No profit e modelli Intra: Gli acquisti intracomunitari degli enti non commerciali

L’Agenzia delle Entrate ha approvato, con provvedimento del 16 aprile 2010, i nuovi Modelli Intrastat da utilizzare a partire dal 1° giugno 2010, denominati Intra 12 e Intra 13, da trasmettere con modalità esclusivamente telematica.
Gli enti non commerciali si differenziano dagli altri operatori per il fatto che svolgono sia attività istituzionale, sia commerciale. Per questo motivo essi avranno obblighi diversi, a seconda che l’acquisizione dei beni o dei servizi avvenga durante lo svolgimento dell’attività istituzionale o commerciale.

Gli enti non commerciali assumono la veste di soggetto passivo d’imposta quando sono identificati ai fini Iva. Questo accade sia quando svolgono attività commerciale, sia quando hanno effettuato acquisti intracomunitari per un ammontare complessivo superiore ai 10.000 Euro.

L’ente che svolge solo attività istituzionale, in genere, non è identificato ai fini Iva, pertanto emette fattura senza Iva e non ha diritto alla detrazione. Quando svolge attività commerciale, invece, è obbligato a emettere fattura con Iva e può godere della detrazione d’imposta per gli acquisti connessi all’attività commerciale.

Le operazioni intracomunitarie rivestono un ruolo fondamentale per l’ente, in quanto, finché gli acquisti intracomunitari rimangono al di sotto della soglia di 10.000 Euro, l’ente viene considerato come un privato consumatore, per cui:

– non deve assoggettare l’operazione ad iva;
– sarà il venditore Ue a dover applicare l’Iva nel proprio Paese.

In ogni caso, prima di ogni acquisto, l’Ente deve presentare all’Agenzia delle Entrate il modello INTRA 13, dichiarando l’ammontare imponibile dell’acquisto nonché l’ammontare degli acquisti effettuati nell’anno in corso.

Nel caso in cui l’ente effettui acquisti intracomunitari superiori al limite di Euro 10.000, dovrà munirsi di partita iva, versare l’iva a debito e assolvere a tutti gli obblighi d’imposta connessi, tra cui quello di trasmettere il modello INTRA 12. Questo modello dovrà indicare:

– l’ammontare degli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente;
– l’ammontare dell’imposta dovuta;
– gli estremi del versamento.

Resta ferma la possibilità per l’ente non commerciale di optare per questo meccanismo anche prima del raggiungimento della soglia di 10.000 Euro, presentando apposita istanza alle Entrate.

Forum dell’Agenzia delle Entrate: trovare le risposte sui modelli Intrastat ed errori di compilazione

L‘Agenzia delle Entrate ha messo a punto una strategia di comunicazione e semplificazione delle nuove indicazioni per i contribuenti.

Come ormai di consueto, l’asso nella manica è il web nello stile dell’era 2.0. Il Fisco ha infatti pensato alla messa on line di un forum (disponibile all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it), un luogo virtuale di discussione e confronto in cui presentare i nuovi elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie così come stabilito dalle nuove indicazioni per gli operatori IVA.

Il forum sarà fruibile fino al 20 aprile 2010, e qui si potranno esporre tutti i dubbi sulle modalità di presentazione degli elenchi Intrastat e sulle modifiche introdotte col decreto legislativo n. 18 del 2010.

Diversi sono i beneficiari ai quali questo è pensato, in particolare coloro che si trovano nella prima fase di rodaggio del nuovo regime IVA nei servizi transfrontalieri.

Per loro e per tutti coloro che hanno espresso perplessità sulle nuove operazioni, l’Agenzia delle Entrate emetterà una circolare di risposta (il prossimo mese di maggio) così da concedere ai contribuenti il tempo necessario (fino al 20 luglio) per rimediare a eventuali irregolarità senza incorrere in sanzioni.

A dire la verità, questo ultimo decreto dell’Agenzia precisa che non ci saranno multe sugli errori commessi nell’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile prima del 19 febbraio 2010 (giorno in cui è stata emesso il decreto legislativo numero 18) nè verranno puniti i contribuenti che hanno presentato in ritardo gli elenchi Intrastat relativi al mese di gennaio 2010 anche se la scadenza era stata fissata prima che fossero pubblicate le disposizioni attuative.

Il Fisco apre uno spiraglio anche per gli operatori tenuti solo alla presentazione degli elenchi riepilogativi relativi ai servizi: costoro potranno ignorare le prestazioni rese e ricevute durante l’anno 2009 dato che non è sempre possibile determinare il loro esatto ammontare.

Paola Perfetti