Superbonus 110% e altri bonus minori: quando scattano i controlli del Fisco?

La legge di Bilancio 2022 presenta novità sui controlli al superbonus 110% e agli altri bonus minori. Un primo passaggio della Manovra 2022 è stato il recepimento delle norme del decreto legge “Antifrodi” (numero 157 del 2021). La novità più incisiva riguarda la cessione dei crediti di imposta e l’applicazione dello sconto in fattura: i controlli preventivi dell’Agenzia delle entrate possono individuare soggetti a rischio decretando la sospensione della comunicazione ai fini della cessione dei crediti di imposta per 30 giorni.

Superbonus 110% e bonus minori: ecco come avvengono i controlli dell’Agenzia delle entrate

Con i controlli preventivi dell’Agenzia delle entrate sul superbonus 110% e sugli altri bonus minori, la cessione del credito può subire uno stop. Infatti, nel caso in cui, nei 30 giorni dalla sospensione, l’Agenzia delle entrate dovesse confermare i profili di rischio dei soggetti che hanno emesso la comunicazione del credito di imposta o dello sconto in fattura, la comunicazione stessa si considera come mai effettuata. Viceversa, se il controllo dell’Agenzia delle entrate non conferma il profilo di rischio, la comunicazione produce i suoi effetti.

Superbonus 110% e bonus edilizi, cosa avviene se decorre il termine dei 30 giorni dei controlli?

La sospensione dei 30 giorni della comunicazione all’Agenzia delle entrate per avvalersi dello sconto in fattura o della cessione dei crediti di imposta, non preclude gli ordinari controlli dell’Agenzia delle entrate in merito al superbonus 110% e degli altri bonus minori in materia edilizia. Allo stesso tempo, i controlli del Fisco non costituiscono il riconoscimento dell’agevolazione fiscale spettante.

Superbonus 110%, controlli e sospensione della cessione dei crediti di imposta dell’Agenzia delle entrate

Qualora nell’ottenimento delle agevolazioni fiscali legate al superbonus 110% o ad altri bonus minori, l’Agenzia delle entrate dovesse rilevare la presenza di profili di rischio, l’eventuale comunicazione per la scelta della cessione dei credito di imposta o dello sconto in fattura può essere sottoposta a sospensione per 30 giorni. Si tratta del meccanismo della scelta delle opzioni di utilizzo del superbonus 110% che prevede, entro i 5 giorni successivi alla presentazione della comunicazione, la possibilità che l’Agenzia delle entrate individui o meno i profili di rischio.

Superbonus 110%, cosa avviene se l’Agenzia delle entrate blocca il profilo di rischio?

Solo se l’Agenzia delle entrate dovesse rilevare l’insussistenza dei profili di rischi la comunicazione produce i suoi effetti. Nel caso di sussistenza dei profili di rischio e di sospensione fino a 30 giorni, la conferma dei rischi produce il risultato che la comunicazione non sia stata mai effettuata all’Agenzia delle entrate. Viceversa, se i rischi non dovessero essere confermati, la comunicazione dello sconto in fattura o della cessione dei crediti di imposta produce i suoi effetti.

Come fa i controlli sul superbonus 110% l’Agenzia delle entrate?

Nell’individuazione dei profili di rischio inerenti la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi, l’Agenzia delle entrate valuta:

  • la coerenza e la regolarità delle informazioni indicate nella comunicazione con i dati già presenti nell’Anagrafe tributaria;
  • le informazioni inerenti i crediti di imposta e la cessione a soggetti coinvolti nell’operazione;
  • analoghe situazioni di cessione del credito di imposta già effettuate precedentemente dai soggetti riportati nella comunicazione.

Superbonus 110% e altri bonus edilizi, i soggetti intermediari possono non accettare la cessione del credito di imposta?

Inoltre, i soggetti intermediari verso i quali può essere ceduto il credito di imposta del superbonus 110%, possono non accettare la cessione stessa. Pertanto, banche, istituti di intermediazione finanziaria e poste, sono obbligati a segnalare le operazioni sospette seguendo le norme antiriciclaggio.

Accertamento nel superbonus 110% e negli altri bonus edilizi minori

La legge di Bilancio 2022 ha recepito il decreto “Antifrodi” anche in materia di accertamento fiscale per il recupero di quanto indebitamente utilizzato. L’Agenzia delle entrate può procedere con gli appositi atti di recupero. In tal caso l’attività viene esercitata  entro il 31 dicembre del 5° anno susseguente a quello nella quale si sia verificata la violazione. Fanno parte degli accertamenti per le attività di recupero:

  • gli importi dovuti e non versati;
  • i contributi Covid percepiti in maniera indebita;
  • la cessione dei crediti di imposta senza averne i requisiti.

Cosa avviene nell’accertamento della compensazione in F24 dei crediti di imposta?

Ad esempio, nel caso sia avvenuta una compensazione con F24 il giorno 30 novembre 2021 relativa a un credito di imposta per una una cessione dei crediti fatta senza requisiti, l’atto di recupero dell’Agenzia delle entrate deve essere effettuato entro il 31 dicembre del 2026.

INT chiede modifiche alle norme Antiriciclaggio

Un importante incontro è avvenuto presso il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze tra Giuseppe Zambon, Consigliere nazionale dell’Istituto Nazionale Tributaristi, e Tiziana De Luca, Dirigente dell’ Ufficio IV della Direzione V.

Le tematiche discusse durante il confronto sono state quelle relative alle norme Antiriciclaggio e le due parti si sono soffermate sulle linee guida per l’adeguata verifica della clientela ai sensi degli artt. 16 e 18 e ss. d. lgs. n. 231/07.

A questo proposito, Zambon ha voluto mettere in luce le criticità di questo adempimento obbligatorio per i tributaristi e, più in generale, per tutti i professionisti del settore economico-tributario.
Per questo motivo, INT ha presentato alcune proposte di semplificazione in merito e modifiche del sistema sanzionatorio.

Ha dichiarato Zambon: “Non vogliamo sottrarci agli obblighi che il Legislatore ha demandato alla nostra categoria e che affrontiamo come un servizio a beneficio dello Stato e della legalità, ma sicuramente bisogna semplificare e rendere meno difficoltoso questo compito in capo al tributarista. Siamo totalmente disponibili al confronto ed alla collaborazione con il Dipartimento del Tesoro, da questa prima riunione è emerso un clima estremamente collaborativo e la dott.ssa De Luca ed i funzionari presenti hanno apprezzato il nostro pragmatismo in merito al tema trattato“.

Vera MORETTI

Stop al pagamento in contanti per le pensioni da mille euro

Uno dei provvedimenti compresi dal Decreto Salva Italia riguarda le pensioni erogate da Inps e che comincerà ad essere applicato dall’1 ottobre.

Ricordiamo, per quanti non ne fossero al corrente, che tale decreto prevedeva alcune norme antiriciclaggio, e una di queste aveva fatto scendere il limite del pagamento in contanti da 2.500 a 1000 euro.

Ebbene, questa regola verrà ora applicata anche per le pensioni con importi maggiori a questo nuovo limite.
Cosa significa ciò? Semplicemente che, coloro che dovranno riscuotere la loro pensione, se maggiore di 1000 euro, la potranno ricevere non più direttamente dallo sportello e non più in contanti, ma solo attraverso conto corrente o, in alternativa, tramite carta di pagamento o libretto nominativo di risparmio.

Dopo una serie di proroghe, che avevano spostato la scadenza dal 6 marzo al 30 aprile, fino al 30 giugno, ora non ci sarà nessun altro ritardo e, quindi, dalla settimana prossima le cose cambieranno.

Vera MORETTI

Affitti: sparisce il libretto al portatore per depositi cauzionali

La manovra finanziaria del 13 agosto modifica le abitudini degli italiani anche in materia di affitti. Le regole antiriciclaggio introdotte dalla nuova finanziaria prevedono infatti che il deposito cauzionale non potrà più essere fatto con libretto al portatore. Il motivo?  Dal 1 ottobre la soglia massima scenderà dagli attuali 5mila euro a 2.499 euro.

La somma di denaro che il conduttore versa al locatore alla stipula del contratto di affitto, come forma di garanzia da eventuali danni o inadempimenti, è vincolata dall’articolo 4 della legge 841/73. Tale norma prevedeva, oltre alla misura massima del deposito cauzionale in 2 mensilità di canone di affitto, anche l’obbligo di versare la somma su un conto corrente vincolato.

L’introduzione dalla legge dell’equo canone ha esteso a 3 le mensilità massime consentite e ne ha svincolato la destinazione, prevedendo solo l’obbligo da parte del locatore a corrispondere al conduttore, ogni anno, gli interessi legali sulla somma depositata. Niente più conto corrente vincolato quindi. Il locatore può infatti decidere di acquisire la somma a titolo di deposito, utilizzarla liberamente, salvo l’obbligo di restituirla a fine locazione e di corrispondere al conduttore gli interessi maturati annualmente. Il depositario diventa proprietario della somma versata, mentre il conduttore resta titolare di un credito che matura al momento del rilascio, una volta verificato che non siano presenti danni alla proprietà o altri inadempimenti contrattuali.

In Italia è invalsa la consuetudine tra affittuari e contraenti di versare su un libretto bancario al portatore la somma acquisita dal locatore a titolo di deposito cauzionale. L’introduzione di nuove norme antiriciclaggio nell’ultima finanziaria prevede però la chiusura entro il prossimo 30 settembre dei vecchi libretti al portatore qualora la somma ecceda i 2.499 euro. Ma cosa accade ai libretti al portatore in cui il vincolo sia previsto nel contratto d’affitto? Le normative antievasione e antiriciclaggio introdotte dalla nuova finanziaria non prevedono deroghe contrattuali, se successive al contratto, le clausole negoziali diventano illegittime e devono essere modificate ove contrarie alla legge.

Il problema può essere però risolto tramite la sostituzione del libretto al portatore con un libretto nominativo. Il libretto nominativo prevede infatti la disponibilità della somma per il locatore, mentre la restituzione del deposito al conduttore avviene con la chiusura del libretto e la contemporanea restituzione a mezzo assegno circolare del deposito.

Un’ultima precisazione: per i nuovi contratti è bene sottolineare la totale inutilità, sia per il locatore che per il conduttore, di vincolare le somme su un deposito per cui il locatore potrà utilizzare quanto percepito, con il solo obbligo della restituzione e del pagamento degli interessi.

A.C.