Come e quando si versano le imposte sulle rivalutazioni dei fondi per il Tfr e quali sono i codici tributo

Sulle rivalutazioni dei fondi per il Tfr, il trattamento di fine rapporto, si pagano le tasse. Nella fattispecie, si tratta di un’imposta sostitutiva che è a carico dell’ente pensionistico o del datore di lavoro. Inoltre, per il versamento dell’imposta sostitutiva ci sono annualmente delle scadenze ben precise da rispettare.

Vediamo allora, nel dettaglio, come e quando si versano all’Agenzia delle Entrate le imposte sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto (Tfr). Ed anche quali sono i codici tributo da indicare.

La rivalutazione del trattamento di fine rapporto, in particolare, avviene attraverso due tassi, di cui uno fisso ed uno variabile. Il tasso fisso e quello variabile, in particolare, vanno a formare quello che viene definito come coefficiente di rivalutazione del Tfr. Che si applica alla fine di ciascuno anno. Oppure al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Rivalutazioni dei fondi per il Tfr, ecco come e quando si versa l’imposta sostitutiva

Nel dettaglio, per il versamento dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei fondi per il Tfr le scadenze annuali sono due. Ovverosia, l’appuntamento con l’acconto, entro e non oltre il 16 dicembre di ogni anno, e l’appuntamento con il saldo il cui termine ultimo, invece, è fissato per il 16 febbraio dell’anno successivo così come si legge sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Considerando che le imposte sulle rivalutazioni dei fondi per il Tfr si versano sempre in due tranche, i codici tributo da indicare sono due. Ovverosia, il codice tributo 1712 per l’acconto, ed il codice 1713 per il saldo dell’imposta sostitutiva.

Quale modello di pagamento si utilizza per versare le tasse sulle rivalutazioni dei fondi per il Tfr

Su quale modello di pagamento si utilizza per versare le tasse sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto (Tfr), tanto per l’acconto quanto per il saldo si utilizza l’F24. Indicando i codici tributo sopra riportati. Inoltre, se il datore di lavoro ha crediti maturati per altre imposte o contributi, questi per il versamento dell’imposta sostitutiva si possono portare in compensazione direttamente nel modello di versamento e di pagamento unificato F24.

Sempre in compensazione, fino all’ammontare dell’imposta sostitutiva che è dovuta, il datore di lavoro può portare pure il credito che deriva dal prelievo anticipato sui Tfr. Inoltre, ed in alternativa, per la determinazione dell’acconto da versare sull’imposta sostitutiva, entro e non oltre il 16 dicembre di ogni anno come sopra accennato, è possibile avvalersi del metodo di calcolo storico oppure del metodo di calcolo previsionale.

Chi paga l’imposta sostitutiva sui finanziamenti e come si dichiara

Gli istituti di credito, e gli altri operatori che sono abilitati ad effettuare operazioni di finanziamento, sono chiamati a versare una tassa che è in vigore dal mese di gennaio del 2018. Si tratta, nello specifico, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti che deve essere non solo versata, ma anche dichiarata. Vediamo allora, nel dettaglio, come si paga l’imposta sostitutiva sui finanziamenti, ed anche come questa si dichiara.

Come si versa e come si dichiara l’imposta sostitutiva sui finanziamenti

Nel dettaglio, per la dichiarazione dell’imposta sostitutiva sulle operazioni di finanziamento si deve utilizzare un apposito modello che è stato approvato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate in data 23 novembre del 2017. Il modello di dichiarazione, trasmesso sempre ed esclusivamente per via telematica al Fisco, deve essere presentato entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Il modello citato, inoltre, serve pure per la liquidazione dell’imposta sostitutiva dovuta. Precisamente, per il versamento a saldo dell’imposta per il periodo di riferimento della dichiarazione unitamente all’acconto dovuto per l’anno di imposta successivo così come si legge proprio sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Ecco i software di compilazione e di controllo per l’imposta sostitutiva sui finanziamenti

Per l’imposta sostitutiva sui finanziamenti, l’Agenzia delle Entrate sul proprio sito Internet mette a disposizione di banche ed altri operatori creditizi due software. Ovverosia, l’applicativo per la compilazione e quello per il controllo della dichiarazione. In particolare, il software di compilazione dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti è attualmente disponibile nella versione 1.0.1 del 26 aprile del 2018. E lo stesso dicasi pure il software di controllo della dichiarazione.

Trattandosi di applicazioni web, per i due software di compilazione e di controllo, per l’imposta sostitutiva sui finanziamenti, la connessione al server prevede sempre l’eventuale installazione delle versioni più recenti dei due applicativi. Il che significa che l’utente avrà sempre la garanzia di far uso dei due software sempre con le ultime versioni aggiornate che sono disponibili. Nonché senza dover eseguire delle procedure di aggiornamento complesse. E senza dover mai scaricare sul PC alcun software.

Normativa e prassi sull’imposta sostitutiva per la dichiarazione e per il pagamento

Dal punto di vista legislativo, la dichiarazione ed il pagamento dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti sono disciplinate dal Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 601, sulla ‘Disciplina delle agevolazioni tributarie‘ in corrispondenza dell’articolo numero 20. Ed a seguire dall’Articolo 7-quater, comma 33 e 35, del decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016 recante ‘Disposizioni in materia di semplificazione fiscale‘.

Entrate Iva in calo nel 2013

Dai dati emanati dal Bollettino del Dipartimento delle Finanze del ministero dell’Economia è emerso che, nel periodo gennaio-settembre 2013, le entrate Iva sono risultate pari a 75.079 milioni di euro, quindi in calo di 3.697 milioni di euro, pari a -4,7%, rispetto ai primi 9 mesi del 2012).

Nel periodo di riferimento ai primi nove mesi dell’anno, le entrate totali ammontano a 291.504 milioni di euro (-895 milioni di euro, pari a -0,3%, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente): “Un gettito che pur in presenza di una congiuntura economica negativa, risulta sostanzialmente invariato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente“, commenta il ministero.

Le imposte dirette nei primi nove mesi del 2013 registrano un aumento complessivo del 2,1% (+3.192 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Il gettito Irpef si riduce dello 0,7% (-827 mln) per effetto dell’andamento negativo dei versamenti in autoliquidazione (-8,5%), delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente del settore privato (-0,7%) e della ritenute sui redditi di lavoro autonomo (-5,7%).

Risultano in crescita, invece, le ritenute sui redditi dei dipendenti del settore pubblico (+1,8%).
L’Ires, l’imposta sul reddito delle società, presenta una crescita del 5,0% (+952 mln di euro).
Tra le altre imposte dirette, si registra un incremento dell’imposta sostitutiva su ritenute, interessi e altri redditi di capitale pari a +17,8 (+1.160 milioni), dell’imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sulle plusvalenze (+890 mln) e dell’imposta sostitutiva sulle riserve matematiche dei rami vita (+843 mln).

Il gettito dell’imposta sostitutiva sul riallineamento dei valori di bilancio relativi ad attività immateriali e’ inoltre aumentato di 1.915 milioni rispetto al corrispondente periodo del 2012. Positiva anche la variazione del gettito della cedolare secca sugli affitti (+277 mln).

Le imposte indirette registrano una diminuzione del 3% (-4.087 milioni).
In particolare, nei primi nove mesi del 2013 il gettito Iva risulta in flessione del 4,7% (-3.697 mln).
Tra le altre imposte indirette, è in flessione il gettito dell’imposta di fabbricazione sugli oli minerali per effetto del calo dei consumi e quello dell’imposta di consumo sul gas metano. Consistente l’aumento dell’imposta di bollo (+25,4%, +1.356 milioni di euro), per effetto delle modifiche normative introdotte nel 2011. Le entrate da giochi ”presentano, nel complesso, un incremento dello 0,7% (+71 milioni di euro).

Aumentano invece gli incassi derivanti dalla lotta all’evasione, pari a 5.252 milioni (+50 milioni di euro, pari a +1,0% rispetto allo stesso periodo del 2012) di cui 3.443 milioni di euro (-104 milioni di euro, pari a -2,9%) sono affluiti dalle imposte dirette e 1.809 milioni di euro (+154 milioni di euro, pari a +9,3%) dalle imposte indirette.

Vera MORETTI

Rivalutazione TFR, la scadenza di dicembre

In questa fine anno si affollano le scadenze fiscali un po’ per tutte le categorie professionali, per i dipendenti e gli imprenditori.

Entro il 17 dicembre, per esempio, i datori di lavoro devono versare l’acconto dell’imposta sostitutiva dell’11% sulle rivalutazioni del TFR che hanno accantonato per i propri dipendenti al 31 dicembre 2012. Rispetto alla scadenza ordinaria del 16 dicembre, quest’anno lo slittamento al 17 è dovuto al fatto che il 16 è domenica.

L’adempimento riguarda tutti i sostituti d’imposta, ad eccezione di quelli entrati in vigore nel 2012, che non devono versare l’imposta sostitutiva dal momento che non hanno ancora effettuato alcuna rivalutazione da tassare. Il saldo dovrà essere versato entro il 16 febbraio 2013, termine che subirà un nuovo slittamento dal momento che il 16 sarà un sabato e quindi slitterà a lunedì 18.

Un nuovo codice tributo relativo all’imposta sostitutiva

Un nuovo codice tributo è stato introdotto nel modello F24, che riguarda l’imposta sostitutiva sul valore dei contratti, nel caso in cui la compagnia in questione non si avvalga della facoltà di provvedere direttamente o tramite un rappresentante legale agli adempimenti di sostituzione tributaria.

Gli intermediari attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti da contratti da assicurazioni esteri e che operano come sostituti d’imposta su incarico del contribuente, o della compagnia estera, dovranno quindi indicare il codice 1695.
Il versamento dell’imposta sul valore delle polizze riguarderà il periodo d’imposta in corso all’1 gennaio 2011. Il pagamento relativo a questo lasso di tempo può essere effettuato entro il 16 novembre.

L’imposta va applicata con riferimento alle polizze in essere alla data del 31 dicembre 2011; nessun tributo è, invece, dovuto dagli intermediari relativamente alle polizze totalmente liquidate nel corso del 2012, fino al 16 novembre.

Questo nuovo codice è stato denominato “Imposta sul valore dei contratti di assicurazione” e va inserito nella sezione “Erario” del modello, in corrispondenza delle somme “importi a debito versati”, con l’indicazione, nel campo “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento.

Vera MORETTI

Regime dei minimi: tutte le novità

di Alessia CASIRAGHI

Regime dei minimi dopo la Riforma: tantissime le novità, perché l’accesso è ora limitato ad un numero molto più ristretto di contribuenti, che potranno beneficiare di un’ imposta sostitutiva del 5%.

Il regime dei minimi, introdotto con Finanziaria 2008 (Legge 244/2007) per snellire il carico tributario dei contribuenti più piccoli, prevedeva l’esenzione del versamento Irpef e relative aliquote regionali e comunali, dell’Iva e dell’Irap e l’applicazione di un’imposta sostitutiva agevolata, inizialmente del 20% e ora passata al 5%, sul reddito calcolato secondo principio di cassa.

I requisiti di accesso generale al regime dei minimi prevedevano:

• Essere titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo ed aver conseguito ricavi o compensi, nell’anno solare precedente, non superiori a 30.000 euro
• Non aver effettuato cessioni all’esportazione o operazioni assimilate
• Non aver sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori, o erogato somme sotto forma di utili di partecipazione agli associati
• non aver acquistato, nei 3 anni precedenti, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro (inclusi contratti di appalto e di locazione)

Ma quali sono le principali novità di accesso introdotte dalla riforma? Per accedere al nuovo regime dei minimi occorrerà:

• Aver intrapreso intraprendono un’attività d’impresa dopo il 1° gennaio 2008
• La validità di applicazione del regime dei minimi è garantita fino ad un massimo di 5 anni o riguarda unicamente gli under 35
• Non aver esercitato, nei 3 anni precedenti la costituzione dell’azienda, altra attività artistica, professionale o d’impresa
• la nuova attività intrapresa non deve configurarsi come mera prosecuzione di un’attività svolta precedentemente sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (fanno eccezione i casi di praticantato obbligatorio), soprattutto non deve prevedere l’utilizzo degli stessi beni usufruiti nell’attività precedente, come pure gli stessi spazi o gli stessi clienti

L’ultimo punto merita un ulteriore approfondimento, in quanto non fa riferimento alcuno al caso di un lavoratore dipendente, che dopo aver appreso un’arte o un mestiere, sceglie di mettersi in proprio esercitando un’attività simile o identica al lavoro svolto in precedenza.

Chi non può usufruire del nuovo regime dei minimi?

  • soggetti non residenti in Italia
  • soggetti che effettuano operazioni di cessione di terreni edificabili, fabbricati o porzioni di esso e mezzi di trasporto nuovi
  • soggetti che esercitano le seguenti attività:
  •  Editoria
  •  Telefonia pubblica
  •  Agenzie di viaggio e turistiche;
  • Agriturismi
  • Intrattenimenti e giochi
  • Agricoltura e attività connesse alla pesca
  • Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta
  • Vendita all’asta o rivendita di beni usati, oggetti d’arte, da collezione e antiquariato.
  • Vendita sali e tabacchi
  •  Commercio di fiammiferi
  • Vendite a domicilio.

Come si accede formalmente al regime dei minimi?

I soggetti che hanno avviato o sono in procinto di avviare un’attività di impresa che rispetta i requisiti sopra citati, dovrà comunicare la propria scelta del regime dei minimi nella dichiarazione di inizio attività tramite il modello AA9.

In attesa dell’approvazione formale dell’accesso al regime dei minimi, i titolari d’azienda potranno utilizzare il modello AA9/8, avendo cura di barrare la casella denominata “Contribuenti minori”, presente nel quadro B. In caso di errore o dimenticanza, sarà rettificare la propria dichiarazione originaria entro e non oltre 30 giorni, direttamente presso l’ufficio di competenza.

In alternativa, i contribuenti minimi possono optare per l’applicazione dell’Iva e delle imposte sul reddito secondo il regime ordinario. In tal caso la scelta dovrà essere comunicata con la prima dichiarazione annuale Iva, per una durata di 3 anni, ma potrà anche avvenire per comportamento concludente, esercitando il diritto alla detrazione dell’Iva. Trascorsi i 3 anni, il contribuente dovrà rinnovare l’opzione di scelta di anno in anno.

Nuove agevolazioni fiscali per le pmi

Nuove agevolazioni fiscali si prospettano per le piccole imprese, che potranno fruire di un regime impositivo agevolato (ex articolo 1, commi da 96 a 117, legge 244/2007), il prossimo anno, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali ridotta al 5%, rispetto a quella attualmente in vigore del 20%.

Per beneficiare dell’agevolazione, la prima condizione è che il giovane (fino a 35 anni), o il soggetto che perde il posto di lavoro, avvii un’attività d’impresa, arte o professione  come persona fisica.

Saranno ammessi al regime di favore anche coloro che hanno iniziato tali attività dopo il 31 dicembre 2007.

Ammortizzazioni e operazioni straordinarie: ecco come si fa

Introdotta la possibilità di ammortizzare fiscalmente (“riallineare”) gli avviamenti, i marchi e le altre attività immateriali acquisiti al bilancio sotto forma di partecipazioni a seguito di operazioni straordinarie, pagando la sostitutiva del 16% in dieci anni.

Secondo L’Agenzia delle Entrate, in questo modo, si risparmiano Ires e Irap sul maggior valore iscritto in bilancio. Una regola che si applicherà a un numero limitato di società, soprattutto del settore bancario, che trova così una parziale compensazione agli aggravi Irap.

Per le società di capitali, viene meno il limite di cinque anni per riportare le perdite fiscali.

La detassazione sui premi di produttività non è retroattiva

La detassazione del 10% sui premi di produttività non è retroattiva. Le somme erogate nel 2011 ai lavoratori dipendenti legate a incrementi di produttività, prima della stipula del relativo accordo collettivo territoriale o aziendale, non possono essere soggette all’imposta sostitutiva del 10%, anche quando l’accordo prevede la retroattività al 1° gennaio. A chiarirlo è  la circolare n. 19/E dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del lavoro dell’11 maggio scorso.

La tassazione agevolata al 10 per cento, vale per le somme erogate ai dipendenti del settore privato “in attuazione” di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali. Quindi non può essere applicata se prima non sono stati firmati tali accordi. I datori di lavoro che nei mesi di gennaio e febbraio hanno applicato la detassazione sulle componenti accessorie della retribuzione, pur in mancanza di accordi o contratti collettivi di secondo livello, non saranno soggetti ad alcuna sanzione.

Non dovranno pagare alcuna sanzione i datori di lavoro che nei mesi di gennaio e febbraio hanno applicato la detassazione sulle componenti accessorie della retribuzione, pur in mancanza di accordi o contratti collettivi di secondo livello. Ciò a patto che la differenza tra l’importo dell’imposta sostitutiva già pagato e quello effettivamente dovuto sia versata entro il primo agosto 2011.

Il Modello 730/2010: alcune novità e numerose proroghe.

Dallo scorso mese di gennaio, dal sito dell’Agenzia delle Entrate, è disponibile il nuovo modello 730/2010.

Le novità presenti nel modello sono costituite da:

  1. il bonus mobili per le spese sostenute nel 2009 per arredare immobili ristrutturati;
  2. la possibilità, per gli eredi o per i soggetti che hanno acquistato o ricevuto in donazione immobili oggetto di interventi di risparmio energetico, di rideterminare le rate annuali della detrazione del 55%;
  3. la detrazione per i lavoratori dipendenti del comparto Sicurezza, difesa e soccorso pubblico;
  4. l’imposta sostitutiva del 10% sulle sole somme erogate a titolo di incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa per i lavoratori dipendenti del settore privato con determinati requisiti;
  5. la colonna 5 del rigo F1 per riportare l’eccedenza di acconto Irpef versata a novembre e compensata nel modello F24;
  6. le agevolazioni per le popolazioni colpite dal sisma d’Abruzzo del 6 aprile 2009.

Il Mod. 730/2010 potrà essere presentato:

  • al proprio sostituto d’imposta (entro il 30 aprile 2010);
  • ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato (entro il 31 maggio 2010).