Legge 3 del 2012 salva-debiti: la procedura per salvare dai debiti

Abbiamo visto che coloro che hanno debiti accumulati a cui non riescono più a far fronte possono chiedere sostegno attraverso la legge 3 del 2012, conosciuta come salva-debiti o salva-suicidi. Vediamo ora la procedura per chiedere l’applicazione della legge 3 del 2012.

Legge 3 del 2012: stilare il piano di rientro con un professionista

La prima cosa da fare è mettere insieme i documenti che dimostrino la necessità di fare ricorso alla legge 3 del 2012 e l’esistenza dei presupposti per accedervi. Gli stessi possono essere divisi in due blocchi, il primo blocco riguarda i documenti attestanti il livello del debito. Si tratta quindi di raccogliere gli atti, contratti, le notifiche che comprovano il debito e fanno capire da dove deriva.

Il secondo blocco di documenti riguarda invece la situazione economica e patrimoniale del debitore che possa dimostrare l’impossibilità di far fronte a tutti i pagamenti e anche che consenta di determinare la rata da pagare se successivamente si viene ammessi al beneficio. Tra gli atti da allegare vi sono busta paga, redditi, beni di proprietà.

La seconda tappa è stabilire un piano di rientro. Per questo è necessario avvalersi della consulenza di un professionista che in base ai dati economici ricostruiti, come visto in precedenza, possa determinare un piano fattibile.

Nomina del Gestore della crisi da sovraindebitamento

Il terzo passo è la nomina di un Gestore della crisi da sovraindebitamento. Questo passo ha una particolare importanza, infatti la nomina deve essere richiesta con un’istanza alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale competente. Questa procedura richiede il pagamento di un contributo unificato di 98 euro e una marca da bollo di 27 euro.

Laddove nel Tribunale competente per territorio sia presente l’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento occorre rivolgersi proprio a tale istituto. L’Organismo provvede a nominare tra i propri componenti un soggetto che svolgerà anche il ruolo di Gestore della crisi. Il costo in questo caso è di 200 euro.

Oltre a questi costi deve essere versato anche l’onorario che viene calcolato avendo come punto di riferimento l’ammontare dell’attivo e del passivo del soggetto che chiede l’accesso alla legge 3 del 2012.

Oltre alla nomina del Gestore è obbligatoria la presenza di un avvocato e anche in questo caso è previsto il pagamento di un compenso per la prestazione che sarà comunque spalmato nel piano di rientro. Quindi andrà a comporre la rata finale.

Il Gestore dovrà quindi verificare la fattibilità del piano e se il soggetto richiedente rientra tra coloro che possono beneficiare della procedura prevista dalla legge salva-debiti/salva suicidi. In seguito a valutazione positiva del Gestore, il piano di rientro viene depositato in Tribunale e vi è quindi la valutazione finale del Giudice.

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Cos’è la legge 3 del 2012 conosciuta come salva debiti o salva suicidi?

In questo periodo di particolari difficoltà economiche sono in molti a sentirsi sopraffatti dai debiti e si sente nuovamente parlare della legge 3 del 2012, anche conosciuta come legge salva debiti, ma di cosa si tratta e come funziona?

Cos’è la legge 3 del 2012, salva debiti o salva suicidi

La legge 3 del 2012 permette a privati, professionisti e imprese che si trovano in stato di sovraindebitamento di ridurre gli importi del debito e di pagare lo stesso a rate, in questo modo è possibile uscire dalla situazione di difficoltà economica senza arrivare a gesti estremi. Proprio per questo la norma in oggetto oltre ad essere denominata salva debiti è anche conosciuta come salva suicidi.

La legge 3 propone a chi si trova in uno stato di difficoltà per il quale non riesce a far fronte ai vari pagamenti, tra cui anche rate dei finanziamenti, canoni di locazione…possa proporre al tribunale un piano di ristrutturazione dei debiti. Se lo stesso viene accettato si potranno pagare i debiti seguendo proprio tale piano, che naturalmente sarà elaborato in modo che sia fattibile, proprio per questo è bene rivolgersi sempre a professionisti.

Quando ci si trova in stato di sovraindebitamento?

Per capire chi può chiedere aiuto tramite la legge 3 del 2012 è bene iniziare dalle basi, cioè in quali casi un soggetto si trova, secondo la legge, in una situazione di sovraindebitamento. La definizione viene fornita dall’articolo 6 della legge. “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

La incapacità di far fronte ai debiti può derivare da diverse motivazioni, cioè perdita di lavoro, motivi di salute, eccessivo ricorso al credito ( su questo punto dovrebbero essere considerate anche le responsabilità di chi concede il credito).

Chi può ricorrere alla legge 3 del 2012?

Sia chiaro non sempre è possibile fare ricorso alla legge 3 del 2012, infatti il ricorso è limitato ai casi dei soggetti a cui non possono essere applicate le norme sui fallimenti, cioè:

  • privati che non esercitano attività di impresa (lavoratore, pensionato, disoccupato);
  • imprenditori commerciali che non possono essere sottoposti a procedura fallimentare;
  • imprenditori agricoli;
  • lavoratori autonomi e associazioni professionali;
  • start up innovative.

Quali sono i vantaggi della legge 3 del 2012 ( salva debiti o salva suicidi)?

I vantaggi del ricorso alla legge 3 sono diversi, in primo luogo vi è una sospensione delle procedure esecutive. In secondo luogo in alcuni casi si possono diminuire gli importi dei debiti. Le fasi sono tre, cioè si riducono i singoli debiti che possono essere ridotti ( molto dipende dagli accordi con le banche). Si procede quindi con la riunione dei debiti rimasti creando un unico debito, ad esempio si uniscono le somme dovute alle varie finanziarie in un unico importo. Si rateizza quindi l’importo finale.

La rateizzazione si elabora tenendo una quota per la sopravvivenza del debitore e quindi facendo comunque riferimento alle entrate attuali del debitore e non alle entrate che magari aveva nel momento in cui ha sottoscritto i vari impegni finanziari.

Questo vuole essere un primo approccio alla legge 3 del 2012 (salva suicidi o salva debiti), vedremo a breve la procedura da seguire.