Interessi passivi: per la Corte di Cassazione non serve alcun test sull’inerenza

L’art. 96 del Tuir consente di dedurre gli interessi passivi e egli oneri assimilati nel limite del 30% del risultato operativo lordo, qualora siano eccedenti l’ammontare degli interessi attivi del periodo d’imposta. Nell’articolo in commento non si fa cenno sulla necessità che tali oneri finanziari siano preliminarmente da sottoporre ad un test di inerenza al fine di capire se gli oneri siano o meno legati all’attività svolta dalla società e quindi ai ricavi da questa realizzati.

Ciononostante alcuni sostenevano una tesi, più restrittiva e favorevole all’Erario, secondo la quale agli interessi passivi dovesse venire applicato il principio generale dell’inerenza delle componenti di costo ai fini della deducibilità nella determinazione del reddito di periodo.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3440 del 03/02/2010, è intervenuta sul tema e ha affermato che “il diritto alla deducibilità degli interessi è riconosciuto sempre, senza alcun giudizio sulla inerenza”.

Dott. Mauro Michelini

Le “pillole fiscali” della settimana [12 – 16 Aprile 2010]

Caro Lettore, di seguito ti riproponiamo le “pillole fiscali“  pubblicate nella finestrella dedicata sulla destra durante questa settimana (12 – 16 Aprile 2010). Buona lettura e soprattutto week-end!

  • Costi ed oneri sono deducibili se si riferiscono ad un’attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito di impresa o del professionista. L’inerenza quidni è sempre riferità all’attività e non è specifica, cioè riferita all’operazione.
  •  Dal 1° luglio i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di operatori che hanno sede residenza o domicilio in uno dei paesi presenti nelle liste del Dm 4 Maggio 2009 e 21 Novembre 2001 dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate in via telematica tutti i riferimenti di queste operazioni. La nuova comunicazione sembra una specie di estensione del modello Intrastat alle operazioni con soggetti residenti nei paradisi fiscali.
  • Il 20 e il 26 Aprile prossimi scadrà il termine per presentare, per la prima volta, i modelli Intra1 e Intra2 quater per le prestazioni di servizi “generici”, resi e ricevuti da soggetti comunitari. La prima scadenza trimestrale concerne le prestazioni intracomunitarie di servizi che interessano le regole generali di tassazione e che sono assoggettate ad Iva nel paese del committente (articolo 7-ter del Decreto Iva), per le quali l’obbligo di invio degli elenchi Intrastat è emerso dall’anno 2010. Con riguardo a tali servizi, l’Agenzia delle Entrate ha precisato, con la circolare numero 14/E del 2010, che la soglia di periodicità, fissata in Euro 50mila, deve essere verificata includendo i servizi resi o ricevuti a partire dal primo Gennaio 2010.
  •  Gli immobili di categoria D non censiti, privi di rendita e interamente posseduti da imprese sono assoggettati ad imposta sulla base del valore contabile rivalutato con appositi indici ministeriali finché non avvenga l’attribuzione di rendita.
  • L’Agenzia delle Entrate dichiara (circolare n. 18/E del 14 aprile 2010) l’abbandono di qualsiasi contenzioso in essere in tema di reddito d’impresa e di Iva con riferimento alle compravendite immobiliari nei confronti delle quali sia stato contestato lo scostamento del corrispettivo dichiarato rispetto al valore normale del bene venduto, salvo che ci siano circostanze gravi, precise e concordanti che depongano nel senso della infedeltà del prezzo dichiarato.