Valanga di scadenze tra giugno e luglio

Il caldo dell’estate coinciderà con una serie di scadenze che riguardano le tasse che gli italiani sono chiamati a pagare.
Facendo una stima di tutti gli adempimenti, i cittadini dovranno sborsare una cifra molto vicina a 75 miliardi di euro, distribuiti in una trentina di scadenze fiscale, a cominciare con le “vecchie conoscenze” Irpef, Imu, Tasi, Tari, Iva, Ires e Irap.

Il giorno più impegnativo è lunedì 16 giugno, non soltanto termine ultimo per pagare l’acconto TASI-IMU.
Ecco le altre scadenze per tipologia di contribuente dedicate alle imprese:

  • Società di persone: saldo 2013 e acconto 2014 senza maggiorazione dell’IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali UNICO SP; saldo e acconto IRAP; saldo addizionale regionale IRPEF; saldo e acconto dell’addizionale comunale; saldo IVA 2013 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16 marzo-16 giugno 2014.
  • Imprese con dipendenti: rata dell’addizionale comunale IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno, addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options, imposta sostitutiva sui premi di produttività erogati nel mese precedente.
  • Contribuenti Minimi: saldo 2013 e acconto 2014 dell’imposta sostitutiva, unica o prima rata.
  • Soggetti IRES: per imprese che presentano UNICO e periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, saldo e acconto di IRES e IRAP; saldo IVA.
  • Operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e via dicendo): imposta sostitutiva su redditi e IRAP.
  • Società di comodo: maggiorazione IRES del 10,5% come saldo 2013 e acconto 2014.
  • Studi di settore: i soggetti che si adeguano agli studi versano IRPEF, IRES, IRAP, IVA relative ai maggiori ricavi e l’eventuale maggiorazione del 3% per l’adeguamento spontaneo agli studi.
  • Soggetti IVA: liquidazione mensile, quarta rata 2013 maggiorata dello 0,33% di interessi.

Fra le altre scandenze per le imprese, entro martedì 3 giugno i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (“black-list“) devono effettuare la comunicazione mensile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di importo superiore a euro 500 effettuate nello scorso aprile 2014.
Sempre il 3 giugno, gli intermediari finanziari devono consegnare la comunicazione all‘Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti ad aprile 2014, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti finanziari.
Un importante appuntamento per molte imprese (novità procedurale) è quello del 6 giugno, quando per i fornitori di Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale (imprese o professionisti) scatta l’obbligo di fatturazione elettronica.

Anche per i contribuenti privati il 16 giugno è il giorno più impegnativo, con la scadenza dell’acconto TASI-IMU e il versamento di saldo 2013 e acconto 2014 dell’IRPEF persone fisiche e delle addizionali. Altre imposte con la stessa scadenza: cedolare secca (saldo 2013 e acconto 2014, senza maggiorazioni), imposta sulle attività finanziarie e sugli immobili all’estero. Sempre entro il 16 giugno CAF e commercialisti devono consegnare ai contribuenti la copia del 730 presentato entra il 3 giugno, con relativo prospetto di liquidazione.

Coloro che hanno scelto di pagare le imposte sul 2013 a rate, entro il 30 giugno devono versare la seconda rata IRPEF (risultante da 730 o UNICO) e delle addizionali.

Vera MORETTI

Si avvicina la scadenza per la dichiarazione dei redditi

La scadenza per la consegna della dichiarazione dei redditi si sta avvicinando, e riguarda soprattutto chi ha un lavoro da dipendente o assimilato ed è tenuto a presentare il Modello 730, mentre chi è possessore di partita Iva deve presentare il Modello Unico.

Per chi, però, si ritrova in entrambe le condizioni, il modello da compilare è l’Unico, nel quale occorre indicare i ricavi percepiti nell’anno di imposta precedente sotto forma di: reddito d’impresa; reddito da lavoro autonomo che richieda Partita IVA; redditi diversi rispetto a quelli previsti dal 730.
Andranno compilati anche i campi relativi al reddito da lavoro dipendente, operazione per la quale è necessario che il datore di lavoro abbia rilasciato il CUD.

Il modello Unico va inoltre compilato anche nel caso in cui il datore di lavoro con il quale si ha un lavoro dipendente non sia chiamato ad effettuare ritenuta d’acconto, oppure si è presentata la dichiarazione IVA o IRAP o qualora si risieda fuori Italia da almeno due anni.

Il Modello 730 può essere invece usato da chi ha redditi da lavoro dipendente o assimilati ed anche redditi da lavoro autonomo, a patto che questi non richiedano apertura di una partita IVA, che in pratica fa la differenza.

Vera MORETTI

Chiarimenti dalle Entrate sui contributi di bonifica

La Risoluzione 44/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni dubbi riguardanti i contributi di bonifica pagati per immobili non locati ma soggetti all’Imu: ebbene, questi possono essere dedotti dal reddito complessivo Irpef, anche se gli immobili in questione non concorrono alla formazione del reddito stesso.
Questo accade perché l’effetto sostitutivo dell’Imu sull’Irpef non ha effetti sulla deducibilità dei contributi di bonifica dal reddito complessivo.

Il dubbio era sorto perché i redditi fondiari degli immobili non locati non concorrono a definire il reddito complessivo, ovvero non sono soggetti a tassazione ai fini IRPEF, e dal fatto che l’art. 10 comma 1 lett. a) del tuir, stabilisce che tali oneri si deducono dal reddito complessivo “se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo“.

Dal comunicato delle Entrate viene spiegato che i contributi obbligatori versati restano deducibili dal reddito complessivo “nei casi in cui, in assenza dell’IMU, i redditi degli immobili su cui gravano i contributi stessi avrebbero concorso al reddito complessivo e sempre che il contributo obbligatorio non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale”.

I contributi obbligatori pagati ai consorzi di bonifica a partire dal 2012 possono quindi ancora essere dedotti in fase di dichiarazione dei redditi, utilizzando il quadro RP del modello UNICO o “E” del modello 730.
Non sono invece deducibili i contributi di bonifica se l’immobile sconta la cedolare secca, essendo un regime sì sostitutivo dell’IRPEF, ma opzionale e non obbligatorio.

Vera MORETTI

Proroga sulla dichiarazione dei redditi dei soggetti a studi di settore

I contribuenti che esercitano attività economiche per le quali è prevista la compilazione degli studi di settore potranno godere di una proroga fino all’8 luglio per la presentazione dei modelli di dichiarazione Unico e Irap.

Per beneficiarne, occorre non superare il limite stabilito per quanto riguarda ricavi e compensi. La proroga è prevista anche per i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese, in regime di trasparenza e per coloro che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

I versamenti differiti sono relativi non solo ad Irpef ed Ires, ma anche a cedolare secca sigli affitti, imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) e quella sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe).

I versamenti possono essere effettuati entro l’8 luglio 2013 senza alcuna maggiorazione oppure dal 9 luglio al 20 agosto (usufruendo della proroga estiva prevista per i versamenti che cadono dall’1 al 20 agosto), maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Vera MORETTI

Scadenza il 30 aprile per la presentazione del 730

Le scadenze fiscali 2013 che riguardano lavoratori dipendenti, pensionati e aziende sostituti d’imposta, si avvicinano. Entro il 30 aprile, infatti, i contribuenti dovranno presentare il modello 730 a CAF o professionisti abilitati che si occupano di fornire loro assistenza fiscale.

Esistono, ovviamente casi particolari per i quali occorrono chiarimenti, come i contratti a termine di meno di un anno, per i quali è previsto di rivolgersi direttamente all’azienda solo se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile a luglio dell’anno di presentazione, e a un CAF-dipendenti o professionista abilitato se dura almeno da giugno a luglio dell’anno di presentazione e si conoscono i dati del datore di lavoro che dovrà effettuare il conguaglio.

I contribuenti che possiedono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio dello stesso anno e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, possono presentare il modello 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato.

Non sono dovute, perché sostitute dall’imposta municipale sugli immobili, IRPEF e addizionali sul reddito dominicale dei terreni non affittati, e addizionali sul reddito dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito. Il reddito agrario continua invece ad essere assoggettato alle imposte sui redditi.

Sugli immobili esenti da Imu, anche se non locati o non affittati, si applicano, se dovute, l’Irpef e le relative addizionali. La presenza di una causa di esenzione IMU va evidenziata nel quadro dei terreni e nel quadro dei fabbricati.
Il reddito dei fabbricati di interesse storico o artistico concessi in locazione è costituito dal maggiore importo tra la rendita catastale, rivalutata del 5% e ridotta del 50%, e il canone di locazione ridotto del 35%. Nel quadro B la rendita catastale dei fabbricati di interesse storico o artistico va indicata nella misura ridotta del 50%.

Se l’immobile in parte è utilizzato come abitazione principale e in parte è concesso in locazione, nel quadro B (redditi dei fabbricati), va indicato il codice di utilizzo “11″ (locazione in regime di libero mercato) o il codice “12″ (locazione a canone concordato).

I soci di società semplici indicano le quote di spettanza dei redditi fondiari risultanti dal modello Unico Società di Persone 2013, riportando nella colonna 2 (Titolo) del quadro A il codice “5″ e/o “10″ e nella colonna 2 del quadro B (Utilizzo) il codice “16″ e/o “17″.

Per quanto riguarda le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, la detrazione è elevata dal 36 al 50%, nel limite di spesa di 96mila euro. La stessa è estesa agli interventi di ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato da eventi calamitosi.
Da quest’anno non è più prevista la possibilità, per i contribuenti over 75 e 80 anni, di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali. Tutti devono ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali.

I contributi al Servizio sanitario nazionale versati con il premio Rc auto per i veicoli sono deducibili fino a 40 euro.
I dati degli acconti 2012 ricalcolati in presenza di redditi da immobili di interesse storico o artistico vanno indicati nelle colonne da 7 a 10 del rigo F1.
I redditi di lavoro dipendente all’estero in zone di frontiera, imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 6.700 euro vanno evidenziati indicando il codice “4″ nella colonna 1 (tipologia reddito) dei righi da C1 a C3. Nella colonna 3 (reddito) va riportato l’intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente. Chi presta l’assistenza fiscale terrà conto, per l’anno 2012, della sola parte di reddito eccedente, mentre per il calcolo dell’acconto IRPEF verrà considerato l’intero ammontare del reddito percepito.

I contribuenti devono consegnare al proprio sostituto d’imposta il 730/2013 compilato e la scheda 730-1 per la scelta della destinazione dell’8 e del 5 per mille IRPEF. Non devono allegare documentazione aggiuntiva che però va conservata fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione.

Il sostituto d’imposta non è obbligato all’assistenza fiscale: per farlo, deve aver comunicato specifica disponibilità entro il 15 gennaio 2013.
Deve però operare i conguagli in base alle dichiarazioni 2012 presentate attraverso CAF o professionisti abilitati (730-4/2012). A questo proposito, si ricorda che dal 2012 i sostituti d’imposto sono tenuti a segnalare l’indirizzo telematico all’Agenzia delle Entrate per ricevere i risultati contabili dei 730 dei propri dipendenti ed effettuare le relative operazioni di conguaglio.

Entro il 31 maggio il sostituto d’imposta consegnerà copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione modello 730-3, con l’indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati.

Se il contribuente vuole inserire ulteriori detrazioni o deduzioni rispetto a quello effettuate, può presentare il 730 integrativo, entro il 25 ottobre, oppure il Modello UNICO Persone Fisiche.
Se il sostituto d’imposta riscontra anomalie che impediscono l’assistenza fiscale, lo comunica tempestivamente al contribuente, che deve presentare il modello UNICO che in generale va presentato in caso di errori od omissioni (redditi non dichiarati, oneri deducibili o detraibili indicati in eccesso).

Vera MORETTI

Tributaristi: proroga Imu e Unico subito

I tributaristi si fanno sentire sull’Imu. L’Istituto Nazionale Tributaristi (INT) ha infatti inviato una lettera al Presidente del Consiglio Mario Monti, nella Sua veste di Ministro dell’Economia e delle Finanze con un messaggio molto chiaro: proroga Imu e Unico necessaria, ma che sia tempestiva.

Si legge nella lettera, a firma del Presidente dell’INT Riccardo Alemanno: “ … dopo la pubblicazione sulla stampa specializzata di articoli riferiti ad ipotesi di proroga sia per i pagamenti collegati al modello Unico, sia per quelli collegati all’IMU, ho ricevuto sollecitazioni da parte degli iscritti per caldeggiare tali proroghe. Gli studi professionali, quali intermediari fiscali che assistono i contribuenti, attraversano un periodo di grandi difficoltà dato sia dalle tante novità normative, sia dalle difficoltà economiche proprie e dell’utenza, pertanto le novità ancora oggi in cerca di chiarimenti (IMU) o i ritardi degli studi di settore e le modifiche alle istruzioni (modello Unico) richiedono una congrua proroga delle scadenze dei rispettivi pagamenti“.

Prosegue Alemanno: “Chiarito che si tratta di richiesta estremamente motivata, vorrei evidenziare, Signor Presidente, che tale proroga dovrebbe anche essere concessa tempestivamente e non, come già purtroppo avvenuto in passato, a ridosso degli ultimi giorni utili, perché contribuenti e studi professionali meritano almeno di avere qualche giorno in più e qualche apprensione da scadenza in meno, per potere adempiere i propri obblighi tributari, soprattutto gli studi professionali che con grande serietà e competenza mediano tra fisco e contribuente, cercando di far comprendere, anche, le necessità del Paese che hanno obbligato all’introduzione di norme contenenti nuove imposte“.

Dichiarazione dei redditi: obblighi tributari ed esoneri

L’Agenzia delle Entrate in previsione della data per i pagamenti del 730 o modello Unico ha ritenuto necessario precisare con la risoluzione n. 35 del 25 marzo scorso che, in presenza di soli redditi derivanti da terreni e o fabbricati, nel limite di 500 euro, va incluso anche il reddito da abitazione principale.  Per la verifica del rispetto del limite reddituale previsto nell’ipotesi considerata, il reddito derivante dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze deve essere sempre incluso nei redditi dei fabbricati, poiché è a tutti gli effetti un reddito fondiario.

Al fine di porre un esempio citiamo quello riportato anche nella risoluzione: “Un contribuente  che possiede un terreno con reddito imponibile di 450 euro ed un immobile adibito ad abitazione principale con reddito imponibile pari a 800 euro. Il reddito complessivo così composto, pur essendo formato esclusivamente da redditi fondiari, ammonta a 1.250,00 euro, valore superiore al limite di 500 euro e, pertanto, non ricorrendo i presupposti dell’esonero, il contribuente è tenuto alla presentazione della dichiarazione. L’imposta dovuta sarà calcolata soltanto sul reddito del terreno, pari a 450 euro, in quanto per l’abitazione principale e sue pertinenze spetta una deduzione corrispondente all’ammontare del relativo reddito pari a 800 euro“.

Modello Unico PF: ultimi giorni per correggere gli errori.

Ultimi giorni di tempo per sanare gli errori commessi nella compilazione del 730. è fissato infatti per  il prossimo 30 settembre 2010 la data ultima per presentare il modello Unico PF con cui poter sanare i possibili errori commessi nella compilazione del 730: per il contribuente sarà possibile procedere con la rettifica di eventuali errori a credito ma anche a debito. Per poter procedere sarà necessario barrare la casella apposita correttiva nei termini che si trova sul frontespizio del modello.