Per le operazioni intracomunitarie necessaria l’autorizzazione.

Il Governo, con il D.L. n. 78 del 31/5/2010 (pubblicato nella G.U. n. 125 del 31/5/2010, S.O. n. 114/L), ha dato il via libera alla c.d. manovra correttiva, con l’obiettivo annunciato di ottenere maggior stabilità finanziaria viste le attuali difficoltà economiche del Paese. Fra le varie novità, sono state apportate delle modifiche per coloro i quali intendono aprire una ditta o costituire una società. Tali soggetti infatti, qualora intendano effettuare operazioni con soggetti UE, devono comunicarne l’intenzione nella denuncia di inizio attività, presentata ai sensi dell’art. 35, D.P.R. 633/1972. Successivamente, entro 30 giorni dall’attribuzione della partita IVA, l’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate potrà può negare la facoltà di compiere operazioni intracomunitarie.

Prossimamente, un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate individuerà le modalità di diniego o revoca. Restano da definire anche eventuali obblighi di comunicazione per chi già opera con altri Paesi UE.

Infine, verrà istituita una banca dati dei contribuenti che operano in ambito intracomunitario, il tutto al fine di contrastare le frodi IVA.

Dott. Mauro Michelini

Interessi passivi: per la Corte di Cassazione non serve alcun test sull’inerenza

L’art. 96 del Tuir consente di dedurre gli interessi passivi e egli oneri assimilati nel limite del 30% del risultato operativo lordo, qualora siano eccedenti l’ammontare degli interessi attivi del periodo d’imposta. Nell’articolo in commento non si fa cenno sulla necessità che tali oneri finanziari siano preliminarmente da sottoporre ad un test di inerenza al fine di capire se gli oneri siano o meno legati all’attività svolta dalla società e quindi ai ricavi da questa realizzati.

Ciononostante alcuni sostenevano una tesi, più restrittiva e favorevole all’Erario, secondo la quale agli interessi passivi dovesse venire applicato il principio generale dell’inerenza delle componenti di costo ai fini della deducibilità nella determinazione del reddito di periodo.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3440 del 03/02/2010, è intervenuta sul tema e ha affermato che “il diritto alla deducibilità degli interessi è riconosciuto sempre, senza alcun giudizio sulla inerenza”.

Dott. Mauro Michelini

L’Agenzia delle Entrate autorizza l’integrazione della fattura del prestatore di servizi UE

Una delle questioni più dibattute dopo l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2010, delle novità IVA in materia di territorialità delle prestazioni di servizi generiche, oggi disciplinate dal nuovo art. 7-ter, D.P.R. 633/1972, riguardava l’obbligo, per il committente italiano, di emettere autofattura ai sensi del novellato art. 17, comma 2, D.P.R. 633/1972. Nel corso degli incontri con la stampa specializzata avvenuti nel mese di gennaio, l’Agenzia delle Entrate aveva anticipato la possibilità, più agevole per il committente italiano, di procedere alla semplice integrazione della fattura del prestatore UE in luogo dell’autofattura letteralmente richiesta dalle nuove norme. Con la Circolare n. 12/E del 12/03/2010, l’Agenzia ufficializza varie risposte date informalmente nelle scorse settimane e rende esplicitamente applicabile l’integrazione della fattura UE, così come già avveniva ed avvine per gli acquisti intracomunitari di beni.

Questa soluzione, auspicata da tutti gli operatori, semplifica la gestione documentale delle prestazioni in commento ma non evita evidentemente la necessità di presentare periodicamente gli elenchi Intra-Servizi.

L’Agenzia ricorda infine che l’integrazione della fattura non implica deroghe alle generali disposizioni in merito al momento di effettuazione dell’operazione.

Dott. Mauro Michelini