Incentivi e garanzie alle imprese del turismo: le misure in arrivo anche per under 35

In arrivo nuove misure relative a incentivi e garanzie alle piccole e medie imprese operanti nel settore del turismo. E nuovi contributi per l’imprenditorialità nel settore sono attesi per i giovani under 35 anni e, in generale, fino a 40 anni di età. Gli incentivi andranno nella direzione della nascita di nuovi imprenditori e verso una maggiore competitività delle imprese del turismo. Si tratta degli obiettivi fissati dalla misura M1 C3 4.2.4 del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Pnrr) “Sostegno alla nascita e al consolidamento delle piccole e medie imprese del turismo”. Nello specifico, il decreto legge numero 36 del 2022 del governo (decreto “Pnrr 2”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 10 del 30 aprile 2022, ha dato una maggiore accelerazione agli obiettivi del Pnrr per il settore turistico.

Imprese del turismo, maggiore garanzie dal Fondo

Una prima misura prevede l’estensione della garanzia alle piccole e medie imprese del settore del turismo. In particolare, ricalcando gli obiettivi della misura M1 C3 4.2.4 del Pnrr, il Fondo di garanzia delle Pmi avrà una dotazione di 58 milioni di euro per il 2022; di 100 milioni di euro per il prossimo anno; e di 50 milioni di euro per il 2024 e il 2025. La metà del fondo è disponibile per investimenti in ambito di riqualificazione energetica. Sul piano della garanzia delle piccole e medie imprese, il Consiglio di gestione del Fondo dovrà predisporre un modello per valutare i rischi economici e finanziari delle imprese turistiche che presenteranno domanda di garanzia.

Quali imprese turistiche potranno presentare domanda di garanzia al Fondo Pmi del turismo?

Le imprese del settore del turismo che potranno presentare domanda per la garanzia del Fondo del settore sono:

  • imprese alberghiere;
  • strutture di attività agrituristiche e all’aria aperta;
  • imprese ricreative, fieristiche e congressuali;
  • parchi tematici, complessi termali e porti turistici.

Quale garanzia può essere richiesta dalle imprese del turismo al Fondo?

Per le imprese comprese tra quelle ammesse alla garanzia del settore del turismo, la garanzia può essere richiesta a titolo gratuito. Inoltre, l’importo massimo a garanzia di ciascuna singola Pmi è stato aumentato a 5 milioni di euro. Per la richiesta della garanzia, le imprese dovranno avere al loro interno un numero massimo di dipendenti non eccedente le 499 unità. La percentuale di garanzia concedibile dipende dalla disciplina emergenziale.

Turismo, nuove agevolazioni per i giovani che vogliano avviare un’impresa

Per i giovani dai 18 ai 40 anni di età è possibile ottenere garanzie a sostegno dell’avvio di una nuova impresa esclusivamente nel settore dell’agriturismo. Per gli altri settori del turismo (dalle strutture alberghiere e ricreative a quelle turistiche, dai complessi termali ai parchi acquatici) i giovani under 35 potranno ricevere il sostegno del Fondo per avviare una nuova attività. Sia per le imprese già esistenti, che per le nuove imprese gli obiettivi dei sostegni vanno nella direzione di finanziare investimenti per innalzare la competitività delle imprese. In particolare, il finanziamento riguarda le spese per la digitalizzazione e per l’innovazione dell’offerta con nuovi servizi e prodotti.

Quali imprese del turismo possono ottenere la garanzia per la nascita e il consolidamento? Ecco i codici Ateco

Le imprese del settore del turismo che possono ottenere i finanziamenti dal Fondo di garanzia devono avere i seguenti codici Ateco:

  • 49.31, imprese di trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e sub urbane;
  • 49.39.01, gestione di funicolari, di ski lift e di seggiovie;
  • 55.10.00, gli alberghi;
  • 55.20.10, i villaggi turistici;
  • 55.20.20, gli ostelli della gioventù;
  • 55.20.30 i rifugi di montagna;
  • 55.20.40 le colonie marittime e montane;
  • 55.20.51 gli affittacamere per soggiorni brevi inclusi i bed and breakfast, i residence e gli appartamenti per le vacanze;
  • 55.20.52, le attività di alloggio connesse alle aziende agricole;
  • 55.30.00, le aree di campeggio, per roulotte e camper;
  • 55.90.20, gli alloggi per gli studenti.

Anche agenzie di viaggio e tour operator ammessi ai finanziamenti per le imprese turistiche

Anche i tour operator e le agenzia di viaggio sono ammessi ai finanziamenti per le piccole e medie imprese turistiche. In particolare, le imprese con i codici Ateco:

  • 79.10.00, le attività dei tour operator e delle agenzie di viaggio;
  • 79.11.00, le attività delle agenzie di viaggio;
  • 79.12.00, le attività dei tour operator;
  • 79.90.00, gli altri servizi di prenotazione e le attività connesse;
  • 79.90.2, le attività di guide turistiche e di accompagnatori;
  • 79.90.19, gli altri servizi di prenotazione e le altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio non altrimenti classificate;
  • 79.90.11, i servizi di biglietteria per gli eventi sportivi, teatrali e di altri eventi di intrattenimento e ricreativi.

Finanziamenti alle imprese del turismo, ammessi anche scuole e società di organizzazione eventi

Ai finanziamenti del Fondo di garanzia delle Pmi sono ammessi anche determinate scuole e imprese che svolgono l’attività nell’organizzazione di convegni e fiere. In particolare, i codici Ateco corrispondenti sono:

  • 82.30.00, imprese di organizzazione di fiere e di convegni;
  • 84.13.8, imprese di regolamentazione degli affari e dei servizi riguardanti il turismo;
  • 85.59.30, scuole e corsi di lingua;
  • 91.03.00, gestione dei luoghi e dei monumenti storici e di attrazione simili;
  • 91.04.00, le attività di orti botanici, di giardini zoologici e di riserve naturali;
  • 93.21.00, i parchi di divertimento e quelli tematici;
  • 93.29.20, la gestione degli stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali;
  • 93.29.90, le altre attività di divertimento e intrattenimenti non altrimenti classificate;
  • 96.04.20, gli stabilimenti termali;
  • 96.09.05, le organizzazioni di feste e cerimonie.

Agricoltura, per le imprese in arrivo il fondo di garanzia Pmi dal 16 marzo 2022

Sono in arrivo le garanzie sui finanziamenti per le piccole e medie imprese dell’agricoltura grazie alla possibilità di nuovo accesso al relativo fondo. Infatti, a decorrere dal 16 marzo 2022 le Pmi del settore agricolo potranno contare nuovamente sul Fondo centrale di garanzia delle piccole e medie imprese. La misura applica quanto prevede il comma 2, dell’articolo 8, del decreto numero 17 del 2022, cosiddetto “Energia”. Maggiori vantaggi sono riservati alle imprese che presenteranno domanda di garanzia tra il 1° aprile e il 30 giugno 2022.

Adesione al Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese agricole: convenienza per il caro energia

La misura prevista dal decreto legge “Energia” permette alle piccole e medie imprese del settore dell’agricoltura di ottenere le garanzie dello Stato. È necessario che le Pmi si trovino nella situazione di comprovata esigenza di liquidità. Inoltre, l’intervento di garanzia tra il 1° aprile e il 30 giugno prossimi sarà del tutto gratuito. L’obiettivo è quello di sostenere le imprese agricole dall’aumento generalizzato dei costi, in primo luogo di quelli energetici. Per le imprese del settore dell’acquacoltura e della pesca, la richiesta di ammissione al Fondo centrale di garanzia potrà avvenire a decorrere dalla data che verrà comunicata con successiva circolare.

Agricoltura, come si presenta la domanda per l’ammissione al Fondo centrale di garanzia?

Per la presentazione delle domande di ammissione al Fondo centrale di garanzia, le imprese agricole dovranno servirsi degli appositi moduli presenti sul portale internet. Sul sito del Fondo centrale di garanzia, infatti, è presente la versione del nuovo Allegato 4, da compilarsi per le richieste che arriveranno a partire dal prossimo 16 marzo. Sull’Allegato 4, inoltre, si possono inserire le seguenti indicazioni:

  • si può selezionare il regime di esenzione nel settore agricolo, della pesca o dell’acquacoltura;
  • è possibile effettuare la dichiarazione per l’accesso gratuito al Fondo centrale di garanzia secondo quanto dispone il comma 2, dell’articolo 8 del decreto legge numero 17 del 2022.

Aumento dei massimali di contributi e di aiuti a favore delle imprese: quanti finanziamenti si possono ottenere?

Inoltre, la Commissione Europea ha rivisto in aumento le nuove soglie di aiuti di Stato da destinare alle imprese. Per l’agricoltura, i massimali applicati sono riportati di seguito:

  • 225 mila euro (rispetto ai 100 mila euro precedenti) per le aziende che operano nella produzione di prodotti agricoli;
  • 270 mila euro (rispetto ai 120 mila euro precedenti) per le aziende che operano nei settori dell’acquacoltura e della pesca;
  • otto milioni di euro per le aziende che operano in tutti gli altri settori produttivi.

Gli aumenti dei massimali nel settore dell’agricoltura permettono, alle imprese agricole, di poter ottenere finanziamenti fino a sei anni con garanzie fino a 5 milioni di euro.

Vendita prodotti difettosi: da gennaio maggiori tutele per i consumatori

Il decreto legislativo 170 del 2021 ha apportato una serie di modifiche agli articoli del Codice del Consumo, le stesse hanno ad oggetto la garanzia per prodotti difettosi. Le modifiche sono entrate in vigore il 1° gennaio 2022, quindi a partire da tale data i consumatori possono godere di maggiori tutele e maggiori oneri ai venditori.

Acquisto prodotti difettosi: ampliato il campo di applicazione del codice del consumo

Gli articoli del Codice del Consumo (decreto legislativo 206 del 2005) interessati dalle modifiche sono quelli da 128 a 135.

La prima novità è l’ampliamento dell’ambito di applicazione del Codice. Ora si applica ai contratti di vendita e ai contratti equiparati, tra i quali è possibile annoverare la somministrazione, permuta, fornitura, appalto, opera. Il Codice si applica sia nel caso in cui il contratto avvenga in negozi fisici, sia nel caso in cui avvenga a distanza oppure online. Il bene oggetto di vendita può essere di qualunque tipo, sono compresi i beni in formato digitale, acqua, gas, energia elettrica, animali vivi, beni da assemblare e beni usati. I beni digitali coperti da garanzia sono anche quelli interconnessi o incorporati con altri beni.

Quando un bene è difettoso?

A questo punto è bene capire quando un bene viene considerato difettoso ai sensi delle nuove regole del Codice del Consumo.

Un articolo per essere a norma deve avere caratteristiche oggettive e soggettive determinate. Le caratteristiche oggettive sono:

  • corrispondenza alla descrizione, alla qualità e quantità indicata nel contratto, inoltre deve essere funzionale;
  • deve essere conforme ad ogni utilizzo comunicato dal venditore prima dell’acquisto, cioè se un acquirente con capelli ricci comunica al venditore che ha bisogno di un asciugacapelli per avere capelli lisci senza usare la piastra, l’asciugacapelli deve avere tali caratteristiche oppure il venditore deve comunicare che in realtà tale uso non è possibile;
  • deve essere completo di tutti gli accessori, imballaggi e delle istruzioni;
  • il bene inoltre deve essere aggiornato e il venditore deve comunicare all’acquirente la possibilità di effettuare degli aggiornamenti periodici gratuiti che consentano di avere sempre una funzionalità adeguata ai tempi. Questo vale soprattutto per i dispositivi di ultima generazione, ad esempio per gli smartphone.

Per quanto riguarda i requisiti oggettivi, il bene deve essere:

  • idoneo all’uso e agli scopi previsti tenendo in considerazione la normativa italiana ed europea, norme tecniche e codici di condotta;
  • qualità corrispondente alla descrizione;
  • deve essere completo di accessori, imballaggio e istruzioni;
  • I beni oggetto di vendita, o altra tipologia contrattuale, devono avere caratteristiche di durabilità, sicurezza, compatibilità, funzionalità ordinariamente presenti in beni di un determinato tipo e che il consumatore può ragionevolmente attendersi dal bene.

Nella versione precedente l’articolo 129 non distingueva le caratteristiche oggettive da quelle soggettive.

Prodotti difettosi: obblighi per il venditori

La nuova normativa è particolarmente severa nei confronti dei venditori che spesso pubblicizzano i loro prodotti esaltando qualità che in realtà gli stessi non posseggono, o comunque posseggono in maniera limitata. La nuova disciplina prevede che il venditore è vincolato a ciò che dichiara pubblicamente rivolgendosi a un gruppo di persone indeterminato e ampio. Viene meno tale vincolo solo se prima della stipula del contratto, quindi della vendita, corregge tali dichiarazioni con le stesse modalità utilizzate per renderle note.

Se il bene non soddisfa i requisiti previsti per legge, la vendita, o altro contratto, è valido solo se l’acquirente accetta tali difformità, con un atto separato e in modo espresso. Ad esempio, io pubblicizzo un materasso anallergico, ma poi vendo un prodotto con caratteristiche diverse, tale vendita è efficace solo se l’acquirente espressamente e separatamente accetta tali caratteristiche, firmando un documento in cui  si sottolinea che il materasso non è anallergico.

In passato la vendita era valida anche nel caso in cui il compratore con ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscere tale difformità, appare quindi evidente che ora la tutela prevista per l’acquirente è molto più elevata.

Termine di prescrizione per denuncia vizi per i prodotti difettosi

Il venditore è responsabile per le difformità non dolosamente occultate che si palesino entro due anni dalla consegna del bene, mentre l’azione si prescrive nel termine di 26 mesi dalla consegna del bene. In caso di beni usati il termine di garanzia può essere ridotto con accordo delle parti.

Nella nuova normativa è stato eliminato il termine di due mesi dalla scoperta del difetto per la denuncia dello stesso.

Il termine entro il quale il difetto si presume che fosse già presente al momento della consegna è stato invece raddoppiato e passa da 6 mesi a un anno. Per i difetti che si palesano in questo arco di tempo c’è un’inversione dell’onere della prova, quindi è il venditore a dover provare che tale difetto è dovuto a fatto dell’acquirente e non a un difetto intrinseco del prodotto. Se l’asciugacapelli dopo 7 mesi smette di funzionare, si presume quindi che il difetto fosse già presente al momento della consegna del bene e non è l’acquirente a dover dimostrare che in realtà lui non lo ha rotto per una sua distrazione, ma il venditore eventualmente a dimostrare che è stato rotto dall’acquirente.

I maggiori oneri per il venditore non finiscono qui, infatti se anche il difetto del prodotto dovesse derivare da fatto di un altro soggetto della catena contrattuale, il compratore comunque dovrebbe rivolgersi al venditore per la sostituzione, riparazione o per la restituzione dei soldi. Il venditore potrà poi esercitare azione di rivalsa.

Cosa si ottiene in caso di prodotti difettosi?

I rimedi possono essere diversi:

  • sostituzione del prodotto o riparazione del bene, a scelta dell’acquirente, tale scelta non è però possibile se il rimedio scelto è eccessivamente oneroso per il venditore. Riparazione o sostituzione devono avvenire entro un congruo lasso di tempo;
  • Tra i rimedi secondari vi è invece la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo.

Naturalmente il venditore può sempre offrire condizioni più vantaggiose rispetto a quelle previste dalla normativa, ma mai condizioni deteriori. Nel momento in cui sono offerte e pubblicizzate ulteriori garanzie, queste sono vincolanti per il venditore.

Obblighi dell’acquirente

In caso di contratto avente ad oggetto beni digitali, il venditore non risponde dei difetti di conformità per il mancato aggiornamento se lo stesso è dovuto a ritardo nell’installazione. L’omessa installazione non deve però derivare da fatti dovuti al venditore, ad esempio non aver consegnato le istruzioni.

In caso di errata installazione il venditore risponde se l’installazione è stata effettuata da lui oppure se l’installazione è stata eseguita dal compratore, ma l’errore è dovuto a una carenza di informazioni fornite dal venditore (articolo 131).