Lavoro autonomo occasionale: quali sono le caratteristiche?

Il lavoro autonomo occasionale è una forma di prestazione lavorativa che prevede delle caratteristiche stabilite. Esistono dei limiti di reddito, un tempo anche di ore dedicate da rispettate.

Lavoro autonomo occasionale: com’è e come si definisce?

Il lavoro autonomo occasionale viene spesso utilizzato da chi vuole “arrotondare” lo stipendi con lavori facili e veloci. Non necessita dell’apertura o della chiusura della partita IVA. Ma in realtà, si può definire come che si obbliga a svolgere una prestazione, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, dietro il pagamento di un compenso. Ma non si deve avere nessun vincolo di subordinazione, dipendenza o affini con il committente, se non per via appunto occasionale (Art.2222 del codice civile). Quando si svolge un’attività ripetuta per più di due o tre volte l’anno, per lo stesso committente, non si può più parlare di lavoro occasionale. Le condizioni quindi da rispettare sono:

  • mancanza di continuità e dipendenza. In altre parole è da escludere qualsiasi tipo di rapporto continuativo nel tempo tra i soggetti interessati. Ma ne anche nascondere, attraverso questa tipologia di lavoro, una prestazione di dipendenza o subordinazione;
  • mancanza di coordinamento della prestazione. Si fa riferimento al fatto che non si deve svolgere l’attività occasionale all’interno dei luoghi di lavoro del committente o essere parte del ciclo produttivo.

Lavoro autonomo occasionale: ai fini dell’Inps

L’art. 44, c. 2 del D.L. 269/03, convertito in L. 326/03, ha disposto l’iscrizione alla Gestione Separata, a decorrere dal 1° gennaio2004, dei lavoratori autonomi occasionali. Ma solo per redditi fiscalmente imponibili superiori a 5 mila euro nell’anno solare, considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali.

Ciò significa che i primi 5 mila euro costituiscono una soglia di esenzione dall’obbligo contributivo. Si tratta, in dichiarazione, di redditi “diversi” dalla propria attività principale (art. 67, comma 1, lettera del TUIR). Il TUIR è il testo unico delle imposte sui redditi e regolamenta tutta la tassazione prevista per le società e persone fisiche.

Secondo questo testo, la base imponibile è ricavata come differenza tra i ricavi e i costi sostenuti per lo svolgimento dell’attività. Mentre, l’imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo, detratte eventuali spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura. Tra le spese rientrano i costi sostenuti anche per trasferimenti, viaggio, vitto e alloggio.

Lavoro autonomo: il superamento della soglia di esenzione

Ai lavoratori autonomi occasionali si applicano le stesse regole dei collaboratori coordinati e continuativi. Cosa succede in caso di superamento della soglia? In caso di superamento della soglia di esenzione, i lavoratori devono iscriversi alla Gestione separata INPS, tranne nel caso in cui si parli di soggetti già iscritti.

Se la somma viene superata come sommatoria di più compensi, nello stesso mese, ciascun committente concorrerà in misura proporzionale, in base al rapporto tra il suo compenso ed il totale di quelli erogati nel mese. Pertanto, il consiglio è quello di verificare periodicamente l’ammontare dei compensi percepiti. Perché, come già detto, non può superare il valore di 5 mila euro annui.

Lavoro autonomo occasionale: è obbligatorio il contratto scritto?

In merito a questa disciplina, la legge, non indica l’obbligatorietà del contratto scritto. Anche se, la sottoscrizione di un accordo o contratto di lavoro regola, in maniera formale, il rapporto tra le parti. In altre parole vengono tutelati sia il committente che il lavoratore. Quello che suggeriamo è comunque si formalizzare sempre un accordo. Del resto non servono delle grandi cose, ma dei punti che potremmo definire fondamentali.

Ad esempio, il lavoro da svolgere, le tempistiche di consegna dell’incarico, l’ammontare del pagamento e le modalità con cui deve avvenire. Questo, se controfirmato dalle parti, rappresenta un modo di tutela nel malaugurato caso che il datore di lavoro, decida di non versare il compenso, a lavoro ultimato. Dal lato del datore di lavoro, permette di incaricare e verificare che il lavoro venga svolto secondo le modalità richieste. Formalizzare un accordo, è un consiglio che può tornare utili in casi come questo.

La ritenuta d’acconto nel contratto di lavoro autonomo occasionale

Il lavoratore che svolgere un lavoro autonomo e occasionale è soggetto alla ritenuta d’acconto del 20% del compenso lordo pattuito. Facciamo un esempio pratico: il compenso lordo è pari a 100 euro. Su questa somma deve essere trattenuta il 20%, cioè 20 euro. La differenza tra le sue somme darà l’importo netto spettante al lavoratore. Se invece, il soggetto supera la soglia dei 5.000 il reddito deve essere indicato nel quadro RL del modello P.F. (autonomi con partita IVA) oppure nel quadro D nel 730 (dipendenti).

La ritenuta di acconto deve essere applicata soltanto nel caso in cui il committente sia un sostituto di imposta, di cui all’articolo 23 del DPR n 600/73. In particolare, sono sostituti di imposta tutte le imprese (soggetti dotati di partita IVA) e le associazioni. Inoltre, per prestazioni di importo superiore a 77 euro, va applicata una marca da bollo da 2 euro. La marca può essere applicata telematicamente o fisicamente presso l’acquisto in una qualsiasi ricevitoria.

Equo compenso anche per i lavoratori autonomi

In occasione del Festival del lavoro organizzato a Torino dai consulenti del lavoro, è intervenuto anche Paolo Pennesi, capo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, il quale ha voluto affrontare la tematica attuale della giusta retribuzione del lavoro autonomo.

In proposito ha specificato: “Quello della giusta retribuzione del lavoro autonomo comincia ad essere un tema di attualità, anche per queste forme di lavoro sulle piattaforme digitali: i lavoratori autonomi che svolgono attività in questo ambito credo debbano essere tutelati ai sensi dell’articolo 36 dello Statuto dei lavoratori. Ragionare su questo significa cambiare atteggiamento, non ritenere che queste tutele siano appannaggio solo del lavoro subordinato”.

Ai fini di tutelare i lavoratori autonomi, Pennesi ha confermato che sono state fatte ispezioni sia a Torino sia a Milano, per verificare che le modalità concordate rispettassero i principi fondamentali del lavoro, e sono state trovate alcune gravi anomalie. Questa problematica riguarda tutte le forme di lavoro autonomo di vario titolo, per mansioni a termine che sono considerate con troppa superficialità dei semplici lavoretti quando in realtà per molti si tratta dell’unica forma di reddito.

Ovviamente, il tema dell’equo compenso coinvolge da vicino i professionisti, e a questo proposito Pennesi ha voluto aggiungere: “Oggi parlare di prestazioni professionali che non hanno più i minimi previsti dalle tariffe degli ordini professionali, dopo le liberalizzazioni, impone anche qui il tema del giusto riconoscimento di compenso perché quella che deve essere l’autonomia e l’indipendenza del professionista va salvaguardata, anche a tutela dei consumatori che usufruiscono delle prestazioni”.

Vera MORETTI

Lavoro autonomo o subordinazione? Ecco i requisiti

A seguito di alcune diatribe che riguardano la prestazione autonoma, che a volte potrebbe essere confusa con il rapporto di subordinazione, o viceversa, nella Sentenza n. 19436/2017 la Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti in merito ai requisiti necessari per la riconducibilità a subordinazione delle prestazioni del lavoratore autonomo, con una precisazione: non è sufficiente la presenza assidua di un lavoratore all’interno dell’azienda per vantare il rapporto di subordinazione in luogo della prestazione autonoma.

Infatti, per far diventare l’autonomo un dipendente, va provata la percezione di una retribuzione fissa, ma anche l’obbligo di presenza in determinate fasce orarie.

In questa sentenza, il caso riguardava una lavoratrice autonoma che chiedeva le venisse riconosciuta la subordinazione con conseguente versamento da parte dell’azienda delle relative differenze retributive e del TFR spettante.

La Corte di Appello di Roma aveva confermato la pronuncia di primo grado, rigettando tale richiesta. Dello stesso avviso i giudici della Corte di Cassazione, i quali hanno precisato che, a fronte delle acquisite risultanze testimoniali e delle allegazioni di parte, non poteva affermarsi che la lavoratrice autonoma fosse tenuto all’osservanza di un orario di lavoro e a giustificare le proprie assenze. Inoltre la presenza della lavoratrice in azienda non era incompatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa autonoma. In più la lavoratrice non ha comprovato di aver percepito una retribuzione mensile.

In sostanza, si legge nella sentenza della Cassazione, dalle dichiarazioni testimoniali non si evidenziava alcuno degli elementi caratterizzanti la subordinazione, ossia della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall’emanazione di ordini specifici oltre che dall’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e controllo sull’esecuzione della prestazione lavorativa.

Vera MORETTI

Anche il Senato dice sì al ddl sul lavoro autonomo agile

Il decreto legge sul lavoro autonomo agile è stato definitivamente approvato dal Senato, con 158 sì, 9 no e 45 astenuti, e quindi è diventato legge dopo 15 mesi da quando è stato presentato al Consiglio dei Ministri.

Vediamo nel dettaglio le novità più rilevanti:

  • PAGAMENTI TUTELATI: Norme sulle transazioni commerciali già in vigore applicate a professionisti, artigiani e collaboratori coordinati: i compensi per le prestazioni dovranno avvenire entro un termine concordato, ma mai superiore a 60 giorni, e se il termine non è pattuito la scadenza naturale sarà entro 30 giorni dall’emissione della fattura.
  • MATERNITA’ E MALATTIA: Gravidanza, malattia e infortunio non comporteranno automaticamente l’estinzione del rapporto, la cui esecuzione, su richiesta della lavoratrice, rimarrà sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, fatto salvo, però, “il venir meno dell’interesse” del cliente. I congedi parentali saliranno da 3 a 6 mesi, e saranno fruibili fino a che il bambino (anche adottato, o in affidamento) non compirà 3 anni.
  • ATTI P.A. A PROFESSIONISTI: Esercitando una delega, il Governo dovrà individuare funzioni della Pubblica amministrazione da devolvere agli esponenti delle varie categorie.
  • PIU’ WELFARE DA ENTI DI PREVIDENZA: Le Casse pensionistiche private potranno attivare ulteriori prestazioni sociali, “finanziate da apposita contribuzione“, destinate soprattutto ad associati vittime di una “significativa riduzione del reddito per ragioni non dipendenti dalla propria volontà“, o con “gravi patologie“.
  • FORMAZIONE SCONTATA: Deducibili, entro i 10.000 euro all’anno, i costi sostenuti per seguire master, o corsi di aggiornamento, o per iscriversi a convegni.
  • DIS-COLL AI RICERCATORI: Dal primo luglio 2017 verrà riconosciuta la Dis-coll, l’indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi introdotta nel 2015 da un decreto attuativo Jobs Act, ai collaboratori, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca universitari, a fronte di un incremento dell’aliquota contributiva dello 0,51%.
  • CENTRI PER L’IMPIEGO: Nei Centri per l’impiego pubblici verrà allestito uno sportello dedicato al lavoro autonomo, per favorire l’incontro fra domanda ed offerta.
  • LAVORO AGILE REGOLAMENTATO: Si promuove lo smart working, inteso come modalità di esecuzione del rapporto subordinato “stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro“, e con “il possibile utilizzo di strumenti tecnologici“.

Vera MORETTI

Confassociazioni contro il ddl sul lavoro autonomo

Paolo Righi, presidente Confassociazioni Immobiliare e presidente Fiaip, in occasione della sua audizione in commissione Lavoro alla Camera, ha chiesto che venga soppresso “l’obbligo del fascicolo di fabbricato dall’ambito di applicazione del disegno di legge che prevede misure per la tutela del Lavoro Autonomo”, in riferimento al ddl per il lavoro autonomo (A.C. 4135) recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

Ecco quanto dichiarato dal Presidente Fiaip: “Partendo dall’assunto che il tentativo di introdurre tale nuovo adempimento a carico dei proprietari si tradurrebbe in una nuova tassa che deprimerebbe la lentissima ripresa che si sta cominciando ad intravedere nel settore delle compravendite immobiliari, vi è chi continua purtroppo a proporre il fascicolo di fabbricato come la soluzione salvifica in tema di fenomeni simici, nonostante in varie sedi, giudiziarie e tecniche, se ne sia dichiarata l’incostituzionalità oltre che l’inutilità ai fini della prevenzione dei dissesti ad opera degli eventi sismici. Sostenere ulteriori obblighi e nuovi oneri a carico dei professionisti è del tutto ingiustificato. Per questo riteniamo pretestuoso l’inserimento, all’interno della disposizione sulla “Rimessione degli atti pubblici alle professioni ordinistiche”, dell’obbligo del fascicolo di fabbricato. Non si comprende, oltretutto, perché un disegno di legge che tutela e prevede altre finalità debba introdurre norme che non hanno nulla a che vedere con la ratio della proposta di legge”.

Sempre nello stesso ambito, sono state illustrate anche alcune proposte emendative che potrebbero migliorare il testo, tramite la Vice Presidente con delega alle pari opportunità, Federica De Pasquale, la quale ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è soprattutto quello di continuare la fattiva collaborazione con le Istituzioni e in particolare con le Commissioni Lavoro di Camera e Senato, perché crediamo sia fondamentale per tutto il settore che rappresentiamo, che si arrivi ad una legge in grado di garantire pari dignità e tutele anche al lavoro autonomo. Anche per questo tra gli emendamenti proposti al testo sul Lavoro Autonomo c’è l’introduzione di un nuovo articolo che garantisca alle lavoratrici autonome la stessa indennità già erogata dall’Inps alle lavoratrici dipendenti nel caso dovessero subire una comprovata violenza, così come alcune precisazioni sull’erogazione dell’indennità di maternità. Infine, vorremmo che, per garantire un effettivo diritto alla formazione e all’aggiornamento professionale, venisse estesa la deducibilità delle spese a quelle di viaggio e di soggiorno. Abbiamo chiesto, non meno, che venga agevolato, anche dal punto di vista fiscale, l’accesso alla previdenza complementare. Una vera svolta in una legge di questo tipo sarebbe stata quella di svincolare il lavoratore autonomo dall’obbligo dei versamenti contributivi nelle casse dell’INPS lasciandolo libero di scegliere”.

Vera MORETTI

Lavoro autonomo, novità in vista per la deducibilità

Attesa ormai da più parti per il carico di novità, anche rivoluzionarie, che porterà con sé, la riforma del lavoro autonomo, prevedrà anche novità importanti sulla deducibilità di alcune voci di costo che finora erano ammesse solo parzialmente in deduzione.

Nello specifico, si tratta delle spese per la formazione professionale, che saranno considerate costi inerenti l’attività professionale al 100% e non più al 50%. Nello specifico, la riforma prevedrà:

  • Deducibilità integrale ed entro il limite annuo di 10mila euro per le spese per aggiornamento professionale attraverso la partecipazione a convegni, congressi e simili e l’iscrizione a master;
  • Deducibilità integrale ed entro il limite annuo di 5mila euro per le spese per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’autoimprenditorialità, finalizzate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente;
  • Deducibilità integrale per gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo, fornita da forme assicurative o di solidarietà.

Altro punto importante riguarda le spese per le trasferte. La riforma prevede infatti, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, l’eliminazione dei limite per la deducibilità delle spese per prestazioni di somministrazione e alberghiere addebitate analiticamente al committente, che risulteranno detraibili al 100% e senza tetto di importo.

Lavoro autonomo professionale e cessione crediti pro-soluto

Il presidente dell’Istituto Nazionale Tributaristi (INT) Riccardo Alemanno, anche nella veste di vicepresidente vicario di Confassociazioni, su invito dell’on. Azzurra Cancelleri della Commissione Attività produttive, ha incontrato nelle scorse settimane, presso i Gruppi parlamentari in Roma, una delegazione del Movimento 5 Stelle.

Nell’incontro si sono affrontate varie tematiche relative al lavoro autonomo professionale, in particolare l’iniziativa con la quale i parlamentari vogliono dare la possibilità, anche ai professionisti di accedere all’istituto della cessione pro-soluto dei propri crediti, possibilità che oggi hanno solo le imprese. Alemanno si è dichiarato ovviamente favorevole e ha evidenziato alcuni aspetti di carattere fiscale che andrebbero chiariti per rendere operativa al meglio la futura modifica normativa.

In data 4 marzo gli on.li Dino Alberti e Azzurra Cancelleri, in qualità di primi firmatari, hanno depositato una risoluzione, in Commissione Finanze della Camera dei Deputati, che impegna il Governo a estendere al lavoro autonomo professionale la possibilità di cedere pro-soluto i propri crediti a banche e intermediari finanziari.

Ecco uno stralcio del comunicato dei proponenti: “La crisi e il credit crunch hanno messo in ginocchio i professionisti, che devono anche vedersela con i ritardi nei pagamenti da parte dei committenti, sia privati sia pubblici. Ecco perché abbiamo presentato la risoluzione. Il reddito medio dei professionisti è crollato di oltre il 18% dal 2007. Questo segmento lavorativo è ormai ridotto a serbatoio involontario di raccolta di risorse destinate, a intermittenza e senza garanzia di stabilità alcuna, al settore industriale o ai servizi. Solo tre professionisti su dieci vengono pagati puntualmente, il 19,5% con un ritardo che va dai tre ai sei mesi e il 16,8% è costretto ad aspettare più di sei mesi. In particolare, se il committente è pubblico, per il 20,7% il ritardo è di oltre sei mesi, mentre il 6,8% dichiara addirittura di non essere mai stato pagato. Tutto ciò è inaccettabile, soprattutto se poi si considera che il 60% degli autonomi dice di non riuscire ad arrivare a fine mese. La cessione dei crediti consentirebbe invece a questi lavoratori, spesso molto giovani, di avere risorse fresche e tempestive per andare avanti”. Con la risoluzione, che i promotori sperano di calendarizzare al più presto, si darebbe un’opportunità ai professionisti italiani.

Con questa risoluzione – ha commentato Alemannosi evidenzia un rinnovato interesse al mondo del lavoro autonomo professionale. Dopo la Legge di stabilità che ha dato alcuni segnali in questa direzione, la presentazione dal parte del Governo del ddl sul lavoro autonomo, ora questo atto da parte di un gruppo parlamentare ne sono la conferma. Saremo sempre pronti a collaborare con chi vuole dare soluzione ai tanti problemi del settore, l’Istituto Nazionale Tributaristi, Confassociazioni e tutte le Associazioni che vi aderiscono, hanno sempre sostenuto il confronto costruttivo con le istituzioni al fine di dare supporto e voce al settore del lavoro autonomo professionale”.

Clicca qui per leggere il testo della risoluzione.

De Pasquale (Confassociazioni): “Le coperture a sostegno dei professionisti diventino strutturali”

Da diversi giorni ormai, noi di Infoiva stiamo battendo in modo insistente sul tasto dello Statuto del lavoro autonomo, per l’importanza che esso ha e per il giudizio che ne danno le associazioni professionali.

In questo senso, ci fa piacere registrare l’intervento di Federica De Pasquale, vice presidente Confassociazioni con delega alle pari opportunità, la quale in una nota dichiara: “Senza dubbio con il cosiddetto ‘Jobs Act per i lavoratori autonomi’ il Governo ha dimostrato di prendere in seria considerazione anche i numerosi ostacoli che affrontano le donne non dipendenti e di questo, come Confassociazioni, non possiamo che compiacerci”.

Ci auguriamo – prosegue la vice presidente di Confassociazioniche questa prima copertura finanziaria inserita nella Legge di Stabilità 2016, volta a garantire una serie di agevolazioni per le partite Iva diventi nei fatti strutturale e non occasionale, arrivando al famoso Statuto dei lavoratori autonomi che in tanti chiediamo da anni”.

Da tempo – ricorda De Pasqualeabbiamo esposto a diversi dicasteri le nostre istanze in merito a temi quali la malattia grave, la maternità, i congedi parentali, lo smartworking e a come sia necessario che la lavoratrice autonoma, professionista soggetta esclusivamente alla gestione separata dell’Inps, possa usufruire delle stesse agevolazioni riconosciute alle lavoratrici dipendenti, ma con delle modalità molto più elastiche che tengano conto e tutelino la specificità delle nostre attività professionali. Ad esempio, permettendo di accedere al congedo di maternità gestendo liberamente i tempi di assenza dal lavoro, con il solo obbligo di darne comunicazione all’Inps. È importante comprendere che una lavoratrice autonoma non può molto spesso assentarsi per diversi mesi. Questo sembra che il Governo in parte lo abbia preso in considerazione, ma aspettiamo di vedere nei fatti cosa accadrà quando all’Ente di previdenza arriveranno le prime domande”.

Altro punto che per noi risulta di primaria importanza – conclude la vice presidente di Confassociazionisarebbe la costituzione di un fondo a cui attingere in caso di malattia grave, sempre tenuto dall’Inps, ma a uso esclusivo delle donne iscritte alla Gestione separata e che non hanno una Cassa di previdenza privata. Come abbiamo sottolineato anche al Presidente Cesare Damiano nei mesi scorsi, nel corso di un’audizione in Commissione lavoro alla Camera dei Deputati, a nostro avviso questo sarebbe un passo molto importante che auspichiamo il Parlamento faccia proprio in sede di conversione del Decreto”.

Statuto del lavoro autonomo e rilancio dell’Italia

È perfettibile, ritoccabile, integrabile, ma intanto c’è. Lo Statuto del lavoro autonomo è una realtà con cui professionisti e imprese ora dovranno fare i conti e con il quale è stato messo in opera un atto di equità che riconosce il valore e la dignità del lavoro autonomo e professionale.

Battaglia vinta, dunque, per Acta, Alta partecipazione, Confassociazioni e Confprofessioni che esprimono grande soddisfazione per l’approvazione del disegno di legge per lo Statuto del lavoro autonomo, varato dal Consiglio dei ministri.

Il provvedimento, infatti – affermano le associazioni -, ha accolto le istanze di tutti i liberi professionisti e dei freelance; una norma tanto attesa che mette la parola fine alle disparità nel mercato del lavoro. Secondo le associazioni professionali che più si sono battute per affermare i diritti fondamentali di oltre 2 milioni di lavoratori autonomi, misure quali la deducibilità integrale delle spese di formazione, il rispetto dei termini di pagamento e l’accesso agli appalti pubblici e la conferma dei fondi strutturali europei rappresentano senza dubbio una tappa fondamentale per competere ad armi pari sul mercato dei servizi professionali. Allo stesso tempo il rafforzamento di diritti fondamentali sulla maternità, sulla malattia e gli infortuni sono il segno tangibile di un rinnovato interesse per una parte importante del tessuto economico del Paese”.

Il ddl sul lavoro autonomo rappresenta, infatti, l’inizio di un nuovo percorso di crescita per l’intero Paese, reso possibile dalla sensibilità di una larga parte del governo e del parlamento, ma anche dalla perseveranza di quanti hanno portato avanti una battaglia di equità e di giustizia, per affermare l’identità del lavoro autonomo e professionale”.

Naturalmente – concludono le associazioni -, alcune parti del provvedimento sono perfettibili, sia nella definizione delle misure di tutela, sia sul fronte previdenziale e fiscale, prima di arrivare in tempi rapidi all’approvazione finale in Parlamento”.

Quali tutele per le partite Iva?

Per quale motivo si fa un gran parlare dello Statuto del lavoro autonomo in fase di discussione al Parlamento in questi giorni? Soprattutto per la portata del provvedimento a favore delle partite Iva che, in quanto disegno di legge collegato alla Legge di Stabilità, assume un peso diverso e dovrebbe avere un iter più veloce per la sua approvazione.

Poi per i numeri che interessa: almeno 10 milioni di euro per il 2016 e un fondo di 50 a partire dal 2017 compreso. Con diverse norme che impattano su milioni di professionisti, partite Iva e collaboratori iscritti alla gestione separata.

I capisaldi di questo disegno di legge sono diversi ed è cosa buona e giusta riassumere qui i principali in rigoroso ordine alfabetico, dalla A di aggiornamento professionale alla T di tempi di pagamento. Passando, naturalmente, per la P di partite Iva.

Aggiornamento professionale

In base al disegno di legge, le partite Iva potranno dedurre integralmente (non il 50% come oggi) e spese destinate alla formazione e all’aggiornamento professionale fino a un massimo di 10mila euro all’anno. Partite Iva e collaboratori potranno anche dedurre le spese destinate ai servizi per il lavoro, fino a un massimo di 5mila euro.

Assegno di maternità

Sparisce la correlazione tra assegno di maternità e sospensione dall’attività lavorativa. Le partite Iva e mamme potranno beneficiare dell’indennità senza staccarsi dal lavoro, purché presentino all’Inps domanda e certificato medico rilasciato dall’azienda sanitaria locale nel quale risultino indicate la data d’inizio della gravidanza e la data presunta del parto.

Clausole abusive

Vietate, nei contratti tra partite Iva e committenti, la possibilità di questi ultimi di recedere dal contratto senza adeguato preavviso, di modificare unilateralmente i contratti stessi, di stabilire termini di pagamento superiori ai 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. I committenti non potranno rifiutarsi di mettere per iscritto gli elementi essenziali dei contratti di collaborazione.

Congedo parentale

Alla nascita del bambino si avrà diritto a un congedo parentale di sei mesi, da fruire entro i primi tre anni di vita del bambino. Il diritto è esteso sia ai lavoratori che alle lavoratrici e comprende il relativo trattamento economico e il trattamento previdenziale.

Malattia grave

In caso di malattia grave, anche di tipo oncologico, collaboratori e partite Iva potranno sospendere il pagamento dei contributi sociali fino a un periodo massimo di 2 anni, salvo poi rateizzare e pagare successivamente le quote non pagate Infortunio, malattia o gravidanza non saranno più motivi per la rescissione del contratto di collaborazione, ma quest’ultimo sarà da considerarsi sospeso, senza che il corrispettivo economico sia erogato o maturato.

Tempi di pagamento

Stabilito il termine di 30 giorni entro i quali i committenti dovranno saldare i compensi alle partite Iva.