Alternanza Scuola- Lavoro: come possono registrarsi le aziende

L’Alternanza Scuola-Lavoro, il cui nome con la legge di bilancio 2020 è in realtà stato cambiato in “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”  è stata introdotta dalla manovra denominata La Buona Scuola (legge 107 del 2015) e prevede che i ragazzi impegnati nell’ultimo triennio delle scuole superiori di secondo grado svolgano un periodo di “lavoro” in azienda. Vedremo ora le aziende come possono essere inserite in questo percorso formativo.

Chi può iscriversi nel Registro Nazionale Dell’Alternanza Scuola -Lavoro?

La legge 107 del 2015 prevede che i ragazzi svolgano un periodo presso un’azienda al fine di affinare le competenze acquisite a scuola e avere un primo impatto con il mondo del lavoro. Gli studenti possono scegliere tra varie aziende che comunque sono afferenti rispetto al piano di studi, ma le aziende come possono proporsi per offrire il servizio?

Per loro è attiva la piattaforma del Ministero dell’Istruzione con il Registro Nazionale dell’Alternanza Scuola-Lavoro. Si tratta di una vera e propria banca dati. Possono inoltrare la loro proposta:

  • Enti pubblici e privati;
  • professionisti;
  • organizzazioni;
  • aziende;
  • enti del terzo settore;
  • ordini professionali;
  • istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuta dal CONI.

La registrazione avviene al portale https://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home

Naturalmente tutti i soggetti coinvolti hanno degli obblighi e tra questi anche la struttura ospitante che deve essere in regola con le norme sulla sicurezza previste dal decreto legislativo 81 del 2008. Inoltre devono assicurare la presenza di un tutor che possa seguire il percorso di crescita personale e professionale degli studenti. Il numero dei tutor dipende dal livello di rischio dell’azienda. Di conseguenza devono assicurare un numero di tutor:

  • 1 tutor ogni 5 studenti per i settori ad alto rischio;
  • per i settori a medio rischio 1 tutor ogni 8 studenti ;
  • 1 tutor ogni 12 studenti per i settori a basso rischio.

Ecco come le aziende possono iscriversi nel Registro Nazionale dell’Alternanza Scuola – Lavoro

La struttura ospitante nell’iscrizione al Registro Nazionale dell’Alternanza Scuola – Lavoro deve indicare il numero massimo di studenti che può ospitare.

Spetterà all’Ufficio Scolastico verificare che siano rispettate tutte le norme previste e che di conseguenza la struttura ospitante rispetti le norme su sicurezza e igiene sul luogo di lavoro, predisponga un sistema di accoglienza che offra anche un corso di formazione sulle norme di sicurezza sul luogo di lavoro al momento dell’ingresso in azienda e sarà tenuto al pagamento delle varie assicurazioni tra cui quella INAIL.

L’iscrizione al Registro per l’alternanza Scuola – lavoro è totalmente gratuita. Il progetto formativo presentato deve contenere l’indicazione :

  • del numero massimo di studenti che è possibile accogliere;
  • dei periodi dell’anno in cui è possibile ospitare gli studenti;
  • l’indicazione del tipo di percorso formativo e professionale che si vuole offrire.

L’articolo 33 della legge 107 del 2015, stabilisce il numero di ore previsto, lo stesso è stato oggetto di modifica con la legge di bilancio 2020. Attualmente le ore previste sono:

  • 210 ore per coloro che frequentano scuole professionali;
  • 150 ore per chi frequenta istituti tecnici;
  • 90 ore per gli studenti dei licei.

Sebbene ci sia l’abitudine di chiamare il progetto Alternanza Scuola-Lavoro, con la stessa legge di bilancio si è provveduto a cambiare il nome, ora è Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”.

Al termine del percorso l’ente ospitante dovrà certificare le competenze acquisite dallo studente all’interno del progetto di Alternanza Scuola-Lavoro.

Per conoscere gli obblighi per la sicurezza ricadenti sui vari soggetti coinvolti, leggi la guida Alternanza Scuola Lavoro e obblighi delle aziende in materia di sicurezza

Alternanza scuola-lavoro e obblighi delle aziende in materia di sicurezza

Negli ultimi mesi sono stati frequenti i casi di incidenti accorsi a studenti impegnati nell’alternanza scuola-lavoro. Naturalmente non sono mancate le polemiche sulla sicurezza di questo progetto e sugli obblighi volti a garantire la sicurezza e ricadenti sulla scuola e sulle aziende che decidono di mettere a disposizione il loro sistema di tutoraggio per la formazione sul campo degli studenti.

Alternanza scuola- lavoro: cos’è?

L’alternanza scuola-lavoro è prevista dalla legge denominata “La Buona Scuola”. Si tratta di un percorso formativo obbligatorio che vede impegnati nel progetto scuole e imprese che insieme collaborano. Tale percorso è riservato agli studenti dell’ultimo triennio. L’obiettivo è integrare le competenze attraverso un’esperienza sul campo. Di conseguenza fare in modo che gli studenti possano interfacciarsi con il mondo del lavoro, impegnandosi nei settori dove hanno conseguito la formazione scolastica.

Con il decreto 195 del 2017 viene approvato il “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro” che entra il vigore il 5 gennaio 2018. Questo decreto contiene la normativa di riferimento per la tutela della salute degli studenti. Il decreto chiarisce che le norme in esso contenute sono un’integrazione rispetto alla disciplina prevista dal decreto legislativo 81 del 2008 cioè il Testo Unico che si occupa di sicurezza sul luogo di lavoro e che determina in modo preciso quali sono gli attori che devono intervenire in siffatta materia e quali sono i loro compiti.

Il primo punto quindi è che anche relativamente a coloro che sono impegnati nell’alternanza scuola-lavoro il datore di lavoro, o meglio l’impresa, deve predisporre tutti i sistemi previsti dal decreto 81 in materia di sicurezza.

Alternanza scuola- lavoro: obblighi dell’istituto scolastico e dell’azienda

Naturalmente per gli studenti i soggetti che devono impegnarsi a tutelare la loro sicurezza sono due, cioè la scuola e l’azienda. I primi obblighi ricadono sulla scuola che in base all’articolo 5 del Regolamento, prima di impegnare gli studenti in azienda deve fornire loro un’adeguata preparazione in merito alla tutela della sicurezza sul luogo di lavoro. Lo svolgimento di tale attività di formazione deve essere certificata. L’onere dell’organizzazione di tali corsi di formazione ricade sul dirigente scolastico (articolo 5 comma 2).

Si tratta però di un’attività che ha caratteristiche di generalità. A questa formazione curata dall’istituto scolastico si aggiunge quella della struttura ospitante, cioè dell’azienda. Questa, al momento dell’ingresso degli studenti impegnati nella alternanza scuola- lavoro deve fornire ulteriori informazioni sulla sicurezza che siano specifiche per il settore in cui si svolge tale attività di formazione e per le caratteristiche dell’azienda. Le parti, cioè azienda e scuola, possono concordare una divisione diversa degli oneri di formazione e informazione inerente la sicurezza sul luogo di lavoro.

Al fine di sollevare l’impresa dagli oneri relativi a tali corsi di formazione, è possibile stipulare delle convenzioni con ulteriori soggetti, in particolare con l’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro). I percorsi possono essere svolti anche tramite e-learning attraverso convenzioni con piattaforme pubbliche di formazione in materia di sicurezza, oppure attraverso altre forme di convenzione. Di certo è chiaro che non si può transigere: gli studenti devono ricevere idonea formazione sulla sicurezza prima di essere impegnati nei progetti di alternanza scuola-lavoro.

Sistema di tutoraggio

Lo status dello studente viene parificato a quello del lavoratore, ma in azienda è necessario accogliere un numero di studenti congruo rispetto alla disponibilità di tutor, questo implica che lo studente non deve essere mai privo di una guida nel momento in cui si trova in azienda. Il rapporto tra tutor e studenti deve essere di almeno:

  • 5 a 1 in aziende classificate ad alto rischio;
  • 8 a 1 in aziende a rischio medio;
  • 12 a 1 in aziende a rischio basso.

L’articolo 5 comma 5 prevede anche che agli studenti impegnati nell’alternanza scuola-lavoro debba essere garantita la sorveglianza sanitaria prevista dal decreto legislativo 81 del 2008.

Gli studenti devono inoltre essere assicurati presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e devono avere una copertura assicurativa per i danni eventualmente causati a terzi. Gli oneri assicurativi sono a carico dell’istituzione scolastica. La copertura assicurativa deve riguardare anche le attività svolte fuori dall’azienda ma realizzate comunque in riferimento al progetto di alternanza scuola-lavoro, ad esempio come nel caso del ragazzo che ha avuto un sinistro stradale durante il percorso a bordo del furgone aziendale.

Agli studenti devono essere forniti idonei DPI ( Dispositivi di protezione individuale) e devono ricevere una corretta formazione circa il loro uso corretto.