Modello 770: in extremis ecco la proroga

La telenovela è andata avanti per settimane e ieri, nell’ultimo giorno utile, la proroga per la presentazione del modello 770 all’Agenzia delle Entrate è stata concessa. Il termine slitta, infatti, dal 31 luglio al 19 settembre 2014. La proroga è prevista in un DPCM, proposto dal Ministro dell’Economia e delle Finanze al Presidente del Consiglio, che tiene conto delle generali esigenze manifestate dalle aziende e dai professionisti.

Vinta dunque la battaglia del presidente dell’INT (Istituto Nazionale Tributaristi), Riccardo Alemanno, che nei giorni scorsi era stato ascoltato in merito anche dalla Commissione Finanze e Tesoro del Senato. In quella occasione, il presidente dei tributaristi aveva definito la proroga “doverosa nei confronti del lavoro degli intermediari fiscali i quali devono adattarsi ad una serie di novità e normative fiscali promulgate a getto continuo, che tengono conto più delle esigenze di cassa che del rispetto dei diritti del contribuente”.

Modello 770, ecco chi dovrà presentarlo

JM

Modello 770, ecco chi dovrà presentarlo

Giusto per non sbagliarsi (o dimenticarsi), vista la mancata proroga, ecco chi dovrà presentare il modello 770 ordinario. Nello specifico i sostituti d’imposta che hanno corrisposto:

  • somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale
  • compensi per avviamento commerciale
  • contributi a enti pubblici e privati
  • riscatti da contratti di assicurazione sulla vita
  • premi, vincite e altri proventi finanziari, compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero
  • utili derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio e redditi diversi.

In particolare:

  • società di capitali ed enti commerciali a esse equiparate (enti pubblici e privati) che risiedono nel territorio dello Stato
  • enti non commerciali, compresi gli enti pubblici (Regioni, Province, Comuni) e privati residenti nel territorio dello Stato
  • associazioni non riconosciute, consorzi, aziende speciali
  • società e enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato
  • trust
  • condomìni
  • società di persone, di armamento e di fatto residenti nel territorio dello Stato
  • società o associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti o professioni residenti nel territorio dello Stato
  • aziende coniugali, se l’attività è esercitata in forma societaria tra coniugi residenti nel territorio dello Stato
  • gruppi europei d’interesse economico (Geie)
  • persone fisiche che esercitano arti e professioni, imprese commerciali e agricole
  • amministrazioni dello Stato
  • curatori fallimentari, commissari liquidatori, eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto.

Inoltre, devono presentare il modello 770 ordinario:

  1. i soggetti che hanno applicato nel periodo interessato:
    • l’imposta sostitutiva su interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari
    • l’imposta sostitutiva sui dividendi
    • l’imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso e l’imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio (limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell’articolo 73, comma 1, lett. a) e d) del Dpr n. 917/1986) si tratta delle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicurazione, società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti del territorio dello Stato
  2. i soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione per l’opzione per l’imposta sostitutiva (articolo 6, comma 2, Dlgs n. 461/1997) e di comunicazione da parte degli intermediari dei dati relativi alle singole operazioni effettuate nell’anno precedente (articolo 10 Dlgs n. 461/1997)
  3. i soggetti tenuti all’obbligo di comunicazione degli utili pagati nel periodo cui si riferisce la dichiarazione
  4. i rappresentanti fiscali di un soggetto non residente.

 

Fumata nera, niente proroga per il modello 770

 

«Il dipartimento Finanze del ministero dell’Economia e l’Agenzia delle Entrate hanno concluso che non ci sono i presupposti per prorogare la presentazione del modello 770» ha dichiarato ieri il sottosegretario all’Economia, Enrico Zanetti, rispondendo alle molteplici richieste di rinvio arrivate dal mondo delle professioni che invocavano all’unisono la proroga della scadenza dal 31 luglio a fine settembre.

Nei giorni scorsi anche Alessandro Solidoro, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, aveva sollecitato il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, ha concedere la proroga dei modelli 770 senza ottenere soddisfacenti risposte in merito.

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JM

Alemanno chiede la proroga del modello 770/2014

Il presidente dell’Istituto Nazionale Tributaristi, Riccardo Alemanno, ha inviato una lettera al sottosegretario all’ Economia e alle Finanze, Enrico Zanetti, con la quale evidenzia la necessità, richiesta anche da una gran parte degli iscritti, di una proroga della scadenza dell’invio del modello 770/2014, nella quale inoltre auspica la riduzione degli adempimenti tributari e la razionalizzazione delle loro scadenze.

“Dato il periodo particolarmente intenso di scadenze – ha scritto Alemanno – che, nel mese di giugno prima ed ora per tutto il mese corrente in virtù della proroga del modello Unico/2014, hanno impegnato ed impegnano gravosamente gli studi degli intermediari fiscali, Le evidenzio la necessità di prorogare la scadenza del modello 770 dal 31 luglio p.v. al 30 settembre. Mi auguro che la richiesta venga accolta anche in ragione del fatto che si tratta di dichiarazione riepilogativa senza incidenza sulle entrate erariali, si darebbe però modo agli operatori tributari di concentrarsi sulla scadenza dell’autotassazione sollevando non poco il lavoro negli studi. Spero altresì che si possa, nell’ambito della Delega fiscale, provvedere alla più che necessaria riduzione degli adempimenti tributari ed alla razionalizzazione delle loro scadenze.”

Ricordiamo che il modello 770 è la dichiarazione dei sostituti di imposta, ossia dei datori di lavoro o enti di previdenza che per legge sostituiscono il contribuente nei rapporti con il fisco trattenendo le tasse relative a compensi, salari, pensioni. I sostituti di imposta, per obbligo, ovviamente, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, mediante una dichiarazione annuale i dati relativi alle ritenute operate. Quest’anno il modello 770 deve essere presentato telematicamente entro il 31 luglio, direttamente o tramite un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).

JM