Contagi, mascherine, green pass, lavoro e scuola: cosa cambia da oggi, 1° aprile

Da oggi, 1° aprile 2022, scattano le nuove disposizione su contagi, mascherine, green pass, lavoro e scuola per arginare l’emergenza Covid. Le disposizioni sono incluse nel decreto legge numero 24 del 2022 sulle riaperture. Non si potranno ancora mettere da parte mascherine e green pass, ma cambiano le regole che dovranno essere osservate. Leggiamo nel dettaglio cosa si può fare e cosa necessita ancora di specifici adempimenti.

Cosa fare se si è contagiati dal Covid?

Se si è contagiati dal covid rimane l’obbligo di isolarsi. Chi invece ha avuto contatti stretti con altre persone risultate contagiate deve rispettare l’autosorveglianza. Ciò significa che deve mantenere la mascherina Ffp2 al chiuso o in presenza di assembramenti. L’obbligo vige fino al 10° giorno successivo all’ultimo contatto stretto.

Mascherine, chi deve utilizzarle e quando?

Rimane l’obbligo dell’utilizzo delle mascherine, almeno chirurgiche, in tutti i posti al chiuso. Inoltre, la mascherina va utilizzata su tutti i mezzi di trasporto e quindi:

  • sugli aerei;
  • sulle navi e sui traghetti;
  • sui treni, sugli autobus interregionali e sugli scuolabus;
  • per l’accesso alle funivie, alle cabinovie e alle seggiovie;
  • nei cinema, nei teatri, nelle sale da concerto, nelle sale per l’intrattenimento, durante le competizioni sportive (in tutti questi casi è richiesta la mascherina Ffp2);
  • nelle discoteche fino al 30 aprile 2022 è necessario tenere la mascherina, tranne quando si balla.

Green pass, quando è necessario averlo dal 1° aprile 2022?

Basta il green pass base, a partire dal 1° aprile 2022, per andare in un ristorante al chiuso, al bar e per le consumazioni al banco o al tavolo. Non è necessario avere alcun green pass per i ristoranti all’aperto, i bar all’aperto e per il trasporto pubblico locale o regionale.

Super green pass, quando è necessario averlo ad aprile 2022?

Non scompare del tutto il super green pass. Il documento verde rafforzato è occorrente per entrare:

  • nelle piscine, nei centri natatori, nelle palestre;
  • per svolgere sport di contatto o di squadra;
  • per entrare nei centri di benessere, negli spogliatoi e nelle docce;
  • per poter entrare nei centri sociali, ricreativi e culturali al chiuso;
  • per la partecipazione alle feste, alle sale scommesse o da gioco, ai bingo e ai casinò;
  • per l’entrata nelle discoteche e sale da ballo;
  • per entrare in spettacoli, competizioni sportive ed eventi che si svolgono al chiuso.

Green pass e mascherine, cosa serve per andare a lavoro dal 1° aprile 2022?

Per accedere a lavoro, tutti, incluso chi ha già compiuto i 50 anni di età, devono avere il green pass base. Pertanto, se non si è vaccinati, basta il semplice tampone negativo. In ogni modo, l’obbligo vaccinale (e quindi almeno del green pass base con almeno il tampone) vige fino al 15 giugno 2022 per il personale scolastico e universitario, per i militari e per le forze dell’ordine.

Scuola, quali sono le nuove regole per l’emergenza Covid?

Cambiano le regole per la scuola in merito a didattica a distanza e utilizzo delle mascherine. Con quattro positivi tra gli alunni di una classe, le attività didattiche continuano in presenza, ma sia gli studenti (dai sei anni di età in su) che i docenti hanno l’obbligo di mantenere le mascherine Ffp2. Nelle scuole primarie, nelle secondarie di primo o e di secondo grado e negli istituti di formazione professionale, chi contrae la Covid e rimane dunque in isolamento, dovrà continuare le lezioni in Didattica digitale integrata. Il rientro in classe avviene con testa molecolare o rapido a esito negativo.

 

Green pass, super green pass e mascherine: cosa cambia dal 1° aprile

Nuove regole in arrivo con il decreto “Riaperture” in vigore dal 1° aprile 2022 per mascherine, green pass, green pass rafforzato e accesso nei luoghi chiusi o all’aperto. Per accedere al lavoro, fino al 30 aprile, sarà ancora necessario il green pass. Il super green pass verrà richiesto ancora per tutto il mese di aprile in determinati luoghi. Leggiamo tutte le nuove regole per il contenimento della pandemia da Covid-19.

Mascherine, dove servono e quali utilizzare

Rimane in vigore l’obbligo di utilizzare la mascherina Ffp2 su navi, traghetti, aerei, treni interregionali, Intercity, treni ad alta velocità, autobus interregionali, mezzi di noleggio con conducente, trasporti pubblici locali e scuolabus. La mascherina deve essere indossata anche per le funivie, le cabinovie e le seggiovie. Inoltre, la Ffp2 deve essere utilizzata anche per tutti gli spettacoli che si tengono al chiuso, nelle sale cinema, concerti, teatrali e nei locali di intrattenimento. Inoltre, va indossata anche per gli spettacoli di musica dal vivo e per gli eventi sportivi.

Chi può non utilizzare la mascherina?

Non cambia nulla in merito al non obbligo di indossare la mascherina. Non sono tenuti a mettere la mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni; le persone disabili o con patologie; i soggetti che svolgono attività fisica.

Bar, negozi, banche, poste, supermercati: serve la mascherina ad aprile 2022?

Nei luoghi chiusi diversi da quelli nei quali c’è l’obbligo di indossare la Ffp2, si dovrà continuare a indossare la mascherina rimarrà fino a tutto il mese di aprile. Ma per i seguenti luoghi si potrà avere anche la mascherina chirurgica:

  • posti di lavoro;
  • uffici postali e bancari;
  • supermercati, centri commerciali e negozi;
  • bar e ristoranti;
  • uffici pubblici;
  • luoghi di culto.

L’obbligo di indossare la mascherina, almeno chirurgica, vige anche per i lavoratori domestici come colf, badanti e baby sitter. Si può derogare all’uso della mascherina solo se si sta in isolamento nei predetti luoghi in maniera continuativa.

Green pass base, che cos’è e quando serve

Il green pass base continuerà a essere richiesto per frequentare determinati luoghi o svolgere certe attività. Si tratta del certificato da vaccinazione, da guarigione o successivo al tampone negativo. Il green pass base continuerà a essere richiesto per:

  • accedere al luogo di lavoro, sia dei dipendenti privati che del pubblico impiego. Lo stesso obbligo vale per i magistrati (amministrativi, contabili, ordinari e contabili) e per i componenti di commissioni tributarie. Se sprovvisti di green pass base i lavoratori dipendenti pubblici e privati verranno considerati assenti ingiustificati dal lavoro fino al momento in cui presenteranno il certificato. Non sono previste conseguenze disciplinari e si ha diritto a conservare il posto di lavoro;
  • svolgere concorsi pubblici o corsi di formazione;
  • accedere alle scuole, ma non vi è obbligo per gli studenti e gli alunni;
  • accesso alle università, e l’obbligo è previsto anche per gli studenti;
  • accedere alle mense o ai colloqui con i detenuti.

Green pass in bar, ristoranti, stadi e mezzi di trasporto: quando serve?

Per l’accesso ai bar e ai ristoranti al chiuso basterà solo il green pass base (e non il super green pass). Il green pass base serve sia per il servizio ai tavoli che per quello al banco al chiuso. Per lo stadio e gli eventi sportivi all’aperto serve il green pass base. Per i mezzi di trasporto serve il solo green pass base e non più il super green pass. Pertanto, ai treni (interregionali, Intercity e ad alta velocità), per le navi e i traghetti (compresi quelli dello Stretto di Messina o per le Isole Tremiti), per gli autobus interregionali e gli autobus Ncc serve il solo green pass base. Peri mezzi pubblici di trasporto locale dal 1° aprile non servirà alcun green pass (fino al 31 marzo 2022 serve il super green pass).

Dove non serve più il green pass base?

Inoltre, dal 1° aprile 2022, il green pass base non serve più per usufruire dei servizi alla persona come parrucchieri, barbieri ed estetisti; per andare in albergo o in centri termali, per l’accesso in musei, mostre, fiere e sagre e per gli impianti di risalita.

Super green pass, dove sarà ancora richiesto fino al 30 aprile 2022?

Fino al 30 aprile 2022 il super green pass sarà ancora richiesto per determinati luoghi o attività. Ad esempio, per accedere alle piscine, alle palestre, ai centri natatori e di benessere. L’obbligo vige anche se questi centri sono all’interno di strutture alberghiere. Il super green pass è richiesto anche per praticare sport di contatto o di squadra. Inoltre, il super green pass verrà richiesto anche per frequentare congressi e convegni, centri culturali, ricreativi e sociali che si svolgano al chiuso; le feste comunque denominate susseguenti e non a delle cerimonie religiose e civili e a tutti gli eventi assimilati che si svolgano al chiuso. Sarà necessario il super green pass anche per le sala gioco o scommesse, i casinò, le sale bingo e le discoteche o sale da ballo. Per tutti gli eventi sportivi che si svolgono al chiuso, come nei palazzetti, è richiesto il super green pass.

Super green pass, richiesto nelle Rsa, hospice e reparti degenza ospedali fino a tutto il 2022

Il super green pass sarà richiesto fino a tutto il 2022 per accedere, come visitatori, alle Rsa e agli hospice. Servirà dunque la terza dose del vaccino. Chi ha solo il ciclo vaccinale primario oppure risulti guarito da Covid, dovrà presentare un tampone molecolare o rapido fatto nelle precedenti 48 ore. Fino al 31 dicembre 2022 le stesse regole dovranno essere rispettate per accedere ai reparti di degenza degli ospedali.

Dove non servirà più il green pass?

Il green pass base o quello rafforzato, non serviranno più pertanto:

  • per i servizi alla persona, i negozi, i servizi bancari e postali e gli uffici;
  • gli alberghi le strutture ricettive e i musei;
  • i centri termali, le fiere e le sagre;
  • gli impianti di risalita;
  • la partecipazione alle cerimonie pubbliche.

 

Ricorso avverso sanzione obbligo vaccinale over 50: come presentarlo

Sta facendo molto discutere l’obbligo vaccinale applicato agli over 50 e previsto dal decreto legge 7 gennaio 2022 n°1 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19”, ma naturalmente per ogni provvedimento che prevede un obbligo e una sanzione c’è la possibilità di ricorso, ora vedremo proprio come si può proporre ricorso avverso sanzione obbligo vaccinale e quali sono le motivazioni che possono essere poste alla base di esso.

Obbligo vaccinale: in cosa consiste?

Il decreto del 7 gennaio stabilisce l’obbligo vaccinale per gli over 50 dall’entrata in vigore del decreto stesso, cioè dall’8 gennaio, fino al 15 giugno 2022, alcune indiscrezioni affermano che si sta pensando di estenderlo anche agli over 45, ma per ora questa ipotesi non ci riguarda. La normativa dice che possono essere sottoposti a sanzione gli over 50 che non abbiano:

  • ancora iniziato il ciclo primario;
  • completato il ciclo primario (cioè hanno fatto la prima dose, ma non hanno fatto il richiamo);
  • fatto la dose di richiamo successiva al ciclo primario entro i termini di validità del green pass ( o certificazione verde).

Dobbiamo sottolineare che questa sanzione, somministrata dal Ministero della Salute, attraverso l’Agenzia delle Entrate, deve essere tenuta distinta dalla sanzione applicabile agli over 50 che siano trovati sul luogo di lavoro senza green pass rafforzato (cioè rilasciato in seguito a Covid o a ciclo vaccinale) e che ha un valore minimo di 600 euro e un valore massimo di 1.500 euro, inoltre i lavoratori che non hanno il green pass rafforzato sono considerati assenti ingiustificati dal lavoro e non percepiscono lo stipendio.

Come sarà applicata la sanzione per obbligo vaccinale

Non è ancora chiaro come si procederà alla somministrazione delle multe, da quanto emerge ci saranno controlli agli elenchi detenuti dalle Aziende Sanitarie Locali e in seguito a riscontri sarà l’Agenzia delle Entrate ad avvisare, prima in modo bonario, il contribuente e in secondo momento comminerà la sanzione. In seguito al primo avviso il soggetto con obbligo vaccinale dovrà comunicare entro 10 giorni i motivi della mancata adesione al piano vaccinale. La risposta dovrà essere inoltrata alla ASL e all’Agenzia delle Entrate con allegati eventuali certificati di esenzione dall’obbligo vaccinale. L’ASL a questo punto dovrà verificare, anche con eventuale contraddittorio, la posizione del soggetto. In caso di esito negativo, entro 180 giorni sarà comminata la sanzione di 100 euro Una Tantum. E’ esclusa l’applicazione di sanzioni in seguito ad altre tipologie di controlli, ad esempio da parte di carabinieri, polizia o altri corpi.

Ricorso avverso sanzione obbligo vaccinale

Ora che abbiamo sintetizzato la disciplina dell’obbligo vaccinale, chiariamo come è possibile fare ricorso contro sanzioni per obbligo vaccinale. Una volta notificata la sanzione il soggetto può entro 30 giorni proporre ricorso avverso sanzione obbligo vaccinale al giudice di pace territorialmente competente. Il soggetto deve dimostrare di essere esonerato dall’obbligo vaccinale e deve quindi presentare una relazione medica comprovante le condizioni di salute che ostano alla vaccinazione. Molto probabilmente anche il giudice di pace nominerà un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per confutare la tesi di parte. Naturalmente è possibile che siano a carico del ricorrente le spese di giudizio, mentre sicuramente dovrà versare il contributo unificato di 43 euro.

In quali casi si può essere senti dall’obbligo vaccinale?

I casi in cui si può ottenere un certificato di esenzione devono essere valutati singolarmente dal medico curante, in genere si tratta di grave compromissione del sistema immunitario, in presenza di malattie rare, malattie croniche, allergie particolari o ipersensibilità a componenti dei vaccini.