IVA auto: come gestire il contenzioso pendente e i rimborsi

Con la Circolare n. 13/E del 15 marzo 2010, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcune indicazioni sulla detrazione IVA auto.

Una questione pendente da tempo, soprattutto in vista della sua inapplicabilità al previdente regime di indetraibilità oggettiva, e che negli anni ha già visto modificare più volte aspetto.

Solo nel 2006, con una Sentenza la Corte di Giustizia delle Comunità Europee aveva stabilito come illegittimo il regime fiscale applicato fino ad allora alla deducibilità dell’auto, includendo nella modifica anche l’incompatibilità della indetraibilità oggettiva dell’IVA relativa all’acquisto, impiego e manutenzione di determinati autoveicoli ovvero di quelli che non formano oggetto dell’attività propria dell’impresa insieme alle relative operazioni di manutenzione e rifornimento [14 settembre 2006.  Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (causa C-228/05, Sentenza “Stradasfalti”), ritiene incompatibile con la direttiva n. 77/388/CEE (VI direttiva IVA) l’art. 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), D.P.R. n. 633/1972].

A partire da quella decisione, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito la deducibilità al 40%, la giustificazione retroattiva per richiedere il rimborso di quanto indebitamente trattenuto e una serie di procedure di recupero da parte di soggetti passivi dell’IVA non detratta.

Questa riguarda gli acquisti effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e il 13 settembre 2006, e individua due modalità distinte ed alternative (forfetaria e analitica) per la determinazione dell’IVA non detratta da richiedere a rimborso.

In tal modo, con la nuova Sentenza, delle Entrare l’Agenzia distingue alcune procedure da seguire a seconda che i giudizi relativi sugli acquistati siano stati effettuati prima del 1 gennaio 2003 o nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e il 13 settembre 2006.

Nel primo caso, è possibile presentare l’istanza di rimborso di cui al D.L. n. 258/2006 ai sensi dell’art. 21, D.Lgs. n. 546/1992 attraverso una puntale dimostrazione dell’inerenza dei costi sui quali è stata operata l’agevolazione sull’IVA, ma l’onere della prova incombe sul contribuente.

Infine, per i giudizi relativi all’IVA sugli acquisti effettuati tra il 1° gennaio 2003 e il 13 settembre 2006, il contribuente può accedere anche alla procedura di rimborso forfetaria o analitica con la stessa necessità di verificare l’inerenza degli acquisti con riferimento ai quali è stata operata la detrazione rispetto all’attività esercitata, adoperando anche i mezzi illustrati dal D.L. n. 258/2006 e dal provvedimento del 22 febbraio 2007.

Fonte.

Paola Perfetti

Detrazioni IVA e IRPEF sulle auto aziendali per agenti di commercio, lavoratori autonomi e professionisti

I possessori di partita IVA che desideranno trovare soluzioni alternative e flessibili alle esigenze e alle spese connesse alla proprietà di un parco auto aziendali, possono rivolgersi alle detrazioni IVA legate al noleggio di veicolo.

In questo caso, le detrazioni variano dal 40% al 100% a seconda delle modalità di impiego del mezzo e di chi ne fa utilizzo.

Per ottenere una detrazione totale, bisogna certificare l’utilizzo di un auto al 100%, ovvero che i veicoli aziendali costituiscano un bene necessario senza il quale non può essere svolta l’attività di impresa (ad esempio, i furgoni o le auto di agenti e rappresentanti di commercio).

Al minimo, è possibile ottenere un’agevolazione dell’IVA al 40% se i veicoli in questione sono beni strumentali non strettamente necessari, che vengono affidati ai dipendenti e sono utilizzati anche con fini personali.

Ulteriori variazioni sull’imposta al valore aggiunto sono dovute ai professionisti: l’IVA è in detrazione al 40% sui costi di noleggio.

Rispetto all’IRPEF, il lavoratore autonomo infatti può inserire i costi professionali deducibili il 40% dell’ammontare dei canoni di autonoleggio fino al tetto massimo di 3.615 euro l’anno (un costo deducibile massimo di 1.446 euro) e il 40% dei servizi accessori (senza limite di importo). Ciò è però possibile limitatamente ad un unico veicolo.

Scegliere il noleggio di un auto aziendale al posto del leasing o dell’acquisto è ormai l’ultima tendenza per agenti di commercio e professionisti, che trovano in questa formula un modo alternativo per ridurre, quando annullare, tutte le spese legate alla proprietà di un autoveicolo. Bollo e assicurazione incluse.

A questo riguardo, per quanto riguarda la deducibilità dei costi di gestione si riesce ad arrivare al 100% e senza limiti di spesa se si tratta di un veicolo ad uso strumentale dell’azienda, mentre se il veicolo viene usato anche per fini personali, allora la percentuale di deducibilità scende al 90%.

Sono inclusi fra queste spese detraibili anche il canone di noleggio e i servizi accessori quali assicurazione, manutenzioni e bolli.

Paola Perfetti

IVA su noleggi auto: cambiamenti e territorialità

Dal 20 febbraio 2010 è cambiato l’ambito di applicazione dell’IVA su noleggi e leasing di veicoli e mezzi di trasporto.

L’entrata in vigore del D.Lgs. n. 18/2010 discipilina in modo nuovo l’imposta sul valore aggiunto e stabilisce la territorialità come principio di base per l’ applicazione di prestazioni definite “locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto”.

Secondo le nuove disposizioni è il luogo di utilizzo del servizio a determinare l’IVA mentre, per quanto concerne i beneficiari, è stata introdotta una differenza fra la definizione di committente soggetto passivo e quello che và definito come committente privato.

Per committente soggetto passivo, il nuovo art. 7-ter, D.P.R. n. 633/72 stabilisce che le prestazioni fanno riferimento al luogo in cui il committente opera.
L’eccezione è rappresentata dal “noleggio a breve termine” (ovvero durata di noleggio non superiore a 30 giorni) e la prestazione è considerata territoriale qualora il mezzo sia consegnato in Italia (salvo utilizzo extra UE) oppure sia consegnato fuori dall’UE, ma utilizzato in Italia.

Rispetto al committenti privato: ai sensi del nuovo art. 7-sexies, D.P.R. n. 633/72, la prestazione è territoriale rilevante in Italia se è resa da prestatore residente in Italia (salvo utilizzo extra UE) oppure se è resa da prestatore stabilito fuori dall’UE ma utilizzata nel territorio dello Stato.

Rimane valido il caso di “noleggio a breve termine” esattamente come ai committenti soggetti passivi d’imposta.

Fonte

Paola Perfetti