Pagamento Imu agricola, ecco i chiarimenti

Con tutta la calma del mondo, il dipartimento Finanze fa uscire i chiarimenti sul pagamento Imu agricola. Come si sa, la vicenda legata soprattutto all’Imu terreni montani ha creato confusione, sconcerto e incertezza tra quanti sono interessati al pagamento Imu agricola. Ora si prova a mettere ordine, visto che la scadenza rimane quella del 10 febbraio.

Con la Risoluzione 2/DF/2014 diffusa il 3 febbraio, il dipartimento Finanze fornisce due chiarimenti sui nuovi criteri previsti per il versamento dal D.L. n. 4/2015, che consentono di distinguere chi sarà interessato dal pagamento Imu agricola e chi invece non dovrà pagare.

Secondo i chiarimenti, i proprietari dei terreni che dovranno procedere al pagamento Imu agricola dovranno tenere conto dell’aliquota standard del 7,6 per mille; questo qualora i terreni non si trovino in comuni che abbiano deliberato aliquote specifiche.

Inoltre, la famigerata esenzione dal pagamento Imu agricola che riguarda i comuni cosiddetti “parzialmente montani”, sarà determinata solo dalle caratteristiche del proprietario del terreno in oggetto: i terreni dati in comodato o in affitto a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali saranno soggetti al pagamento Imu agricola se il proprietario del terreno non avrà le stesse qualifiche dei soggetti cui i terreni sono concessi in affitto o in comodato.

Imu terreni montani, ecco le regole

È stato approvato dal Consiglio dei Ministri di venerdì 23 gennaio e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge che definisce le regole per l’ Imu terreni montani per il 2014 e per il 2015. A decorrere dal 2015, quindi con effetto a partire dall’Imu 2015 (pagamento a giugno e dicembre 2015), si farà riferimento per il pagamento dell’ Imu terreni montani all’elenco dei Comuni montani elaborato dall’Istat, colonna R. L’esenzione dall’Imu si applica:

  • ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani (sigla T), come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat;
  • ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani (sigla P), come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat.

Si pagherà l’ Imu terreni montani, invece, per i terreni classificati con la sigla NM, cioè non montani.

Si tratta di criteri che si applicano anche all’Imu per l’anno di imposta 2014, la cui scadenza di versamento slitta, come già ricordato, al 10 febbraio 2015. Per l’anno 2014 non è dovuta l’ Imu terreni montani per quei terreni che erano esenti in virtù del decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2014 (criterio altimetrico) e che, invece, risultano imponibili per effetto dell’applicazione dei criteri sopra elencati (elenco Istat).

Chi risulta “non esente” in base all’altitudine ma in base alle classificazioni T-P-NM indicate nell’elenco Istat alla colonna R non pagherà comunque l’ Imu terreni montani 2014 il 10 febbraio. Chi risulta esente in base all’altitudine, anche se non in base alla classificazione Istat, non pagherà l’ Imu terreni montani 2014 il 10 febbraio.

Imu terreni montani, si slitta al 10 febbraio

Come al solito, il nostro fisco fa le cose per bene. A poche ore di distanza dalla scadenza per il pagamento dell’ Imu terreni montani, quando ancora nessuno sapeva che cosa fare, se pagare o no, ecco un comunicato stampa del governo emesso venerdì 23 gennaio alle 16. Così, giusto per tenere alta la suspance

In sostanza, ora c’è tempo fino al 10 febbraio per capire chi dovrà pagare l’ Imu terreni montani e chi no. Meglio di nulla, ma siamo sicuri che non ci sarà ancora qualche colpo di scena? Intanto, ecco il testo integrale del comunicato del governo sull’ Imu terreni montani.

Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri n.46 del 23/01/2015 terminato alle ore 16,00

Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi venerdì 23 gennaio alle ore 15.40 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pietro Carlo Padoan. Segretario il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Graziano Delrio.

IMU TERRENI MONTANI

Misure urgenti in materia di esenzione IMU (decreto legge) 

Il Consiglio ha approvato su proposta del Presidente, Matteo Renzi, e dei Ministri dell’Economia e delle Finanze, Pietro Carlo Padoan, e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Maurizio Martina, il decreto legge contenente misure urgenti in materia di esenzione IMU che va a ridefinire i parametri precedentemente fissati, ampliandone la platea. 

Il testo prevede che a decorrere dall’anno in corso, 2015, l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) si applica: 

ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat;

ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat.

Tali criteri si applicano anche all’anno di imposta 2014. Per l’anno 2014 non è comunque dovuta l’Imu per quei terreni che erano esenti in virtù del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e dell’Interno, del 28 novembre 2014 e che invece risultano imponibili per effetto dell’applicazione dei criteri sopra elencati. I contribuenti, che non rientrano nei parametri per l’esenzione, verseranno l’imposta entro il 10 febbraio 2015.

Imu terreni montani, non se ne esce

 

Lo abbiamo già scritto più volte nelle scorse settimane: quella dell’ Imu terreni montani è una telenovela fiscale che non pare destinata a vedere i titoli di coda. Dopo il rinvio al 26 gennaio della scadenza in attesa del decreto, ora la Camera di consiglio del Tar del Lazio non ha confermato la sospensiva dell’obbligo di pagamento dell’ Imu terreni montani entro il 26 gennaio, prevista dal decreto del presidente dello stesso Tar il 23 dicembre 2014.

Il Tar del Lazio avrebbe comunque fatto capire che, se il Governo non ritoccherà il decreto, specialmente per quello che riguarda la determinazione del criterio altimetrico, la bocciatura sarebbe dietro l’angolo. Ecco perché rimane in vigore, la sospensiva-bis decisa per decreto sempre dal Tar, che dovrebbe andare in discussione il 4 febbraio prossimo, dopo la scadenza del 26.

Alla luce di questo, la prudenza imporrebbe quindi di attendere almeno il 4 febbraio per il pagamento dell’ Imu terreni montani, poiché un eventuale pagamento entro il 26, senza che siano modificate le regole, potrebbe rendere successivamente necessario un obbligo di rimborso che genererebbe ulteriore caos.