Il processo telematico (o… l’uovo di Colombo)

Il 19 novembre 2011 è stato ultimato il passaggio del processo civile telematico da una vecchia piattaforma (CPECPT) alla Posta Elettronica Certificata (tutti gli avvocati avevano l’obbligo di comunicare al Consiglio dell’Ordine di appartenenza il proprio indirizzo di PEC entro il 29.11.2009 ai sensi del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185).

A decorrere da tale data i biglietti di cancelleria telematici vengono inviati direttamente all’indirizzo PEC comunicato da ogni avvocato al proprio ordine di appartenenza. Il passaggio è stato effettuato solo da alcuni Tribunali ma, allo stato, ancora molti ordini italiani, non hanno comunicato gli albi completi di indirizzo PEC.

Il termine “processo telematico” rappresenta ancora per molti operatori del settore giustizia qualche cosa di misterioso ed alieno. In realtà, non stiamo parlando di un nuovo sistema processuale ma solo della possibilità data alle parti, al giudice e alla cancelleria di formare, comunicare e notificare gli atti processuali mediante documenti informatici. Il documento informatico sottoscritto con firma digitale ha efficacia probatoria pari a quella della scrittura privata ai sensi dell’art.2702 del codice civile (L. 15 marzo 1997 n.59 e del D.P.R. 10 novembre 1997 n.513).

L’introduzione del processo telematico consente la creazione del fascicolo informatico, formato dalla cancelleria che provvede ad inserire gli atti e i documenti probatori inviati per via telematica dall’avvocato difensore. Evidenti e notevoli i vantaggi sotto il profilo dell’economia processuale, del risparmio sia in termini di costi di materiale, sia di spazi che di personale. Ma il risparmio si spinge bene oltre, sino a consentire agli avvocati una migliore gestione e pianificazione della propria attività di studio evitando continui spostamenti che, specie nelle grandi città, costringono i colleghi a trascorrere ore prima incolonnati nel traffico e poi giunti in tribunale ad attendere il proprio turno nelle ormai note ed interminabili file.

Costituirsi in giudizio o consultare il fascicolo d’ufficio senza più recarsi in Tribunale, con realizzazione di quel principio di economia processuale del quale spesso di disquisisce in modo astratto. Purtroppo il processo telematico non è stato preceduto da una idonea campagna informativa e di alfabetizzazione informatica che avrebbe consentito un approccio più celere all’utilizzo di strumenti informatici (ivi inclusa la riqualificazione del personale interno addetto alle cancellerie).

Già dal 18 maggio 2011 sono divenute efficaci le novità per l’informatizzazione del processo sia civile che penale, ed in particolar modo per il processo telematico, introdotte dal Decreto del Ministero della Giustizia del 21 febbraio 2011 n. 44 Si tratta di regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Come precedentemente affermato il processo telematico non incide sulla struttura del processo ma prevede la costituzione di una rete informatica tra avvocati e cancellerie, trasformando altresì l’attuale fascicolo cartaceo in un fascicolo virtuale inserito in rete, nonché la creazione di un accesso autorizzato alla rete telematica giudiziaria per ogni operatore di diritto (magistrati, avvocati, personale di cancelleria, ecc.) con diversi gradi di abilità (creazione dell’atto, trasmissione, lettura) e di un indirizzo di casella di posta elettronica certificata cui il programma potrebbe inviare gli avvisi sui depositi eseguiti nel fascicolo virtuale, segnalando altresì le eventuali scadenze per il compimento di atti processuali.

Ogni sistema può divenire efficace solo se viene culturalmente recepito. Molte delle resistenze pratiche allo sviluppo del processo informatico derivano da una scarsa campagna informativa e da un atteggiamento “ostile” delle vecchie generazioni poco avvezze all’utilizzo del sistema informatico. Basterebbe spiegare loro la semplicità sotto il profilo pratico dell’utilizzo dello strumento e degli innumerevoli vantaggi a fronte di un minimo sacrificio di alfabetizzazione informatica.

Dal 2012 è nostra intenzione organizzare una serie di incontri e convegni diretti proprio ad informare avvocati ed operatori della giustizia circa il funzionamento del processo telematico, accelerando al massimo i tempi per il passaggio dal vecchio al nuovo.

L’obiettivo finale deve essere a mio giudizio l’eliminazione totale del fascicolo cartaceo e dell’uso della carta. A chi obietta che i dati informatici sono più vulnerabili e maggiormente soggetti ad attacchi di virus informatici e ad accessi non autorizzati con violazione della privacy è agevole rispondere che, i sistemi informatici evoluti prevedono sistemi di back up e di sicurezza molto più incisivi ed efficaci rispetto ai sistemi di sicurezza e agli strumenti predisposti per impedire gli accessi fisici al personale non autorizzato all’interno dei tribunali o nelle cancellerie.

Avv. Matteo SANTINI | m.santini[at]infoiva.it | www.studiolegalesantini.com | Roma

È titolare dello Studio Legale Santini (sede di Roma). Il suo Studio è attualmente membro del Network LEGAL 500. || È iscritto come Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Roma; Presidente Nazionale del Centro Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori; Membro dell’AGIT (associazione avvocati Giusconsumeristi); Consigliere Nazionale AGIT (associazione avvocati Giusconsumeristi); Responsabile per la Regione Lazio dell’Associazione Avvocati Cristiani; Membro dell’I.B.A. (International Bar Association); Membro della Commissione Osservatorio Giustizia dell’Ordine degli Avvocati di Roma; Segretario dell’Associazione degli Avvocati Romani; Conciliatore Societario abilitato ai sensi del Decreto Legislativo n. 5/2003; Direttore del “Notiziario Scientifico di Diritto di Famiglia”; Membro del Comitato Scientifico dell’ A.N.A.C. || Autore del Manuale sul trasferimento dell’Azienda edito dalla Giuffré (2006); Co-autore del Manuale sul Private Equity (2009 Edizione Le Fonti). || Docente di diritto e procedura penale al Corso in Scienze Psicologiche e Analisi delle Condotte Criminali (Federazione Polizia di Stato 2005). || Collabora in qualità di autore di pubblicazioni scientifiche con le seguenti riviste giuridiche: Diritto & Giustizia (Giuffré Editore); Corriere La Tribuna (Edizioni RCS); Notiziario Giuridico Telematico; Giustizia Oggi; Associazione Romana Studi Giuridici; Il Sole 24 Ore; Studium Fori; Filo Diritto; Erga Omnes; Iussit; Leggi Web; Diritto.net; Ius on Demand; Overlex; Altalex; Ergaomnes; Civile.it; Diritto in Rete; Diritto sul Web; Iusseek.

Dal 2012 una Pec per i grandi contribuenti

E’ online, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, la sezione che consente ai “grandi contribuenti” di trasmettere il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Un passaggio necessario per i soggetti con un volume d’affari superiore ai cento milioni di euro, che potranno così fruire del nuovo canale di comunicazione a breve disponibile.

A partire dal prossimo mese di gennaio, infatti, sarà possibile scambiare informazioni con l’ufficio regionale dell’Amministrazione competente per gli accertamenti e i rimborsi, in modo semplice e diretto.

L’attivazione del canale “step by step”
La lettera
Stanno già partendo le lettere indirizzate dall’Agenzia ai rappresentanti legali delle imprese che rientrano nella categoria dei grandi contribuenti con l’invito a comunicare, entro 30 giorni dalla ricezione, l’indirizzo di posta elettronica certificata che si intende utilizzare per dialogare con le Entrate.

La Pec
Per trasmettere il proprio indirizzo Pec basterà accedere alla pagina web “Documentazione – Attività di controllo – Grandi contribuenti/tutoraggio – Canale di comunicazione dedicato: Posta elettronica certificata” del sito Internet. Al suo interno si potranno trovare le istruzioni per eseguire correttamente questo primo invio e i dettagli tecnici sul formato standard dei modelli da utilizzare per le successive comunicazioni con l’Amministrazione.

La casella dedicata
A partire da gennaio 2012, i grandi contribuenti che si saranno dotati di un indirizzo “certificato” potranno utilizzarlo per scrivere alla casella Pec dedicata, che l’Agenzia renderà disponibile per inviare e ricevere comunicazioni sulle questioni che attengono a rimborsi e accertamenti.

Dialogo e semplificazione al servizio dei contribuenti
L’attenzione alle necessità dei contribuenti, posta dall’Agenzia a fondamento della sua attività, assume particolare rilievo nei rapporti con questa categoria di “big”, segmento strategico dell’economia nazionale. Il nuovo canale di comunicazione loro dedicato ha lo scopo di agevolare e semplificare il dialogo con l’Amministrazione finanziaria. Ciò anche in considerazione del fatto che, dal 31 dicembre 2011, l’attività di “tutoraggio” (monitoraggio dei comportamenti delle imprese sulla base di approcci differenziati che tengano conto delle caratteristiche di questi soggetti) interesserà l’intera platea dei grandi contribuenti. L’iniziativa rappresenta, inoltre, un efficace strumento per ridurre il peso di adempimenti e oneri amministrativi.

Valentina Mengoli
Fonte: fiscooggi.it

Bene la Pec, male la P.a.

La Pec, in questi due anni di utilizzo, si è dimostrata uno strumento utilissimo per tutti i professionisti che ne usufruiscono, anche se, a causa di alcune carenze della P.a., rischia di estinguersi prima del tempo.

Così almeno la pensa Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro e del Cup, la quale ha specificato: “Già in questi primi due anni di utilizzo della Pec da parte dei professionisti abbiamo verificato le carenze della P.a.. La prima consiste nel fatto che il professionista scrive utilizzando la Pec e la P.a., pur ricevendo regolarmente la posta certificata, non è in grado di dare le risposte richieste o di memorizzare i dati inviati. La seconda criticità è data dalla presenza di un’unica casella di posta in moltissime P.a., dove si concentrano migliaia di documenti; senza una scrematura a monte non è proprio possibile arrivare alla definizione delle pratiche“.

Per questo è stato chiesto alla P.a. di dotarsi di caselle dedicate ai professionisti, poiché senza Pec ogni tentativo di semplificazione della comunicazione risulterebbe vano.
La soluzione va trovata al più presto, soprattutto in vista dell’avvento di 2 milioni di società che stanno per entrare nel circuito e dialogare con 25.000 caselle Pec di amministrazioni pubbliche e locali. Senza un rimedio concreto l’accesso ai canali sarà problematico.

Vera Moretti

PEC: scadenza rinviata a fine anno

La scadenza del 29 novembre per la comunicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata ha colto molte imprese impreparate, tanto che il Ministero dello Sviluppo Economico, nella circolare n. 224402 del 25 novembre scorso, ha invitato le Camere di Commercio a non applicare sanzioni a chi avrebbe provveduto alla comunicazione della PEC dopo tale data.

Il problema pare sia stata l’impossibilità, da parte dei gestori, di accontentare la grande quantità di richieste entro il termine previsto perciò, se si riuscirà a provvedere a tal proposito entro la fine dell’anno, non si andrà incontro a multe o sovratasse.

Quello, dunque, che inizialmente avrebbe dovuto essere un obbligo, ovvero il pagamento di una sanzione pecuniaria prevista dall’art. 2630 del codice civile per l’“omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi”, ora è stato annullato.
Tale sanzione amministrativa, dopo le recenti modifiche apportate dallo Statuto delle imprese (Legge n. 180/2011, art. 9, comma 5) che ne ha dimezzato l’importo, va da € 103 a € 1.032 o, in caso di regolarizzazione del mancato adempimento entro i 30 giorni successivi (29 dicembre), va da € 34 a € 344 (1/3 della sanzione ordinaria) ma non sarà applicata per evitare inutili contenziosi a carico dell’Amministrazione.

In sostituzione è stata emanata una nuova circolare indirizzata alle Camere di Commercio, la circolare n. 224402 del 25 novembre 2011, in cui si afferma l’ “opportunità” di non applicare le sanzioni previste alle imprese che non attiveranno un indirizzo PEC entro la scadenza del 29 novembre, almeno in questa prima fase di applicazione “e, comunque, ragionevolmente, almeno fino all’inizio del nuovo anno”.

Il Ministero suggerisce, quindi, alle Camere di Commercio di ritenere come “corretto adempimento” anche quello tardivo effettuato entro la data del 31 dicembre 2011.

La generalizzata e transitoria situazione di difficoltà, infatti, determina “l’impossibilità di individuare, in capo ai soggetti tenuti all’adempimento in parola, l’elemento soggettivo (dolo o colpa) che, ai sensi dell’art. 3 della legge 689/81, è presupposto necessario per l’assoggettamento alla sanzione amministrativa”.

Perciò, anche se non si tratta di una vera e propria proroga, le assomiglia molto.

Vera Moretti

Pec: come comportarsi in caso di società fallita

Ormai tutte le società devono avere un indirizzo di posta elettronica certificata che, entro il 29 novembre, deve essere comunicata al Registro delle Imprese.

Tale obbligo deriva dalle previsioni di cui all’art. 16, comma 6, del D.L. n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 2 /2009, rubricato “Riduzione dei costi amministrativi” secondo cui: “Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata. L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria”.

Ma se si tratta di società dichiarate fallite, come ci si deve comportare? Ecco alcuni punti fondamentali da osservare in questi casi:

– il fallimento non viene più annoverato tra le cause di scioglimento della società di capitali (cfr. art. 2484 c.c.). Ai sensi dell’art. 118 l.f., il curatore chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese al verificarsi di integrale ripartizione finale dell’attivo o di insufficienza dell’attivo tale che non siano soddisfatti, neppure in parte, i creditori;

– la società esiste fino a quando il curatore non ne chieda la cancellazione dal Registro delle imprese e, con essa, continuano ad esistere i suoi organi. Le funzioni di questi ultimi sono penalizzate dalle limitazioni dovute essenzialmente alle esigenze delle procedura. Gli amministratori conservano intatti i loro poteri direttamente correlati alla gestione dei rapporti che sono esclusi dallo spossessamento (cfr. art. 2499 c.c. relativamente alla trasformazione di società in pendenza di procedura concorsuale);

– gli amministratori restano in carica e mantengono la rappresentanza legale della società. Tale principio si evince da vari indici normativi ( cfr., ad es., artt. 48, 49, 87 e 146 l.f.) dove il ruolo e la presenza dell’organo di amministrazione è evidenziato anche in costanza di fallimento. Inoltre, come specifica l’art. 152 l.f., la proposta di concordato è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza legale della società (oltre ad essere deliberata dagli amministratori nelle società di capitali e nelle società cooperative).

Pertanto, è il legale rappresentante della società, e non il curatore, che deve procedere alla comunicazione dell’indirizzo Pec della società dichiarata fallita al Registro delle imprese.
Se però è il curatore a provvedere alla comunicazione dell’indirizzo Pec al Registro delle imprese va in ogni caso precisato che:

– è priva di fondatezza l’opinione per cui dalla summenzionata previsione di cui all’art. 48, ult. comma, l.f. discenda per il curatore un obbligo di attivazione per la comunicazione della Pec. Il curatore, infatti, è obbligato a ricevere la corrispondenza consegnatagli dalla società, non a comunicare anche l’indirizzo Pec;

– che trattandosi di mera comunicazione, egli agisce, senza dubbio, quale semplice trasmettitore delle intenzioni dell’ente, vale a dire come tramite del legale rappresentante con applicazione delle relative disposizioni in punto di responsabilità (cfr. art. 1433 c.c.).

Vera Moretti

PEC di Impresa Semplice: 6 mesi gratis per nuove attivazioni

Focus pubblicitario

Entro il 29 novembre 2011 tutte le imprese costituite in società hanno l’obbligo di comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro delle Imprese. Per agevolarle nel mettersi in regola Impresa Semplice di Telecom Italia propone la soluzione professionale di PEC, Certific@, a un prezzo speciale permettendo di attivare il profilo Base del servizio a soli 6 euro* per un anno intero (anziché 12 euro*).

Certific@ è l’innovativo servizio di Posta Elettronica Certificata di Impresa Semplice, dedicato ai professionisti e alle aziende, che consente di inviare e ricevere messaggi e allegati in modo sicuro, con attestazione di invio e consegna della posta, direttamente dal proprio PC.

In particolare, Certific@ permette di inviare e-mail con valore legale, equiparate ad una raccomandata con ricevuta di ritorno con attestazione dell’orario esatto di spedizione; possiede le stesse caratteristiche della posta elettronica ordinaria, ma in più i protocolli di sicurezza utilizzati impediscono di alterare il contenuto del messaggio e degli eventuali allegati.

Oltre alla disponibilità di una casella webmail con spazio illimitato, la soluzione di Posta Elettronica Certificata di Impresa Semplice ha tra i suoi elementi caratterizzanti la dotazione di un elenco degli indirizzi PEC degli sportelli della Pubblica Amministrazione, per facilitare e velocizzare il dialogo e lo scambio di documenti, e la possibilità di avere un archivio di sicurezza fino a 24 mesi nei data center di Telecom Italia, completo della funzionalità di alert relativo ai messaggi in scadenza. E’ possibile, inoltre, impostare un automatismo per l’avviso via SMS dell’avvenuta ricezione di un messaggio PEC e per procedere all’inoltro dei messaggi PEC ricevuti su caselle di posta elettronica tradizionali (fino a due). Certific@ consente anche l’invio di messaggi fino a 50 destinatari contemporaneamente.

Erogato tramite interfaccia web, Certific@ di Impresa Semplice è disponibile in pacchetti da 1 fino a 10 caselle con spazio e invio/ricezione messaggi illimitati.
Per informazioni http://it.impresasemplice.it/postaelettronicacertificata

* tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

Da oggi si comunica con l’Agenzia delle Entrate anche con l’email certificata (PEC)

L’Agenzia delle Entrate ha lanciato un nuovo canale di comunicazione con cui dialogare con i contribuenti, si tratta della Posta Elettronica Certificata (PEC). In particolare il nuovo canale è dedicato ai chiarimenti e informazioni relativi al tema delle compensazioni Iva (chiarimenti sullo scarto di pagamenti telematici eseguiti con compensazione di crediti Iva e segnalare l’avvenuta regolarizzazione, tramite ravvedimento, di indebiti utilizzati in compensazione). L’indirizzo a cui rivolgersi è dc.sac.compensazioni.ivaf24@pce.agenziaentrate.it

La dichiarazione Iva integrativa si attua qualora dall’attività di liquidazione emergesse un credito maggiore rispetto a quello dichiarato e la dichiarazione relativa all’anno successivo fosse già stata presentata. In questo caso è necessario “rigenerare” il maggior credito prima di poterlo utilizzare in compensazione. In sostanza il contribuente potrà decidere di presentare una dichiarazione Iva integrativa nell’anno di riferimento oppure esporre il maggior credito nella dichiarazione Iva relativa all’anno successivo. Le regole sulla compensazione sono stabilite dal Decreto Legge numero 78 del 2009.

Mirko Zago

PEC, istruzioni per l’uso

Il servizio PEC, inizialmente riservato agli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può essere, quindi, utilizzato anche dai contribuenti per inoltrare richieste di riesame in autotutela degli esiti derivanti dall’attività di liquidazione dei tributi.

In particolare, il servizio è stato attivato con riferimento a tutte le tipologie di modello Unico (Persone fisiche, Società di persone, Società di capitali, Enti non commerciali), al 730 e al 770.

L’invio nel 2010 delle comunicazioni di irregolarità relative a Unico 2008, rappresenta la prima occasione per i cittadini di usufruire del nuovo canale di assistenza.

La richiesta di assistenza sugli avvisi telematici e sulle comunicazioni di irregolarità deve avvenire tramite invio di un messaggio di PEC all’indirizzo: dc.sac.controllo_automatizzato@pce.agenziaentrate.it

Tale indirizzo può essere utilizzato, dagli intermediari abilitati o dai contribuenti dotati di PEC. Il messaggio deve necessariamente contenere nell’oggetto:

– in caso di comunicazione, l’indicazione “COMUNICAZIONE NUM. …” seguita dal numero relativo alla comunicazione per la quale si richiede assistenza;
– in caso di avviso telematico, l’indicazione “AVVISO NUM. …” seguita dal numero relativo all’avviso per il quale si richiede assistenza.
Per ciascuna comunicazione o avviso deve essere inviato un solo messaggio, al fine di consentire la più efficiente gestione delle risposte da fornire. Al messaggio dovranno essere allegati:
– il modulo standard appositamente predisposto per la tipologia di dichiarazione oggetto di controllo, compilato nelle parti di interesse;
– gli ulteriori documenti, ritenuti necessari per il riesame della posizione. 
 
Il richiedente (contribuente o intermediario) deve aver cura di sottoscrivere il predetto modulo. L’intermediario è, inoltre, tenuto a dichiarare che agisce per delega del contribuente.

Le richieste di assistenza pervenute sono esaminate da operatori specializzati che rispondono nel giro di pochi giorni, tramite posta elettronica certificata, comunicando l’accoglimento oppure il rigetto dell’istanza a seguito del riesame della posizione. Per i casi che presentano, però, una complessità tale da richiedere un più approfondito esame di merito, l’interessato sarà invitato a rivolgersi ai competenti uffici periferici.

Richiedere ed attivare il servizio di Posta elettronica certificata

Le caselle di PEC richieste dai cittadini sono state attivate in via sperimentale nel mese di settembre 2009 da ACI e INPS. La PEC rilasciata dall’ACI poteva essere richiesta telefonicamente (tramite il numero verde 800.999.030) oppure presso gli Uffici ACI. Per ottenere, invece, la PEC rilasciata da INPS era necessario effettuare una registrazione sul sito INPS e presentarsi ad un ufficio INPS.

A partire dal 26 aprile 2010 , invece, le caselle di posta elettronica sono state attivate da Poste Italiane, Telecom Italia e Postecom. L’Agenzia delle Entrate, dopo la fase di sperimentazione, ha, infatti, attivato a regime la nuova piattaforma del servizio PEC. In particolare, dal 26 aprile scorso, qualunque cittadino maggiorenne, può:

– richiedere gratuitamente la propria casella PEC, attraverso la procedura guidata disponibile sul sito www.postacertificata.gov.it;
– attivare la propria casella PEC presso uno degli Uffici abilitati all’attivazione;
– usufruire dei servizi offerti dalla piattaforma PEC.

Collegandosi al portale www.postacertificata.gov.it, il cittadino accede ad una procedura interattiva guidata che consente di inserire la richiesta in modo semplice e veloce. Al termine della procedura, al cittadino verrà presentato l’elenco degli Uffici pubblici abilitati all’attivazione del servizio PEC, nonché l’indirizzo di casella PEC.

Per attivare il servizio PEC è prevista una identificazione del cittadino richiedente. Infatti, il cittadino deve recarsi presso uno degli Uffici abilitati, munito di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale. L’ufficio abilitato effettua il controllo della correttezza dei dati identificativi del cittadino collegandosi al sito e, nel caso di esito positivo, consegna il Modulo di adesione per la sottoscrizione.

Posta Certificata per tutti: l’estensione della PEC ai cittadini

Considerata la funzionalità del servizio PEC con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 119 del 6 Maggio 2009, tale servizio è stato esteso anche ai cittadini.

Per i cittadini si tratta di un “diritto” e non di un obbligo. In sostanza, il cittadino può attivare una casella PEC e dialogare direttamente e gratuitamente con la Pubblica Amministrazione. Tale servizio offre notevoli vantaggi in termini sia di tempo, che di costo. In particolare, i cittadini possono comunicare con gli Uffici della PA direttamente via e-mail:

– senza dover produrre copie cartacee;
– senza doversi presentare agli Uffici;
– senza sostenere i costi di invio di raccomandata A/R;
– senza il pericolo che le pratiche vadano perse.

Le credenziali del servizio PEC del cittadino valgono come strumento di identificazione in rete. Il cittadino che aderisce al servizio PEC potrà, infatti, inoltrare istanze e dichiarazioni alla PA che, così, avrà certezza dell’identità dello stesso.