Bonus energia imprese: cosa succede se ho più codici Ateco?

L’Agenzia delle Entrate fornisce costantemente risposte ad istanze dei contribuenti volte ad ottenere dei chiarimenti. Con la risposta ad interpello 18 del 2023 ha fornito delucidazioni in merito al bonus energia riconosciuto alle imprese gasivore ed energivore, in un caso particolare, cioè quando una stessa impresa per le attività svolte ha più codici A.te.co e alcuni di questi non sono ricompresi tra quelli che possono ottenere il bonus energia.

Premessa

Il decreto Sostegni ter prevede il riconoscimento di un contributo straordinario in favore delle imprese gasivore ( a forte consumo di gas naturale). Tale contributo si riconosce in forma di credito di imposta. Il credito viene riconosciuto in favore delle imprese individuate tramite codice Ateco nell’allegato 1 al decreto 541/2021 che abbiano subito un incremento del prezzo del gas superiore al 30% rispetto allo stesso trimestre del 2019 e che abbiano un consumo medio di gas naturale, calcolato per il periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno.

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Posso usufruire del bonus energia imprese anche se ho più codici Ateco non tutti beneficiari dell’agevolazione?

La società che propone interpello si chiede quindi se ha la possibilità di accedere al bonus energia imprese sebbene operi con diversi codici Ateco e alcuni di essi non siano ricompresi tra i beneficiari della misura di sostegno. A questo proposito nella risposta all’Interpello, l’Agenzia delle Entrate precisa che in base a quanto stabilisce l’articolo 5, comma 1, del Provvedimento, rubricato «Disposizioni in merito ai requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto 21 dicembre 2021» Ai fini del controllo dell’appartenenza ai settori dell’Allegato 1 al decreto 21 dicembre 2021, le imprese devono dichiarare il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno del periodo di riferimento.

Ciò implica che non occorre che tutte le attività e i codici Ateco ricadano tra quelle per le quali si prevede la possibilità di usufruire del bonus energia, è essenziale che si verifichino tutte le altre condizioni e che l’attività prevalente ricada tra quelle previste dall’Allegato 1 del decreto 541/2021.

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Bonus energia elettrica e gas: crediti di imposta e detrazioni utilizzabili dal 18 luglio

Si potranno utilizzare a partire dal 18 luglio 2022 i crediti di imposta ceduti e i bonus maturati nella dichiarazione dei redditi inerenti il maggior costo sostenuto dalle imprese, energivore e non, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e del gas. A chiarire le possibilità di utilizzo dei bonus maturati è stata l’Agenzia delle entrate. Il punto della situazione si è reso necessario dopo i malfunzionamenti comunicati da Sogei in merito all’utilizzo della piattaforma on line. I crediti di imposta oggetto di agevolazione fiscale sono quelli comunicati all’Agenzia delle entrate entro la data del prossimo 11 luglio.

Crediti di imposta bonus energia elettrica e gas, cessione e compensazione nel modello F 24: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Il chiarimento dell’Agenzia delle entrate sui bonus maturati per l’acquisto di energia elettrica e gas da parte delle imprese, non necessariamente a largo utilizzo delle due fonti, è arrivato nei giorni scorsi. In particolare, l’Agenzia ha chiarito che “i crediti di imposta spettanti per l’acquisto di prodotti energetici, con cessione a soggetti terzi e comunicati all’Agenzia delle Entrate non oltre  l’11 luglio prossimo, nonché i crediti di imposta risultanti dalle dichiarazioni fiscali (dell’Iva, dell’Irap e delle imposte dirette) inoltrate all’Agenzia delle Entrate entro la medesima data, potranno in ogni modo essere utilizzati in compensazione, usando il modello F 24, a decorrere dal 18 luglio 2022”

Bonus energia elettrica e gas, come si ottengono i crediti di imposta?

I crediti di imposta sull’energia e sul gas derivano dal maggior prezzo sostenuto dalle imprese energivore e gasivore, ma anche da quelle che non fanno largo utilizzo delle due fonti energetiche, nel corso del 2022 rispetto all’anno 2019. In particolare, il maggior costo è dettato dall’inflazione già registrata nell’ultimo trimestre del 2021 e accentuata nell’anno in corso dal conflitto in Ucraina. Il chiarimento dell’Agenzia delle entrate è stato necessario dopo le segnalazioni di Sogei circa il malfunzionamento della piattaforma on line per la comunicazione dei crediti di imposta. Proprio a partire dallo scorso 6 luglio, infatti, si sono registrati malfunzionamenti relativi ai servizi on line del portale web dell’Agenzia delle entrate e, da venerdì 8 luglio, anche nella sezione “Fatture e corrispettivi” del sito.

Problemi sito Agenzia delle entrate sui crediti di imposta spese approvvigionamento energia elettrica e gas

I problemi informatici alla piattaforma on line dell’Agenzia delle entrate hanno riguardato, fin dal 6 luglio scorso, l’infrastruttura per la trasmissione delle dichiarazioni e dei pagamenti effettuati mediante il modello F 24 di Entratel. Di conseguenza, la soluzione adottata dall’Agenzia delle entrate è stata quella di ritardare la scadenza per le comunicazioni dei crediti di imposta. I bonus sono quelli maturati sulle maggiori spese del 2022 di approvvigionamento di energia elettrica e gas. Si è concesso, pertanto, un margine di tempo “cuscinetto” per il recupero delle pratiche che non erano state inserite per i problemi informatici. Ci sarà tempo, dunque, fino al 18 luglio 2022 per utilizzare i crediti di imposta comunicati entro l’11 luglio prossimo.

 

Proroga taglio accise carburanti, potrebbero essere in arrivo buone notizie

Il giorno 8 luglio scade il taglio delle accise sui carburanti, ma per gli automobilisti potrebbero esservi buone notizie. Sembra certa la proroga, ma si sta studiando l’ipotesi di un aumento del taglio. Ecco perché.

Carburanti: prezzi in aumento nonostante il taglio delle accise

L’aumento del costo dei carburanti è diventato ormai di non facile gestione, infatti nonostante da mesi sia in vigore il taglio delle accise di 30 centesimi, da giorni siamo costantemente sopra i due euro per la benzina. Oggi il prezzo medio in modalità self service è di 2,075 al litro, la differenza tra i vari fornitori è tra 2,066 e 2,085 euro/litro. Si può quindi cercare una stazione di servizio più economica, in quelle senza marchio, non molte, il prezzo medio è 2,061 euro.

Sale anche il prezzo del diesel che nei giorni scorsi comunque era rimasto sotto la soglia dei due euro, mentre oggi è in media a 2,030 euro al litro, sempre in modalità self. Tra le varie stazioni oscilla tra 2,026 e 2,046 euro/litro. Naturalmente il prezzo in modalità servito è molto più alto per entrambe le tipologie di carburante.

Proroga della riduzione delle accise e probabile aumento grazie all’extra gettito fiscale

Proprio per questo motivo è allo studio l’ipotesi non solo di prorogare il taglio delle accise per due mesi e quindi fino a settembre, ma anche di potenziarlo. Questo sarebbe possibile grazie all’extra-gettito fiscale derivante dall’Iva applicata sui carburanti. L’extra-gettito fiscale ha creato un piccolo tesoretto nelle casse dello Stato. Il gettito delle imposte indirette è aumentato del 18,10%. Sem,bra che vi sia una disponibilità di 5/6 miliardi di euro che dovrebbero finanziare il taglio delle accise per i mesi prossimi. Con un taglio di 30 centesimi occorrono 1,16 miliardi al mese per coprire il taglio. Proprio per questo circolano voci circa un taglio più deciso e che consenta di riportare nuovamente il costo dei carburanti sotto i 2 euro al litro.

Naturalmente è tutto da verificare, infatti, deve essere confermato anche il taglio degli oneri di sistema sulla bolletta energetica, e mantenere un certo margine di autonomia per eventuali interventi straordinari visto che la crisi in Ucraina non sembra terminare e nel frattempo la Russia ha tagliato le forniture di gas all’Italia.

Naturalmente su questo piccolo tesoretto sono in molti a puntare, infatti una parte dovrebbe andare anche come credito di imposta in favore delle imprese energivore e gasivore.

Nel frattempo entro il 30 giugno le maggiori entrate indirette devono essere certificate attraverso l’assestamento di bilancio.

Credito di imposta sull’aumento del gas e su altre spese: quali sono?

Quali crediti di imposta spettano sull’aumentato prezzo del gas naturale e su altri beni, come ad esempio per l’utilizzo dell’energia elettrica o per i beni strumentali immateriali e la formazione 4.0? Il credito di imposta maturato su tutti questi beni, come si può utilizzare? Ecco, dunque, quali sono i bonus spettanti sull’acquisto di questi beni e fonti energetiche anche alla luce degli aumenti di aliquota dei crediti di imposta.

Credito di imposta sugli aumenti dei prezzi del gas, aliquota del 25%

Sull’aumento del prezzo del gas naturale a danno delle imprese, il governo ha stabilito un contributo straordinario pari al 25%. Si tratta di una revisione al rialzo rispetto alle precedenti aliquote che introducevano un credito di imposta originariamente del 15% e, poi, del 20%. Le modalità di fruizione del bonus sono contenute nei decreti legge:

  • numero 4/2022 (decreto legge “Sostegni ter”);
  • 17/2022 (decreto “Energia”);
  • decreto 21 del 2022 (“Ucraina”);
  • 50/2022 (provvedimento “Aiuti”).

Quali imprese possono ottenere il contributo straordinario pari al 25% sull’incremento del prezzo del gas?

Il credito di imposta straordinario sul prezzo del gas per le imprese consiste nel fruire di un bonus del 25% sull’aumentato costo del gas. Per il primo trimestre del 2022 (gennaio, febbraio e marzo), il contributo è pari al 10% dei costi sostenuti per comprare il gas naturale. Riguardo ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022 (secondo trimestre), il contributo aumenta al 25% (in precedenza era stato stabilito al 20%). Per fruire del bonus è necessario che l’azienda sia a forte uso di gas naturale. Si tratta delle imprese gasivore, ma i contributi andranno anche alle aziende che fanno un uso ridotto di gas naturale. La qualificazione delle aziende per ottenere il bonus straordinario è contenuta nell’Allegato 1 al decreto legge 541 del 2021. Oltre ai settori, il decreto stabilisce anche la quantità consumata di gas naturale corrispondente a non meno del 25% del tetto stabilito nel comma 1 dell’articolo 3 del decreto del ministero per la Transizione ecologica 541 del 2021.

Come fruire del contributo di imposta del 25% per l’incremento del prezzo del gas naturale?

Per fruire del contributo del 25% è occorrente che le imprese a forte uso di gas naturale abbiano pagato un costo superiore per il prodotto. La determinazione dell’incremento di costo del gas si basa sul prezzo medio pagato nel primo trimestre del 2022 rispetto al costo medio sostenuto nell’ultimo trimestre (mesi di ottobre, novembre e dicembre) del 2021. Per fruire del contributo, le imprese devono aver speso più del 30% confrontando i due trimestri rispetto al prezzo applicato nell’ultimo trimestre del 2019. Il contributo spettante per i mesi di aprile, maggio e giugno 2022 (secondo trimestre) si determina invece mediante il rapporto tra i prezzi medi sostenuti nei primi tre mesi del 2022 rispetto ai prezzi medi del primo trimestre del 2019. Dal rapporto ne deve derivare un incremento di prezzo di almeno il + 30%. Si tratta, dunque, dell’incremento di costi del 2022 rispetto a quelli applicati nel 2019.

Utilizzo in compensazione del bonus per l’aumento del prezzo del gas delle imprese gasivore

L’utilizzo del bonus derivante dall’aumentato prezzo del gas naturale delle imprese gasivore avviene mediante il modello F 24. Il modello deve essere presentato in via esclusiva utilizzando i servizi on line del portale dell’Agenzia delle entrate. Il relativo codice tributo da utilizzare è il numero 6962, descritto come “credito di imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale” per i mesi di aprile, maggio e giugno del 2022. Il relativo decreto di riferimento è il numero 17 del 1° marzo 2022, in particolare l’articolo 5. Nella compilazione del modello F 24, inoltre, il codice tributo si ritrova nella sezione “Erario” della colonna “Importi a credito compensati”. Ovvero, se il contribuente deve riversare l’agevolazione, il codice tributo si ritrova nella colonna “Importi a debito versati”. Nel campo dell’anno di riferimento (AAAA) deve essere inserito l’anno nel quale la spesa è stata sostenuta.

Bonus gas naturare imprese non gasivore: quale bonus spetta?

Per le imprese che utilizzano gas naturale in quantità ridotte rispetto alle aziende definite “gasivore”, il governo ha previsto il credito di imposta, sempre 25%, nel caso in cui il prezzo ha subito aumenti significativi. La determinazione dell’incremento di prezzo si ottiene dal rapporto del primo trimestre del 2022 (gennaio, febbraio e marzo) rispetto alla media del primo trimestre del 2019. Il risultato deve dare un costo aumentato di oltre il 30% per ottenere il credito di imposta.

Come utilizzare il credito di imposta sul maggior prezzo sostenuto per il gas naturale?

Il credito di imposta derivante dal maggior costo sostenuto dalle imprese non gasivore sul gas naturale non concorre a formare il reddito dell’impresa. Pertanto, il contributo ottenuto non forma la base imponibile ai fini dell’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e nemmeno ai fini della deducibilità degli interessi passivi e della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi differenti dagli interessi passivi. Lo precisano gli articoli 61 e 109 (al comma 5) del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Inoltre, il bonus è cumulabile con altri contributi riferiti anche agli stessi costi. Ma dal cumulo non deve derivarne un cumulo che ecceda lo stesso costo sostenuto.

Credito di imposta sul prezzo del gas naturale: come si può cedere?

La cessione del credito di imposta del contributo spettante per il prezzo più alto pagato sul gas naturale spetta alle:

  • imprese gasivore, sia per il bonus del primo che del secondo trimestre del 2022;
  • aziende non gasivore, relativamente al secondo trimestre del 2022.

Fino a quando si può cedere il credito di imposta sul prezzo del gas?

Il credito di imposta può essere utilizzato fino al 31 dicembre 2022: entro tale data il bonus si può cedere, ma solo per l’intero importo. La cessione può avvenire verso altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Chi riceve il credito di imposta non ha, però, ulteriore facoltà di procedere con una nuova vendita dello stesso, a meno che non si tratti di (due ulteriori cessioni):

  • banche ed altri intermediari finanziari iscritti all’albo dell’articolo 106 del Testo unico bancario;
  • società facenti parte di un gruppo bancario, iscritte all’albo sulla base del medesimo Testo unico;
  • compagnie di assicurazioni.

Credito di imposta su aumentato prezzo del gas: si può cedere solo parzialmente?

Il legislatore ha stabilito che i crediti di imposta derivanti dall’aumentato prezzo del gas sono cedibili sono per intero. Il che implica, necessariamente, che non può utilizzarsi il bonus in parte per compensazione tramite il modello F 24 e in parte cedendolo. Le eventuali cessioni concluse violando questa disposizione sono da considerarsi nulli.

Aumento del credito di imposta per le imprese che utilizzano energia elettrica

Il decreto legge “Aiuti” ha aumentato l’aliquota anche di altri crediti di imposta. Infatti, per le imprese non energivore, a parziale compensazione dell’aumento dei prezzi dell’energia elettrica usata nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, l’aliquota è passata dal 12% al 15%.

Per quali altri crediti sono state aumentate le aliquote del bonus?

Sono altresì aumentate le aliquote del credito di imposta spettante per:

  • gli investimenti nei beni strumentali immateriali 4.0 (aliquota dal 20 al 50%) per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. L’aliquota maggiorata si applica anche per i beni immateriali prenotati entro la fine del 2022 per consegne fino al 30 giugno 2023 purché sia stato versato un acconto di almeno il 20%;
  • per le spese sostenute per la formazione 4.0 dalle piccole imprese l’aliquota di credito di imposta passa dal 50% al 70%. Se sostenute da medie imprese il bonus spettante sale dal 40% al 50%;
  • sul credito di imposta per le spese sostenute per potenziare l’offerta cinematografica, per gli anni 2022 e 2023 il bonus spettante è aumentato dal 20% al 40%.

Gas, contributi sull’aumento del prezzo del 25% e Iva al 5%: le ultime novità

L’Agenzia delle entrate è intervenuta nella giornata di ieri, 16 giugno 2022, con una circolare per fornire ulteriori chiarimenti ai decreti legge “Sostegni ter”, “Energia”, “Ucraina” e “Aiuti”, in merito all’aliquota dell’Iva applicata sul gas naturale utilizzato per autotrazione e ai contributi del 25% per compensare i maggiori oneri di approvvigionamento delle imprese. L’aliquota Iva scende dunque dal 22% al 5%, ma solo temporaneamente. Infatti, questa percentuale rimarrà in vigore fino all’8 luglio prossimo e a decorrere dallo scorso 3 maggio. L’aliquota agevolata sul gas metano si applica anche all’acquisto di gas metano per gli utilizzi civili e industriali.

Contributi sull’aumentato costo del gas, percentuale del 25%

Il governo ha fissato il contributo straordinario al 25% sull’aumentato prezzo di acquisto del gas per le imprese. Si tratta di un adeguamento al rialzo rispetto alle precedenti percentuali che prevedevano un bonus dapprima del 15% e, successivamente, del 20%. Le modalità di erogazione del corrispondente credito di imposta sono contenute nei decreti legge:

  • 4 del 2022 (decreto legge “Sostegni ter”);
  • 17 del 2022 (decreto “Energia”);
  • dl 21/2022 (decreto “Ucraina”);
  • 50 del 2022 (decreto “Aiuti”).

Quali imprese sono ammesse al contributo straordinario del 25% sull’aumentato prezzo del gas?

Il bonus straordinario sul gas per le imprese consiste nell’ottenimento di un credito di imposta nella misura del 25% dell’aumentato prezzo del gas. Per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 (primo trimestre dell’anno), il credito di imposta è fissato nella percentuale del 10% dei costi sostenuti per l’acquisto del gas naturale. Sul secondo trimestre del 2022 (mesi di aprile, maggio e giugno), il credito di imposta sale al 25% (dal 20% stabilito in precedenza). Per ottenere il credito di imposta è occorrente che l’impresa sia a forte utilizzo di gas naturale (cosiddette imprese “gasivore”). La qualificazione delle imprese ammesse al contributo straordinario è operata dall’Allegato 1 al decreto legge numero 541 del 2021. Oltre ai settori, il provvedimento fissa il consumo di quantità di gas naturale pari ad almeno il 25% di quanto fissato al comma 1 dell’articolo 3 del decreto del ministero per la Transizione ecologica numero 541 del 2021.

Come ottenere il credito di imposta del 25% per l’aumentato costo del gas naturale?

Per fruire del credito di imposta del 25% è necessario che le imprese a forte utilizzo di gas naturale abbiano subito un aumento del relativo costo. Il calcolo dell’aumento del prezzo del gas deve essere riferito al costo sostenuto nei mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2022 rispetto alla media di costo sostenuto nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2021 (ultimo trimestre dell’anno scorso). Per ottenere il bonus, dal confronto tra i trimestri, le imprese devono aver sostenuto un prezzo maggiore del 30% riferito all’ultimo trimestre dell’anno 2019. Il bonus del secondo trimestre del 2022 (aprile, maggio e giugno) si calcola invece dal rapporto tra i costi medi sostenuti nel primo trimestre del 2022 rispetto al prezzo medio dei mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2019. Il rapporto deve segnare almeno il + 30% del trimestre di riferimento del 2022 rispetto a quello del 2019.

Credito di imposta sull’acquisto di gas naturale per le imprese che non non fanno largo utilizzo: quale bonus spetta?

Per le aziende che utilizzano gas in quantità non eccessive come le imprese “gasivore”, è previsto lo stesso bonus del 25% se hanno dovuto subire un incremento del costo del gas naturale. Il calcolo dell’aumento del costo deve essere fatto per i primi tre mesi del 2022 (gennaio, febbraio e marzo) come media rispetto alla media dei primi tre mesi del 2019. Tale rapporto deve essere superiore al 30%.

Come utilizzare il credito di imposta sul maggior prezzo sostenuto per il gas naturale?

Le imprese possono utilizzare il credito di imposta maturato sul maggior costo sostenuto per il gas naturale in compensazione, secondo quanto prevede il decreto legislativo numero 241 del 1997, all’articolo 17. Il credito di imposta è utilizzabile a decorrere dal giorno di maturazione, previa verifica dei requisiti richiesti per ottenere il bonus. Quanto le imprese maturano come bonus può essere anche ceduto ma solo per l’intero ammontare del credito di imposta. La cessione può avvenire anche a soggetti differenti dalle banche e altri istituti finanziari qualificati. Per la cessione del credito di imposta è occorrente il visto di conformità. Inoltre, la fruizione del credito di imposta non concorre alla base imponibile del reddito di impresa. Infine, il bonus non concorre all’imponibile ai fini Irap e si può cumulare con altre agevolazioni spettanti purché non si superi il tetto massimo del prezzo pagato.

Iva al 5% sul gas naturale, fino a quando e per chi?

L’abbattimento dell’aliquota Iva al 5% (dal 22%) è in vigore dal 3 maggio scorso fino al giorno 8 luglio 2022. Tale percentuale è applicata sia sul gas naturale utilizzato per l’autotrazione che per le forniture di gas per utilizzi industriali e civili. L’intervento dell’Agenzia delle entrate del 16 giugno 2022 (circolare numero 20/E) chiarisce che la percentuale agevolata sul gas, se precedente alla consegna del prodotto, deve riferirsi al giorno di emissione della fattura. In alternativa, il contribuente deve considerare la data di pagamento del corrispettivo. Per la cessione con contratto di somministrazione del gas, se precedente, si deve far riferimento alla data di pagamento del prezzo o di emissione della fattura. Lo stabilisce la lettera a) del comma 2, e il comma 4, dell’articolo 6 del decreto legislativo già citato. L’Agenzia delle entrate si rifà dunque al comma 1. dell’articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972. Per gli utilizzi industriali e civili, l’aliquota Iva ridotta al 5% si applica sia per il regime ridotto al 10% che per quello ordinario del 22%.

 

Codice tributo credito di imposta imprese gasivore: qual è e come si usa

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 28/E del 13 giugno 2022 ha comunicato il codice tributo che le imprese gasivore possono utilizzare per ottenere il credito di imposta. Ecco i dettagli.

Credito di imposta per imprese gasivore: la normativa

L’articolo 15.1 del decreto legge 27 gennaio 2022 n° 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022 n° 25, istituisce un credito di imposta in favore delle imprese che hanno un elevato consumo di gas naturale. Il contributo è pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas nel primo trimestre del 2022. Il credito di imposta viene riconosciuto a fronte del consumo di gas avvenuto nel primo trimestre per usi diversi da quelli termoelettrici. Per poterlo ottenere è però necessario dimostrare di avere affrontato un aumento dei prezzi della materia di almeno il 30% rispetto ai prezzi praticati nello stesso periodo del 2019.

Sono considerate imprese gasivore quelle che utilizzano gas naturale per scopi produttivi. Non viene quindi considerato il gas utilizzato per il riscaldamento degli ambienti, né come carburante per alimentare i motori. Generalmente si ritiene che sia un’impresa gasivora quella con un consumo medio di almeno 1 GWh/anno ovvero 94.582 Sm3/anno. Per il credito di imposta qui in oggetto l’applicazione è subordinata a un consumo nel 1° trimestre 2022 di un volume almeno pari a 0,25 Gwh.

Requisiti per ottenere l’agevolazione

Per poter ottenere l’agevolazione è inoltre necessario essere in possesso di:

  • un sistema di gestione conforme alla ISO 50001;
  • Una diagnosi energetica conforme al D. Lgs. 102/2014, comunicata all’ENEA e in corso di validità

Codici tributo credito di imposta imprese gasivore: quali sono e come si usano

Ora l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 28/E del 13 giugno 2022 ha indicato il codice di imposta da utilizzare per poter ottenere il credito in oggetto. Ricordiamo che questo codice può essere utilizzato in compensazione per i pagamenti effettuati con il modello F24.

Il credito di imposta maturato nel primo trimestre del 2022 deve essere utilizzato entro il 31 dicembre 2022. Il credito può anche essere ceduto a terzi, ma a condizione che sia ceduto per intero, quindi non può essere usufruito in parte dal soggetto beneficiario e in parte tramite cessione a terzi.

Il codice da utilizzare per la compensazione del credito di imposta in favore delle imprese gasivore è 6966. Il codice deve essere inserito nella sezione “Erario” della dichiarazione, nella colonna “importi a credito compensati”. Nel caso in cui si debba procedere al riversamento della agevolazione invece deve essere compilata la colonna “importi a debito versati”.

Per il credito di imposta maturato nel secondo trimestre del 2022 deve invece essere utilizzato nelle stesse modalità il codice tributo 6962 previsto nella Risoluzione 18/E del 14 aprile 2022.