Devo scegliere il codice Ateco 2007 che identifica la mia attività: come faccio?

Seconda tappa del viaggio di Luigi P. nel mondo delle partite IVA. Oggi Luigi si trova a dover scegliere la classificazione della propria attività economica. Infoiva, grazie al contributo della dott.ssa Ippolita Pellegrini, gli spiega come fare.

Chi intraprende un’attività economica, sia di tipo imprenditoriale sia di tipo autonomo, deve segnalarla all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o dalla costituzione della società. Per l’avvio dell’attività viene utilizzata la Comunicazione unica che si presenta all’ufficio del Registro delle imprese e che comprende anche i modelli di inizio attività.

  

E’ necessario individuare bene la tipologia di attività svolta dall’operatore, in modo da classificarsi correttamente e conoscere gli adempimenti fiscali da osservare.

La procedura di codificazione ATECO 2007 è l’unica regola adottata per la classificazione delle attività economiche, in sostituzione della tabella ATECOFIN 2004, in vigore fino al 31 dicembre 2007. Per la prima volta il mondo della statistica ufficiale, il mondo fiscale e quello camerale adottano la stessa classificazione delle attività economiche. Ciò consente di disporre di un criterio identico di individuazione delle imprese, le quali possono così entrare in contatto con le pubbliche istituzioni, dialogando tra loro e realizzando sinergie a favore sia dei contribuenti che delle istituzioni. 

Dott.ssa Ippolita PELLEGRINI | i.pellegrini[at]infoiva.it | (+39) 346.5278117 | Bisceglie
Laureata in Economia e Commercio presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari nel 1995, la Dott.ssa Pellegrini è esperta in gestione aziendale e da 12 anni è Responsabile Contabilità e Bilancio di un gruppo di società di capitali, titolari di numerosi marchi, dedite alla produzione e alla commercializzazione di abbigliamento in Italia e all’estero. Iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti di Trani dal 2006, segue l’approfondimento della materia fiscale e tributaria e studia la fattibilità e la convenienza di operazioni aziendali particolari.

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Ho deciso di aprire la Partita Iva, come devo fare?

Prima tappa del viaggio di Luigi P. nel mondo delle partite IVA. Oggi Luigi deve compiere il passo iniziale: aprire una partita IVA. Infoiva, grazie al contributo della dott.ssa Ippolita Pellegrini, gli spiega come fare.

Se devi aprire una partita IVA significa che hai deciso di esercitare in modo abituale, organizzato e continuativo una qualsiasi attività di impresa, che deve essere presumibilmente remunerativa e che ti permetta di affrontare sia i costi tipici dell’attività di impresa che quelli connessi agli obblighi fiscali vari.

In passato, per aprire un’impresa era necessario rivolgersi a diversi uffici: Camera di Commercio, Inps, Inail, Agenzia delle Entrate.

Dal 1° Aprile 2010 la Comunicazione Unica è l’unica modalità possibile per creare una nuova impresa o comunicare variazioni di imprese già esistenti. Attraverso il collegamento via internet al sito del registro imprese è possibile effettuare la compilazione di tutte le schede necessarie per attivare l’impresa.

Per gli adempimenti relativi alle imprese individuali è possibile svolgere tutte le operazioni di compilazione e spedizione della pratica unicamente tramite il software Comunica Unica Impresa, senza necessità di utilizzare ulteriori strumenti.

 

Per gli adempimenti delle società è necessario utilizzare il software Fedra Plus  per compilare la modulistica e Comunica Impresa per completare e spedire la pratica. Anche le imprese individuali possono utilizzare questa modalità se la preferiscono a quella semplificata.

Prima di aprire la Partita Iva, dovrai scegliere il tuo codice attività, cioè il codice Ateco 2007 che identifica la tua attività. Per agevolarti nella ricerca del codice più adeguato, consulta il sito internet dell’Istat nella pagina relativa alla classificazione delle attività economiche Ateco 2007 e inserisci nel motore di ricerca una parola chiave che identifichi l’attività che andrai a svolgere. Il sistema ti segnalerà il codice più adeguato alla tua attività.

 

Dott.ssa Ippolita PELLEGRINI | i.pellegrini[at]infoiva.it |   (+39) 346.5278117 |  Bisceglie
Laureata in Economia e Commercio presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari nel 1995, la Dott.ssa Pellegrini è esperta in gestione aziendale e da 12 anni è Responsabile Contabilità e Bilancio di un gruppo di società di capitali, titolari di numerosi marchi, dedite alla produzione e alla commercializzazione di abbigliamento in Italia e all’estero. Iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti di Trani dal 2006, segue l’approfondimento della materia fiscale e tributaria e studia la fattibilità e la convenienza di operazioni aziendali particolari.

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Leasing auto: quanto può dedurre e detrarre un Agente di Commercio?

Sono un agente di commercio ho una macchina presa in leasing, posso scaricare tutto il suo costo per intero? manutenzioni, Iva ecc..? (Cristiano B.)

 La normativa tributaria stabilisce all’art. 102 c.7 TUIR che il canone di locazione finanziaria è deducibile a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento in relazione al coefficiente stabilito con DM 31/12/1988, che per le autovetture è pari al 25% corrispondente ad un periodo di quattro anni.

Le regole relative alle autovetture utilizzate dagli Agenti di Commercio sono contenute negli articoli 164 del nuovo TUIR e 19 bis1 del DPR 633/72.

La deducibilità è pari all’80% dell’ammontare dei canoni di leasing (fino al limite massimo del costo di euro 25.822,84) mentre l’Iva è detraibile al 100%. Chiaramente bisognerà proporzionare il calcolo della quota di canone deducibile ai giorni di utilizzo del bene durante l’anno.

Esempio di calcolo del costo leasing deducibile:

  • costo dell’autovettura € 32.500,00
  • anticipo € 3.500,00
  • numero canoni 30
  • importo canone € 1.050,00
  • totale corrispettivo di leasing: € 35.000,00 (anticipo e canoni)

 Quindi, avremo:

  • percentuale di corrispettivo fiscalmente rilevante: € 25.822,84/ € 32.500,00 x 100 = 79,45%
  • corrispettivo di leasing fiscalmente rilevante: € 35.000,00 x 79,45% = € 27.807,50
  • ammontare deducibile: € 27.807,50 x 80% = € 22.246,00

Rispetto all’ acquisto dell’autovettura con eventuale finanziamento, le quote di ammortamento annuo saranno pari ad euro 5.164,57 (pari all’80% del 25% su euro 25.822,84) con una indeducibilità totale di euro 11.841,72 (euro 32.500,00- euro 20.658,28), mentre l’indeducibilità totale nel caso di leasing sarà pari a euro 12.754,00 (euro 35.000,00-euro 22.246,00).

Le stesse percentuali di deducibilità del 100% di Iva e dell’80% per le imposte dirette valgono per le spese di manutenzione, carburanti, riparazioni, bollo e assicurazione sostenute per le autovetture sempre da parte degli Agenti di Commercio.

Dott.ssa Ippolita PELLEGRINI | i.pellegrini[at]infoiva.it

Partite Iva: cosa succede se non si ottempera agli obblighi di versamento delle imposte?

Alcuni dei problemi più diffusi nell’ambito delle piccole e medie imprese sono lo sfasamento dei flussi finanziari e la carenza di liquidità, che costringono, in alcune ipotesi, a non ottemperare agli obblighi di versamento delle imposte. Si può ricorrere in questi casi al cosiddetto ravvedimento, per rimuovere spontaneamente la violazione entro determinati termini di legge ottenendo una riduzione delle sanzioni.

Secondo la regola generale (art. 13 del  D.Lgs. 472/1997 e successive modifiche), la sanzione è pari al 30% dell’importo non versato e può essere ridotta al 2,5%  del tributo se la violazione viene sanata entro il periodo breve di 30 giorni e al 3%  del tributo se l’infrazione viene regolarizzata oltre i 30 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione. Oltre al tributo e alla sanzione vanno versati gli interessi moratori calcolati al tasso di interesse legale dell’1% a partire dal 1^ gennaio 2010 e del 3% per l’anno 2009.

È indispensabile che, relativamente al periodo in questione, la violazione non sia ancora stata constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.

Anche in tale ipotesi, la via del ravvedimento non viene preclusa, ma la sanzione sarà pari al 10% dell’imposta dovuta (1/3 della sanzione ordinaria del 30%) nel caso di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, rateizzabile sino a 20 rate trimestrali qualora il debito superi i 5.000,00 euro.

Si incorre in sanzioni penali quando l’omissione del versamento IVA dovuto in base alla dichiarazione annuale supera i 50.000,00 euro nel periodo d’imposta e si protrae sino al 27 dicembre dell’anno successivo.

Dott.ssa IPPOLITA PELLEGRINI

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Quali indennità spettano all’Agente in caso di scioglimento del contratto?

Quali sono le indennità dovute all’Agente dalla casa mandante in caso di scioglimento del contratto? (Nino G.)

Prima dell’entrata in vigore della Direttiva comunitaria 653 del 18/12/1986,  l’art. 1751 del Codice Civile stabiliva che l’indennità di fine rapporto era proporzionale alle provvigioni liquidate all’agente  nella misura prevista dagli Accordi Economici Collettivi (AEC).

Secondo il nuovo articolo 1751 c.c. modificato dalla direttiva,  all’atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all’Agente un’indennità qualora sostanzialmente l’Agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.

In sintesi, gli AEC riconoscono l’indennità in modo proporzionale alle provvigioni percepite dall’Agente anche nei casi in cui non vi sia un aumento degli affari, il codice civile non prevede la spettanza di emolumenti in mancanza di aumento dei clienti o degli affari con quelli esistenti.

Attualmente, quanto previsto dalla contrattazione collettiva costituisce il trattamento minimo garantito che può essere integrato dal giudice qualora ricorrano i presupposti previsti dall’articolo 1751 del  Codice Civile.

Il quadro definitivo degli emolumenti spettanti all’Agente comprende tre elementi:

  • Il FIRR, versato dalle aziende mandanti all’Enasarco per anno solare e inviato direttamente all’agente dall’ente dopo la cessazione;
  • l’indennità suppletiva di clientela, a carattere risarcitorio; 

entrambe sono calcolate in percentuale sugli importi delle provvigioni percepite dall’agente, a prescindere dallo sviluppo del volume di affari con la clientela.

L’indennità di clientela non è dovuta se il contratto si scioglie per colpa dell’Agente.

  • L’indennità meritocratica invece è collegata all’incremento di clientela ed è determinata in base al raffronto fra il valore delle provvigioni percepite dall’agente nel periodo iniziale e finale del rapporto, con una percentuale variabile fra l’1% e il 3% della differenza così calcolata.

Eventualmente si dovrebbe aggiungere il FIRR di competenza dell’anno in corso da versarsi  direttamente dalla mandante e l’indennità sostitutiva di preavviso.

Dott.ssa Ippolita PELLEGRINI

Settore tessile: delucidazioni sulle agevolazioni fiscali

Per il sostegno all’attività produttiva e ai consumi è stato pubblicato il 26 marzo scorso il D.L. 40/2010, il quale prevede, tra l’altro, incentivi a fronte di attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo legato alla realizzazione di campionari, stanziando un contributo complessivo di 70 milioni di euro.

Per ricerca e sviluppo si intende indicare quella parte di un’impresa industriale, uomini, mezzi e risorse finanziarie, che viene dedicata allo studio di innovazioni tecnologiche da utilizzare per migliorare i propri prodotti, crearne di nuovi o migliorare i processi di produzione.

In attesa dei criteri e delle modalità attuative dell’agevolazione, che saranno note entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, si evidenzia da subito che:

  • l’agevolazione è usufruibile, indipendentemente dalla natura giuridica, da quelle imprese che appartengono alle divisioni 13 e 14 della tabella ATECO 2007 (industrie tessili e confezioni di articoli di abbigliamento, di articoli in pelle e in pelliccia);
  • il periodo di riferimento per il sostenimento delle spese è l’anno 2010;
  • la detassazione dal reddito d’impresa dei costi sostenuti per la ricerca è fruibile soltanto in sede di versamento del saldo delle imposte di competenza dell’anno 2010, non dell’acconto;
  • l’incentivo opera nell’ambito del “de minimis” pari a 200.000 euro nell’arco di 3 esercizi.

Sicuramente si tratta di un provvedimento che attribuisce valore e importanza al settore dell’abbigliamento e soprattutto al made in Italy.

Dott.ssa IPPOLITA PELLEGRINI

Tremonti-ter, se ne può usufruire per l’acquisto di un auto?

Sono un’Agente di Commercio, vorrei sapere se acquistando l’auto usufruisco della Tremonti-ter? (Paolo P. – Sud)


Il bonus previsto dalla Tremonti-ter decreto-legge 78/2009, convertito in legge  n. 102 del 3/8/2009 consiste sostanzialmente nell’escludere dall’imposizione ai fini IRES o IRPEF il 50% del valore dell’investimento in macchinari e apparecchiature nuovi.

 Purtroppo, si è voluto privilegiare l’investimento sui processi di lavorazione  e sono state escluse ad esempio le autovetture, penalizzando la categoria degli agenti di commercio per i quali l’autovettura rappresenta senza dubbio un bene strumentale assolutamente indispensabile per la propria attività, senza tener conto peraltro dei vantaggi derivanti all’economia dalla sostituzione che l’agente normalmente effettua ogni 3-4 anni.

Per l’acquisto dell’autovettura non resta che valutare attentamente le altre  ipotesi di acquisto diretto, di leasing o di noleggio.

Dott.ssa IPPOLITA PELLEGRINI (i.pellegrini[at]infoiva.it)

Risparmio su IRES e IRAP “per chi ci crede”.

 

Le agevolazioni del DL. 78/2009

Il DL. 78/2009 ha previsto un’agevolazione per diversi tipi di  società, che hanno effettuato aumenti di capitale sociale in un determinato periodo, pari ad un bonus del 3% su di un importo massimo.

Le società conferitarie interessate sono le società di capitali, le società cooperative, le società di persone che esercitano attività di impresa. I conferimenti possono essere effettuati da persone fisiche o da imprenditori individuali.

Sono ammessi gli aumenti di capitale sociale a pagamento, in denaro o in natura, e il capitale iniziale delle società neocostituite. Il beneficio è stato esteso dalla Circolare 53/E/2009 anche ai versamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale e ai finanziamenti infruttiferi dei soci.

E’ necessario che gli aumenti di capitale siano perfezionati, ossia che la delibera di aumento del capitale sia iscritta nel registro delle  imprese, che i versamenti siano effettivamente eseguiti, che i soci abbiano fatto rinuncia ai crediti, esclusivamente nel periodo di agevolazione rilevante per legge che va dal 5 agosto 2009 al 5 febbraio 2010.
La detassazione consiste nella riduzione della base imponibile ai fini IRES o IRPEF e IRAP nella misura del 3% su un aumento di capitale massimo di euro 500.000 (rispetto al capitale di partenza alla data del 4 agosto) da ripartire nell’anno di ricapitalizzazione e nei 4 anni successivi e opera anche se la società è in perdita.

Dott.ssa IPPOLITA PELLEGRINI