Indennità di frequenza minori: cos’è, a chi spetta e come richiederla

L’indennità di frequenza è una prestazione economica corrisposta ai minori con disabilità fino al compimento del 18° anno di età e finalizzata all’inserimento scolastico.

Cos’è l’indennità di frequenza minorenni

L’indennità di frequenza minorenni è un’indennità corrisposta dall’Inps in favore dei minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti normali in relazione alla propria età. Spetta inoltre ai minori ipoacusici con perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore con le frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz.

Viene corrisposta per un periodo massimo di 12 mesi in corrispondenza della frequenza a un corso o a un trattamento terapeutico-riabilitativo.

Alla scadenza del termine annuale il tutore del minore avente diritto alla percezione dell’assegno devono presentare all’Inps una dichiarazione in cui confermano la presenza dei requisiti necessari all’ottenimento dell’indennità di frequenza minorenni. Per i ragazzi di età compresa tra i 6 anni e i 16 anni, basta presentare la domanda una sola volta e la stessa resta valida per tutto il periodo di frequenza della scuola dell’obbligo. Anche in questo caso occorre però comunicare l’eventuale cambio di scuola, ad esempio da un istituto di scuola secondaria di primo grado a uno di secondo grado.

L’importo mensile percepito è di 287,09 euro mensili, lo stesso viene però riconosciuto solo al disabile minorenne che abbia un reddito personale annuo inferiore a 4.931,29 euro. La corresponsione ha inizio dal mese successivo rispetto a quello in cui è iniziata la frequenza del corso.

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I corsi la cui frequentazione consente di ottenere l’indennità di frequenza minorenni sono:

  • scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado ( anche asili nido);
  • centri di formazione o addestramento professionale pubblici e privati convenzionati la cui frequenza abbia la finalità del reinserimento sociale dei soggetti;
  • centri ambulatoriali, diurni o di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico, nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.

Incompatibilità dell’indennità di frequenza minori

Non tutti possono percepire l’indennità di frequenza minorenni, infatti la legge prevede delle incompatibilità rispetto ad altre prestazioni, in particolare non possono ottenere l’assegno coloro che percepiscono:

  • l’indennità di accompagnamento per invalido civile totale;
  • l’indennità di accompagnamento per i ciechi totali;
  • la speciale indennità prevista per i ciechi parziali;
  • l’indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali.

Un ulteriore limite è costituito da forme di ricovero presso strutture.

Coloro che si trovano in una situazione di incompatibilità possono optare per la rinuncia ad una di esse.

Come ottenere l’indennità di frequenza minorenni?

L’indennità di frequenza minorenni può essere richiesta solo in seguito al riconoscimento da parte di una commissione medico-legale. Il verbale deve essere comunicato all’Inps compilando il modulo AP70 attraverso la voce servizio “Invalidità civile – Invio dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”. Il tutore può autonomamente inoltrare la domanda tramite il sito Inps, oppure rivolgersi a enti di patronato. I tempi per la liquidazione della praticva massimi sono di 30 giorni, come stabilito da legge n. 241/1990.

L’indennità di frequenza spetta solo agli invalidi minorenni, ma cosa accade se a 18 anni si frequenta ancora la scuola?

L’indennità di frequenza spetta solo agli invalidi minorenni, ma cosa accade se a 18 anni si frequenta ancora la scuola?

L’indennità di frequenza è una prestazione a livello economico che l’INPS eroga ai minori per favorirne l’inserimento scolastico e spetta fino al compimento della maggiore età. Ma cosa accade al giovane invalido, una volta diventato maggiorenne se ancora frequenta la scuola? Scopriamolo rispondendo ad un lettore di Money.it che ci scrive:

Buon Giorno, sono padre di una giovane in Legge 104 – ora Maggiorenne. L’INPS respinge il Rinnovo dell’Indennità di Frequenza appunto per aver raggiunto la Maggiore età.
Ora sulla, Relazione Funzionale vi era esposto che durante tutto il periodo della Scuola Secondaria di 1° grado mia figlia aveva bisogno dell’insegnante di Sostegno anche per il 4° anno ( 18 anni).
Ora mi sembra che la Normativa preveda che se mia Figlia abbia l’insegnante di Sostegno – gli sia riconosciuta anche a 18 anni una Difficoltà di Apprendimento. Non dovrebbe avere di conseguenza anche l’indennità di Frequenza pur avendo compiuto i 18 anni.? Attendo vostro Riscontro. Cordiali Saluti.

Indennità di frequenza e compimento dei 18 anni

Purtroppo l’indennità di frequenza al compimento dei 18 anni viene sospesa perché si tratta di una prestazione che spetta solo agli invalidi minorenni. E non viene rinnovata neanche se la ragazza frequenta ancora la scuola. Al suo posto, però, può avere diritto alla pensione di invalidità civile.

Si tratta, infatti, di una prestazione legata all’età e non all’effettiva frequentazione della scuola da parte del’invalido. Questo perchè al minorenne invalido non viene attribuita una percentuale di invalidità civile ma solo lo status di invalido civile e proprio per questo motivo al minorenne non spetta la pensione di invalidità civile, ma l’indennità di frequenza o, al limite quella di accompagnamento nei casi più gravi.

Al compimento dei 18 anni, però, l’invalido ha diritto all’assegnazione di una percentuale di invalidità e proprio per questo l’indennità di frequenza viene meno. In base alla percentuale di invalidità assegnata, infatti, può avere diritto o meno all’assegno ordinario di invalidità parziale o totale.

E proprio per questo motivo la frequentazione della scuola è ininfluente per il diritto alla continuità dell’erogazione del beneficio. Lo stesso non è legato alla frequentazione scolastica ma all’età dell’invalido. In ogni caso rimando alla lettura di un articolo di approfondimento sui passi da fare per trasformare l’indennità di frequenza in assegno di invalidità civile.