Associazione culturale senza scopo di lucro: gli adempimenti fiscali

In relazione agli adempimenti fiscali che riguardano le attività di un’associazione culturale senza fini di lucro è necessario distinguere gli enti che svolgono solo attività istituzionali da quelli che portano avanti anche attività di tipo commerciale. Le associazioni culturali senza fini di lucro rientrano tra quelle che svolgono solo attività di tipo istituzionale, ovvero a favore dei soci o con finalità civiche, di utilità sociale e solidaristica.

I due principali adempimenti fiscale dell’associazione culturale: bilancio annuale e relazione

I principali adempimenti fiscali per  le associazioni culturali senza fini di lucro si sintetizzano nell’obbligo di redazione annuale del bilancio e della relazione illustrativa. Questi due atti restano depositati presso la sede dell’associazione. È altresì consigliabile anche la tenuta dei fogli cassa per l’annotazione periodica delle entrate e delle uscite dell’associazione culturale. Rientrano tra gli adempimenti anche la tenuta del libro dei soci e dei libri riguardanti le adunanze del consiglio direttivo e dell’assemblea dei soci. Entrambi questi documenti attestano la democraticità della struttura associativa e anche una effettiva partecipazione dei soci alle attività dell’ente.

Adempimenti dell’associazione culturale nel momento della costituzione

Considerando dalla nascita dell’associazione culturale è importante rilevare che i primi adempimenti vanno effettuati presso l’Agenzia delle entrate. In primis, la richiesta di attribuzione del codice fiscale da ottenere dalla sede competente territorialmente. Per la richiesta è necessaria la compilazione del modello AA5/6. Previa richiesta proprio del codice fiscale, l’associazione deve procedere con la registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto. L’associazione culturale è tenuta a registrare anche le eventuali modifiche dello statuto. Il termine per la richiesta è fissato nei 20 giorni successivi alla costituzione.

Invio del modello EAS all’Agenzia delle entrate

Entro 60 giorni dalla data di costituzione, l’associazione culturale deve inviare esclusivamente per via telematica il modello EAS all’Agenzia delle entrate. Si tratta di un modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali degli enti associativi e riguarda, esclusivamente, le associazioni che non svolgono attività commerciale. Il mancato invio comporta la perdita dei benefici fiscali e, in particolare, la tassazione dei contributi associativi e delle quote, oltre ai corrispettivi pagati dagli associati per la partecipazione alle attività istituzionali dell’ente. Nel caso delle associazioni culturali, il modello va compilato in tutte le sue parti, ovvero è necessario rispondere a tutte e 38 le domande presenti nel documento.

Versamenti di ritenute e rilascio certificazione compensi

Sono altresì necessari i versamenti delle ritenute operate. Il termine corrisponde al giorno 16 del mese susseguente a quello al quale l’associazione ha corrisposto la somma soggetta a ritenuta. Il versamento si effettua mediante il modello F 24. Entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui l’associazione effettua i pagamenti, vige inoltre l’obbligo di certificare i compensi corrisposti e le ritenute operate.

Associazione culturale: presentazione del modello 770

Entro il 31 luglio dell’anno susseguente a quello in cui l’associazione paga compensi, è necessaria la presentazione del modello 770. Il modello si trasmette esclusivamente per via telematica, o attraverso il proprio indirizzo Pec, oppure tramite il commercialista.

Redazione del rendiconto economico e finanziario

L’associazione culturale ha anche l’obbligo di redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e dunque solitamente entro il 30 aprile di ogni anno, il rendiconto economico e finanziario (REFA). Si tratta di un documento mediante il quale l’associazione culturale fornisce ai soci le informazioni sulle spese e sugli incassi relativi alle attività sociali e istituzionali che ha svolto. Pertanto, all’interno del documento devono essere riportate tutte le movimentazioni dell’associazione, comprese le quote associative, le spese, i costi e i contributi. La redazione del rendiconto avviene a cura del consiglio direttivo.

Redazione del rendiconto inerente le raccolte pubbliche di fondi

Entro lo stesso termine (quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale) l’associazione culturale deve curare la redazione del rendiconto specifico inerente alle raccolte pubbliche di fondi, nel caso in cui dette raccolte siano state effettuate. Il documento deve contenere l’iscrizione puntuale di tutte le entrate e le spese che l’associazione ha sostenuto relative a ogni manifestazione effettuata.

Canone Rai, SIAE e modello unico ENC

A carico dell’associazione culturale sono altresì corrisposti ulteriori obblighi, consistenti nel:

  • pagamento del canone della Rai, per la televisione e la radio. Il pagamento deve avvenire entro il 31 gennaio di ciascun anno;
  • eventuale pagamento della quota di abbonamento SIAE, che va effettuato entro il 28 febbraio di ciascun anno;
  • la presentazione del modello Unico ENC, ovvero degli enti non commerciali, presso l’Agenzia delle entrate. Il termine è nel nono mese successivo alla chiusura dell’esercizio sociale e riguarda le associazioni che, pur avendo il solo codice fiscale, hanno anche redditi di capitali e fondiari.

 

Modello 770: in extremis ecco la proroga

La telenovela è andata avanti per settimane e ieri, nell’ultimo giorno utile, la proroga per la presentazione del modello 770 all’Agenzia delle Entrate è stata concessa. Il termine slitta, infatti, dal 31 luglio al 19 settembre 2014. La proroga è prevista in un DPCM, proposto dal Ministro dell’Economia e delle Finanze al Presidente del Consiglio, che tiene conto delle generali esigenze manifestate dalle aziende e dai professionisti.

Vinta dunque la battaglia del presidente dell’INT (Istituto Nazionale Tributaristi), Riccardo Alemanno, che nei giorni scorsi era stato ascoltato in merito anche dalla Commissione Finanze e Tesoro del Senato. In quella occasione, il presidente dei tributaristi aveva definito la proroga “doverosa nei confronti del lavoro degli intermediari fiscali i quali devono adattarsi ad una serie di novità e normative fiscali promulgate a getto continuo, che tengono conto più delle esigenze di cassa che del rispetto dei diritti del contribuente”.

Modello 770, ecco chi dovrà presentarlo

JM

Modello 770, ecco chi dovrà presentarlo

Giusto per non sbagliarsi (o dimenticarsi), vista la mancata proroga, ecco chi dovrà presentare il modello 770 ordinario. Nello specifico i sostituti d’imposta che hanno corrisposto:

  • somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale
  • compensi per avviamento commerciale
  • contributi a enti pubblici e privati
  • riscatti da contratti di assicurazione sulla vita
  • premi, vincite e altri proventi finanziari, compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero
  • utili derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio e redditi diversi.

In particolare:

  • società di capitali ed enti commerciali a esse equiparate (enti pubblici e privati) che risiedono nel territorio dello Stato
  • enti non commerciali, compresi gli enti pubblici (Regioni, Province, Comuni) e privati residenti nel territorio dello Stato
  • associazioni non riconosciute, consorzi, aziende speciali
  • società e enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato
  • trust
  • condomìni
  • società di persone, di armamento e di fatto residenti nel territorio dello Stato
  • società o associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti o professioni residenti nel territorio dello Stato
  • aziende coniugali, se l’attività è esercitata in forma societaria tra coniugi residenti nel territorio dello Stato
  • gruppi europei d’interesse economico (Geie)
  • persone fisiche che esercitano arti e professioni, imprese commerciali e agricole
  • amministrazioni dello Stato
  • curatori fallimentari, commissari liquidatori, eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto.

Inoltre, devono presentare il modello 770 ordinario:

  1. i soggetti che hanno applicato nel periodo interessato:
    • l’imposta sostitutiva su interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari
    • l’imposta sostitutiva sui dividendi
    • l’imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso e l’imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio (limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell’articolo 73, comma 1, lett. a) e d) del Dpr n. 917/1986) si tratta delle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicurazione, società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti del territorio dello Stato
  2. i soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione per l’opzione per l’imposta sostitutiva (articolo 6, comma 2, Dlgs n. 461/1997) e di comunicazione da parte degli intermediari dei dati relativi alle singole operazioni effettuate nell’anno precedente (articolo 10 Dlgs n. 461/1997)
  3. i soggetti tenuti all’obbligo di comunicazione degli utili pagati nel periodo cui si riferisce la dichiarazione
  4. i rappresentanti fiscali di un soggetto non residente.