Ricorso avverso sanzione obbligo vaccinale over 50: come presentarlo

Sta facendo molto discutere l’obbligo vaccinale applicato agli over 50 e previsto dal decreto legge 7 gennaio 2022 n°1 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19”, ma naturalmente per ogni provvedimento che prevede un obbligo e una sanzione c’è la possibilità di ricorso, ora vedremo proprio come si può proporre ricorso avverso sanzione obbligo vaccinale e quali sono le motivazioni che possono essere poste alla base di esso.

Obbligo vaccinale: in cosa consiste?

Il decreto del 7 gennaio stabilisce l’obbligo vaccinale per gli over 50 dall’entrata in vigore del decreto stesso, cioè dall’8 gennaio, fino al 15 giugno 2022, alcune indiscrezioni affermano che si sta pensando di estenderlo anche agli over 45, ma per ora questa ipotesi non ci riguarda. La normativa dice che possono essere sottoposti a sanzione gli over 50 che non abbiano:

  • ancora iniziato il ciclo primario;
  • completato il ciclo primario (cioè hanno fatto la prima dose, ma non hanno fatto il richiamo);
  • fatto la dose di richiamo successiva al ciclo primario entro i termini di validità del green pass ( o certificazione verde).

Dobbiamo sottolineare che questa sanzione, somministrata dal Ministero della Salute, attraverso l’Agenzia delle Entrate, deve essere tenuta distinta dalla sanzione applicabile agli over 50 che siano trovati sul luogo di lavoro senza green pass rafforzato (cioè rilasciato in seguito a Covid o a ciclo vaccinale) e che ha un valore minimo di 600 euro e un valore massimo di 1.500 euro, inoltre i lavoratori che non hanno il green pass rafforzato sono considerati assenti ingiustificati dal lavoro e non percepiscono lo stipendio.

Come sarà applicata la sanzione per obbligo vaccinale

Non è ancora chiaro come si procederà alla somministrazione delle multe, da quanto emerge ci saranno controlli agli elenchi detenuti dalle Aziende Sanitarie Locali e in seguito a riscontri sarà l’Agenzia delle Entrate ad avvisare, prima in modo bonario, il contribuente e in secondo momento comminerà la sanzione. In seguito al primo avviso il soggetto con obbligo vaccinale dovrà comunicare entro 10 giorni i motivi della mancata adesione al piano vaccinale. La risposta dovrà essere inoltrata alla ASL e all’Agenzia delle Entrate con allegati eventuali certificati di esenzione dall’obbligo vaccinale. L’ASL a questo punto dovrà verificare, anche con eventuale contraddittorio, la posizione del soggetto. In caso di esito negativo, entro 180 giorni sarà comminata la sanzione di 100 euro Una Tantum. E’ esclusa l’applicazione di sanzioni in seguito ad altre tipologie di controlli, ad esempio da parte di carabinieri, polizia o altri corpi.

Ricorso avverso sanzione obbligo vaccinale

Ora che abbiamo sintetizzato la disciplina dell’obbligo vaccinale, chiariamo come è possibile fare ricorso contro sanzioni per obbligo vaccinale. Una volta notificata la sanzione il soggetto può entro 30 giorni proporre ricorso avverso sanzione obbligo vaccinale al giudice di pace territorialmente competente. Il soggetto deve dimostrare di essere esonerato dall’obbligo vaccinale e deve quindi presentare una relazione medica comprovante le condizioni di salute che ostano alla vaccinazione. Molto probabilmente anche il giudice di pace nominerà un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per confutare la tesi di parte. Naturalmente è possibile che siano a carico del ricorrente le spese di giudizio, mentre sicuramente dovrà versare il contributo unificato di 43 euro.

In quali casi si può essere senti dall’obbligo vaccinale?

I casi in cui si può ottenere un certificato di esenzione devono essere valutati singolarmente dal medico curante, in genere si tratta di grave compromissione del sistema immunitario, in presenza di malattie rare, malattie croniche, allergie particolari o ipersensibilità a componenti dei vaccini.

Avvocati: mobilitazione contro la soppressione dei tribunali

 

Accuse di di incostituzionalità ed illegittimità per la legge delega che stabilisce la soppressione di 31 Tribunali minori, 220 Sezioni Distaccate e più di 600 uffici di Giudici di pace. L’ Organizzazione Unitaria Avvocatura non ci sta e ha già annunciato una raccolta firme per impedire l’applicazione del provvedimento.

L’OUA insieme al Coordinamento Nazionale dei Fori minori, ai Consigli degli Ordini territoriali, ai Sindaci, alle Istituzioni locali, agli Avvocati ed ai Cittadini promuoverà iniziative giudiziarie, impugnando immediatamente innanzi al TAR i primi provvedimenti di esecuzione della criticata linea di soppressione” ha fatto sapere il Presidente Maurizio de Tilla.

Ma che cosa contestano gli avvocati dell’OUA? “È di grande evidenza l’illegittimità della normativa fissata dalla legge delega e dai decreti legislativi n. 155 e 156 del 2012 per violazione degli artt. 70, 72 e 77 della Costituzione sulla geografia giudiziaria sia a livello formale e strutturale che a livello sostanziale. La nostra iniziativa è necessaria per restituire ai cittadini e alle imprese quella giustizia di prossimità, fortemente compromessa da un intervento irrazionale, inutile, controproducente per le finalità di riduzione della spesa pubblica, nonché incostituzionale“.

De Tilla ha poi precisato che “sono in fase di preparazione i ricorsi contro i provvedimenti dei Presidenti dei Tribunali di Tempio Pausania e di Oristano che hanno accelerato i tempi della soppressione stabilendo che tutti gli affari già di competenza delle Sezioni Distaccate di La Maddalena e Olbia, di Macomer e Sorgono, iscritti o pervenuti dopo il 13 settembre 2012, o per i quali comunque, alla stessa data, non sia stata fissata udienza, devono essere trasmessi alla cancelleria competente preso la sede centrale, per la nuova iscrizione”.

Basta code agli sportelli: il Giudice di Pace sbarca sul web

Basta code agli sportelli, tempi lunghi e difficoltà di accesso al servizio giustizia. Le possibilità di ricorrere online al Giudice di Pace raddoppiano: dopo l’opposizione alle sanzioni amministrative, da oggi il cittadino può proporre ricorsi via internet anche contro i decreti ingiuntivi.

In questo modo, il cittadino potrà accedere più rapidamente ai servizi della giustizia e i procedimenti davanti ai giudici di pace saranno più veloci e trasparenti. L’amministrazione della Giustizia, inoltre, risparmierà su costi e risorse e risulterà particolarmente semplificato anche il lavoro negli uffici delle grandi città, dove si riversa una grande quantità di ricorsi.

Per la prima volta un ministro della Giustizia utilizza il web per comunicare ai cittadini. Il guardasigilli Angelino Alfano spiega i vantaggi di ricorrere al Giudice di Pace in maniera telematica e le procedure d’accesso e consulta di questo innovativo servizio

fonte: Ministero della Giustizia

Compensazione delle spese nelle sentenze dei Giudici di Pace

Le sentenze dei Giudici di Pace compensano le spese? Ecco l’ultima novità in merito alla compensazione delle spese di giudizi: non basta più una clausola di stile.

La seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che per compensare le spese di giudizio a norma dell’art. 92 c.p.c. il giudice è tenuto a indicare in modo esplicito i motivi che lo hanno indotto alla compensazione.

Non basterà più, dunque, la ormai nota clausola di stile solitamente utilizzata per giustificare la compensazione delle spese del giudizio. La Suprema Corte con quest’ultima sentenza n. 4159/2010 invita dunque i giudici di merito a considerare quanto disposto dal’art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a), l. n. 263/05 in base al quale “il giudice deve esplicitamente indicare i motivi per cui procede alla compensazione”.

Gli innumerevoli giudizi conclusi con la compensazione delle spese di giudizio sostenute dal cittadino comune nonostante l’accoglimento del ricorso, trovano così aperta la strada al ricorso in Cassazione grazie a questa recentissima sentenza che si prevede avrà presto una vasta eco.

La sentenza è stata dunque cassata con rinvio e pertanto il Tribunale di Roma dovrà riesaminare il caso tenendo conto del principio di diritto enunciato dalla suprema Corte e decidere anche in relazione alle spese del giudizio di Cassazione.

fonte: GiudicediPaceRoma.it