Imu agricola e comproprietari dei terreni

Quella dell’ Imu agricola è stata una telenovela sulla quale, soprattutto nello scorso inverno, Infoiva non ha mancato di informarvi settimana dopo settimana. Ora, a distanza di mesi, si torna a parlare di Imu agricola per alcuni ulteriori chiarimenti.

Il 29 maggio, infatti, il Dipartimento delle Finanze ha risposto a una serie di quesiti che erano stati posti proprio sull’ Imu agricola. Il Dipartimento ha chiarito che la detrazione di 200 euro che spetta ai terreni esenti da Imu e adesso soggetti a Imu agricola va divisa in proporzione fra i diversi comproprietari dei terreni stessi.

Il chiarimento delle Entrate è relativo alla detrazione dall’imposta introdotta che è stata dall’articolo 1, comma 1 bis del D.L. n. 4/2015 relativa ai terreni ubicati nell’allegato OA della legge: si tratta dei Comuni montani e parzialmente montani che, in base al dettato della circolare n. 9 del giugno 1993 erano considerati esenti dall’ Imu agricola, mentre ora vi sono soggetti.

In questi casi la detrazione sull’ Imu agricola è limitata ai proprietari qualificati come coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (Iap), iscritti nella gestione previdenziale agricola. La detrazione è dovuta anche qualora questi coltivatori abbiano affidato i terreni soggetti a Imu agricola in comodato o in affitto ad altri Iap o coltivatori diretti.

Pagamento Imu agricola, ecco i chiarimenti

Con tutta la calma del mondo, il dipartimento Finanze fa uscire i chiarimenti sul pagamento Imu agricola. Come si sa, la vicenda legata soprattutto all’Imu terreni montani ha creato confusione, sconcerto e incertezza tra quanti sono interessati al pagamento Imu agricola. Ora si prova a mettere ordine, visto che la scadenza rimane quella del 10 febbraio.

Con la Risoluzione 2/DF/2014 diffusa il 3 febbraio, il dipartimento Finanze fornisce due chiarimenti sui nuovi criteri previsti per il versamento dal D.L. n. 4/2015, che consentono di distinguere chi sarà interessato dal pagamento Imu agricola e chi invece non dovrà pagare.

Secondo i chiarimenti, i proprietari dei terreni che dovranno procedere al pagamento Imu agricola dovranno tenere conto dell’aliquota standard del 7,6 per mille; questo qualora i terreni non si trovino in comuni che abbiano deliberato aliquote specifiche.

Inoltre, la famigerata esenzione dal pagamento Imu agricola che riguarda i comuni cosiddetti “parzialmente montani”, sarà determinata solo dalle caratteristiche del proprietario del terreno in oggetto: i terreni dati in comodato o in affitto a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali saranno soggetti al pagamento Imu agricola se il proprietario del terreno non avrà le stesse qualifiche dei soggetti cui i terreni sono concessi in affitto o in comodato.