e intermediari finanziati abilitati secondo quanto prevede l’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia creditizia e bancaria.

Bonus energia elettrica e gas delle imprese, per la cessione del credito di imposta è necessario il visto di conformità

Per la cessione dei crediti di imposta relativi al bonus per il gas e l’energia elettrica, le imprese dovranno procedere con il visto di conformità. Nello specifico, l’adempimento riguarda le informazioni riguardanti la documentazione che attesti la presenza dei requisiti che danno origina al bonus. La documentazione deve essere rilasciata dai responsabili dell’assistenza fiscale.

Cessioni dei crediti su bonus energia fino a tre operazioni per tutto il 2022

Si potranno fare fino a tre operazioni di cessione dei crediti di imposta sui bonus energia elettrica e gas naturale entro tutto il 2022. Ma servirà il visto di conformità. Nella Gazzetta ufficiale del 21 marzo scorso è stato pubblicato il decreto legge “Energia” (il decreto legge numero 21 del 2022) sui bonus per le imprese energivore e gasivore, ma anche per tutte le altre imprese che acquistano gas naturale o energia elettrica o a forte consumo di energia elettrica. Tutte le imprese devono aver subito un aumento dei costi di almeno il 30%. Oltre alla possibilità di detrazione diretta del bonus in compensazione, c’è la possibilità di far girare la moneta fiscale ma entro determinate regole.

Imprese energivore, quale credito di imposta matura sull’acquisto di energia elettrica ed energia?

Gli articoli 5 e 9 del decreto legge numero 21 del 2022 disciplinano il bonus sull’energia elettrica delle imprese energivore. Il credito di imposta è riconosciuto per un incremento del costo dell’energia elettrica per kilowattora del primo trimestre del 2022 di oltre il 30% rispetto a quello medio dei mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2019. In queste condizioni, viene riconosciuto un credito di imposta del 25% sulla spesa sostenuta nel secondo trimestre del 2022, da usare in ogni modo entro il 31 dicembre 2022. Il credito di imposta è cedibile e cumulabile con altre agevolazioni relative alle specifiche spese purché il cumulo non ecceda il costo complessivo.

Imprese gasivore, quale bonus per il costo di acquisto del gas?

Per le imprese gasivore occorre far riferimento agli stessi articoli (5 e 9) del decreto legge numero 21 del 2022. In particolare, per beneficiare del credito di imposta, è necessario aver subito l’incremento di non meno del 30% del prezzo medio del gas nel primo trimestre del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2019. A queste condizioni, il credito di imposta è pari al 20% sul costo sostenuto nel secondo trimestre del 2022, da utilizzare comunque entro il 31 dicembre 2022. Il bonus si può cedere e cumulare.

Imprese che acquistano energia elettrica: credito di imposta del 12% sulla spesa

Per le imprese che acquista energia elettrica è necessario far riferimento all’articolo 3 del decreto legge numero 21 del 2022. Si tratta di imprese che hanno in dotazione i contatori dell’energia elettrica di portata pari o superiore ai 16,5 kilowatt. Se l’incremento del costo dell’energia elettrica nel primo trimestre del 2022 risulta eccedente rispetto al prezzo a kilowatt dello stesso periodo del 2019, le imprese hanno diritto al bonus del 12% della spesa sostenuta. Il credito di imposta si può utilizzare per le spese sostenute nel secondo trimestre del 2022 e, in ogni modo, non oltre il 31 dicembre prossimo per la cessione del relativo credito. Il bonus si può cumulare e cedere.

Credito di imposta per le imprese che acquistano gas naturale: la percentuale è del 20%

Per le imprese che acquistano gas naturale il credito di imposta è pari al 20%. L’articolo di riferimento è il numero 4 del decreto legge numero 21 del 2022. In particolare si tratta di imprese che hanno subito un incremento del costo del gas naturale nei primi tre mesi del 2022 di almeno il 30% rispetto al prezzo praticato nel primo trimestre del 2019. Il credito di imposta si può utilizzare sulla spesa di gas naturale del secondo trimestre dell’anno e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. Il bonus risulta cedibile e cumulabile.

Imprese a forte consumo di energia elettrica secondo il decreto legge numero 4 del 2022: quale credito di imposta?

Infine, l’articolo 15 del decreto legge numero 4 del 2022 disciplina le imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore). Anche in questo caso, le imprese devono aver subito un aumento del costo del kilowatt per ora del 30% rispetto ai primi tre mesi del 2019. Il credito di imposta risulta pari al 20% delle spese sostenute nel primo trimestre del 2022. Si può cedere o cumulare il bonus.

Bonus energia elettrica e gas, come si può cedere il credito di imposta?

Per i crediti di imposta derivanti dal bonus energia elettrica e gas naturale, alle condizioni previste dalle norme dei decreti legge, c’è la possibilità di cessione. Questa operazione è stata uniformata per tutti i crediti di imposta, anche non derivanti dai bonus energia. La disciplina risulta, dunque, uniformata a quella dei crediti di imposta per i bonus edilizi e Covid. Ne consegue che le operazioni di cessioni dei crediti di imposta possono essere in numero massimo di tre. La cessione deve avvenire per l’intero importo. Il decreto legge 21 del 2022 precisa, inoltre, che la prima cessione è libera e può essere effettuata a qualsiasi tipo di soggetto, incluse le banche e gli altri intermediari finanziari.

Seconda e terza cessione del credito di imposta sui bonus energia elettrica e gas naturale: ecco i vincoli

Le novità insistono, invece, sulla seconda e sulla terza cessione del credito di imposta legato al bonus per l’energia elettrica e per il gas naturale. Infatti, le ulteriori ed eventuali cessioni devono essere effettuate a favore solo di banche e di intermediari finanziari riconosciuti dall’albo dell’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Sono comprese anche le società appartenenti a gruppi bancari iscritti all’albo secondo quanto prevede l’articolo 64 del Testo unico bancario. Risultano esclusi tutti gli altri soggetti, pertanto, nella seconda e nella terza cessione del credito di imposta. Le operazioni, in ogni modo, non possono andare oltre il 31 dicembre 2022.

Visto di conformità occorrente per la cessione del credito di imposta su energia elettrica e gas: come e a chi si richiede?

Propedeutico alla cessione del credito di imposta sul bonus energia elettrica e gas naturale è il visto di conformità delle spese. Più nel dettaglio, l’adempimento risulta essere soddisfatto nel momento in cui si forniscono i dati inerenti la documentazione che attesti la sussistenza dei requisiti che sono alla base del credito di imposta stesso. Per ottenere il visto di conformità delle spese è necessario rivolgersi:

  • ai dottori commercialisti o ai ragionieri;
  • periti commerciali e consulenti del lavoro;
  • ai responsabili dei Centri di assistenza fiscale (Caf).

Aumento nel secondo trimestre per l’Indice Costo Energia Terziario – Elettricità

L’Indice Costo Energia Terziario – Elettricità misura l’andamento della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta in regime di maggior tutela dalle imprese appartenenti al settore servizi e, per il secondo trimestre del 2017 ha segnato un aumento dell’1,8% rispetto al trimestre precedente.

Questo aumento dipende in gran parte dal rialzo, da parte dell’Autorità, delle componenti relative alla materia prima e al dispacciamento.
Ma l’incremento è stato contenuto grazie a due fattori: da un lato il calo dei corrispettivi relativi agli oneri di sistema, dall’altro il nuovo sistema di calcolo dei prezzi che, basandosi dal 1° gennaio 2017 su previsioni ex-ante, può generare andamenti di segno opposto.

Ad aumentare è, comunque, la spesa lorda per l’acquisto di elettricità delle imprese pari al 4,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e si prevede un 2017 più caro del 2016 a causa del considerevole aumento del prezzo dell’energia all’ingrosso registratosi nei primi due mesi dell’anno.
Il peso delle componenti fiscali e parafiscali scende ad un valore del 53,8%, tra i più bassi dall’inizio delle rilevazioni dell’Icet.

Per quanto riguarda le spese relative all’acquisto di gas, nel secondo trimestre 2017 l’Indice ICET-G, che misura l’andamento medio della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dalle imprese del settore dei servizi, registra, in considerazione del calo della domanda per ragioni stagionali, una riduzione pari all’1,84% rispetto al trimestre precedente.
Nel dettaglio, il prezzo della materia prima preso a riferimento ha registrato una lieve contrazione mentre il costo del trasporto (QT) ha subito una diminuzione rilevante anche grazie all’azzeramento della componente CRVOS.
Dal confronto rispetto allo stesso periodo del 2016 si conferma un secondo trimestre 2017 decisamente più alto per circa il 13,3% rispetto allo stesso periodo del 2016.
In seguito all’ultimo aggiornamento, le componenti del costo della fornitura registrano alcune variazioni nel loro peso rispetto ad un anno prima: il corrispettivo energia arriva a pesare il 47,7% viceversa il peso della componente a copertura degli oneri infrastrutturali subisce un ridimensionamento pesando per circa il 26%.

Vera MORETTI