Le novità dei risarcimenti sul licenziamento

Se, da un lato, le regole sul licenziamento previste dal Job Act non si applicano al pubblico impiego, per quest’ultimo cambia comunque il tetto del risarcimento economico in 24 mensilità mentre per il resto si continua d applicare l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, con reintegro nel posto di lavoro in assenza di giusta causa, indipendentemente dalla data di assunzione.

E’ possibile consultare le nuove regole sul lavoro pubblico nel decreto legislativo 75/2017, in vigore dal 22 giugno scorso. Si tratta del provvedimento che contiene anche le norme salva precari, le novità in materia di responsabilità disciplinare con la stretta sui furbetti del cartellino, l’introduzione del Polo unico delle visite fiscali.

La disciplina sul licenziamento, applicabile al contratto di lavoratore dipendente a tempo indeterminato, prevede un risarcimento economico sia in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, causato da crisi aziendale, sia per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, ossia i cosiddetti licenziamenti disciplinari che riguardano in genere un singolo lavoratore. Il risarcimento è pari a due mensilità per ogni anno di lavoro in caso di licenziamento economico, da un minimo di quattro fino a un massimo di 24 mensilità.

Resta il reintegro, più un’indennità economica fino a 12 mesi, solo in caso di licenziamento discriminatorio o disciplinare basato su un fatto inesistente. Le piccole imprese sotto i 15 dipendenti in caso di licenziamento illegittimo pagano una mensilità per ogni anno di lavoro, da un minimo di due a un massimo di sei.

Vera MORETTI

Jobs act: ecco cosa cambierà per i lavoratori autonomi

Dalla Camera dei deputati è arrivato l’ok al disegno di legge per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale, che contiene anche misure volte a favorire la flessibilità sia dei tempi sia dei luoghi del lavoro subordinato.

Ma non si tratta solo di questo, poiché per i possessori di partita Iva il jobs act ha in serbo altre novità. Vediamole nel dettaglio:

  • PAGAMENTI – Sono abusive le clausole con le quali il committente decida di cambiare unilateralmente le condizioni del contratto, così come sono abusive quelle che prevedano pagamenti oltre i 60 giorni, nel caso sono previsti interessi di mora. O ancora il rifiuto di stipulare il contratto in forma scritta.
  • MATERNITA’ – Le lavoratrici della gestione separata possono fruire del trattamento di maternità a prescindere dall’astensione dell’attività lavorativa; il congedo parentale passa da 3 a 6 mesi ed è fruibile fino al terzo anno di vita del bambino, non più solo a un anno.
  • DIS-COLL – E’ previsto che l’indennità di disoccupazione per i collaboratori da luglio diventi strutturale ed estesa ad assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, a fronte di un aumento dell’aliquota contributiva (0,51%).
  • MALATTIA – In caso di malattia, infortunio ma anche di gravidanza, se si svolge un’attività continuativa, non si perde il rapporto di impiego (senza il diritto al corrispettivo) e può essere sospeso fino a 150 giorni, a meno che non venga meno l’interesse del datore. Inoltre, a fronte di infortunio a malattia grave, si possono sospendere i contributi fino a 2 anni e la restituzione potrà avvenire in rate mensili.
  • APPALTI – La P.a può promuovere la partecipazione dei lavoratori autonomi a bandi e appalti pubblici. Gli autonomi sono equiparati alle Piccole e medie imprese, per l’accesso ai piani operativi nel quadro dei Fondi strutturali europei. Per partecipare ai bandi, i professionisti possono costituirsi inrete, consorzi stabili, associazioni professionali temporanee.
  • SMART WORKING – il lavoro agile fa ingresso nella normativa nazionale, ne vengono definiti infatti i contorni dello smart working, quali ‘modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato’. Stabilito da un accordo tra le parti, prevede l’utilizzo di strumenti tecnologi, l’attività può essere svolta all’interno e all’esterno dell’azienda. Si dovranno disciplinare inoltre i tempi di riposo.
  • FORMAZIONE – I costi relativi a corsi di formazione, aggiornamento, master, congressi diventano totalmente deducibili (tetto annuo a 10 mila euro), così come le spese per i servizi di certificazione delle competenze, orientamento, sostegno all’autoimprenditorialità (fino a 5mila euro annui). Deducibilità pena anche per le spese di vitto e alloggio sostenute dal professionista-
  • CONTRATTAZIONE – Il trattamento economico e normativa del ‘lavoratore agile’, in tema ancora di smart working, non può essere inferiore a quello applicato ai colleghi che lavorano all’interno dell’azienda. Al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all’apprendimento permanente e alla periodica certificazione delle competenze.

Vera MORETTI