Che cos’è l’imposta di donazione, quando si paga e quando no

Attraverso un atto che è sempre redatto da un notaio, in Italia le persone in vita possono donare beni ad altri soggetti. Al netto di eventuali franchigie, questo passaggio di beni è soggetto a tassazione. Si tratta, nello specifico, dell’imposta di donazione per la quale sono previste delle aliquote diverse in base ai soggetti che sono coinvolti nel contratto di donazione.

Chi paga l’imposta di donazione, le eventuali franchigie ed il ruolo del notaio

Il notaio, oltre a registrare l’atto di donazione, provvede pure al versamento delle relative imposte che sono a carico del beneficiario della donazione. Inoltre, come sopra accennato, se sono previste delle franchigie allora l’imposta di donazione sarà calcolata ed sarà dovuta sulla parte eccedente il valore del bene trasferito. Il notaio poi procederà alla registrazione dell’atto, entro un termine massimo di 30 giorni, presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente.

Quando l’imposta di donazione non si paga, dalle associazioni alle fondazioni bancarie

L’imposta di donazione, pur tuttavia, non sempre si paga quando il trasferimento di beni avviene in favore di alcuni soggetti. Tra questi, lo Stato italiano, le regioni, le province ed i comuni. Nonché gli enti pubblici e le associazioni che, legalmente riconosciute, hanno scopi di pubblica utilità. Pure le onlus e le fondazioni bancarie, inoltre, non pagano l’imposta di donazione.

Quali sono le aliquote applicate per il pagamento dell’imposta di donazione

Le aliquote applicate per l’imposta di donazione seguono il grado di parentela. In quanto più il legame di parentela è stretto, minore sarà l’aliquota applicata. Non a caso, questa è al 4% per il coniuge e per i parenti in linea retta con una franchigia, per ciascun beneficiario, che è pari a ben 1 milione di euro. Per i fratelli e per le sorelle l’imposta di donazione sale al 6% con la franchigia per ciascun beneficiario che in questo caso scende a 100.000 euro.

Per gli altri parenti l’aliquota è sempre al 6% ma senza franchigia. Mentre per le altre persone, anche in questo caso senza franchigia, l’imposta di donazione sale all’8%. Inoltre, indipendentemente dal grado di parentela, c’è una franchigia che è pari a ben 1,5 milioni di euro quando il beneficiario della donazione risulta essere una persona portatrice di handicap.

Il caso particolare della donazione di beni immobili e le tasse aggiuntive che sono previste

Quando la donazione è legata a beni immobili, ci sono inoltre delle tasse aggiuntive da pagare. Ovverosia, l’imposta catastale che è dovuta nella misura dell’1% del valore dell’immobile che è oggetto della donazione. E l’imposta ipotecaria che, invece, è dovuta nella misura del 2% del valore dell’immobile.

Inoltre, quando la donazione di un bene immobile si riferisce ad una prima casa, allora in base alla normativa fiscale vigente scatta la stessa agevolazione che è prevista per le successioni. Ovverosia, il pagamento in questo caso il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale che è dovuto in misura fissa e pari a 200 euro ciascuna.

Unico 2012: oggi scade il termine per versare le imposte

Oggi, 9 luglio, è l’ultimo giorno utile per versare senza sanzioni e interessi, le imposte emerse dalle dichiarazioni dei redditi e Irap relative all’anno d’imposta 2011. E’ una scadenza che concede ai contribuenti tre settimane in più rispetto al termine ordinario del 16 giugno, grazie alla proroga prevista dal Dpcm del 6 giugno. Rinvio e quindi stessa scadenza per chi ha scelto la cedolare secca. L’imposta piatta dovrà essere pagata in un’unica soluzione o come prima rata, a titolo di saldo 2011 e come primo acconto 2012.

In relazione alle imposte sui redditi, il prossimo appuntamento con il Fisco interessa non soltanto tutte le persone fisiche e le società di persone, ma anche i soggetti Ires che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore e che hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a quelli stabiliti dal decreto di approvazione del singolo studio. A beneficiare della proroga anche i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore.

Per determinare la somma da versare, vanno ripresi in mano i modelli Unico o Irap 2012 e controllato se c’è un debito da saldare. In pagamento i saldi relativi al 2011 e gli acconti 2012 di Irpef (e addizionale comunale), Ires e Irap. Il termine riguarda anche il saldo Iva 2011 se si è deciso di rimandarne il pagamento presentando la dichiarazione annuale all’interno del modello unificato. L’importo, però, in questo caso, va maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo compreso tra il 16 marzo e il 16 giugno 2012.

L’elenco dei tributi in scadenza non è ancora terminato: in cassa anche per i contributi previdenziali sul reddito che oltrepassa il “minimale” e per la maggiorazione del 3% dovuta in caso di adeguamento agli studi di settore. Ricordiamo che, in seguito, alla proroga prevista dal Dpcm del 6 giugno, chi ha scelto il pagamento dilazionato, dovrà rispettare il nuovo calendario per le scadenze delle rate, la prima delle quali è appunto fissata per oggi. Chi salta l’appuntamento del 9 luglio, può provvedere, dal 10 luglio al 20 agosto, aggiungendo la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Imu, vademecum dal Consiglio Notarile di Milano

Il Consiglio Notarile di Milano ha messo a disposizione dei cittadini della provincia meneghina un piccolo decalogo per conoscere tutto quello che c’è da sapere sulla famigerata Imu, l’Imposta Municipale Propria introdotta dal governo Monti che sostituisce l’Ici e terminerà, nella sua fase sperimentale, il 31 dicembre 2014. Ecco le domande e le risposte per conoscerla meglio.

Chi deve pagare l’IMU? Chiunque possieda immobili (fabbricati o terreni), compresa l’abitazione principale e le sue pertinenze (es. cantina, posto auto, autorimessa), sul territorio italiano. I soggetti obbligati al pagamento (c.d. “soggetti passivi”) sono il proprietario o il titolare di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, superficie ed enfiteusi) e l’utilizzatore in leasing. Non è invece tenuto al pagamento il titolare della nuda proprietà.

Come si determina il valore dell’immobile (base imponibile)? Per i fabbricati si continua a fare riferimento al valore catastale aumentato del 5%, ma rispetto all’ICI cambia il moltiplicatore: per l’abitazione e le relative pertinenze passa da 100 a 160, per i negozi da 34 a 55, per gli uffici da 50 a 80 e per i fabbricati industriali da 50 a 60; Per i terreni agricoli si continua a fare riferimento al reddito dominicale risultante in catasto aumentato del 25%, mentre il moltiplicatore è aumentato da 75 a 130; Per i terreni edificabili la base imponibile resta il valore di mercato.

Quanto si paga? L’aliquota base è fissata allo 0,76%, con possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla dello 0,3%: l’aliquota potrà dunque essere compresa tra lo 0,46% e l’1,06% (l’aliquota ICI variava dallo 0,4% allo 0,7%). L’aliquota è ridotta per i fabbricati rurali strumentali alla coltivazione (0,2%), mentre per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti ed Imprenditori Agricoli Professionali sono previste specifiche riduzioni d’imposta.

Si paga anche per la prima casa? A differenza dell’ICI, l’IMU sperimentale deve essere pagata anche per la prima casa e le sue pertinenze. Vi sono, però, una serie di agevolazioni riferite alla prima casa, sia per quanto riguarda le aliquote (ridotte) che per la previsione di detrazioni. E’ considerata abitazione principale l’immobile (deve trattarsi di un unico mappale) nel quale il possessore dimora abitualmente ed ha la residenza anagrafica (per l’ICI era sufficiente la dimora abituale, indipendentemente dalla residenza anagrafica); Non è più considerata abitazione principale, inoltre, quella concessa in uso gratuito ai parenti, che sarà considerata come seconda casa; Quanto alle pertinenze, se ne ammette una sola per ciascuna categoria catastale C/2 (cantina), C/6 (autorimessa/posto auto) e C/7 (tettoia); Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la propria dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi nello stesso Comune, la disciplina agevolativa per la prima casa si applica ad un solo immobile. L’aliquota d’imposta applicabile all’abitazione principale (e relative pertinenze) è fissata allo 0,4%, con possibilità per i comuni di aumentarla o diminuirla di 0,2 punti percentuali: l’aliquota effettiva potrà così variare tra lo 0,2% e lo 0,6%. E’ prevista, peraltro, una detrazione d’imposta di 200 euro annui per la prima casa, e un’ulteriore detrazione – solo per il biennio 2012-2013 – di 50 euro per ogni figlio convivente di età inferiore a 26 anni, fino ad un massimo di 8 figli. In caso di abitazione cointestata, la detrazione deve essere divisa tra i contitolari proporzionalmente alle loro quote. Infine, è considerata abitazione principale anche quella assegnata dal giudice all’altro coniuge (o ex coniuge) a seguito di separazione o divorzio, purché il coniuge proprietario non abbia un’altra abitazione nello stesso Comune.

Sono previste altre agevolazioni? – La detrazione per la prima casa (200 euro + 50 euro/figlio) si applica anche a chi sia assegnatario di abitazione di proprietà di cooperativa edilizia a proprietà indivisa o da IACP (Istituto Autonomo Case Popolari); l’aliquota è quella ordinaria (0,76%). – I Comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale, e la relativa detrazione d’imposta, si applichino anche alle abitazioni possedute da anziani o disabili che abbiano la residenza anagrafica presso istituti di ricovero o sanitari, purché tale abitazione non risulti locata, e all’abitazione posseduta da cittadini italiani residenti all’estero, purché non affittata.

Quando si paga? L’IMU si paga, con modello F24, in unica rata entro il 16 giugno o in due rate (16 giugno e 16 dicembre). A partire dal 1° dicembre 2012 l’IMU si potrà pagare anche mediante bollettino di conto corrente postale. Solo per il 2012: La prima rata è pagata in misura pari al 50% della somma determinata applicando l’aliquota di base e le detrazioni di legge, mentre la seconda rata sarà versata a saldo dell’imposta determinata in base ad eventuali modifiche che il Governo potrà apportare entro il 10 dicembre ed alle addizionali o riduzioni comunali; Esclusivamente per la prima casa (e sue pertinenze), il contribuente può effettuare il pagamento in tre rate: entro il 16 giugno in misura pari ad 1/3 della somma determinata applicando l’aliquota di base e le detrazioni di legge; entro il 16 settembre nella stessa misura della prima; entro il 16 dicembre a saldo dell’imposta complessivamente dovuta (sempre in base ad eventuali modifiche che il Governo potrà apportare entro il 10 dicembre ed alle addizionali o riduzioni comunali). Per l’anno 2012, in considerazione dei giorni festivi, le scadenze saranno 18 giugno, 17 settembre e 17 dicembre.

Fonte: Ansa.it

Imu, pagamento in tre rate

Comincia a diradarsi un po’ di nebbia intorno all’Imu. Una tassa che il governo ha fatto talmente in fretta a deliberare, da non dare agli enti locali i necessari chiarimenti per la sua applicazione e riscossione. Ora, però, qualcosa si muove: “Sicuramente l’Imu si pagherà in tre rate“, ha infatti detto il relatore del dl fiscale in commissione Finanze della Camera, Gianfranco Conte, annunciando un pacchetto di emendamenti che presenterà entro lunedì mattina. Emendamenti tra i quali ci sarà la rateazione dell’Imu.

Ma riguarderà solo l’imposta sulla casa di abitazione o l’Imu in generale? Solo l’acconto o tutta l’imposta per il 2012. Risposta vaga da Conte: “Ci stiamo ancora lavorando“.

E poi: in quali date si pagherà? Boh. Abbiamo detto che si dirada un po’ di nebbia, mica tutta…

Nessun novità invece per gli anziani in casa di riposo, almeno a detta di Conte, che ha dichiarato: “Sono contrario a modifiche della normativa per gli anziani che sono nelle case di riposo perché potrebbe crearsi un problema sociale“. Il rischio sarebbe quello di una corsa dei familiari a mettere gli anziani nella casa di riposo per usufruire della tassazione più leggera sulla loro casa di abitazione. Vedremo.

Ici alla Chiesa, la santificazione di Monti

di Davide PASSONI

Incredibile. Ma che gli fa Mario Monti alla gente? Ora si becca anche la benedizione della Ue (dopo quella della Cei) per l’emendamento che imporrebbe di far pagare l’Ici agli immobili della Chiesa in cui si svolgono attività commerciali. Una questione che si trascina da decenni, sulla quale bastava appena accennare un “forse si potrebbe far pagare…” per sollevare polveroni, guazzabugli e scomuniche vaticane. E invece no, tutto ciò che Monti tocca continua a trasformarsi in oro. O meglio, tutto ciò che tocca non è più intoccabile, in tutti i sensi.

Stavolta è stato il portavoce del commissario alla Concorrenza Joaquin Almunia a definire l’emendamento “un progresso sensibile“. E in casa nostra, pur con qualche distinguo, Pdl, Pd e persino terzo polo per bocca nientemeno che di Casini plaudono all’iniziativa di Monti.

A buon diritto, diciamo noi. Del resto, ci ha pensato il presidente dell’Anci Graziano Delrio a fare una prima stima del gettito che potrebbe entrare nelle casse comunali: circa 500-600 milioni di euro. Delrio ha spiegato che si tratta di stime prudenziali: “Alcuni stimano che il gettito sarà di 300-400 milioni, mentre l’Ifel parla di 1 miliardo di euro. La nostra stima è tra i 500 e i 600 milioni“.

Per quanto fastidiosa, visto che colpisce un bene primario come la prima casa, l’Ici (ora Imu) è un’imposta che si inserisce in un quadro europeo abbastanza uniforme, dal momento che la prima casa è quasi ovunque tassata. Inoltre, non abbiamo paura a dirlo, la scelta del governo Berlusconi di abolirla, di fatto populista e da molti applaudita, è stata un lusso che l’Italia, nelle condizioni di questi anni, non poteva permettersi. Chiedere a Monti per conferma, please. In questo quadro, la scelta di coinvolgere anche la Chiesa è condivisibile e va al di là dell’essere cattolici o mangiapreti. Ciascuno deve fare la sua parte per salvare la barca, che è la stessa per tutti.

Cartella esattoriale legittima se emessa da un controllo automatizzato

La Cassazione ha stabilito, con l’Ordinanza n. 16983 del 4 agosto 2011, la legittimità della cartella esattoriale, qualora anche non fosse motivata, se emessa a seguito di un controllo automatizzato. Se la pretesa impositiva nasce sulla base dei dati forniti dal contribuente stesso nella dichiarazione dei redditi non si rende dunque necessaria nessuna motivazione per la cartella esattoriale.

La motivazione non è necessaria qualora l’atto si fondi sui dati raccolti nella dichiarazione dei redditi, di cui il contribuente conosce già i presupposti della pretesa fiscale, in base all’articolo 36/bis del Dpr 600/1973 per le imposte dirette, e 54/bis del Dpr 633/1972 in materia di Iva.

Questa manovra è volta ad estendere l’efficacia dei controlli fiscali automatizzati sulle cartelle esattoriali.

L’articolo 7 della legge 212/2000 (statuto dei diritti del contribuente) che rende obbligatorie la chiarezza e la motivazione degli atti tributari secondo la disciplina normativa contenuta nella legge 241/1990, perde la sua applicabilità in caso si sia di fronte a una mera liquidazione dell’imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente, nella dichiarazione dei redditi. Il contribuente in tal caso non viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale, che quindi non deve essere motivata.

L’Ordinanza n. 16983 emessa dalla Cassazione stabilisce infatti i limiti di validità e applicabilità del principio di non motivazione, ovvero nel caso in cui ‘l’attività di liquidazione delle imposte ‘avvenga sulla base degli elementi fomiti dalla stessa dichiarazione della contribuente, provenienza che poneva evidentemente l’Ufficio nella condizione di formulare la propria richiesta in forza del semplice richiamo alla dichiarazione, senza necessità di indicare i fatti costitutivi dell’obbligazione fiscale‘.

In caso contrario, l’onere di motivazione per la cartella esattoriale sussiste nella sua integrità qualora tale attività ‘non si sovrapponga alla dichiarazione del contribuente, ma si risolva in una rettifica dei risultati della dichiarazione stessa, così da comportare una pretesa ulteriore da parte dell’amministrazione finanziaria, si è in presenza di un’attività impositiva vera e propria, con la conseguenza che la relativa cartella esattoriale va motivata come l’avviso di accertamento, ossia deve contenere tutte le indicazioni idonee a consentire al contribuente di apprestare un’efficace difesa‘.

Alessia Casiraghi