Lavoro notturno: norme e sanzioni

Il lavoro notturno, che coinvolge le aziende, e di conseguenza i dipendenti, in cui è prevista una turnazione di 24 ore, deve essere tutelato da norme ed applicazioni molto rigide e severe.

Si tratta di lavoro notturno se esso è caratterizzato da almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo 24:00-05:00. Pur non esistendo una disciplina collettiva, il lavoratore notturno può essere orizzontale (se di notte svolge almeno 3 ore del lavoro giornaliero) o verticale (almeno 3 ore per almeno 80 giornate lavorative in un anno.

Chi necessiti di inserire il notturno nella propria azienda, deve prima consultare le rappresentanze sindacali aziendali o le organizzazioni territoriali dei lavoratori. La consultazione si deve svolgere e concludere entro 7 giorni e l’orario non può superare in media 8 ore su 24 salvo diversa individuazione nei contratti collettivi anche aziendali.

Esistono categorie di lavoratori che per legge devono essere esentati dai turni di notte:

  • donna in gravidanza dalle 24:00 alle 6:00 fino ad un anno di età del bambino;
  • madre di un figlio sotto i tre anni o, in alternativa, padre convivente;
  • unico genitore affidatario di figlio convivente sotto i 12 anni;
  • lavoratore/trice con a carico un disabile ai sensi della legge 104/1992 e successive modificazioni;
  • minori per 12 ore consecutive tra le 22:00 e le 6:00 (o le 23:00 e le 7:00).

La normativa sul lavoro notturno non si applica a dirigenti, personale viaggiante del trasporto e altri lavoratori che possono disporre autonomamente del proprio tempo di lavoro.

I lavoratori notturni devono essere sottoposti, dal datore di lavoro, a controlli medici preventivi e periodici biennali, per verificare l’assenza di controindicazioni allo svolgimento dell’attività. Deve garantire, previa informazione alle rappresentanze sindacali, un livello di servizi o di mezzi di prevenzione o protezione adeguato ed equivalente a quello previsto per il lavoro diurno. Deve inoltre, previa consultazione con le rappresentanze sindacali, disporre per i lavoratori soggetti a rischi particolari, appropriate misure di protezione personale e collettiva.

In caso di violazione delle regole, il trattamento sanzionario è disciplinato all’articolo 18 bis del Dlgs 66/2003. Violando il divieto relativo a donne in gravidanza, ad esempio, il datore di lavoro è punito con arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 516 a 2.582 euro. Senza sorveglianza sanitaria è punito con arresto da 3 a 6 mesi o multa da 1.549 a 4.131 euro.

Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l’inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata da medico competente o strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore viene assegnato al lavoro diurno in mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili.

Vera MORETTI

Nuovi obblighi relativi al lavoro notturno e usurante

Con il decreto legislativo n. 67/2011 in materia di lavoro usurante, entrano in vigore anche nuovi obblighi di comunicazione per i datori di lavoro da effettuare alla DPL competente per territorio dell’esecuzione del lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici. Apposita comunicazione, inoltre, andrà spedita per lo svolgimento di attività usuranti (entro 30 giorni dall’inizio dell’attività).

In sede di prima applicazione della norma la comunicazione va resa entro il 24 giugno (30 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo). In caso di omissione di incorre in una sanzione pecuniaria che va da 200 a 1500 euro.  Il provvedimento è in vigore dal 26 maggio. Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale è disponibile qui.