Maternità e paternità per lavoratori dello spettacolo. Circolare INPS 182/21

Con la circolare 182 del 10 dicembre 2021 l’INPS ha dettato le regole per la maternità e paternità per lavoratori dello spettacolo dipendenti e autonomi.

Circolare 182 del 2021 dell’INPS: maternità e paternità per lavoratori dello spettacolo

Il decreto Sostegni Bis (DL 73/2021), entrato  in vigore il 26 maggio 2021, con l’articolo 66 comma 3 ha introdotto delle novità inerenti il sostegno alla maternità e paternità con modifiche al Testo Unico. Con la circolare 182 l’INPS mette invece in evidenza gli aspetti operativi di tale sostegno per i lavoratori dipendenti e autonomi. La circolare prevede che nel caso in cui la lavoratrice abbia sia rapporti di lavoro subordinato che rapporti di lavoro autonomo, si applichi la disciplina prevista per l’ultimo contratto sottoscritto. Inoltre stabilisce che nel caso in cui la lavoratrice al momento dell’inizio del periodo di maternità non abbia rapporti di lavoro in corso, è comunque prevista la tutela della maternità e paternità nel caso in cui negli ultimi 12 mnesi ci siano stati rapporti di lavoro.

Maternità e paternità per lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro dipendente

In base all’articolo 59 bis del Testo Unico sulla Tutela della maternità e paternità, così come modificato dal decreto Sostegni Bis i lavoratori dello spettacolo le tutele previste dalla normativa vengono riconosciute ai lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, le stesse si differenziano in base alla tipologia di contratto.

Per i lavoratori dipendenti è previsto l’obbligo di astensione dal lavoro per la madre nei due mesi precedenti il parto e tre mesi successivi all’evento. Gli eventuali giorni non goduti prima del parto, possono essere goduti successivamente (ad esempio in caso di parto prematuro, oppure quando si decide di posticipare l’uscita dal lavoro). In questo periodo è prevista l’erogazione di un’indennità pari all’80% retribuzione media globale giornaliera.

Per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro dipendente sono previste le tutele riconosciute alle altre lavoratrici, cioè  tutela del parto prematuro, sull’interruzione volontaria o spontanea di gravidanza, rinvio e sulla sospensione del congedo di maternità, prolungamento del diritto alla corresponsione dell’indennità, adozioni e affidamento.

Ai lavoratori dello spettacolo si applicano anche le regole del congedo parentale. Lo stesso può essere usufruito durante i primi 12 anni di vita del bambino, può essere utilizzato da entrambi i genitori per un periodo massimo di 6 mesi, se il padre utilizza più di 3 mesi di congedo parentale, può usufruire in totale di 7 mesi. Il periodo complessivo di congedo parentale è di 10 mesi, elevati a 11 se il padre usufruisce di almeno 3 mesi.

Il congedo parentale può essere usufruito sull’intera giornata lavorativa o per un periodo frazionato nell’arco della giornata.

I genitori nel periodo in cui usufruiscono del congedo parentale hanno diritto al 30% della retribuzione.

Lavoratori dello spettacolo: maternità e paternità per i lavoratori autonomi

Sappiamo bene che i lavoratori dello spettacolo spesso sono inquadrati come liberi professionisti con partita IVA e non come lavoratori dipendenti. In questi casi le norme che si applicano per la tutela della maternità e della paternità sono diverse. Per le lavoratrici autonome è prevista l’astensione dal lavoro per gli ultimi due mesi prima della data presunta del parto e 3 mesi successivi. In questo caso l’indennità è pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera. Per accedere è necessario essere iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo.

Per le lavoratrici autonome vi è la possibilità di continuare a lavorare anche nel periodo di maternità, quindi non c’è l’astensione obbligatoria dal lavoro. Cambia anche il congedo parentale che può essere usufruito per 3 mesi con la retribuzione al 30% ma solo nel primo anno di vita del bambino, quindi il periodo risulta molto ridotto rispetto al caso dei lavoratori dipendenti.

Per poter fruire del congedo parentale è necessario che il lavoratore:

  • presenti la domanda all’Istituto (INPS) prima dell’inizio del congedo al massimo nel giorno in cui inizia il congedo;
  • comunichi ai committenti l’astensione dal lavoro. I periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa.

Il periodo di congedo parentale viene riconosciuto solo alle lavoratrici e non ai lavoratori.

Come si calcola l’indennità di maternità e paternità per lavoratori dello spettacolo

La circolare chiarisce anche come viene calcolata l’indennità, sia quella all’80% sia quella al 30% riconosciuta per il congedo parentale. I lavoratori dello spettacolo non hanno solitamente retribuzioni fisse, i compensi cambiano in base al singolo lavoro e al singolo committente, quindi è necessario avere una base di riferimento. La circolare sottolinea che si fa riferimento agli importi ricevuti nei 12 mesi antecedenti rispetto all’inizio del periodo indennizzabile.

Sono esclusi i redditi derivanti da attività diverse rispetto a quelle svolte nel mondo dello spettacolo. Per i lavoratori autonomi e dipendenti con contratto a tempo determinato, le indennità sono corrisposte dall’INPS. Per i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato sono erogati dal datore di lavoro e poi restituite dall’INPS al datore di lavoro.

Congedo parentale del padre: quando e come usufruirne

Per poter conciliare vita professionale e vita familiare, sono previsti, dalla legge, alcuni congedi per i genitori lavoratori, madre e padre indistintamente.

Anche il padre, infatti, può fruire di orario ridotto per allattamento, in alcune particolari situazioni:

  • in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga, anche se si tratta di madre lavoratrice dipendente che non si può avvalere dell’astensione facoltativa in quanto appartenente a categoria di lavoratori non aventi diritto ai congedi per allattamento (lavoratrici domestiche o a domicilio). Questa ipotesi non comprende il caso della madre che non se ne avvalga perché sta fruendo di astensione obbligatoria o facoltativa;
  • nel caso di madre lavoratrice non dipendente, ovvero artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola, parasubordinata (a progetto), libera professionista (con o senza cassa) ma anche casalinga indipendentemente dalla sussistenza di situazioni che determinano l’oggettiva impossibilità della madre stessa di accudire il bambino;
  • in caso di morte o di grave infermità della madre, indipendentemente dal fatto che sia stata, o meno, lavoratrice dipendente;
  • in caso di figli affidati al solo padre;
  • in caso di parto plurimo.

Invece, al padre tali congedi non spettano in caso di congedo per maternità o parentale della madre, neanche se la madre non si avvale dei riposi in quanto assente dal lavoro per cause che determinano una sospensione del rapporto di lavoro.

La domanda di permesso per allattamento da parte del padre deve essere presentata all’INPS e al proprio datore di lavoro con modalità diverse a seconda dell’ipotesi che dà diritto al beneficio. Alla domanda vanno sempre allegati:

  • il certificato di nascita da cui risulti la paternità e la maternità o una certificazione attestante gli stessi elementi ovvero da una dichiarazione sostitutiva;
  • l’impegno del richiedente a comunicare eventuali variazioni successive.

In base ai specifici casi vanno inoltre allegati diversi documenti.

In caso di affidamento dei figli al padre: un provvedimento formale da cui risulti l’affidamento esclusivo del bambino al padre;

In caso di morte della madre: certificazione, o dichiarazione sostitutiva, di morte della madre;

In caso di grave infermità della madre: certificazione sanitaria attestante la grave infermità della madre;

In caso di riposi giornalieri in alternativa alla madre lavoratrice dipendente e nel caso di parto plurimo:

  • dichiarazione della madre relativa alla non fruizione delle ore di riposo, confermata dal relativo datore di lavoro;
  • impegno di entrambi i genitori, padre e madre, a comunicare eventuali variazioni successive.

Nel caso in cui la madre sia lavoratrice non dipendente: dichiarazione della madre relativa alla sua attività di lavoro non dipendente;

Vera MORETTI