Bonus locazioni imprese turistiche domande dall’11 luglio. Modello

È stato diffuso dall’Agenzia delle Entrate il giorno 30 giugno 2022 il modello per la richiesta del bonus locazioni imprese turistiche, le domande possono essere presentate dal giorno 11 luglio.

Bonus locazioni imprese turistiche: cos’è?

Per poter presentare al domanda per ottenere il bonus locazioni imprese turistiche, in fondo all’articolo è possibile scaricare il modulo per la presentazione della domanda e le relative istruzioni.

Il credito di imposta in favore delle imprese turistiche per i canoni di locazione sostenuti è previsto dal decreto legge 34 del 2020 articolo 28. Con il decreto legge 4 del 2022 sono stati definiti i criteri per l’assegnazione del credito, si procede quindi ora alla pubblicazione del modello e delle istruzioni per poter presentare le domande volte ad avvalersi di questa misura. Il bonus locazioni imprese turistiche è rivolto alle attività che operano nell’ambito del turismo e quelle caratterizzate dal codice Ateco 93.11.20 – Gestione di piscine.

Si può ottenere a fronte del versamento di canoni di locazione per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 a condizione che vi sia stata una diminuzione di fatturati e corrispettivi nel primo trimestre del 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso periodo di imposta del 2019, cioè pre-pandemia.

In assenza del requisito temporale, per le imprese che sono nate successivamente al primo trimestre del 2019, il contributo sotto forma di credito di imposta viene ugualmente riconosciuto. Sebbene non si possa effettuare un riscontro su eventuali perdite.

Il credito di imposta in favore delle imprese che operano nel settore turistico si applica nei limiti <<Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19>> Temporary Framework.

Termini temporali per la presentazione della domanda per il bonus locazioni imprese turistiche

I termini per poter presentare la domanda sono 2:

  • dal giorno 11 luglio 2022 al 28 febbraio 2023 per la generalità delle imprese del settore turistico;
  • dal giorno 15 settembre al 28 febbraio 2023 per le imprese che hanno attivato una partita iva per proseguire attività del settore turistico già esistenti o hanno posto in essere un’operazione che ha comportato una trasformazione aziendale nel periodo tra gennaio 2019 e la data dell’autodichiarazione. In questo caso gli eredi sono tenuti alla compilazione dei campi “Erede che prosegue l’attività del de cuius/trasformazione” e “Codice fiscale del de cuius/PARTITA IVA
    cessata” nel frontespizio.

Indicazioni generali per la compilazione del modulo per la richiesta bonus locazione imprese turistiche

Il modello per la richiesta del bonus locazioni imprese turistiche deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in modalità telematica, personalmente o tramite intermediario e deve contenere anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui si evince che non sono stati superati i limiti previsti per gli aiuti di Stato come determinati dal temporary framework.

Nel Quadro A del modulo devono essere indicati i dati di registrazione dei contratti di locazione per i quali si chiede lo sgravio fiscale.

I codici da utilizzare variano in base alla tipologia di contratto sottoscritto:

  • 1- Locazione/Affitto;
  • 2 – Leasing;
  • 3 – Concessione;
  • 4 – Contratto di servizi a prestazioni complesse;
  • 5 – Affitto d’azienda;
  • 6 – Atto o contratto da registrare in caso d’uso.

Nei campi 8, 9 e 10 devono essere indicati per ciascun mese gli importi del credito di imposta.

Occorre ricordare che il credito di imposta maturato può anche essere ceduto ad altro soggetto, in questo caso deve essere indicato il cessionario nella Sezione III “Comunicazione della cessione del credito d’imposta“. Non è ammessa però la cessione parziale del credito.

La dichiarazione antimafia

Il Quadro C del modulo deve essere compilato nel solo caso in cui il credito di imposta maturato abbia un tenore superiore a 150.000 euro, si tratta infatti della dichiarazione di essere sottoposti a verifica antimafia.

Nella stessa deve essere dichiarato :

• di essere iscritto/che il soggetto beneficiario è iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di opera-
tori economici ivi previste);
• ai fini della richiesta della documentazione antimafia, che nel presente quadro sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all’art. 85 e all’art. 91, comma 5, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Scarica seguendo i link le istruzioni e il modello per la presentazione dell’istanza per il riconoscimento del credito di imposta per locazioni delle imprese turistiche

bonus locazioni imprese turistiche-modello

bonus locazioni imprese turistiche-istruzioni

 

 

 

Nuovo modello Iva Base : Termini di presentazione e modalità di contabilità separata

Modalità e termini di presentazione del modello


La presentazione del modello IVA Base 2010 segue le medesime regole previste per la presentazione del modello di dichiarazione annuale Iva 2010 in forma unificata. Il modello dovrà, pertanto, essere inviato esclusivamente in via telematica entro il 30.09.2010.
Si ricorda che il modello IVA Base 2010 dovrà essere spedito in forma unificata all’interno del modello UNICO 2010.

Cosa fare se la contabilità Iva è  tenuta separatamente

Nel caso in cui un contribuente abbia esercitato nel periodo d’imposta 2009 più attività e per esse sia stata tenuta, per obbligo di legge o per opzione, contabilità IVA separata ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 633/1972, l’uso del modello IVA Base è comunque ammesso. In questo caso, egli dovrà presentare tanti moduli IVA Base 2010 quante sono state le attività esercitate e, quindi, le contabilità tenute.
Le istruzioni ministeriali precisano, inoltre, che:
• nel caso di esercizio di più attività gestite con contabilità separata e tra di esse vi sia un’attività per la quale è previsto l’esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA (es. esercizio di attività di intrattenimento), per quest’ultima attività non sussiste l’obbligo di inserire nella dichiarazione il modulo ad essa relativo;
• nel caso di esercizio sia di attività imponibili che di attività esenti,  gestite con contabilità separate, occorre inserire nella dichiarazione anche il modulo relativo all’attività esente esercitata.

Si ricorda che il modello IVA Base 2010 dovrà essere spedito in forma unificata all’interno del modello UNICO 2010.
La presentazione del modello IVA Base 2010 segue le medesime regole previste per la presentazione del modello di dichiarazione annuale Iva 2010 in forma unificata. Il modello dovrà, pertanto, essere inviato esclusivamente in via telematica entro il 30.09.2010.

Nuovo modello Iva Base : Novità comuni con il modello Iva Ordinario

Oltre alle semplificazioni del modello IVA Base 2010, la stagione dichiarativa per l’IVA 2010 prevede anche alcuni righi del tutto nuovi.
In particolare, per i contribuenti che nel 2010 adottano il regime fiscale agevolato dei “contribuenti minimi” di cui all’art. 1, commi 96-117, della Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), il modello Iva Base 2010 ed il modello IVA 2010 ordinario prevedono uno specifico rigo, VA14.

Qui il contribuente dovrà barrare la casella per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione Iva che precede l’applicazione del regime dei minimi.

Nel campo 2 deve essere indicato l’importo della rettifica Iva già detratta, operata in base all’art. 19-bis 2 del Decreto Iva (DPR 633/1972).
Un’altra novità in comune è costituita dal rigo VE36, dedicato all’indicazione delle operazioni eseguite in base al regime della c.d. “IVA per cassa” ex art. 7 del D.L. n. 185/2008 .

In particolare, in colonna 1 occorre riportare l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate con IVA per cassa, comprese quelle effettuate nei confronti dello Stato e degli altri soggetti indicati all’art. 6, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/1972; in colonna 2, invece, andranno indicate solo quelle effettuate ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 185/2008.

Nuovo modello Iva Base : Modello Base e differenze con il Modello Ordinario

Come è composto il modello Iva Base:

Il modello Iva Base 2010 è costituito da un modulo composto solo da sette quadri:
• VA – Informazioni sull’attività;
• VE – Determinazione del volume d’affari;
• VJ – Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni;
• VF – Operazioni passive e Iva ammessa in detrazione;
• VH – Liquidazioni periodiche;
• VL – Liquidazione dell’imposta annuale;
• VT – Separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e soggetti Iva.

Le differenze rispetto al Modello Iva Ordinario

Rispetto al modello IVA ordinario, sono assenti:
• il frontespizio e la pagina solitamente dedicata alle informazioni sulla privacy, in quanto il modello IVA Base/2010 può essere usato solo in forma unificata e, quindi, insieme al modello UNICO 2010, che riporta già tali tipi di informazioni;

• la pagina dedicata alle informazioni sulla privacy;
• alcuni righi dei quadri che non interessano il contribuente IVA “base”;

• il quadro VX, relativo alla determinazione dell’IVA da versare o del credito d’imposta; tali dati devono, infatti, essere indicati nel quadro RX di Unico 2010;

• il quadro VO, relativo alla comunicazione delle opzioni o delle revoche in materia di IVA e di imposte sui redditi.

Nel caso in cui si debba comunicare una opzione od una revoca, occorrerà utilizzare il quadro VO del modello IVA 2010 ordinario, il quale andrà anch’esso allegato al modello UNICO 2010: a tale fine, si ricorda che nel modello UNICO 2010 è presente un’apposita casella “VO” da barrare per indicare che è stato allegato anche il quadro VO.

Sebbene siano stati tagliati alcuni righi, la numerazione dei restanti righi non è stata modificata tenendo conto di quelli mancanti.

Nuovo modello Iva Base : Chi puo’ e chi non puo’ utilizzarlo

Chi puo’ utilizzarlo

Il modello IVA Base 2010 può essere compilato dai contribuenti titolari di partita Iva, sia persone fisiche che soggetti diversi dalle persone fisiche, che nel corso del 2009:
• hanno computato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa in detrazione applicando le regole Iva generali ordinarie, senza applicare regimi speciali Iva (quali quello per l’agricoltura o le agenzie di viaggi);
• hanno effettuato solo in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole ex art. 34-bis del D.P.R. n. 633/1972;
• non hanno effettuato operazioni con l’estero (ad esempio, cessioni ed acquisti intracomunitari, cessioni all’esportazione ed importazioni);
• non hanno effettuato acquisti ed importazioni senza applicazione dell’Iva avvalendosi del c.d. “plafond” ex art. 2, comma 2, della Legge n. 28/1997;
• non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.

Chi non puo’ utilizzarlo

Il modello IVA Base non può, invece, essere utilizzato da:
• i soggetti non residenti che hanno istituito nel territorio dello Stato una stabile organizzazione, o si sono identificati direttamente ai fini IVA in Italia o si sono avvalsi di un rappresentante fiscale;
• le società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi;
• i soggetti che devono usare il modello “F24 Auto Ue”;
• i curatori fallimentari ed i commissari liquidatori che devono presentare la dichiarazione IVA per conto dei contribuenti Iva sottoposti a procedure concorsuali;
• le società che hanno partecipato ad una procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo.

Nuovo modello Iva Base : Il Modello Iva Base

L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del Direttore del 15.01.2010, ha approvato un nuovo modello di dichiarazione annuale IVA, denominato “Modello IVA Base”.
Si tratta di una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale IVA ordinario ed è stato predisposto allo scopo di mettere a disposizione del contribuente un prospetto di poche pagine (solo 3) che contenga solamente i quadri di suo interesse. L’impiego di tale modello è facoltativo, nel senso che il contribuente IVA “base” potrà scegliere se utilizzare il modello IVA/2010 ordinario oppure quello c.d. “Base”.
Il modello IVA Base deve, comunque, essere utilizzato all’interno della dichiarazione dei redditi Unico 2010 e può, quindi, essere utilizzato esclusivamente dai contribuenti tenuti ad inviare la dichiarazione IVA in forma unificata.