Finanziaria 2010: norme e prassi sull’aliquota nell’edilizia

Con la Finanziaria 2010 è stata stabilizzata anche l‘aliquota ridotta nell’edilizia, ovvero per quei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su beni finiti, materie prime o semilavorati.

Fin dalla prima emanazione del Dpr 633/1972, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito un regime agevolato per le operazioni imponibili nel campo dell’edilizia e ha distinto fra operazioni di cessione di beni finiti, di cessione di materie prime e semilavorate per l’edilizia e di prestazioni di servizi in dipendenza di contratti d’appalto.

Ne sono seguite molte modifiche e integrazioni, e le varie fattispecie sono state collocate in alcune voci delle parti II e III della tabella A allegata al Dpr 633/1972.

Con la nuova Finanziaria, l’applicazione dell’aliquota ridotta è limitata a quei beni denominati “beni finiti” cioè acquistati da un soggetto che li impiega direttamente in una delle realizzazioni “agevolate”, sia che il soggetto costruisca “in economia” sia che esegua lavori in appalto o subappalto; gli stessi beni che si trovano non nell’ultimo anello della fase di commercializzazione ma in uno stadio precedente non possono beneficiare dell’aliquota ridotta.

Excursus sulle modalità di applicazione dell’aliquota:

– del 4% per la vendita di prodotti finiti circa la costruzione dei cosiddetti edifici Tupini (articolo 13 della legge 408/1949), delle costruzioni rurali a destinazione abitativa (inseriti alla voce n. 24 della tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/1972).

– del 10% per la vendita di prodotti finiti forniti per la costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’articolo 4 della legge 847/1964 (integrato dall’articolo 44 della legge 865/1971), oltre che per la cessione di beni finiti forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all’articolo 31 della legge 457/1978, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del medesimo articolo (in pratica si escludono gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria) di cui alla voce n. 127-terdecies della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972.

– agevolata del 2% (allora vigente) per i caminetti (definiti beni finiti come da risoluzione prot. 353485 del 1982) se ceduti a “chi li impiega per realizzare immobili agevolati (case non di lusso, scuole, case rurali, eccetera); viceversa, sono da assoggettare all’aliquota ordinaria le cessioni di caminetti effettuate in una fase di commercializzazione diversa da quella testé indicata.

– ordinaria nel caso di fornitura di materie prime o semilavorate e qualora si tratti di semplice compravendita (indipendentemente dai soggetti tra cui è posta in essere) anche se corredata dall’eventuale posa in opera.

– “a regime” l’aliquota ridotta del 10% per le manutenzioni ordinarie e straordinarie (lettere a) e b) dell’articolo 31 della legge 457/1978) effettuate su edifici a prevalente destinazione abitativa privata come stabilizzato dalla legge 191/2009 (Finanziaria 2010).
In questo caso, l’applicazione dell’aliquota ridotta è condizionata dall’eventuale impiego dei “beni significativi” individuati dal Dm 29/12/1999 (ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetteria da bagno, impianti di sicurezza): bisogna cioè considerare il valore complessivo della prestazione, individuare il valore del bene significativo e sottrarlo dal corrispettivo. La differenza costituisce il limite di valore entro cui anche alla fornitura del bene significativo è applicabile l’aliquota ridotta. Il valore residuo del bene, invece, va assoggettato all’aliquota ordinaria del 20%

A questo punto, è bene specificare due aspetti delle normative sull’edilizia:

1- Per qualificare un contratto come appalto o come vendita con posa in opera, occorre stabilire la concreta volontà delle parti e verificare se prevale l’obbligazione di fare rispetto a quella di dare.
Se si tratta di appalto, è applicabile l’aliquota Iva ridotta anche in presenza di materie prime o semilavorate impiegate per la realizzazione dell’opera commissionata dal cliente (per esempio un impianto idro-sanitario, di riscaldamento, elettrico, eccetera), precisamente il 4% per interventi di cui alla voce n. 39 della tabella A, parte II, e del 10% per gli interventi previsti dalle voci 127-septies, 127-duodecies, 127-quaterdecies della tabella A, parte III, nonché per gli interventi edilizi previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 488/1999 (esplicitati al paragrafo n. 4 della circolare 71/2000).

2- Quali sono le differenze vigenti fra beni finiti, materie prime o semilavorati.

Per beni finiti, la definizione generale intende quei beni che, anche dopo essere stati impiegati nella costruzione o nell’intervento di recupero e seppur incorporati nell’immobile, non perdono la loro individualità. Lo sono, ad esempio, gli ascensori, i montacarichi, gli infissi esterni e interni, i sanitari per il bagno, prodotti per impianti idrici, i prodotti per impianti di riscaldamento ( “Trattasi, infatti, di beni aventi caratteristiche tali da poter essere sostituiti in modo assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte e che conservano, quindi, la propria individualità”- Risoluzione 39/1996); mentre non lo sono quelli che, anche se prodotti finiti per il cedente, costituiscono materie prime o semilavorate per il cessionario (come mattoni, maioliche, chiodi).

Ecco che tutti i materiali privi delle caratteristiche come sopra sono da definirzi materie prime. La circolare ministeriale 142/1994 ha elencato come tali materiali e prodotti dell’industria lapidea in qualsiasi forma e grado di lavorazione; materiali inerti come polistirolo liquido o in granuli; leganti e loro composti; laterizi (tegole, mattoni, tavelle, tabelloni e comignoli); manufatti e prefabbricati in gesso, cemento, laterocemento, ferrocemento, fibrocemento; materiali per pavimentazione interna o esterna e per rivestimenti, quali moquette, pavimenti in gomma, pavimenti in Pvc, piastrelle di grès, marmo, maiolica, ceramica, lastre di marmo, listoni e doghe in legno, perline, pannelli di legno per rivestimenti, linoleum, carte da parati, piastrelle da rivestimento murale in sughero, battiscopa; materiale di coibentazione, impermeabilizzanti, quali isolanti flessibili in gomma per tubi.

Fonte

Paola Perfetti

Finanziaria 2010: IVA sulla manutenzione dei fabbricati

Stabilizzata l’aliquota sui servizi per l’edilizia privata

La Finanziaria 2010 ha stabilizzato a regime l’aliquota IVA agevolata del 10% applicabile alle prestazioni di servizi relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 31, comma 1, lett. a), b), c), e d), della legge n.457/78 realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa.

Sono esclusi da questa agevolazione tutte le manutenzioni non abitative, quindi negozi, uffici, ecc.,anche se sono situati in edifici a prevalente destinazione abitativa, nonché ai fabbricati destinati ad utilizzazioni pubbliche non residenziali (scuole, caserme, ecc.): per loro si applica l’aliquota del 20% .

I precedenti della legge:

In principio, l’art. 7, comma 1, lett. b) e 2, della Legge 23/12/1999, n. 488 aveva previsto questa applicabilità agli interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) fatturati nel corso dell’anno 2000 e sempre pertinenti ai fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

In seguito questa agevolazione tributaria è stata prorogata per gli anni dal 2001 al 2005, per il periodo dal 01/10/2006 al 31/12/2006, per il 2007, fino al 2010 in forza dell’art. 1, comma 18, Legge 2004/2007 (Finanziaria 2008).

In ultnma istanza, la Finanziaria 2009 ne aveva stabilito la proroga sino al 2011.

Sono beneficiari e si intendono fabbricati a prevalente destinazione abitativa (circolare ministeriale n.71/E del 7/4/2000):

– le singole unità immobiliari classificate in catasto nelle categorie da A1 ad A11, esclusa la A10 (uffici), indipendentemente dall’utilizzo di fatto;

– gli edifici di edilizia residenziale pubblica, adibiti a dimora di soggetti privati;

– gli edifici destinati a residenza stabile di collettività, quali orfanotrofi, brefotrofi, ospizi, conventi;

– le parti comuni di fabbricati destinati prevalentemente ad abitazione privata, intendendo tali gli edifici la cui superficie totale dei piani fuori terra è destinata per oltre il 50% ad uso abitativo privato ;

– le pertinenze immobiliari (autorimesse, soffitte, cantine, ecc.) delle unità abitative, anche se ubicate in edifici destinati prevalentemente ad usi diversi.

L’agevolazione riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria cioè tutte le operazioni di rinnovo o di sostituzione degli elementi esistenti di finitura degli edifici e in operazioni necessarie per mantenere efficienti gli impianti tecnologici, i materiali o le finiture come la sostituzione integrale o parziali di pavimenti; la riparazione dell’impianto idraulico, elettrico, dello smaltimento delle acque bianche e nere, etc.; rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni, tinteggiature; sostituzione di tegole;impermeabilizzazioni; sostituzione di infissi esterni ecc.).

La norma menziona esclusivamente le prestazioni di servizi, escludendo dal beneficio le operazioni consistenti in cessioni di beni anche se l’Amministrazione Finanziaria (con la circolare n.71 del 7/4/2000) ha ammesso nell’agevolazione anche il caso in cui l’intervento di recupero si concretizzi attraverso una cessione con posa in opera di un bene, a prescindere dall’incidenza della manodopera rispetto al valore del bene, nel presupposto che la ratio del legislatore fosse quella di favorire anche l’intervento di recupero realizzato mediante cessione con posa in opera, in quanto l’apporto di lavoro assume un particolare rilievo ai fini della qualificazione dell’operazione.

All’opposto, però, l’Amministrazione Finanziaria (con circolare n. 36 del 31/5/2007, al paragrafo 9) ha ritrattato quanto asserito precedentemente e ha precisato che:

– l’agevolazione in esame si applica soltanto alle prestazioni di servizi, con il particolare meccanismo limitativo previsto per i cosiddetti “beni significativi”;

– le cessioni di beni sono sottoposte all’aliquota ridotta “solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito di un contratto d’appalto”.

Paola Perfetti