Modello Redditi PF precompilato: tutte le novità 2021

I tanti interventi legislativi del Governo italiano, nel corso del 2020, hanno portato rispetto allo scorso a tante novità 2021 per il modello Redditi PF precompilato. Nel modello, in particolare, sono stati introdotti nuovi campi, nei vari quadri di dichiarazione, ma anche nuovi codici legati non solo alle novità che sono state introdotte con la Legge di bilancio del 2020, ma anche, e successivamente, con il decreto ‘Rilancio‘ e con i cosiddetti decreti ‘Ristori‘.

Quali sono le novità per il modello Redditi 2021 PF precompilato

In particolare, le novità per il modello Redditi 2021 PF precompilato spaziano dalle detrazioni che abbassano la pressione fiscale sul lavoro ai nuovi campi che sono stati introdotti per il super bonus e per il bonus facciate. E passando per il credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici e, tra l’altro, per la dichiarazione di contributi a fondo perduto erogati ai percettori di redditi da lavoro autonomo.

Dalla riduzione delle tasse sul lavoro al super bonus e bonus facciate

Nel dettaglio, nel Quadro RN Irpef, in corrispondenza del rigo RN7 del modello Redditi 2021 PF precompilato, è stato introdotto il campo ‘Ulteriore detrazione‘ legata al cosiddetto bonus mensile da 100 euro che sostituisce il bonus Renzi.

Nel Quadro RP del modello Redditi PF 2021 precompilato, invece, per il super bonus e il bonus facciate sono stati introdotti nuovi campi al fine di una migliore identificazione delle spese sostenute. Ma anche per esplicitare, barrando la nuova colonna 7 ‘110%, che si ha diritto alla percentuale di detrazione potenziata quando i lavori che danno accesso al bonus vengono effettuati congiuntamente a quelli che sono detti trainanti.

Dal credito di imposta per i monopattini elettrici ai contributi a fondo perduto per gli autonomi

Tra le altre novità che sono presenti in Redditi PF 2021 precompilato, rispetto al modello di dichiarazione dello scorso anno, c’è pure il credito di imposta per l’acquisto di monopattini elettrici a patto che la spesa sia stata sostenuta nel 2020. Il Quadro del modello di dichiarazione è il CR, quello relativo proprio ai crediti di imposta, e precisamente in corrispondenza del rigo CR31 inserendo il codice 5 al fine di identificare le spesa che dà diritto al credito.

Mentre per indicare l’ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito lavoro da autonomo, così come è previsto dal decreto ‘Rilancio’, c’è il Quadro RE rigo RE3 campo 1 alla voce ‘Altri proventi lordi‘.

Quadro RW: per i possessori di immobili all’estero come compilarlo?

Il quadro RW per la dichiarazione dei redditi, deve essere compilato da alcune categorie di persone fisiche. Una guida per la compilazione, in modo particolare per i possessori di immobili all’estero.

Quadro RW: cos’è e chi deve compilarlo?

Il quadro RW è un elemento dichiarativo che permette di assolvere a due adempimenti: il monitoraggio fiscale e la liquidazione dell’IVIE e dell’IVAFE. In particolare, l’art.4 del D.L. n. 167 del 1990 prevede l’obbligo delle persone che possiedono immobili all’estero di doverlo compilare. L’obbligo riguarda sia chi possiede una quota di immobile all’estero, ma anche chi è in possesso della nuda proprietà o dell’usufrutto.

Se l’immobile è in comunione ogni proprietario dichiarerà in funzione della sua quota di possesso. Tuttavia, la dichiarazione deve essere fatta sia da persone fisiche, ma anche da società semplici ed enti non commerciali. Ma anche i titolari di reddito da lavoro autonomo in relazioni collegate alla sua attività. Invece, sono escluse le società di persone commerciali, le società in nome collettivo, ed in accomandita semplice.

Quadro RW: come si compila?

I campi che interessano gli immobili all’estero vanno dal quadro RW1 al quadro RW5. Ecco come va compilato:

A. col. 1 va indicato il codice 1. in caso di proprietà, 2 per l’usufrutto, 3 per la nuda proprietà e 4 per altro diritto reale.

A col. 3 il codice 15 che identifica gli investimenti in beni immobiliari

A. col. 4 il codice dello stato esterno desumibile dalla specifica tabella nella istruzioni

A. con. 5 va indicata la quota di possesso in percentuale.

A  col. 6 il codice da 1 a 6 che identifica il  criterio utilizzato nella determinazione del valore. In particolare per gli immobili i codici utilizzabili sono i seguenti: 1) valore di mercato, 4) costo di acquisto, 5) valore catastale, 6 Valore dichiarato in successione.

A col. 7 il valore all’1,1 o nel primo giorno in cui si detiene l’immobile.

A  col. 8 il valore al 31.12 o nell’ultimo giorno in cui si detiene l’immobile.

A  col. 12 il numero di mesi per i quali è dovuta l’IVIE; va computato come mese quello in cui il possesso dura almeno 15 giorni.

A  col. 13 va indicata l’IVIE, calcolata in misura pari a: Quota di possesso (col. 5) x  Valore (col. 8) x  Mesi/12 (col. 12) x 0,76%.

A col. 14 le eventuali imposte patrimoniali pagate all’estero che si possono scomputare dall’IVIE indicata a colonna 13.

A col. 18  il codice per individuare il quadro reddituale correlato al bene oggetto di monitoraggio. Si indica il codice 1 se è compilato il rigo RL 12.

A col. 22  va indicato il codice fiscale dell’eventuale cointestatario. Va barrata la col. 24 se vi sono più di 2 cointestatari.

Cos’è e come si calcola l’IVIE?

L’IVIE è un’imposta sui diritti reali sugli immobili, in possesso degli italiani, ma che sono situati fuori dai confini nazionali. L’imposta è stata introdotta dal decreto Salva-Italia e diventata attuativa nel 2012. L’imposta ha un valore dello 0.76% ed è dovuta in proporzione alla quota di possesso e ai relativi mesi.

All’interno dei paesi dell’Unione europea altro dato fondamentale è la rendita catastale, del paese dove è ubicato l’immobile. Se questo dato non è disponibile, il riferimento per la base del calcolo è il costo d’acquisto o il suo valore di mercato. Inoltre, la percentuale scende allo 0.4% qualora gli immobili si trovano all’estero, ma sono adibiti ad abitazione principale e comunque in categoria non di lusso, per i parametri italiani.

Quadro RW: vanno indicate anche le attività patrimoniali

Nel quadro RW devono essere indicate anche le attività patrimoniali detenuti all’estero da soggetti residenti in Italia. Quindi, oltre agli immobili ed i relativi diritti, rientrano anche le opere d’arte, gli oggetti preziosi ed i beni mobili registrati nei pubblici registri esteri. Attenzione, l’obbligo non scatta solo se questi beni producono reddito, ma è sufficiente la loro potenzialità di produrlo. Una lieve differenza che però non deve passare inosservata. Pertanto, attenzione al pagamento in relazione a ciò che si possiede all’estero, per evitare di incorrere in spiacevoli sanzioni.