Dal decreto ingiuntivo al pignoramento, tempi e regole

Finire nei meandri del decreto ingiuntivo e dei successivi pignoramenti non è una cosa che riguarda pochi italiani. Molti infatti sono tremendamente indebitati con il fisco o con i privati, a tal punto che entrambe le procedure sono abbastanza diffuse e riguardano una grande fetta di popolazione. Pochi sanno però come funziona effettivamente il meccanismo.  Infatti il pignoramento non scatta automaticamente ma è una fase successiva al cosiddetto decreto ingiuntivo. Ed i tempi che intercorrono tra le due cose sono molto importanti.

Come si arriva al pignoramento

Quando si parla di azione esecutiva per quanto riguarda i debiti di varia natura, si parla di un insieme di provvedimenti e di strumenti in mano al fisco e ai creditori,  che consentono alle amministrazioni pubbliche o a chi ha crediti, di rientrare delle pendenze che hanno nei confronti dei debitori. Non sono pochi gli  italiani alle prese con cartelle esattoriali e debiti con tasse, imposte e tributi. E non sono pochi gli indebitati con soggetti privati. Come dicevamo però, tra le tante misure che ha in mano il fisco (ma anche ogni creditore), per andare a colpire gli indebitati, il principale è senza dubbio il pignoramento. Che è anche lo strumento più forte come deterrente all’avvio dell’evasione fiscale da parte dei contribuenti italiani. La notifica del decreto ingiuntivo è l’atto propedeutico a tutte le altre azioni di esecuzione forzata, pignoramenti compresi.

Il decreto ingiuntivo, tutto parte da qui

Con il decreto ingiuntivo si costringe di fatto il contribuente a provvedere a pagare il debito che ha. In assenza di pagamento, o di risposte al decreto e quindi di giustificazioni da parte del debitore, il creditore potrà liberamente passare alle azioni forti, e quindi potrà arrivare ad avviare il pignoramento. Questa procedura, che è molto più forte se il creditore è lo Stato o un ente collegato allo Stato, può essere utile anche per i debiti tra privati. Infatti anche il creditore privato può avviare azioni in maniera del tutto similare a quelle che avviano gli enti pubblici per il tramite dei concessionari della riscossione. In questi casi si passa dai Tribunali e dalle aule giudiziarie.

I tempi tecnici del pignoramento e dell’atto ingiuntivo

In linea di massima quando ci si trova dinanzi ad un creditore e un debitore e alle varie azioni che il primo produce nei confronti del secondo, i tempi sono determinanti. Come si legge sul sito “laleggepertutti.it”, sono proprio le tempistiche a determinare il successo di una procedura esecutiva di questo tipo o l’eventuale successo di un ricorso da parte del debitore. Infatti per quest’ultimo la strategia difensiva non può che non partire dalle tempistiche con cui possono essere prodotte le procedure. I tempi sono determinanti da questo punto di vista anche perché durante il lasso di tempo che passa per l’avvio e la conclusione di queste procedure, l’indebitato può provare anche ad ottenere una specie di conciliazione. In modo tale da evitare pignoramenti e ipoteche su case, beni mobili e conti corrente. Oppure può vedere di racimolare i soldi per chiudere la partita pagando il creditore.

Quanto tempo passa per arrivare ad un pignoramento?

Il tempo che intercorre tra il via delle procedure ed il risultato che le stesse si prefiggono, quindi il pignoramento, è ciò che maggiormente interessa il debitore. Quest’ultimo infatti , in questo lasso di tempo, può trovare i soldi per mettere a posto la situazione. È anche vero però che in questo lasso di tempo è assai probabile che è un debitore che cerca una via d’uscita, possa svuotare i conti oppure eliminare dalla propria condizione economica, finanziaria e patrimoniale, i beni che il creditore potrebbe attaccare. Per questo la materia è assai delicata e va opportunamente approfondita.

La procedura in sintesi

Il primo passaggio è quello del giudice. È quest’ultimo infatti che deve rilasciare il decreto ingiuntivo dopo l’azione avviata da creditore. Il decreto ingiuntivo deve essere notificato dal giudice al debitore entro i 60 giorni successivi alla sua emanazione. Per decreti ingiuntivi comunicati al debitore oltre i 60 giorni, si parla di decreti ingiuntivi inefficaci. Dal decreto ingiuntivo notificato nei termini al debitore, passano altri 40 giorni. Questi sono i giorni che il creditore deve concedere al debitore per avviare le azioni difensive, sia quelle di opposizione o semplicemente quelle relative al pagamento del debito. Sui 40 giorni però va fatto una opportuno distinguo. Infatti se il debito nasce da cambiali, o da quote condominiali non incassate, o ancora da un atto notarile o da un assegno circolare, i 40 giorni non sono necessari. In questi casi infatti,  il decreto ingiuntivo è immediatamente anche se è provvisoriamente esecutivo.

Come si arriva all’atto di precetto

Tornando al caso del creditore e dei 40 giorni, quest’ultimo deve provvedere a depositare, decorsi sempre i già citati 40 giorni, il decreto ingiuntivo presso la cancelleria del Tribunale che ha emanato il decreto ingiuntivo stesso. Solo in questo caso il decreto ingiuntivo diventa definitivo. Da questo momento il debitore non potrà mai più opporsi al decreto. Il creditore dopo aver depositato il decreto ingiuntivo, dovrà produrre l’atto di precetto al debitore. L’atto di precetto altro non è che l’intimazione di provvedere entro 10 giorni da questo atto, al pagamento del debito. Tutto come stabilito dal giudice con il decreto ingiuntivo prima citato. L’atto di precetto deve contenere anche la dicitura che, in caso di mancato pagamento nei 10 giorni concessi, sì passerà alle procedure successive che sono quelle esecutive passando da l’ufficiale giudiziario.

Il passaggio dall’anagrafe tributaria

Dal momento che ormai le banche dati che sono disposizione degli enti e il loro incrocio permette di verificare qualsiasi cosa relativa ad un debitore, l’accesso all’anagrafe tributaria è una soluzione molto utilizzata. Ed è una procedura sicuramente propedeutica rispetto alle azioni di esecuzione forzata successive. Infatti il creditore tramite il suo legale avvia le verifiche sulle disponibilità patrimoniali del debitore. Il tutto per verificare la solvibilità dello stesso. In questo caso occorre presentare istanza al tribunale affinché si venga autorizzati ad interrogare l’anagrafe dei conti correnti e l’anagrafe tributaria del debitore.

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Dal 22 giugno arrivano nuove regole per la forma del pignoramento e il cambiamento del foro competente per l’esecuzione forzata se il debitore è una pubblica amministrazione. Le regole riguardano soprattutto il pignoramento presso terzi. Questo perché il 24 dicembre 2021 è entrata in vigore la legge n.206/2021. La legge contiene la “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

Il nuovo articolo 543 c.p.c. impone l’obbligo al creditore di notificare al debitore e al terzo l’avviso dell’iscrizione a ruolo e di depositare poi l’atto notificato nel fascicolo dell’esecuzione entro l’udienza di comparizione, come indicata nell’atto. Dunque sia il terzo che il debitore devono essere messi al corrente del numero di iscrizione della procedura. Entrambi gli adempimenti diventano fondamentali per l’efficacia stessa del pignoramento.

La forma da rispettare

Il pignoramento dei crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore verso terzi deve contenere dei punti fondamentali:

  • l’indicazione del creditore per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
  • la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente;
  • l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;
  • l’indicazione delle somme dovute e l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice;
  • la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente;
  • l’invito al terzo a comunicare al creditore procedente la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c. entro 10 giorni tramite raccomandata o posta elettronica certificata;
  • avvertimento al terzo che in difetto di comunicazione dovrà rendere la dichiarazione comparendo in un’apposita udienza e che se non compare o, pur comparendo, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso delle cose di appartenenza del debitore si considereranno non contestati, ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore;
  • l’ingiunzione (fatta dall’ufficiale giudiziario) al debitore di astenersi dal compiere qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito indicato i beni oggetto di espropriazione e i relativi frutti;
  • l’invito (rivolto sempre dall’ufficiale giudiziario) al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio

Gli avvertimenti al debitore

Altri punti che rendono efficace il procedimento di pignoramento sono:

  • l’avvertimento (dell’ufficiale giudiziario) al debitore che, ai sensi dell’art. 495 c.p.c. può chiedere di sostituire ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto ai creditori pignoranti e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese sempre che, a pena di inammissibilità, depositi in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c;
  • l’ulteriore avvertimento (dell’ufficiale giudiziario) al debitore che, a norma del secondo comma, terzo periodo dell’art. 615 c.p.c., l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c., salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non averla potuta proporre tempestivamente per causa a lui non imputabile.

Pignoramenti 2022, il foro competente

Altra novità riguarda il foto competente, nel caso in cui il debitore sia una pubblica amministrazione. L’articolo 26 bis, comma 1 del c.p.c. prevede infatti che dal 22 giugno sarà competente per l’esecuzione forzata “il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura di stato ne cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede”. In altra a parole viene a cessare la competenza del giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimore o la residenza.