Bar e ristoranti, contributi fino a 30mila euro per macchinari professionali

A favore del settore della ristorazione sono in arrivo i contributi a fondo perduto fino a 30 mila euro per comprare macchinari professionali. Bar e ristoranti hanno la possibilità di coprire fino al 70% del prezzo di acquisto dei macchinari senza incidere sulle imposte. Le risorse stanziate dal governo ammontano a 56 milioni di euro. I fondi sono distribuiti in 25 milioni di euro per l’anno in corso e 31 milioni per il prossimo anno.  In particolare, gli incentivi sono stati predisposti dal ministero per le Politiche agricole alimentari e forestali a sostegno delle aziende che operano nella ristorazione.

Beni durevoli e innovativi a bar e ristorante: c’è l’incentivo del 70% entro il limite di 30mila euro

I 56 milioni di euro saranno assegnati a bar e ristoranti come copertura delle spese effettuate, fino al 70% del costo, per un tetto massimo dei macchinari acquistati di 30 mila euro per ciascuna azienda. Le spese ammissibili riguardano la fornitura di macchinari professionali e di altri beni strumentali. Si tratta di beni che dovranno possedere due caratteristiche: essere innovativi e durevoli. I riferimenti normativi della misura sono contenuti nella Gazzetta ufficiale numero 155 del 5 luglio scorso. La misura di riferimento è il decreto del ministero per le Politiche agricole alimentari e forestali del 29 aprile scorso.

Chi può beneficiare degli incentivi per l’acquisto di beni durevoli riservati a bar e ristoranti?

Ammessi al finanziamento per l’acquisto di macchinari e beni durevoli sono le aziende che svolgono, in maniera prevalente, le attività indicate dai codici Ateco:

  • 56. 10, relativa ai servizi di ristorazione mobile;
  • 56.21, inerente la fornitura di pasti preparati e catering per gli eventi;
  • 56. 30, attività dei bar e gli altri servizi inerenti che non abbiano la cucina.

I dettagli delle imprese che possono presentare domanda per gli incentivi sui macchinari sono relative alle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate con il modello AA7 e AA9. Inoltre, le aziende che presentano domanda devono essere iscritte al Registro delle imprese da non meno di 10 anni.

Richiesta di incentivi per l’acquisto di macchinari: cosa fare se non si hanno i 10 anni di iscrizione al Registro delle imprese?

Se non si hanno i 10 anni di iscrizione al Registro delle imprese, per la richiesta degli incentivi le imprese devono aver comprato prodotti con certificazione:

  • Igp;
  • Dop;
  • Sqnz;
  • Sqnpi;
  • prodotti biologici nell’anno che precede la pubblicazione del decreto dello scorso aprile.

Contributi a fondo perduto sui macchinari bar e ristoranti: non incidono sulla base imponibile imposte e valore produzione

L’incentivo fino al 70% del costo dei macchinari sono erogati sotto forma di contributi a fondo perduto. Gli incentivi rientrano nella disciplina comunitaria, in materia di aiuti di Stato alle imprese, relativi alla sezione 3.1 del Temporary Framework. L’ottenimento del contributo fino al 70% entro il limite di costi di 30 mila euro, inoltre, non concorre a formare la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Infine, l’ottenimento dei contributi non incide nemmeno sulla formazione del valore netto della produzione.

 

Per svolgere più attività servono più partite Iva?

Per svolgere più attività serve una sola o più partite Iva? Ovvero si possono svolgere due o anche più attività con una sola partita Iva? E quali adempimenti devono essere ottemperati per procedere? Si tratta del caso di imprenditori o di liberi professionisti che hanno già una partita Iva individuale, ma che potrebbero decidere di aggiungere una nuova attività. Ad esempio, chi ha un’attività di commercio elettronico potrebbe pensare di aggiungere anche l’attività di social media manager. Oppure si può avviare una partita Iva con più attività.

Si possono svolgere due o più attività con un’unica partita Iva?

In tutti questi casi, la risposta è positiva. Ovvero si possono svolgere più attività autonome con la medesima partita Iva. Anche se le attività risultano molto diverse tra di loro. Il titolare della partita Iva dovrà naturalmente prestare attenzione alla posizione fiscale e agli adempimenti richiesti per le due attività. La scelta, inoltre, può avvenire sia all’atto dell’apertura della partita Iva sia, come avviene spesso, nel corso della propria carriera lavorativa. In tutte e due i casi è occorrente soddisfare specifici adempimenti burocratici, con la scelta o l’aggiunta di uno o di più codici Ateco. Pertanto, se il lavoratore autonomo ha già un codice Ateco per la propria attività e partita Iva, ne può aggiungere un altro o più di uno.

Partita Iva, la scelta del codice Ateco: cosa è necessario sapere?

La scelta del codice Ateco è il primo adempimento che deve essere svolto all’atto dell’apertura della partita Iva. Si tratta di un codice numerico classificato dall’Istat in collaborazione con la Camera di Commercio, con l’Agenzia delle entrate e con gli enti preposti alle pratiche amministrative relative alle imprese. Lo scopo è quello di classificare e identificare le attività professionali ed economiche, sia a fini fiscali che statistici.

Codice Ateco, come procedere con la scelta?

Ogni attività professionale ed economica ha un proprio codice Ateco. La scelta deve già avvenire all’atto dell’apertura della partita Iva. Il lavoratore autonomo deve conoscere a quale codice Ateco corrisponde la propria attività e inserirla nel momento in cui compili il modello AA9/12. Lo stesso avviene se all’apertura della partita Iva il contribuente voglia indicare più codici Ateco che corrispondano a due o a più attività professionali che il richiedente intende svolgere. Non vi sono, in generale, dei limiti alla scelta delle attività che un lavoratore autonomo voglia portare avanti, anche contemporaneamente. L’attenzione deve essere risposta al possesso di tutti i requisiti professionali richiesti.

Come aggiungere un codice Ateco a una partita Iva già aperta?

Un altro codice Ateco, corrispondente a una seconda attività che il lavoratore autonomo voglia svolgere, può essere inserito anche in un momento successivo rispetto a quello di apertura della partita Iva. Può trattarsi di un’attività secondaria rispetto a quella principale per la quale il contribuente aveva aperto in passato la partita Iva, ad esempio. Anche per aggiungere un codice Ateco alla partita Iva è necessario compilare il modulo AA9/12. Può essere, inoltre, necessario fornire informazioni sulla sede dell’attività alla Camera di commercio, all’Inps o al Comune.

Si paga per aggiungere un codice Ateco a una partita Iva già esistente?

Si devono sostenere dei costi per aggiungere un codice Ateco corrispondente a un’altra attività a una partita Iva già esistente? In linea generale, la risposta è negativa, ovvero l’aggiunta del codice Ateco tramite il modello AA9/12 è del tutto gratuita. Ciò avviene quando non è necessario procedere con l’iscrizione alla Camera di commercio. Se invece si tratta di un’attività commerciale o artigianale, è occorrente procedere con la richiesta di variazione anche alla Camera di commercio e all’Agenzia delle entrate. I costi, consistenti nell’acquisto di una marca da bollo e dai diritti di segreteria, ammontano a 17,50 euro e a 18 euro.

A cosa fare attenzione all’aggiunta di un codice Ateco a una partita Iva?

Come già detto, in linea generale non vi sono limiti all’aggiunta di un codice Ateco a una partita Iva. E quindi a svolgere più attività autonome contemporaneamente. L’attenzione deve essere posta da alcune categorie professionali e alla compatibilità delle attività economiche svolte e da svolgere e, dunque, dei codici Ateco. Ad esempio, alcune attività professionali che necessitano l’iscrizione a un ordine professionale (gli ingegneri, i commercialisti, gli architetti), difficilmente potranno condurre più attività in contemporanea avendo già quella principale. Anche gli agenti immobiliari non possono svolgere l’attività di mediazione creditizia. Risulta indispensabile, pertanto, verificare la compatibilità dell’attività o delle attività secondarie rispetto a quella principale.

Regime dei minimi: tutte le novità

di Alessia CASIRAGHI

Regime dei minimi dopo la Riforma: tantissime le novità, perché l’accesso è ora limitato ad un numero molto più ristretto di contribuenti, che potranno beneficiare di un’ imposta sostitutiva del 5%.

Il regime dei minimi, introdotto con Finanziaria 2008 (Legge 244/2007) per snellire il carico tributario dei contribuenti più piccoli, prevedeva l’esenzione del versamento Irpef e relative aliquote regionali e comunali, dell’Iva e dell’Irap e l’applicazione di un’imposta sostitutiva agevolata, inizialmente del 20% e ora passata al 5%, sul reddito calcolato secondo principio di cassa.

I requisiti di accesso generale al regime dei minimi prevedevano:

• Essere titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo ed aver conseguito ricavi o compensi, nell’anno solare precedente, non superiori a 30.000 euro
• Non aver effettuato cessioni all’esportazione o operazioni assimilate
• Non aver sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori, o erogato somme sotto forma di utili di partecipazione agli associati
• non aver acquistato, nei 3 anni precedenti, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro (inclusi contratti di appalto e di locazione)

Ma quali sono le principali novità di accesso introdotte dalla riforma? Per accedere al nuovo regime dei minimi occorrerà:

• Aver intrapreso intraprendono un’attività d’impresa dopo il 1° gennaio 2008
• La validità di applicazione del regime dei minimi è garantita fino ad un massimo di 5 anni o riguarda unicamente gli under 35
• Non aver esercitato, nei 3 anni precedenti la costituzione dell’azienda, altra attività artistica, professionale o d’impresa
• la nuova attività intrapresa non deve configurarsi come mera prosecuzione di un’attività svolta precedentemente sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (fanno eccezione i casi di praticantato obbligatorio), soprattutto non deve prevedere l’utilizzo degli stessi beni usufruiti nell’attività precedente, come pure gli stessi spazi o gli stessi clienti

L’ultimo punto merita un ulteriore approfondimento, in quanto non fa riferimento alcuno al caso di un lavoratore dipendente, che dopo aver appreso un’arte o un mestiere, sceglie di mettersi in proprio esercitando un’attività simile o identica al lavoro svolto in precedenza.

Chi non può usufruire del nuovo regime dei minimi?

  • soggetti non residenti in Italia
  • soggetti che effettuano operazioni di cessione di terreni edificabili, fabbricati o porzioni di esso e mezzi di trasporto nuovi
  • soggetti che esercitano le seguenti attività:
  •  Editoria
  •  Telefonia pubblica
  •  Agenzie di viaggio e turistiche;
  • Agriturismi
  • Intrattenimenti e giochi
  • Agricoltura e attività connesse alla pesca
  • Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta
  • Vendita all’asta o rivendita di beni usati, oggetti d’arte, da collezione e antiquariato.
  • Vendita sali e tabacchi
  •  Commercio di fiammiferi
  • Vendite a domicilio.

Come si accede formalmente al regime dei minimi?

I soggetti che hanno avviato o sono in procinto di avviare un’attività di impresa che rispetta i requisiti sopra citati, dovrà comunicare la propria scelta del regime dei minimi nella dichiarazione di inizio attività tramite il modello AA9.

In attesa dell’approvazione formale dell’accesso al regime dei minimi, i titolari d’azienda potranno utilizzare il modello AA9/8, avendo cura di barrare la casella denominata “Contribuenti minori”, presente nel quadro B. In caso di errore o dimenticanza, sarà rettificare la propria dichiarazione originaria entro e non oltre 30 giorni, direttamente presso l’ufficio di competenza.

In alternativa, i contribuenti minimi possono optare per l’applicazione dell’Iva e delle imposte sul reddito secondo il regime ordinario. In tal caso la scelta dovrà essere comunicata con la prima dichiarazione annuale Iva, per una durata di 3 anni, ma potrà anche avvenire per comportamento concludente, esercitando il diritto alla detrazione dell’Iva. Trascorsi i 3 anni, il contribuente dovrà rinnovare l’opzione di scelta di anno in anno.

Partite Iva inattive: arriva la mini sanzione

 

Una mini sanzione del valore di 129 euro, da corrispondere entro il prossimo 4 ottobre utilizzando il modello F24 ‘Elementi identificativi’. Da oggi per mettere in regola le Partite Iva inattive basterà un semplice versamento, senza l’obbligo di presentare alcuna documentazione al fisco.

La risoluzione 93/E del 21 settembre dell’Agenzia delle Entrate, volta ad alleggerire l’iter burocratico per i possessori di Partite Iva inattive, si rivolge a tutti i titolari di una Partita Iva che non hanno presentato la relativa dichiarazione almeno negli ultimi 3 anni oppure che non svolgono alcuna attività.

Non sarà quindi più necessario presentare all’Agenzia delle Entrate alcuna dichiarazione di cessata attività, né dovrà essere dimostrato il versamento effettuato.

I versamenti di 129 euro pervenuti attraverso l’F24 vengono infatti elaborati direttamente dal sistema informativo dell’Anagrafe tributaria favorendo la semplificazione del processo. Inoltre, in base alla nuova risoluzione dell’Agenzia, il pagamento della mini-sanzione sostituisce la dichiarazione di cessazione attività, ovvero il modello AA7 previsto per i soggetti diversi dalle persone fisiche o il modello AA9 previsto per le imprese individuali e lavoratori autonomi.

L’introduzione della mini-sanzione sulle Partire Iva inattive fornisce inoltre un’ultima opportunità di regolarizzazione prima della chiusura d’ufficio della partita Iva, che prevede una sanzione fino a 2.065 euro.

Alessia Casiraghi