Detrazione spese sanitarie, tamponi Covid e mascherine: ecco come procedere

Quali spese sanitarie sono detraibili per acquisti effettuati nell’anno 2021 per la pandemia Covid? In particolare, ci si riferisce alle spese sostenute per tamponi, prestazioni sanitarie come analisi di laboratorio e mascherine. Ma per la detraibilità dei costi sostenuti nella dichiarazione dei redditi è necessario seguire specifiche regole.

Detrazione delle spese sanitarie nella dichiarazione dei redditi: ecco cosa spetta per le prestazioni

La prima regola delle spese sanitarie è di carattere generale e prevede la detraibilità del 19% sull’importo superiore a 129,11 euro. Le spese, inoltre, devono essere state sostenute nell’anno di imposta (il 2021 per la dichiarazione dei redditi di quest’anno) e il costo deve essere a carico del contribuente. Inoltre, sono da rispettare altre determinate regole. La prima è che si tratti di una spesa sostenuta per una prestazione sanitaria o di un bene sanitario. Rientrano nel primo caso, le spese sanitarie sostenute per visite spirometriche, analisi di laboratorio e di diagnostica per i casi di coronavirus. La prestazione può essere stata effettuata sia da un professionista che da una struttura sanitaria.

Acquisto di beni sanitari come mascherine e tamponi: quando si possono detrarre?

Nel caso di detrazione di beni comprati, come per esempio l’esecuzione di un tampone o l’acquisto delle mascherine, è opportuno far riferimento alle spese sostenute per i medicinali, per i dispositivi medici o degli altri prodotti detraibili. La detrazione si può esercitare a prescindere dall’utilizzo, unicamente per la natura del bene (o della prestazione medica) acquistato. Pertanto, è necessario verificare la classificazione merceologica, la conformità dei beni acquistati alle leggi italiane, la tracciabilità dei pagamenti e i documenti di spesa.

I requisiti che devono avere tamponi, mascherine e beni sanitari per la detrazione fiscale del 19%

Ai fini della detrazione fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi dei beni sanitari acquistati, è necessario dunque che:

  • suddetti beni rientrino nella relativa classificazione merceologica quali medicinali, dispositivi medici e presidi sanitari;
  • che vi sia conformità alle norme italiane e dell’Unione europea. Nel dettaglio, i beni devono riportare il codice Aic se si tratta di medicinali industriali. Per i medicinali omeopatici, ancora sprovvisti del codice Aic, è necessario il codice identificativo certificato da istituti privati. I galenici, invece, devono avere la natura di farmaco o di medicinale con indicazione sul titolo di spesa. I dispositivi medici devono avere la marcatura “Ce”;
  • il pagamento deve essere stato effettuato con mezzi tracciabili. Sono esclusi dalla regola i dispositivi medici e i medicinali;
  • è necessario il documento di spesa. Ovvero lo scontrino parlante o la fattura.

Spese sanitarie, cosa devono riportare lo scontrino e la fattura?

Sull’ultimo punto, è necessario che i documenti di spesa riportino il codice fiscale di chi provvede a comprare i beni sanitari e la natura del bene, con abbreviazioni “Ad”, “M” e “Pi”. Tali codici sono quelli per l’invio dei dati al sistema della Tessera sanitaria. Le regole si applicano, dunque, anche ai beni e ai dispositivi per l’emergenza Covid-19.

Spese sanitarie nel modello 730 di dichiarazione dei redditi: dove si trovano?

Nel modello 730 per la dichiarazione dei redditi, le spese sanitarie possono essere sommate all’importo riportato nel rigo E 1 della colonna numero 2. È tuttavia importante sottolineare che non per tutti i beni sanitari utilizzati per il Covid, che nello scorso anno avevano l’Iva al 5%, si può procedere con la detrazione. Si deve verificare che i beni rientrino nelle categorie di presidi sanitari, di farmaci o di dispositivi. Per esempio, i guanti monouso risultano esclusi dalla detrazione fiscale se non sono classificati come dispositivo.

Quali tipi di mascherine possono essere detratte nella dichiarazione dei redditi 2022?

Particolare attenzione nella detrazione deve essere prestata alle mascherine chirurgiche ed Ffp2 e Ffp3. Questi dispositivi sono classificati in 3 classi:

  • la prima riguarda le mascherine chirurgiche e, in generale, quelle autorizzate dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) sulla base del comma 2, dell’articolo 15, del decreto legge numero 18 del 2020;
  • i dispositivi di protezione individuali (Dpi) e quelli usati secondo il comma 3, dell’articolo 15, del decreto legge numero 18 del 2020;
  • le mascherine di comunità previste dal comma 2, dell’articolo 16, del decreto legge numero 18 del 2020.

Spese sanitarie, si possono detrarre i costi sostenuti per le mascherine chirurgiche?

L’ultima classe di mascherine, quelle di comunità, non si possono detrarre dalla dichiarazione dei redditi 2022. Le mascherine chirurgiche invece, costituendo dispositivo medico, si possono detrarre. Ma c’è bisogno che riportino la marcatura “Ce” nel documento di spesa oppure il codice “Ad” necessario all’invio dei dati al sistema della Tessera sanitaria (Ts). Infine possono avere anche il richiamo alla direttiva numero 94/42/Ce o al Regolamento europeo numero 745 del 2017 con certificazione Uni En 14683 2019.

Spese sanitarie, si possono detrarre i costi sostenuti per le mascherine Ffp2 o Ffp3?

Non sono detraibili ai fini della dichiarazione dei redditi le mascherine Ffp2 ed Ffp3. Si tratta, in questo caso, di dispositivi di protezione individuale (Dpi) che non prevedono la detrazione. Tuttavia, se oltre alla certificazione tecnica Uni En 149:2001 + A1:2009 la mascherina ha la classificazione anche di dispositivo medico (oltre dunque alla certificazione Dpi), è possibile procedere con la detrazione. In quest’ultimo caso, il contribuente deve conservare la scheda tecnica o la confezione delle mascherine che riporta, oltre alla marcatura “Ce”, anche la certificazione di mascherina come “dispositivo medico” (Dm).

Dichiarazione dei redditi 2022, come detrarre le spese sanitarie per tamponi antigenici e sierologici?

Capitolo a parte meritano i tamponi, sia antigenici che sierologici. Infatti, per la detrazione fiscale del 19% di queste prestazioni sanitarie è necessario:

  • che siano eseguiti da laboratori privati autorizzati, pubblici o professionisti sanitari;
  • il pagamento tracciabile nel caso in cui questi esami sono eseguiti da laboratori privati non accreditati presso il Servizio sanitario nazionale (Ssn);
  • i tamponi acquistati nelle farmacie costituiscono dispositivi medici e diagnostici in vitro, dunque si può procedere con la detrazione anche se la spesa è stata pagata con denaro contante.

Modalità di pagamento dei tamponi in farmacia, a cosa prestare attenzione?

C’è un’eccezione per le farmacie che svolgano i tamponi. Alcune farmacie, infatti, considerano il tampone come una fornitura di dispositivi medici e di servizi strettamente connessi, altre come prestazioni sanitarie. Tutte e due le tipologie di prestazioni sono detraibili nella dichiarazione dei redditi, ma è necessario prestare attenzione al modo in cui sono state pagate. Infatti, se sullo scontrino c’è il codice “As”, il tampone è classificato come un servizio e dunque, prudentemente, si può detrarre la spesa solo se pagata con mezzi  tracciabili; invece, se nello scontrino è riportata la dicitura “cessione di dispositivo medico” mediante codice “Ad”, la detrazione fiscale è consentita anche con il pagamento in contanti.

Covid: dal 1° maggio arrivano nuove regole per mascherine e green pass

Dal 1° maggio entrano in vigore le nuove regole per il contenimento dei contagi Covid contenute nell’ordinanza firmata dal Ministro della Salute Speranza. Ecco cosa cambia per gli italiani con mascherine e green pass.

Dal 1° maggio potrò togliere la mascherina?

La prima domanda che tutti si pongono è: dal primo maggio potrò finalmente togliere la mascherina? Per oltre due anni la mascherina è stata la nostra fedele compagna di viaggio. Ne abbiamo acquistate di ogni tipologia: con filtro, senza filtro, chirurgica, FFp2 ed FFp3, fashion, o con copri mascherina e ora forse potremo dirle addio. La realtà non è proprio questa, infatti l’obbligo di mascherina dal primo maggio non cadrà ovunque in quanto i contagi Covid sono ancora rilevanti e continuano a registrarsi morti per corona virus.

Sarà necessario continuare a indossarla nei luoghi in cui vi è un più elevato rischio di contagio e quindi dove sono presenti numerose persone in luoghi chiusi, cioè mezzi di trasporto locali e a lunga percorrenza, cinema, teatri, ospedali e scuole. Per quanto riguarda in particolare i mezzi di trasporto, è previsto l’obbligo di indossare la mascherina FFp2 su metropolitana, treni regionali, treni ad alta velocità, aerei e traghetti. Tale obbligo vige fino al 15 giugno 2022.

In cinema e nei teatri invece l’obbligo è previsto fino al 31 maggio. É obbligatorio l’uso della mascherina anche nei palazzetti dello sport e ai concerti. Non sarà invece necessaria allo stadio.

Chi continuerà a usare le mascherine per proteggersi dal Covid?

In tutti gli altri luoghi chiusi, pubblici e privati, resta vigente la raccomandazione di usare dispositivi di protezione dal Covid. D’altronde sono numerose le persone che hanno già deciso di continuare a usarla anche se non obbligatoria, soprattutto dove si notano assembramenti.

Naturalmente gli abitanti della Campania stanno aspettando che il governatore De Luca pronunci il suo verbo, infatti in questi due anni non sono mancati periodi in cui pur se nel resto d’Italia si poteva togliere la mascherina nei luoghi aperti, in Campania No.

Ricordiamo che nella prossima dichiarazione dei redditi è possibile portare in detrazione le spese sostenute per l’acquisto di mascherine, infatti si tratta di dispositivi medici. Per sapere come fare, leggi l’articolo: Detrazione mascherine: le modalità operative indicate dal MEF

Cosa succede nei luoghi di lavoro?

Per i luoghi di lavoro non è previsto l’obbligo di indossare la mascherina. Per le aziende private è però prevista la possibilità per il datore di lavoro di mantenere i protocolli vigenti, tra cui appunto l’uso della mascherina.

Nel luoghi di lavoro pubblici è invece raccomandato, ma non obbligatorio, l’uso dei dispositivi di protezione. La raccomandazione è rivolta in modo peculiare ai dipendenti che lavorano in uffici dove non sono presenti barriere di protezione, a coloro che lavorano in uffici in cui è prevista la presenza di utenti in fila e nei casi in cui si condivida l’ufficio con personale fragile. L’uso della mascherina è raccomandato anche in ascensore.

Il green pass sarà ancora obbligatorio?

No vax e Pro vax per oltre un anno hanno discusso sul green pass e ora ne resta un’applicazione limitata. Il certificato verde introdotto mesi fa per poter accedere a luoghi pubblici, esercizi commerciali (tranne poche esenzioni), uffici, mezzi di trasporto, ora non dovrà più essere richiesto.

Permane l’obbligo di mostrare il green pass sono per l’ingresso in ospedale ed RSA, cioè in tutti quei luoghi in cui è necessario preservare la salute di persone fragili. In queste strutture sarà necessario presentare il super green pass cioè il certificato emesso in seguito a somministrazione di vaccino oppure in seguito a guarigione da contagio.

Il green pass nella versione base, cioè rilasciato in seguito a esito negativo di tampone, potrà invece ancora essere richiesto per i viaggi all’estero. In questo caso è bene fare riferimento alle normative previste dai Paesi di approdo.

Fino al 31 maggio è necessario presentare il green pass, almeno nella versione base anche per entrare in Italia, questo vale sia per i cittadini che rientrano, sia per gli stranieri che arrivano in Italia.