Anche il credito Iva trimestrale diventa cedibile

D’ora in poi il credito Iva trimestrale chiesto a rimborso sarà validamente cedibile, con efficacia anche verso l’erario.

Ciò è possibile grazie alla Corte d’Appello di Venezia che ha confermato in secondo grado la possibilità di cessione a terzi dei crediti Iva derivante dalla dichiarazione infrannuale su base trimestrale.

Nonostante il Ministero delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate si siano opposte alla possibilità che il contribuente cedesse i crediti d’Iva trimestrali, poiché l’Agenzia sosteneva che tale rimborso potesse avvenire solo a rapporto tributario esaurito, quindi solo per i crediti annuali, la Corte d’Appello di Venezia ha stabilito invece che tutti i crediti (inclusi quelli tributari) possono invece essere oggetto di cessione.

E’ compreso dunque anche il credito trimestrale Iva, che costituisce un credito certo: in questo modo le imprese possono ottenere, attraverso il factoring, l’anticipo di ingenti rimborsi IVA che lo Stato impiega a volte anni a pagare e che possono invece diventare importante strumento di accesso al credito.

Lo studio legale Lupi & Associati di Milano ha commentato: “È una sentenza che farà giurisprudenza e probabilmente cambierà in meglio la vita delle imprese italiane. La sentenza afferma un principio innovativo ma da tanto tempo atteso sia dalle grandi aziende e dalle PMI che dagli intermediari del credito”.

La cessione dei crediti consente infatti alle aziende di farsi anticipare dagli intermediari che esercitano l’attività di factoring il pagamento di una parte dei crediti generati dall’attività di impresa. Il factor, in questo modo, diventa il titolare del credito ed ha diritto di pretenderne il pagamento direttamente dal debitore ceduto.
Nel caso del credito per IVA versata in eccesso viene ceduto il diritto al rimborso verso l’Agenzia delle Entrate.

Vera MORETTI

Versione definitiva di “Iva Tr”

Approvata, con provvedimento direttoriale del 20 marzo, la versione definitiva di “Iva Tr”, da presentare per chiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale, unitamente alle istruzioni e alle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati. Il modello è disponibile sul sito dell’Agenzia e del Mef.

E’ prelevabile anche da altri siti internet, a patto che abbia le stesse caratteristiche tecniche di stampa e siano indicati il sito stesso e gli estremi del provvedimento.

La nuova versione del modello sostituisce quella approvata il 19 marzo 2009.

Le istanze di rimborso Iva, o di utilizzo in compensazione, vanno presentate entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre (articolo 8, Dpr 542/1999). La scadenza del primo appuntamento per il nuovo modello, dunque, è il 30 aprile (per le richieste relative al primo trimestre del 2012).

La trasmissione deve avvenire per via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati. Questi ultimi devono rilasciare al contribuente la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale, redatta su modelli conformi, per struttura e sequenza, a quelli approvati con il provvedimento.

Nel rigo “Ufficio competente” del frontespizio va indicato il codice dell’ufficio territorialmente competente, reperibile nel sito nel menu “contatti”. I soggetti non residenti, identificati direttamente in Italia, devono riportare il codice ufficio 250, relativo al Centro operativo di Pescara (provvedimento 30 dicembre 2005).

Fonte: fiscooggi.it