Prescrizione Buoni Fruttiferi Postali: ecco le pronunce da ricordare

Le controversie tra Poste Italiane e i risparmiatori continuano a tenere banco e tra le questioni che più volte giudici e arbitri hanno affrontato, vi sono quelle inerenti la prescrizione dei Buoni Fruttiferi Postali. Sono sempre più numerose le pronunce che rendono inefficace la prescrizione a causa di una non corretta informazione e in particolare si sottolinea che è Poste Italiane a dover dimostrare di aver consegnato il FIA (Foglio Informativo Analitico).

La prescrizione dei Buoni Fruttiferi Postali

La prescrizione dei Buoni Fruttiferi Postali matura dopo 10 anni dal momento in cui cessa di produrre interessi. In passato tali indicazioni erano tutte presenti sul titolo cartaceo, ma nel tempo sono cambiati i Buoni e insieme al titolo deve essere consegnato il F.I.A. cioè il Foglio Informativo Analitico. Non sono però mancati casi in cui tale obbligo non è stato ottemperato e di conseguenza sono sorti conflitti tra Poste Italiane e i risparmiatori. Tra le pronunce che negli ultimi anni hanno segnato importanti traguardi vi è la decisione n. 11045/2020 del Collegio di Roma dell’ABF (Arbitro Bancario Finanziario). Tale pronuncia, che a breve vedremo nel dettaglio, è alla base di una ulteriore decisione del Collegio 6903/21 che è praticamente recentissima.

Per una disamina sulla prescrizione dei Buoni Fruttiferi Postali, leggi l’articolo: Prescrizione dei Buoni Fruttiferi Postali: quando si verifica

Decisione 11045/2020 del Collegio di Roma dell’ABF

Nel caso in oggetto la ricorrente aveva sottoscritto 2 BPF del valore di 500 euro il 13-11-2006 e si era presentata per la riscossione nel 2019. I Buoni avevano però una scadenza a 18 mesi e di conseguenza Poste Italiane ha rifiutato il rimborso ritenendo i diritti prescritti. La ricorrente afferma di non aver ricevuto il Foglio Informativo Analitico. Non solo, la ricorrente afferma che un paio di anni prima si era recata presso un ufficio di Poste Italiane per chiedere su tali buoni quali interessi avessero maturato e lì aveva ricevuto l’informazione richiesta (800 euro ciascuno) senza che nessuno avesse eccepito la scadenza dei BPF stessi o la prossimità della prescrizione.

Nella decisione  11045/2020, al punto 8, l’ABF sottolinea che in realtà nella sua difesa Poste Italiane si limita ad affermare che appare improbabile che non siano stati consegnati i documenti, ma non prova in alcun modo, neanche tramite presunzioni, l’avvenuta consegna. Mentre appare probabile, secondo l’ABF, la mancata conoscenza delle regole base del Buono stesso da parte della ricorrente, a provare ciò è il fatto che questa, nonostante i buoni avessero cessato di produrre interessi dopo 18 mesi, abbia atteso 12 anni per chiederne la riscossione. Pertanto si ritiene “accertata la condotta illecita dell’intermediario, relativa all’omissione di informazioni essenziali ai fini del corretto svolgimento del rapporto con il risparmiatore”.

Il punto 9 sottolinea come la tesi precedentemente esposta sia confermata dal fatto che la ricorrente al termine dei 10 anni si sia recata presso un ufficio di Poste Italiane a chiedere informazioni sul Buono Fruttifero Postale e che nulla abbia chiesto circa la prescrizione.

Come si valuta il risarcimento del danno

La pronuncia è importante anche perché determina il criterio da utilizzare per valutare il risarcimento del danno che la ricorrente deve ottenere. In particolare il giudice afferma che, si è nell’ambito del risarcimento del danno extracontrattuale, ma non si può sapere quando la ricorrente avrebbe riscosso il Buono se avesse saputo della sua scadenza e quindi gli interessi che avrebbe percepito, di conseguenza il risarcimento deve essere limitato alla “perdita del capitale che egli aveva investito mediante la sottoscrizione dei suddetti titoli” .

Decisione 6903 /2021: prescrizione dei Buoni Fruttiferi Postali e serie Q/P

La decisione del Collegio di Roma dell’ABF n° 6903 del 2021 richiama appunto la precedente decisione e afferma che il rifiuto di rimborso rappresenta per il sottoscrittore un danno ingiusto. Sottolinea che il danno deriva da responsabilità extracontrattuale la cui prescrizione è in 5 anni che iniziano però a decorrere dal momento in cui ci si accorge del danno stesso e quindi nel momento in cui si vuole riscuotere il buono e si ottiene un rifiuto. Anche in questo caso si sottolinea che il danno si limita a quanto versato e non al rendimento del buono perché è impossibile determinare quando il titolare avrebbe richiesto la riscossione se fosse stato a conoscenza della prescrizione e quindi gli interessi che sarebbero maturati.

Buoni serie Q/P

Questa pronuncia è importante anche perché pone l’accento su un’altra questione molto dibattuta, infatti il ricorrente oltre a sollevare la questione inerente i buoni non liquidati in quanto caduti in prescrizione, propone ricorso anche per ulteriori titoli 9 buoni fruttiferi postali (BFP) della serie Q/P, emessi tra il 3 e l’11 agosto 1988 e rileva che avrebbe ottenuto dall’intermediario dei rendimenti inferiori a quelli attesi limitatamente al periodo successivo rispetto al 20° anno.

Il Collegio afferma che effettivamente sui BPF della serie Q/P era giustamente stampigliata la tabella di rimborso con gli interessi previsti per quella tipologia di investimento, ma non sono correttamente indicati gli interessi che sarebbero maturati dal 21° al 30° anno e di conseguenza il risparmiatore ha fatto affidamento su quelli riportati sul buono “si deve pertanto ritenere legittimo l’affidamento riposto dal cliente circa l’applicabilità dei criteri di rimborso previsti sul titolo, per la parte in cui non siano diversamente disciplinati dalla stampigliatura apposta in sede di emissione”.

Si evince da queste due pronunce che il Collegio dell’ABF (Arbitro bancario Finanziario) sposa in pieno le richieste di tutela da parte dei risparmiatori, creando degli importanti precedenti che non possono essere trascurati dai tribunali che che in questi anni stanno affrontando le questioni inerenti le sorti dei Buoni Fruttiferi Postali.

Se vuoi saperne di più sulle pronunce relative alla serie Q/P dei Buoni Fruttiferi Postali, leggi gli articoli:

Buoni Fruttiferi Postali: perché ci sono controversie sulla serie Q/P

Tassazione Buoni Fruttiferi Postali: la decisione del tribunale di Bergamo

 

 

 

Prescrizione dei buoni fruttiferi postali: quando si verifica?

Hai dei buoni fruttiferi postali ritrovati nel cassetto del nonno? Controlla bene la data, infatti potrebbero essere prescritti o essere vicini alla data di prescrizione dei buoni fruttiferi postali.

Attenzione: scadenza e prescrizione dei buoni fruttiferi postali, non sono la stessa cosa

I buoni fruttiferi postali sono dei prodotti che hanno sempre riscosso molto successo tra gli italiani al punto da essere uno dei titoli in cui frequentemente si investono i risparmi. Il successo è dovuto anche al fatto che è sempre stato molto facile acquistarli, basta recarsi presso un ufficio postale, ciò che molti però trascurano, soprattutto le persone anziane, è che questi purtroppo sono soggetti a prescrizione e di conseguenza trascorso un certo lasso di tempo, non possono più essere rimborsati. La prima cosa da fare è distinguere tra scadenza e prescrizione dei buoni fruttiferi postali.

La scadenza fa riferimento al momento in cui il buono non produce più interessi. Da questo momento iniziano però a decorrere anche i termini per la prescrizione e questi sono stabiliti in 10 anni. Trascorso ulteriormente tale lasso di tempo, purtroppo non possono più essere riscosse le somme, neanche il capitale inizialmente versato.

Quando scadono i buoni fruttiferi postali?

A questa domanda non c’è una risposta univoca, infatti dipende dal titolo stesso, in passato i buoni producevano frutti per 20 anni al tasso indicato dal buono stesso, fino al 21° anno producevano interessi legali e solo in seguito iniziava a decorrere il termine per la prescrizione, Oggi i buoni disponibili sono di diversa natura, ad esempio acquistando i buoni fruttiferi postali per minori, la scadenza matura al compimento del 18° anno dell’intestatario e quindi può trattarsi anche di una scadenza a breve. Ad esempio se i genitori acquistano il buono quando il minore ha 16 anni, il buono avrà scadenza dopo due anni e da questo momento iniziano a decorrere i termini per la prescrizione.

Se vuoi conoscere le caratteristiche dei buoni fruttiferi per minori, leggi la guida: Buoni fruttiferi postali per minori: sono convenienti?

I buoni ordinari emessi fino al 2000, invece hanno una scadenza trentennale. Chi ha invece sottoscritto un buono con scadenza a 3 anni deve sapere che la data di scadenza è appunto di 3 anni e da quel momento iniziano a decorrere i termini per la prescrizione.

La prescrizione dei buoni fruttiferi postali

Appare evidente quindi che per scoprire se il proprio buono fruttifero postale sta per prescriversi è necessario conoscerne la scadenza e  calcolare i 10 anni. Una volta che il buono avrà maturato la prescrizione, non solo saranno persi gli interessi maturati che per i prodotti acquistati dopo il 2000 possono essere considerati anche abbastanza irrisori, ma soprattutto si perde il capitale, cioè quanto versato dall’investitore.

Il consiglio è quello di riscuotere i buoni fruttiferi postali alla scadenza, anche perché successivamente a tale data comunque non maturano gli interessi e di conseguenza è inutile tenerli fermi con il rischio che a causa dell’inflazione, quindi dell’aumento del costo della vita, perdano anche potere di acquisto, ma è bene riscuoterli e magari investirli nuovamente. Può però capitare che una persona dimentichi un buono in un cassetto, oppure che persone anziane sottovalutino gli effetti della prescrizione e li lascino in un cassetto convinti di poterli riscuotere in futuro, in questi casi frequentemente è impossibile recuperare le somme.

Dove finiscono i soldi dei buoni fruttiferi postali prescritti?

Giustamente i consumatori possono chiedersi che fine facciano i soldi dei buoni ormai prescritti. Gli stessi non sono “persi”, infatti presso il Ministero dell’Economia è istituito un fondo specifico in cui sono devoluti i Bfp ormai non riscuotibili.

Si può evitare la prescrizione dei buoni Fruttiferi Postali?

La risposta in questo caso è positiva, infatti per i buoni dematerializzati questo rischio non vi è. Si tratta di buoni non cartacei che hanno come appoggio un conto corrente postale o un libretto di risparmio postale, è come se una porzione dei risparmi detenuti su tali prodotti venisse staccata e investita in buoni. In questo caso alla scadenza Poste Italiane liquida i buoni direttamente nel conto corrente o nel libretto e di conseguenza il titolare non deve compiere alcuna operazione.

Si possono recuperare i buoni fruttiferi postali prescritti?

In alcuni limitati casi è possibile recuperare i buoni fruttiferi caduti in prescrizione, vediamo cosa si può fare.

Il primo caso da tenere in considerazione è quello in cui il buono è oggetto di furto oppure si perde, in questo caso alla scadenza e al maturare della prescrizione vi era l’impossibilità per il titolare di riscuotere il buono. Naturalmente il titolare deve dimostrare ciò, cioè deve dimostrare di essere stato impossibilitato alla riscossione per causa di forza maggiore.

Il secondo caso si verifica se il titolare del buono era nell’impossibilità di verificare la scadenza del buono. Può capitare che sul retro del buono ci siano solo indicazioni inerenti la data della sua emissione, ma non quella di scadenza. Al verificarsi di ciò, se l’acquirente non ha avuto neanche la consegna del foglio informativo, questo potrebbe giustamente obiettare di non essere venuto a conoscenza della data di scadenza del buono. Al verificarsi di ciò si può ottenere il rimborso del buono fruttifero caduto in prescrizione.

Nel caso concreto il Tribunale di Termini Imerese il 20 maggio del 2020 ha condannato Poste Italiane al rimborso di un buono ormai caduto in prescrizione in quanto sul titolo non vi erano timbri o altre diciture/indicazioni che facessero capire in modo chiaro la scadenza del titolo stesso. Inoltre non era stato consegnato all’investitore un foglio informativo, ma solo una scheda generica in cui si invitava il cliente a controllare la scadenza. In questo caso applicando l’articolo 2935 del codice civile che stabilisce che la prescrizione inizia a decorrere nel momento in cui il diritto può essere fatto valere, e quindi nel momento della scadenza, che però non era indicata, ha condannato Poste Italiane al rimborso applicando i principi di buona fede e trasparenza che sono alla base di ogni contratto.

Indicazioni scritte a penna sul buono

Un altro caso che si è verificato di frequente è quello in cui gli addetti di Poste Italiane sono stati autorizzati ad utilizzare vecchi buoni fruttiferi postali, correggendo a penna le indicazioni inerenti tassi di interesse e scadenze. In questi casi essendosi generata confusione, è capitato che alcuni investitori abbiano visto decadere la prescrizione.

Una postilla deve essere dedicata ai buoni fruttiferi postali scaduti durante il periodo di emergenza Covid, infatti ai sensi dell’art.
34 comma 3 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, i buoni fruttiferi postali prescritti nel periodo di emergenza Covid sono esigibili entro due mesi dalla scadenza del periodo di emergenza.