Srl semplificate, l’ultima parola

 

Ne abbiamo parlato lungo il corso di tutta la settima appena trascorsa, cercando di spaziare lo sguardo dagli addetti ai lavori, ai docenti universitari e naturalmente a chi ne è coinvolto in prima persona, i giovani imprenditori che hanno scelto di aprire una società con un capitale di solo 1 euro. 

La parola quest’oggi va a Filippo Caravati, dottore commercialista dello Studio Caravati di Milano, che tra vantaggi e perplessità circa la nuova forma societaria, si pone un quesito: non sarebbe stato più opportuno intervenire con una riforma o delle semplificazioni fiscali per quanto concerne la gestione della vita delle Srl, semplificate o ordinarie che siano?

Srl semplificata: pensa sia una soluzione vincente per incentivare l’imprenditoria in un momento così difficile o si rivelerà un flop?
Ritengo che l’idea in sé sia buona, però i problemi applicativi ed i vincoli di questa nuova forma societaria saranno di sicuro un ostacolo all’utilizzazione nell’immediato futuro. E’ sufficiente pensare che la Srl semplificata è già stata, per così dire, “corretta” introducendo la Srl a capitale ridotto, la quale ha aperto la compagine societaria anche a persone fisiche con età superiore a 35 anni, cosa non prevista dal precedente modello.

Quali sono secondo lei i limiti di questa forma societaria?
Paradossalmente proprio il vantaggio del capitale ridotto può risultare anche il principale difetto.Inoltre le disposizioni sulla Srl semplificata permettono a più persone fisiche di costituire una società in maniera rapida ed economica, ma sia la gestione sia l’eventuale chiusura della stessa sconterà gli stessi costi di una srl “tradizionale”. E’ ovviamente limitativa infine anche la circoscrizione della compagine societaria solo a persone fisiche di età inferiore a 35 anni. Tale limite di età è stato eliminato nella forma della Srl a capitale ridotto, ma permane l’impossibilità per le persone giuridiche di partecipare a tali società.

Come mai si è scelto in un secondo momento di estendere la possibilità di Srl a 1 euro anche agli over 35 (Srl a capitale ridotto)?
Questa estensione probabilmente è stata attuata a seguito delle molteplici critiche ed osservazioni …

La normativa per gli addetti ai lavori (commercialisti, notai, avvocati) al momento è chiara o presenta molte situazioni nebulose?
La normativa attuale è sicuramente ancora poco chiara. Il Consulente che oggi si accinge a seguire lo startup di una Srl del genere prende delle decisioni di merito, ad oggi non ancora supportate o confermate da giurisprudenza civilistica e tributaria in quanto ancora non presenti.

Se l’estrema semplicità e economicità di avvio di un’impresa semplificata è il suo punto di forza, la dotazione minima di capitale non potrebbe rivelarsi nel tempo il suo principale punto di debolezza?
Come già detto prima, è chiaro che il capitale ridotto non rende agevole l’operatività della newco, né è sufficiente comunque per ottenere alcun credito bancario. Vero è che anche con una srl tradizionale con capitale di soli 10.000 Euro si fa poca strada. In tutti i casi la società necessita di ulteriori finanziamenti e/o versamenti da parte dei soci, o comunque di soggetti garanti.

Quali misure alternative potevano essere adottate dal Governo per favorire l’imprenditoria, soprattutto giovanile? In sostanza, si poteva fare qualcosa di meglio?
Ritengo che più che qualcosa di meglio occorreva concepire qualcosa di diverso: sia la Srl semplificata che la Srl a capitale ridotto, dopo la costituzione, sono società che vengono gestite in modo “ordinario”, e come le Srl tradizionali sono soggette a tutta una serie di adempimenti civilistici e fiscali che rendono comunque onerosa la gestione. L’elenco è lungo: bilancio, dichiarazione dei redditi, Irap ed Iva, comunicazione dei beni ai soci, black list, intrastat, elenchi clienti/fornitori, normativa sulle società di comodo, dalla normativa sulle perdite triennali, studi di settore, ecc.. A mio parere gli adempimenti dovevano essere esaminati in modo unitario per semplificare non solo alcuni aspetti civilistici, ma anche quelli fiscali.

Restando in tema di giovani e imprese semplificate a capitale ridottissimo, in Italia possiamo auspicarci per il futuro la presenza di forma di investimento come quelle già praticate nel mondo anglosassone dai Business Angels?
Ritengo che la funzione dei Business Angels e degli Incubatori sia importantissima per lo sviluppo, soprattutto perché il supporto di questi operatori agevola molto le startup meritevoli. In tal senso avere soci solo persone fisiche farà propendere all’utilizzo di srl tradizionali, vanificando parte dell’agevolazione.

Alessia CASIRAGHI

No profit e modelli Intra: Gli acquisti intracomunitari degli enti non commerciali

L’Agenzia delle Entrate ha approvato, con provvedimento del 16 aprile 2010, i nuovi Modelli Intrastat da utilizzare a partire dal 1° giugno 2010, denominati Intra 12 e Intra 13, da trasmettere con modalità esclusivamente telematica.
Gli enti non commerciali si differenziano dagli altri operatori per il fatto che svolgono sia attività istituzionale, sia commerciale. Per questo motivo essi avranno obblighi diversi, a seconda che l’acquisizione dei beni o dei servizi avvenga durante lo svolgimento dell’attività istituzionale o commerciale.

Gli enti non commerciali assumono la veste di soggetto passivo d’imposta quando sono identificati ai fini Iva. Questo accade sia quando svolgono attività commerciale, sia quando hanno effettuato acquisti intracomunitari per un ammontare complessivo superiore ai 10.000 Euro.

L’ente che svolge solo attività istituzionale, in genere, non è identificato ai fini Iva, pertanto emette fattura senza Iva e non ha diritto alla detrazione. Quando svolge attività commerciale, invece, è obbligato a emettere fattura con Iva e può godere della detrazione d’imposta per gli acquisti connessi all’attività commerciale.

Le operazioni intracomunitarie rivestono un ruolo fondamentale per l’ente, in quanto, finché gli acquisti intracomunitari rimangono al di sotto della soglia di 10.000 Euro, l’ente viene considerato come un privato consumatore, per cui:

– non deve assoggettare l’operazione ad iva;
– sarà il venditore Ue a dover applicare l’Iva nel proprio Paese.

In ogni caso, prima di ogni acquisto, l’Ente deve presentare all’Agenzia delle Entrate il modello INTRA 13, dichiarando l’ammontare imponibile dell’acquisto nonché l’ammontare degli acquisti effettuati nell’anno in corso.

Nel caso in cui l’ente effettui acquisti intracomunitari superiori al limite di Euro 10.000, dovrà munirsi di partita iva, versare l’iva a debito e assolvere a tutti gli obblighi d’imposta connessi, tra cui quello di trasmettere il modello INTRA 12. Questo modello dovrà indicare:

– l’ammontare degli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente;
– l’ammontare dell’imposta dovuta;
– gli estremi del versamento.

Resta ferma la possibilità per l’ente non commerciale di optare per questo meccanismo anche prima del raggiungimento della soglia di 10.000 Euro, presentando apposita istanza alle Entrate.

No profit e modelli Intra: Gli acquisti intracomunitari

La regola generale prevede che il soggetto debitore dell’Iva sia colui che cede beni o presta servizi. Questa disciplina sconta un’importante deroga negli acquisti intracomunitari, per i quali il soggetto debitore d’imposta diventa l’acquirente (meccanismo del reverse charge).

L’operatore italiano che acquista beni da un soggetto residente in un altro Paese UE:
– riceve fattura senza Iva;
– integra la fattura ricevuta inserendo l’Iva nazionale;
– registra la fattura sia nel registro degli acquisti che in quello delle vendite.
In questo modo l’operazione diventa neutrale per il soggetto italiano. L’imposta sarà applicata quando, a sua volta, quest’ultimo provvederà a rivendere il bene in ambito nazionale, infatti emetterà fattura con IVA e verrà così ad assumere il reale ed effettivo debito d’imposta.
Nel caso opposto, quando il soggetto italiano cede un bene a un soggetto residente in un altro Stato membro:
– l’italiano emetterà fattura senza Iva ma dovrà compilare e trasmettere il modello Intrastat.

Questo meccanismo a partire dal 2010 vale anche per le prestazioni di servizi, con la conseguenza che il modello Intrastat dovrà essere compilato e inviato anche per l’acquisizione di servizi.

Le “pillole fiscali” della settimana [12 – 16 Aprile 2010]

Caro Lettore, di seguito ti riproponiamo le “pillole fiscali“  pubblicate nella finestrella dedicata sulla destra durante questa settimana (12 – 16 Aprile 2010). Buona lettura e soprattutto week-end!

  • Costi ed oneri sono deducibili se si riferiscono ad un’attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito di impresa o del professionista. L’inerenza quidni è sempre riferità all’attività e non è specifica, cioè riferita all’operazione.
  •  Dal 1° luglio i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di operatori che hanno sede residenza o domicilio in uno dei paesi presenti nelle liste del Dm 4 Maggio 2009 e 21 Novembre 2001 dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate in via telematica tutti i riferimenti di queste operazioni. La nuova comunicazione sembra una specie di estensione del modello Intrastat alle operazioni con soggetti residenti nei paradisi fiscali.
  • Il 20 e il 26 Aprile prossimi scadrà il termine per presentare, per la prima volta, i modelli Intra1 e Intra2 quater per le prestazioni di servizi “generici”, resi e ricevuti da soggetti comunitari. La prima scadenza trimestrale concerne le prestazioni intracomunitarie di servizi che interessano le regole generali di tassazione e che sono assoggettate ad Iva nel paese del committente (articolo 7-ter del Decreto Iva), per le quali l’obbligo di invio degli elenchi Intrastat è emerso dall’anno 2010. Con riguardo a tali servizi, l’Agenzia delle Entrate ha precisato, con la circolare numero 14/E del 2010, che la soglia di periodicità, fissata in Euro 50mila, deve essere verificata includendo i servizi resi o ricevuti a partire dal primo Gennaio 2010.
  •  Gli immobili di categoria D non censiti, privi di rendita e interamente posseduti da imprese sono assoggettati ad imposta sulla base del valore contabile rivalutato con appositi indici ministeriali finché non avvenga l’attribuzione di rendita.
  • L’Agenzia delle Entrate dichiara (circolare n. 18/E del 14 aprile 2010) l’abbandono di qualsiasi contenzioso in essere in tema di reddito d’impresa e di Iva con riferimento alle compravendite immobiliari nei confronti delle quali sia stato contestato lo scostamento del corrispettivo dichiarato rispetto al valore normale del bene venduto, salvo che ci siano circostanze gravi, precise e concordanti che depongano nel senso della infedeltà del prezzo dichiarato.