Assegno Unico: attenzione agli errori nella compilazione della domanda

Ci sono ancora pochi giorni per presentare la domanda e accedere all’Assegno Unico e Universale per i figli a carico fino a 21 anni di età. L’INPS ha reso noto che in realtà solo una piccola parte delle persone che avrebbe diritto a percepire gli importi ha presentato la domanda. Ecco gli errori da evitare nella compilazione della stessa.

L’Assegno Unico e Universale

L’Assegno Unico prende il via dal mese di marzo 2022. Inoltrando la domanda entro il 28 febbraio sarà possibile percepirlo già a metà marzo. Per coloro che invece inoltrano entro il 30 giugno sarà possibile percepire l’assegno dal mese successivo, ma con gli arretrati decorrenti da marzo. Per coloro che presentano la domanda dal primo luglio, l’assegno sarà accreditato dal mese successivo ma senza arretrati.

Compilare la domanda per poter percepire l’Assegno Unico è abbastanza semplice, infatti, l’INPS ha reso noto che oltre ¾ delle persone ha proceduto in modo autonomo attraverso il servizio messo a disposizione sul sito dell’INPS al quale si può accedere con le proprie credenziali e quindi con il codice SPID, con la carta di identità elettronica oppure attraverso l’uso della Carta Nazionale Servizi. L’INPS per facilitare ulteriormente le operazioni ha inoltre previsto un altro servizio, cioè il sito www.assegnounicoitalia.it

Di seguito vediamo invece gli errori più frequenti nella compilazione e che potrebbero ritardare la percezione dell’Assegno Unico.

Errori nella compilazione della domanda: codice fiscale errato

Il primo errore di distrazione consiste nell’errata indicazione dei codici fiscali, basta sbagliare anche un solo carattere per impedire l’accredito, proprio per questo è consigliata un’attenta rilettura della domanda prima dell’inoltro. Attraverso il codice fiscale i richiedenti sono infatti associati a un’identità univoca e l’errata indicazione manda in tilt il sistema.

Per poter completare l’inoltro della domanda è inoltre necessario fornire l’assenso all’uso dei dati personali forniti nella compilazione della domanda. In assenza di questo piccolo adempimento non sarà possibile completare l’inoltro dell’istanza e di conseguenza non si potrà percepire l’Assegno Unico.

Per poter validare la domanda è necessario anche spuntare la casella in cui si auto-certifica che i dati forniti sono veritieri e di essere consapevoli delle conseguenze civili e penali nel caso di dichiarazioni mendaci. Si tratta delle dichiarazioni rilasciate ai sensi del DPR 445 del 2000.

Assegno Unico: attenti nella indicazione dei beneficiari

Nel caso in cui invece siano presenti due genitori, la domanda può essere inoltrata anche da uno solo di essi, ma per poter percepire l’assegno al 100% è necessario spuntare la casella in cui si dichiara che c’è accordo con l’altro genitore. Non è necessario che l’altro genitore dia conferma di tale scelta. Lo stesso può però modificare, attraverso la sua pagina personale INPS, le precedenti scelte e quindi optare per l’assegno ripartito.

Si è detto che i figli maggiorenni che abbiano meno di 21 anni e che seguono un corso di formazione, un percorso di studio, stiano prestando servizio civile, tirocinio oppure disoccupati iscritti al Centro per l’Impiego, possono ricevere l’Assegno Unico e soprattutto possono inoltrare autonomamente la domanda e indicare il loro IBAN personale. La prima cosa da sottolineare è che il figlio maggiorenne può chiedere l’Assegno Unico se è nello stesso nucleo familiare del genitore e se è fiscalmente a carico del genitore. Inoltre deve avere un reddito ( ad esempio derivante da tirocinio) inferiore a 8.000 euro al mese.

In questo caso bisogna però prestare attenzione perché se la domanda è stata già inoltrata dal figlio non può essere inoltrata anche dal genitore.

Errori nella presentazione della domanda per l’Assegno Unico: errata indicazione dell’IBAN

In secondo luogo il codice IBAN deve avere la stessa intestazione del richiedente, quindi il figlio se vuole autonomamente presentare la domanda deve inserire codice di un conto con IBAN intestato a lui, non può inserire l’IBAN del genitore. Se la domanda viene proposta dal genitore l’IBAN deve essere riferito al suo conto. Si può richiede l’accredito su un conto cointestato, ma in questo caso uno dei cointestatari deve coincidere con il richiedente il beneficio. Non è invece possibile ricevere gli importi su un conto su cui si ha solo la delega. Infine, il codice IBAN deve essere identico a quello fornito dalla banca, insomma si deve porre attenzione nella trascrizione perché in caso di errori l’accredito non sarà possibile.

Il controllo dell’IBAN viene fatto attraverso un processo telematico con le banche convenzionate e con Poste Italiane, ma nel caso in cui il conto fosse aperto presso una banca non convenzionata o istituto estero con sede in un paese dell’area SEPA il richiedente, deve allegare anche il modello di identificazione bancaria.

Domanda senza ISEE: nessuna paura non è un errore

Ricordiamo che è possibile accedere al beneficio anche senza presentare l’ISEE, in questo caso si avrà diritto alla misura minima cioè quella prevista per chi ha un reddito ISEE superiore a 40.000 euro. Inoltrando l’ISEE dopo il 28 febbraio, ma entro il 30 giugno, saranno ricalcolati gli importi ed erogate eventuali maggiori somme anche per i mesi precedenti. Se l’ISEE viene invece inoltrato dopo il 30 marzo si perdono le eventuali maggiori somme. In caso di ISEE errato, gli importi sono comunque versati, ma l’INPS chiederà la correzione dei dati e nel caso procederà anche al recupero delle somme versate in misura maggiore.

Si è visto quali potrebbero essere gli errori nella compilazione della domanda per l’Assegno Unico, occorre a questo punto ricordare che è possibile correggere gli stessi. Per conoscere la procedura c’è l’articolo: Assegno Unico: come correggere la domanda in caso di errori.

Per avere indicazioni su come compilare correttamente la domanda c’è la guida: Online il sito per l’Assegno Unico: le Faq più importanti e casistiche

I rimborsi fiscali arrivano via Iban

L’Agenzia delle Entrate ha deciso, per restituire più velocemente i rimborsi fiscali, di chiedere a circa 100mila società di comunicare, attraverso la propria posta elettronica certificata, di comunicare il proprio Iban, che permetta di ricevere le somme direttamente sul conto corrente.

Gli inviti sono recapitati agli indirizzi Pec delle società presenti nel registro delle imprese.

Per evitare il rischio di phishing, l’Agenzia non accetta Iban per posta, e-mail o Pec e non invia mail o messaggi cui sono allegati file da compilare e trasmettere, né software e applicazioni da scaricare su computer o dispositivi mobili.

Gli unici due canali ammessi per comunicare l’Iban del conto corrente bancario o postale sono:

  • i servizi online disponibili sul sito dell’Agenzia. Per comunicare il codice (o modificare quello precedentemente fornito) basta accedere alla propria area autenticata, riservata agli utenti abilitati ai servizi telematici;
  • gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso occorre presentare il modello per la richiesta di accreditamento (che qui alleghiamo) disponibile presso gli stessi uffici o sul sito www.agenziaentrate.it.

Fornendo l’Iban si accorciano i tempi del rimborso poiché le somme arrivano sul conto del beneficiario in maniera più celere e sicura.

Vera MORETTI

I rimborsi dal Fisco arrivano con bonifico

Le imprese che dispongono di PEC riceveranno direttamente dall’Agenzia delle Entrate la segnalazione della possibilità di ottenere i rimborsi fiscali in accredito postale o bancario.

Nella comunicazione, il Fisco sollecita inoltre gli interessati a comunicare, a questo proposito, il proprio IBAN, per velocizzare i rimborsi stessi.
Tra i più urgenti e diffusi c’è quello relativo alla deducibilità Irap, sul costo del lavoro, che riguarda da vicino 70mila aziende.

Al loro indirizzo di Posta Elettronica Certificata, dunque, le aziende riceveranno la richiesta di consenso per accreditare le somme direttamente sul conto corrente.
Il vantaggio dell’accredito con procedura automatizzata è che i tempi sono molto più veloci, senza contare che la procedura non comporta aggravi per i contribuenti.

La nuova procedura di rimborso fiscale, in precedenza possibile solo per liquidazioni da dichiarazione dei redditi e contributo unificato, è stata da poco estesa a tutte le imposte dirette e indirette.
E’ possibile effettuare le comunicazione e richiedere il rimborso diretto in due modi:

  • per via telematica utilizzando i servizi web Fisconline e Entratel delle Entrate, dall’area riservata agli utenti registrati.
  • allo sportello recandosi presso gli uffici dell’Agenzia e presentando il modelloper la richiesta di accredito debitamente compilato.

In realtà, questa segnalazione non interessa solo le imprese ma anche i contribuenti che possono dunque comunicare il proprio Iban compilando il modello per le persone fisiche. In questo caso, i rimborsi potranno anche essere pagati in contanti presso qualsiasi ufficio postale purché l’importo sia inferiore a mille euro.
Diversamente, il rimborso può essere erogato tramite vaglia cambiario non trasferibile della Banca d’Italia.

Vera MORETTI