Decreto Aiuti Ter: le misure approvate dal Consiglio dei Ministri

In arrivo un nuovo pacchetto di aiuti per le famiglie e le imprese, si tratta dell’ultimo del governo Draghi, approvato in CdM il decreto Aiuti Ter. Tra le novità c’è un nuovo bonus una tantum per coloro che hanno un redito inferiore a 20.000 euro e taglio sulle accise. Ecco in sintesi i contenuti.

Decreto Aiuti Ter per le imprese

La prima novità importante è per le imprese. Il credito di imposta è riconosciuto fino al 30 settembre al 25% per le imprese energivore e al 15% per le altre imprese con un consumo maggiore di 16,5 MW. Dal 1° ottobre e per i mesi di ottobre e novembre è previsto il credito di imposta al 25% per le imprese energivore e gasivore e al 40% per tutte le imprese che consumano gas. Per le aziende agricole è previsto uno stanziamento di 190 milioni di euro per far fronte al caro carburanti.

Per le imprese che devono affrontare crisi di liquidità a causa del caro bollette vi è la possibilità di ottenere la garanzia statale sui prestiti, inoltre attraverso accordi da stipulare con le banche, quindi non con immediata entrata in vigore, sarà possibile avere prestiti a condizioni più favorevoli rispetto a quelle dei mercati. Ricordiamo che c’è un aumento del costo del denaro deciso dalla BCE che sta facendo aumentare i tassi di interesse praticati dalle banche.

Non solo buone notizie per le imprese, infatti vi sono maggiori restrizioni in caso di delocalizzazioni.

Aiuti alle famiglie nel decreto Aiuti Ter: accise, bonus una tantum e disabili

Dal decreto Aiuti Ter arriva anche un’altra importante novità, infatti con decreto interministeriale era stato prorogato il taglio delle accise sui carburanti fino al 15 ottobre, interviene ora il decreto Aiuti Ter con una nuova proroga per i mesi di ottobre e novembre. Finalmente un po’ di respiro per gli automobilisti.

Per chi percepisce un reddito inferiore a 20.000 euro lordi è invece previsto un bonus una tantum di 150 euro. Lo stesso si estende anche i pensionati. La platea dovrebbe essere di circa 22 milioni di persone.

Nel decreto Aiuti ter sono stanziati anche 400 milioni in favore delle Servizio Sanitario Nazionale per far fronte ai rincari del settore ospedaliero. Gli aiuti sono estesi ad RSA e strutture private.

Sono previsti contributi in favore delle scuole paritarie per far fronte al caro energia.

Cento milioni di euro è lo stanziamento in favore del trasporto pubblico locale ed è previsto il rafforzamento dell’edilizia in favore degli studenti universitari fuori sede.

In favore di Enti del Terzo Settore e degli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali in regime residenziale e semi-residenziale per disabili, è istituito un fondo da 120 milioni di euro.

Bonus energia elettrica e gas: crediti di imposta e detrazioni utilizzabili dal 18 luglio

Si potranno utilizzare a partire dal 18 luglio 2022 i crediti di imposta ceduti e i bonus maturati nella dichiarazione dei redditi inerenti il maggior costo sostenuto dalle imprese, energivore e non, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e del gas. A chiarire le possibilità di utilizzo dei bonus maturati è stata l’Agenzia delle entrate. Il punto della situazione si è reso necessario dopo i malfunzionamenti comunicati da Sogei in merito all’utilizzo della piattaforma on line. I crediti di imposta oggetto di agevolazione fiscale sono quelli comunicati all’Agenzia delle entrate entro la data del prossimo 11 luglio.

Crediti di imposta bonus energia elettrica e gas, cessione e compensazione nel modello F 24: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Il chiarimento dell’Agenzia delle entrate sui bonus maturati per l’acquisto di energia elettrica e gas da parte delle imprese, non necessariamente a largo utilizzo delle due fonti, è arrivato nei giorni scorsi. In particolare, l’Agenzia ha chiarito che “i crediti di imposta spettanti per l’acquisto di prodotti energetici, con cessione a soggetti terzi e comunicati all’Agenzia delle Entrate non oltre  l’11 luglio prossimo, nonché i crediti di imposta risultanti dalle dichiarazioni fiscali (dell’Iva, dell’Irap e delle imposte dirette) inoltrate all’Agenzia delle Entrate entro la medesima data, potranno in ogni modo essere utilizzati in compensazione, usando il modello F 24, a decorrere dal 18 luglio 2022”

Bonus energia elettrica e gas, come si ottengono i crediti di imposta?

I crediti di imposta sull’energia e sul gas derivano dal maggior prezzo sostenuto dalle imprese energivore e gasivore, ma anche da quelle che non fanno largo utilizzo delle due fonti energetiche, nel corso del 2022 rispetto all’anno 2019. In particolare, il maggior costo è dettato dall’inflazione già registrata nell’ultimo trimestre del 2021 e accentuata nell’anno in corso dal conflitto in Ucraina. Il chiarimento dell’Agenzia delle entrate è stato necessario dopo le segnalazioni di Sogei circa il malfunzionamento della piattaforma on line per la comunicazione dei crediti di imposta. Proprio a partire dallo scorso 6 luglio, infatti, si sono registrati malfunzionamenti relativi ai servizi on line del portale web dell’Agenzia delle entrate e, da venerdì 8 luglio, anche nella sezione “Fatture e corrispettivi” del sito.

Problemi sito Agenzia delle entrate sui crediti di imposta spese approvvigionamento energia elettrica e gas

I problemi informatici alla piattaforma on line dell’Agenzia delle entrate hanno riguardato, fin dal 6 luglio scorso, l’infrastruttura per la trasmissione delle dichiarazioni e dei pagamenti effettuati mediante il modello F 24 di Entratel. Di conseguenza, la soluzione adottata dall’Agenzia delle entrate è stata quella di ritardare la scadenza per le comunicazioni dei crediti di imposta. I bonus sono quelli maturati sulle maggiori spese del 2022 di approvvigionamento di energia elettrica e gas. Si è concesso, pertanto, un margine di tempo “cuscinetto” per il recupero delle pratiche che non erano state inserite per i problemi informatici. Ci sarà tempo, dunque, fino al 18 luglio 2022 per utilizzare i crediti di imposta comunicati entro l’11 luglio prossimo.

 

Imprese energivore: dal 7 luglio domande per cessione del credito. Modello

In questi mesi sono molte le misure di aiuto alle imprese che si avvicendano e mirano ad aiutare le imprese ad affrontare le difficoltà economiche legate agli aumenti soprattutto della spesa energetica, cercando così anche di evitare rincari a pioggia su tutti i prodotti che comunque richiedono un costo energetico per la loro produzione. Tra le attività destinatarie di aiuti ci sono le imprese energivore cioè ad elevato consumo energetico che possono sfruttare anche la cessione del credito di imposta maturato.

Imprese energivore: quali sono e quando possono avvalersi della cessione del credito di imposta?

Nel decreto Sostegni Ter, al fine di aiutare le imprese energivore a far fronte all’aumento dei costi energetici, è stato previsto il credito di imposta da utilizzare in compensazione per far fronte a “debiti” fiscali.  Sono considerate imprese energivore quelle che hanno un consumo medio di energia, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 Gwh/anno, mentre sono escluse dalle agevolazioni le imprese che manifestano delle difficoltà.

Affinché le imprese energivore possano ottenere il credito di imposta, è necessario che siano iscritte nell’elenco della CSEA ( cassa per i servizi energetici e ambientali) che comprende le imprese ad elevato consumo energetico, infine l’impresa deve dimostrare di aver subito un incremento di oltre il 30% dei costi medi per kilowattora, al netto delle imposte e di eventuali sussidi nei trimestri di riferimento.

Il contributo che si può ottenere sotto forma di credito di imposta è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022 e al 25% per il secondo trimestre 2022.

Fatta questa precisazione, occorre sottolineare che il decreto legge 21 del 2022 (articoli 3, 4, 9 e 18 ) e l’articolo 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 hanno previsto la possibilità di cessione di tali crediti ad altri soggetti.

Modello e istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per cessione del credito imprese energivore

L’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 30 giugno 2022 ha approvato il modello e le istruzioni per poter accedere alla cessione del credito. Le istanze potranno essere presentate telematicamente dal soggetto che appone il visto di conformità, se lo stesso è richiesto, oppure dall’impresa cedente ( o suo intermediario) a partire dal giorno 7 luglio 2022 e fino al 21 dicembre 2022.

Il modello che è possibile scaricare in fondo all’articolo insieme alle istruzioni per la compilazione può essere utilizzato per la cessione del seguenti crediti di imposta:

  • Codice 7720credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022), di cui all’articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;
  • Codice 7721 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022), di cui all’articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17;
  • Codice 7722 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022), di cui all’articolo 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;
  • Codice 7723 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022), di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17;
  • Codice 7724 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022), di cui all’articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21;
  • Codice 7725 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022), di cui all’articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21;
  • Codice 7726 – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022), di cui all’articolo 18 del decreto-legge 1° marzo 2022 n.17.

Deve essere ricordato che il credito può essere ceduto solo per intero e la cessione deve essere tracciabile.

Modelli da scaricare

Modello cessione del credito imprese energivore

Istruzioni modello cessione del credito imprese energivore

Leggi anche Bonus locazioni imprese turistiche: domande dall’11 luglio. Modello

 

Proroga taglio accise carburanti, potrebbero essere in arrivo buone notizie

Il giorno 8 luglio scade il taglio delle accise sui carburanti, ma per gli automobilisti potrebbero esservi buone notizie. Sembra certa la proroga, ma si sta studiando l’ipotesi di un aumento del taglio. Ecco perché.

Carburanti: prezzi in aumento nonostante il taglio delle accise

L’aumento del costo dei carburanti è diventato ormai di non facile gestione, infatti nonostante da mesi sia in vigore il taglio delle accise di 30 centesimi, da giorni siamo costantemente sopra i due euro per la benzina. Oggi il prezzo medio in modalità self service è di 2,075 al litro, la differenza tra i vari fornitori è tra 2,066 e 2,085 euro/litro. Si può quindi cercare una stazione di servizio più economica, in quelle senza marchio, non molte, il prezzo medio è 2,061 euro.

Sale anche il prezzo del diesel che nei giorni scorsi comunque era rimasto sotto la soglia dei due euro, mentre oggi è in media a 2,030 euro al litro, sempre in modalità self. Tra le varie stazioni oscilla tra 2,026 e 2,046 euro/litro. Naturalmente il prezzo in modalità servito è molto più alto per entrambe le tipologie di carburante.

Proroga della riduzione delle accise e probabile aumento grazie all’extra gettito fiscale

Proprio per questo motivo è allo studio l’ipotesi non solo di prorogare il taglio delle accise per due mesi e quindi fino a settembre, ma anche di potenziarlo. Questo sarebbe possibile grazie all’extra-gettito fiscale derivante dall’Iva applicata sui carburanti. L’extra-gettito fiscale ha creato un piccolo tesoretto nelle casse dello Stato. Il gettito delle imposte indirette è aumentato del 18,10%. Sem,bra che vi sia una disponibilità di 5/6 miliardi di euro che dovrebbero finanziare il taglio delle accise per i mesi prossimi. Con un taglio di 30 centesimi occorrono 1,16 miliardi al mese per coprire il taglio. Proprio per questo circolano voci circa un taglio più deciso e che consenta di riportare nuovamente il costo dei carburanti sotto i 2 euro al litro.

Naturalmente è tutto da verificare, infatti, deve essere confermato anche il taglio degli oneri di sistema sulla bolletta energetica, e mantenere un certo margine di autonomia per eventuali interventi straordinari visto che la crisi in Ucraina non sembra terminare e nel frattempo la Russia ha tagliato le forniture di gas all’Italia.

Naturalmente su questo piccolo tesoretto sono in molti a puntare, infatti una parte dovrebbe andare anche come credito di imposta in favore delle imprese energivore e gasivore.

Nel frattempo entro il 30 giugno le maggiori entrate indirette devono essere certificate attraverso l’assestamento di bilancio.

Bonus gas ed energia imprese, pubblicati i codici tributo

Sono stati pubblicati i codici tributo relativi ai crediti di imposta derivanti dal bonus per l’aumento dei prezzi dell’energia elettrica e del gas delle imprese. La novità arriva a pochi giorni dalle indicazioni dell’Agenzia delle entrate secondo le quali non è necessario aspettare il termine del trimestre di applicazione per procedere alla compensazione del bonus. I codici tributi sono stati pubblicati con la risoluzione numero 18/E del 14 aprile. I crediti di imposta vanno utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2022.

Credito di imposta energia elettrica e gas, quali sono i bonus a disposizione delle imprese per il caro prezzi?

I bonus spettano sia alle imprese energivore e gasivore che a tutte le altre imprese. Anche le imprese  che fanno un uso moderato di energia elettrica e gas possono beneficiare dei crediti di imposta per l’aumentato prezzo delle fonti energetiche. Il credito di imposta derivante dai costi di energia elettrica e gas può anche essere ceduto, come avviene per i bonus edilizi. Il vantaggio fiscale va da un minimo del 12% sugli incrementi di prezzo a un massimo del 25%. Inoltre, per cedere i crediti è necessario il visto di conformità. Prima della pubblicazione dei codici tributo, era disponibile l’unico codice da iscrivere nel modello F24, quello inerente le imprese che fanno largo utilizzo di energia elettrica e di gas corrispondente a 6960.

Bonus su spese energia elettrica o gas: che cos’è?

La percentuale del credito di imposta dal 12% al 25% varia a seconda del tipo di impresa che beneficia del bonus. Il decreto legge numero 21, cosiddetto “decreto Energia” del 21 marzo scorso, prevede disposizioni urgenti per contrastare l’aumento dei prezzi di energia elettrica e di gas derivante dalla crisi in Ucraina. I crediti di imposta sui costi sostenuti nel primo trimestre 2022 vanno a vantaggio delle imprese che usano massicciamente le due energie, ma anche alle altre aziende che ne facciano un utilizzo più moderato.

Credito di imposta su spese di gas ed energia: si può procedere alla compensazione anticipata

Per tutti i bonus previsti dai recenti decreti, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che si può procedere con la compensazione senza dover attendere il termine del trimestre di riferimento, ovvero il primo o il secondo di quest’anno. Con una Faq pubblicata l’11 aprile, l’Agenzia delle entrate ha spiegato che è ammissibile, dunque, la compensazione anticipata purché applicata a spese già sostenute secondo il principio della competenza. Ciò implica che le imprese siano in possesso delle relative fatture di acquisto.

Credito di imposta del 12% per le imprese non energivore: ecco quali sono

Nel dettaglio, ecco quali sono le percentuali di bonus che le imprese, a seconda del tipo, potranno applicare sulle spese relative alle forniture di energia elettrica e di gas. Le imprese non energivore hanno a disposizione un bonus del 12% sulle spese per l’energia elettrica. Il beneficio riguarda le imprese dotate di contatori di energia di potenza pari ad almeno 16,5 Kw. Per utilizzare il credito di imposta è occorrente avere a disposizione le fatture di acquisto che certifichino il costo sostenuto. Per ottenere il credito di imposta, le imprese nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 devono aver subito un incremento dei costi per kilowattora di oltre il 30% rispetto al costo medio sostenuto nei primi tre mesi del 2019. Il relativo codice tributo è 6963.

Bonus imprese non gasivore, come determinare il bonus?

Per le imprese che non fanno ricorso a grosse quantità di gas naturale il credito di imposta è determinato all’aliquota del 20% del costo di acquisto del gas impiegato come fonte energetica. Sono esclusi gli usi termoelettrici. Le aziende beneficiarie sono quelle elencate nell’articolo 5 del decreto legge numero 17 del 1° marzo scorso. Anche per queste aziende, l’incremento di costo del gas naturale deve essere eccedente il 30% nel primo trimestre del 2022 in rapporto ai mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2019. La media dei prezzi deve essere calcolata sulle stime di prezzo fornite dal Mercato infragiornaliero (MiGas). I costi vengono pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (Gme). Il codice tributo è il 6964.

Come utilizzare il bonus sui costi del gas naturale?

Il credito di imposta riconosciuto alle aziende per l’incremento del costo del gas naturale può essere usato come bonus esclusivamente in compensazione. Lo stesso credito di imposta può essere anche cumulato con altre agevolazione applicate ai medesimi costi. Tuttavia, il complessivo delle agevolazioni non deve essere superiore al totale del costo. Inoltre, il bonus sul gas non concorre a formare il reddito d’impresa e, tanto meno, a comporre la base imponibile dell’Irap (Imposta regionale sulle attività produttive).

Bonus per imprese energivore e gasivore: quale credito di imposta spetta per il risparmio sulla fattura?

Per le imprese energivore e gasivore il provvedimento “Energia” ha incrementato l’aliquota del bonus attribuibile. Infatti, sia per il gas che per l’energia elettrica, il bonus era già fissato dal decreto legge numero 17 del 2022. Il decreto stabiliva, rispettivamente, aliquote di credito di imposta pari al 20 e al 15%. Con il nuovo decreto numero 21 del 2022, le percentuali di credito di imposta sulle spese di gas ed energia elettrica, per le aziende che ne facciano ampio utilizzo, sono aumentate di 5 punti percentuali. Dunque, i nuovi crediti di imposta sono pari al 20% per le spese del gas e al 25% per quelle dell’energia elettrica. Il codice tributo delle imprese energivore del secondo trimestre 2022 è 6961; quello delle imprese gasivore è 6962.

Imprese a largo utilizzo di gas ed energia elettrica, come verificare il credito di imposta spettante?

Per la domanda di bonus è necessario che le aziende a largo utilizzo di energia elettrica abbiano subito incrementi delle spese eccedenti il 30%. La percentuale da applicare deve essere confermata dal rapporto tra la media dei consumi dei primi tre mesi del 2022 con la media dello stesso periodo del 2019. Le aziende del gas dovranno procedere con il rapporto dei prezzi medi del gas del primo trimestre del 2022 rispetto ai prezzi medi dello stesso periodo del 2019.

Come utilizzare il bonus sulle spese di energia elettrica e gas per le imprese che ne fanno largo utilizzo?

Il bonus calcolato sull’incremento dei prezzi di gas naturale ed energia elettrica delle aziende che ne fanno largo uso, è cumulabile con altre agevolazioni relative alle stesse spese. La compensazione si può fare  anche in anticipo con decorrenza dal secondo trimestre del 2022. Il bonus può essere, in ogni modo, utilizzato entro la scadenza del 31 dicembre 2022. Il credito di imposta non concorre a formare il reddito di impresa e la base imponibile ai fini dell’Irap (Imposta regionale sulle attività produttive).

Come cedere il credito di imposta accumulato grazie al bonus sui costi dell’energia elettrica e del gas?

Le aziende energivore e gasivore possono cedere il credito di imposta accumulato sugli incrementi dei prezzi di energia elettrica e gas. La cessione va fatta per il totale del bonus a soggetti a regime controllato, quali banche e intermediari finanziari. Lo chiarisce l’articolo 9 del decreto legge “Energia”. Il provvedimento allarga la facoltà di cessione del credito di imposta anche alle aziende agevolate classificate dall’articolo 15 del decreto legge numero 4 del 27 gennaio 2022.

Bonus energia elettrica e gas delle imprese, per la cessione del credito di imposta è necessario il visto di conformità

Per la cessione dei crediti di imposta relativi alle spese maggiorate di gas ed energia elettrica, le imprese dovranno adempiere al visto di conformità. In particolare, l’adempimento si ottempera mediante le informazioni relative alla documentazione che attesti il rispetto dei requisiti che danno origine al credito di imposta. La documentazione deve essere rilasciata dai responsabili dell’assistenza fiscale.

Credito di imposta sui costi di energia elettrica e gas: ecco tutti gli incentivi per le imprese

Arrivano crediti di imposta per tutte le impresse per i consumi di energia elettrica e di gas. Gli aiuti, infatti, andranno sia a favore delle imprese energivore e gasivore che per tutte le altre imprese, anche per quelle che ne fanno un uso moderato. Sul credito di imposta è ammissibile la cessione del bonus ottenuto che va dal 12% al 25% per ridurre le spese per l’energia e il gas. Ma per la cessione dei crediti è necessario il visto di conformità. Le ultime novità arrivano dal decreto legge “Energia” che ha alzato le percentuali di credito di imposta dei precedenti provvedimenti.

Credito di imposta dal 12% al 25% sulle spese per l’energia elettrica o per il gas

Il credito di imposta andrà dal 12% al 25% sui costi dell’energia o del gas da calcolare a seconda delle imprese beneficiarie. L’ultimo provvedimento, in ordine di tempo, il decreto legge numero 21 cosiddetto “decreto Energia” del 21 marzo 2022, contiene infatti disposizioni urgenti per contrastare gli effetti derivanti dalla crisi in Ucraina. Aiuti sono previsti per le imprese che utilizzino in larga scala energia elettrica e gas naturale, ma anche alle altre imprese che ne facciano un uso più moderato.

Credito di imposta del 12% per le imprese non energivore

Tra queste ultime, le imprese non energivore potranno beneficiare del credito di imposta del 12% sulle spese per l’energia elettrica. Si tratta di imprese che abbiano dei contatori di energia di potenza almeno pari a 16,5 kilowatt. In altre parole non devono essere le imprese individuate dal decreto ministeriale del 21 dicembre 2017. Per beneficiare del credito di imposta è necessario predisporre le fatture di acquisto che testimonino il sostenimento dei relativi costi. Per ottenere il bonus, consistente nel credito di imposta, le imprese nel primo trimestre del 2022 devono aver subito un aumento dei costi per kilowatt/ora eccedente il 30% rispetto al prezzo medio sostenuto nei primi tre mesi del 2019.

Bonus per le imprese non gasivore, come determinare il credito di imposta?

Per le imprese che non abbiano forti consumi di gas naturale il credito di imposta è nella misura del 20% sul costo di acquisto del gas impiegato come fonte energetica, purché non si tratti di usi termoelettrici. Le imprese beneficiarie sono quelle individuate dall’articolo 5 del decreto legge numero 17 del 1° marzo 2022. Anche in questo caso, l’incremento di costo per il gas naturale deve essere eccedente il 30% nel primo trimestre del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2019. La media dei prezzi è calcolata sulle informazioni fornite dal Mercato infragiornaliero (MiGas). I prezzi vengono pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (Gme).

Come utilizzare il credito di imposta sui costi del gas naturale?

Il credito di imposta riconosciuto alle imprese per l’aumento dei costi del gas naturale può essere utilizzato solo in compensazione. Lo stesso bonus può essere anche cumulato con altre agevolazione applicate i medesimi costi. Tuttavia, l’ammontare delle agevolazioni non deve eccedere l’ammontare totale del costo. Inoltre, il credito di imposta sul gas non concorre a formare il reddito dell’impresa e nemmeno alla base imponibile dell’Irap (Imposta regionale sulle attività produttive).

Credito di imposta per le imprese energivore e gasivore: quale bonus viene applicato per il risparmio sulla fattura?

Per le imprese energivore e gasivore il decreto legge “Energia” ha provveduto ad aumentare la percentuale del credito di imposta da riconoscere. Infatti, sia per l’energia elettrica che per il gas, il bonus era già previsto dal decreto legge numero 17 del 2022 che stabiliva, rispettivamente, percentuali di credito di imposta pari al 20% e al 15%. Con il nuovo decreto numero 21 del 2022, le percentuali di credito di imposta sui costi dell’energia elettrica e del gas, per le imprese che ne facciano largo uso, sono aumentate di cinque punti percentuali. Pertanto, i nuovi crediti di imposta sono pari al 25% per l’energia elettrica e al 20% per i costi del gas.

Imprese che fanno largo utilizzo di energia elettrica e di gas, come verificare che spetti il credito di imposta?

Per la richiesta del credito di imposta è necessario che le imprese che fanno largo uso di energia elettrica abbiano subito incrementi di costi superiori al 30%. La percentuale deve essere confermata dal raffronto tra la media dei consumi del primo trimestre di quest’anno con quella del 2019. Le imprese del gas dovranno procedere con il confronto dei prezzi medi del gas tra il primo trimestre di quest’anno e quello del 2019.

Come utilizzare il credito di imposta delle spese di gas ed energia elettrica per le imprese che ne fanno largo uso?

Il credito di imposta derivante dall’aumento del costo dell’energia elettrica e del gas naturale, per le imprese che ne facciano largo utilizzo, è cumulabile con altre agevolazioni inerenti gli stessi costi. L’utilizzo può essere fatto a decorrere dal secondo trimestre del 2022 e fino al 31 dicembre prossimo e può avvenire in compensazione. Il bonus non concorre alla formazione del reddito di impresa e alla base imponibile ai fini dell’Irap.

Come cedere il credito di imposta accumulato grazie al bonus sui costi dell’energia elettrica e del gas?

Le imprese energivore e gasivore possono anche cedere il credito di imposta accumulato sugli aumentati costi dell’energia elettrica e del gas. La cessione può avvenire per l’intero importo del bonus ad altri soggetti quali banche e intermediari finanziari. Lo prevede l’articolo 9 del decreto legge “Energia” che allarga la possibilità di cessione del credito di imposta anche alle imprese agevolate richiamate dall’articolo 15 del decreto legge numero 4 del 27 gennaio 2022.

Cessione del credito di imposta, dopo la prima solo a banche e intermediari finanziari abilitati

Dopo la prima cessione, vi è la facoltà di ulteriori due cessioni, purché effettuate nei confronti di istituti bancari e di intermediari finanziati abilitati secondo quanto prevede l’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Bonus energia elettrica e gas delle imprese, per la cessione del credito di imposta è necessario il visto di conformità

Per la cessione dei crediti di imposta relativi al bonus per l’energia elettrica e il gas, le imprese dovranno adempiere al visto di conformità. In particolare, l’adempimento riguarda i dati inerenti la documentazione che attesti la presenza dei requisiti che danno diritto al credito di imposta. Tale documentazione deve essere rilasciata dai responsabili dell’assistenza fiscale. In ogni caso, maggiori specifiche della cessione del credito di imposta e dei visti di conformità sono attesi da un nuovo provvedimento dell’Agenzia delle entrate. Il provvedimento arriverà entro i 30 giorni susseguenti all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.

Imprese energivore, deciso il codice tributo per la compensazione

Imprese energivore e credito d’imposta, ecco il codice tributo per la compensazione. A mettere tutto in ordine ci pensa l’Agenzia delle entrate.

Imprese energivore, cosa sono e di cosa si occupano

Le imprese energivore sono quelle a forte consumo di energia. Sono tutte quelle caratterizzate da un alto impatto dei costi energetici rispetto alle attività svolte. Spesso sono grandi imprese, anche se ne esistono anche di piccole e medie. In Italia sono circa 3000 le imprese che hanno prese che hanno presentato la pratica nel 2021 per l’ottenimento dello sgravio in bolletta.

L‘articolo 15 del decreto Sostegni-ter (Dl. n.4/2022) ha introdotto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta a favore delle imprese ad alto impatto dei costi energetici rispetto all’attività svolta. Proprio per sostenere le imprese che si trovano a sostenere costi sostenuti a causa dell’aumento delle bollette del prezzo dell’energia. Il credito d’ imposta, pari al 20% delle spese sostenute può essere utilizzato in compensazione. E comunque non concorre alla formazione del reddito d’impresa. E non concorre neanche alla base imponibile Irap e non è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi energetici.

I requisiti per ottenere le agevolazioni

Per avere diritto alle agevolazioni è necessario il rispetto di un requisito: la media dei costi per KWh della componente energetica elettrica relativi all’ultimo trimestre 2021, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, deve essere superiore del 30% rispetto alla media di quelli relativi all’ultimo trimestre del 2019.

Tuttavia l’agenzia delle entrate fornisce il codice tributo per la compilazione del credito d’imposta con il modello 24. I soggetti, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 15 del DL numero 4 del 2022, dovranno inserire la sequenza 6960, che si riferisce a “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) – art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.”

Imprese energivore, la compilazione del modello F24

La presentazione del modello F24 avviene esclusivamente in via telematica. Ma per una corretta compilazione, è giusto dare delle linee guida. Il codice 6960 deve essere inserito nella sezione “Erario“, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa nel formato “AAAA“, ad esempio 2022.

Questa è una delle misure che il nostro Governo ha preso come aiuto per le imprese. Azione doverosa proprio per far fronte all’aumento del costo dell’energia, dovuto anche alla guerra tra Russia ed Ucraina. Si ricorda che il Consiglio dei ministri ha approvato anche altre misure che riguardano il mantenimento dei bonus sociali, riduzione iva nelle bollette di gas, con un occhio particolare alle imprese che sono poi l’anima della Nazione.

 

 

Firmato un decreto in aiuto delle imprese energivore

E’ stato firmato dal ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda il decreto sulle imprese manifatturiere energivore, che è entrato in vigore l’1 gennaio e che prevede una cospicua riduzione del differenziale di prezzo dell’energia elettrica, grazie all’introduzione, anche in Italia, delle nuove misure europee

Il decreto coinvolge circa tremila imprese dislocate in tutto il Paese, le quali potranno ottenere un progressivo allineamento dei costi per la fornitura di energia elettrica, arrivando ai livelli degli altri competitors europei.
Si stima che i benefici saranno di 1 miliardo e 700 milioni di euro.

Nell’ottica del Ministero, la riduzione del costo dell’energia per le imprese energivore, insieme al sostegno all’innovazione attivato con il piano Industria 4.0, costituisce la base per un recupero di competitività del Made in Italy e di tutti i settori industriali, per rilanciare la crescita, contrastando il rischio di delocalizzazioni.

Il beneficio sarà calcolato tramite parametri di consumo basati su standard di efficienza energetica, spingendo le imprese energivore ad un ulteriore passo in avanti in tal senso.

Ciò significa che verrà applicata la clausola VAL , Valore Aggiunto Lordo, alle imprese che hanno un costo dell’energia pari almeno al 20% dello stesso VAL.
Tali imprese potranno ridurre il proprio contributo alle rinnovabili fino a un valore minimo dello 0,5% del VAL, rendendo il costo sostenuto per il finanziamento a tale voce della bolletta elettrica esclusivamente funzione del proprio risultato aziendale.
Invece, per le altre imprese, è previsto il mantenimento di classi di agevolazione basate sul rapporto fra il costo dell’energia elettrica e il fatturato, con percentuali riviste per tener conto degli obiettivi di sostegno alla crescita.

Vera MORETTI

Agevolazioni per le imprese energivore

L’Autorità per l’Energia ha avviato la fase operativa per la riduzione dei costi elettrici dei consumatori energivori, in particolare per le imprese.

I beneficiari sono stati individuati da una delibera del 4 ottobre scorso: l’impresa energivora si identifica sulla base di incidenza dei costi energetici rispetto il volume complessivo d’affari.
Le agevolazioni riguardano in particolar modo le pmi, e sono previste sia sulle imposte sia sui cosiddetti oneri passanti in cui pesano particolarmente gli incentivi per l’energia rinnovabile.
L’obiettivo è favorire la competitività di migliaia di imprese, riducendo il gap con quelle del resto d’Europa.

L’art 1 della delibera specifica che i soggetti di riferimento sono le imprese consumatrici di energia che nell’anno solare 2012 hanno avuto i seguenti requisiti:

  • svolgere attività manifatturiera con codice ATECO 2007 da 10.xx.xx a 33.xx.xx
  • utilizzare per lo svolgimento dell’attività almeno 2,4 0 Gigawattora elettrici pari a 2.400.000 kWh annui.
  • avere un Rapporto Indice Intensità Elettroenergetica (IIE) uguale o superiore al 2%, riferito al costo del quantitativo di energia elettrica utilizzata nell’anno solare (da calcolarsi usando la tabella di prezzi unitari sotto riportata) ed il fatturato dell’anno.

Per le imprese in situazioni di crisi aziendale, è previsto che l’annualità di riferimento debba essere riferita all’ultimo anno utile prima della formalizzazione dello stato di crisi, quale dato più rappresentativo dell’attività di impresa, con riguardo ad un andamento non falsato dalla congiuntura. La condizione dell’impresa in “stato di crisi” è relativa ai casi in cui il Ministero del Lavoro ha autorizzato il ricorso alla Cassa integrazioni guadagni straordinaria.

Le aziende che hanno un costo totale superiore al 3% del fatturato avranno diritto ad agevolazioni sulle accise; quelle con rapporto tra costo dell’elettricità e fatturato superiore al 2% beneficeranno di oneri agevolati.
Le diminuzioni degli oneri aumenteranno linearmente a tale rapporto e verrà mantenuta una soglia minima di consumo energetico pari a 2.400.000 kWh/anno.

Le aziende aventi diritto possono accedere ad una riduzione dell’incidenza degli oneri generali di sistema (componenti A/UC) in funzione del rapporto IIE secondo la seguente tabella:

  • valore IIE tra 2% e 6%: – 15% degli oneri di sistema elettrico
  • valore IIE tra 6% e 10%: – 30% degli oneri
  • valore IIE tra 10% e 15%: – 45% degli oneri
  • valore IIE superiore al 15%: – 60% degli oneri

La valorizzazione del costo elettrico è da effettuarsi non sulla base del costo effettivamente sostenuto, bensì valorizzando l’energia elettrica consumata nel 2012 secondo specifici valori riportati nella delibera. Per calcolare il costo del quantitativo di energia utilizzata, per quella elettrica acquistata sul mercato si considera il prezzo finale per i consumatori industriali; per la quantità eventualmente autoprodotta si considera il corrispondente valore annuo del PUN (Prezzo Unico Nazionale).
Ai costi devono essere detratti gli incentivi sulla produzione energetica. Per attività con più punti di prelievo e differenti classi di consumo, il costo è calcolato come media ponderata dei prezzi finali.

La Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE) ha realizzato e reso fruibile via Web un sistema telematico di raccolta delle dichiarazioni di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto 5 aprile 2013.

L’elenco delle imprese a forte consumo di energia è disponibile per via telematica dall’Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane, Ministero dell’economia, Ministero dello sviluppo economico, Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza.

Vera MORETTI

Dall’ex Governo un decreto per le imprese energivore

Un decreto varato quando ormai il mandato era agli sgoccioli, ma che farà piacere alle imprese, soprattutto quelle particolarmente “energivore”.
Corrado Passera, ormai ex ministro dello Sviluppo Economico, ha infatti approvato il decreto pro-energivori che non dovrebbe più vedere penalizzate le imprese il cui consumo energetico supera i 2,4 GWh all’anno.

A godere delle agevolazioni saranno anche le medie e piccole industrie, con costi dell’energia superiori al 2% del fatturato, che finora erano state poco considerate e che finalmente potranno risparmiare quasi il 15% sulle bollette elettriche.
Le bollette diventano più eque ma anche più vicine, per quanto riguarda le tariffe, a quelle degli altri Paesi Ue, nei confronti dei quali l’Italia era quasi sempre “maglia nera”.

Il regolamento prevede un abbattimento del 15% della componente A3 per le imprese con intensità energetica tra il 2 e il 6%, per passare al 30% per le imprese con intensità fino al 10%, al 45% per quelle con intensità tra il 10 e il 15%, mentre oltre quella soglia la riduzione sarà del 60%.
Rimangono le vecchie agevolazioni previste per le grandi imprese con consumi elevati in assoluto (oltre gli 8 GWh al mese), ma quelle che non risulteranno energivore sulla base del nuovo criterio dei consumi in proporzione al fatturato potrebbero subire un lieve aggravio.

Vera MORETTI