Credito di imposta sull’aumento del gas e su altre spese: quali sono?

Quali crediti di imposta spettano sull’aumentato prezzo del gas naturale e su altri beni, come ad esempio per l’utilizzo dell’energia elettrica o per i beni strumentali immateriali e la formazione 4.0? Il credito di imposta maturato su tutti questi beni, come si può utilizzare? Ecco, dunque, quali sono i bonus spettanti sull’acquisto di questi beni e fonti energetiche anche alla luce degli aumenti di aliquota dei crediti di imposta.

Credito di imposta sugli aumenti dei prezzi del gas, aliquota del 25%

Sull’aumento del prezzo del gas naturale a danno delle imprese, il governo ha stabilito un contributo straordinario pari al 25%. Si tratta di una revisione al rialzo rispetto alle precedenti aliquote che introducevano un credito di imposta originariamente del 15% e, poi, del 20%. Le modalità di fruizione del bonus sono contenute nei decreti legge:

  • numero 4/2022 (decreto legge “Sostegni ter”);
  • 17/2022 (decreto “Energia”);
  • decreto 21 del 2022 (“Ucraina”);
  • 50/2022 (provvedimento “Aiuti”).

Quali imprese possono ottenere il contributo straordinario pari al 25% sull’incremento del prezzo del gas?

Il credito di imposta straordinario sul prezzo del gas per le imprese consiste nel fruire di un bonus del 25% sull’aumentato costo del gas. Per il primo trimestre del 2022 (gennaio, febbraio e marzo), il contributo è pari al 10% dei costi sostenuti per comprare il gas naturale. Riguardo ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022 (secondo trimestre), il contributo aumenta al 25% (in precedenza era stato stabilito al 20%). Per fruire del bonus è necessario che l’azienda sia a forte uso di gas naturale. Si tratta delle imprese gasivore, ma i contributi andranno anche alle aziende che fanno un uso ridotto di gas naturale. La qualificazione delle aziende per ottenere il bonus straordinario è contenuta nell’Allegato 1 al decreto legge 541 del 2021. Oltre ai settori, il decreto stabilisce anche la quantità consumata di gas naturale corrispondente a non meno del 25% del tetto stabilito nel comma 1 dell’articolo 3 del decreto del ministero per la Transizione ecologica 541 del 2021.

Come fruire del contributo di imposta del 25% per l’incremento del prezzo del gas naturale?

Per fruire del contributo del 25% è occorrente che le imprese a forte uso di gas naturale abbiano pagato un costo superiore per il prodotto. La determinazione dell’incremento di costo del gas si basa sul prezzo medio pagato nel primo trimestre del 2022 rispetto al costo medio sostenuto nell’ultimo trimestre (mesi di ottobre, novembre e dicembre) del 2021. Per fruire del contributo, le imprese devono aver speso più del 30% confrontando i due trimestri rispetto al prezzo applicato nell’ultimo trimestre del 2019. Il contributo spettante per i mesi di aprile, maggio e giugno 2022 (secondo trimestre) si determina invece mediante il rapporto tra i prezzi medi sostenuti nei primi tre mesi del 2022 rispetto ai prezzi medi del primo trimestre del 2019. Dal rapporto ne deve derivare un incremento di prezzo di almeno il + 30%. Si tratta, dunque, dell’incremento di costi del 2022 rispetto a quelli applicati nel 2019.

Utilizzo in compensazione del bonus per l’aumento del prezzo del gas delle imprese gasivore

L’utilizzo del bonus derivante dall’aumentato prezzo del gas naturale delle imprese gasivore avviene mediante il modello F 24. Il modello deve essere presentato in via esclusiva utilizzando i servizi on line del portale dell’Agenzia delle entrate. Il relativo codice tributo da utilizzare è il numero 6962, descritto come “credito di imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale” per i mesi di aprile, maggio e giugno del 2022. Il relativo decreto di riferimento è il numero 17 del 1° marzo 2022, in particolare l’articolo 5. Nella compilazione del modello F 24, inoltre, il codice tributo si ritrova nella sezione “Erario” della colonna “Importi a credito compensati”. Ovvero, se il contribuente deve riversare l’agevolazione, il codice tributo si ritrova nella colonna “Importi a debito versati”. Nel campo dell’anno di riferimento (AAAA) deve essere inserito l’anno nel quale la spesa è stata sostenuta.

Bonus gas naturare imprese non gasivore: quale bonus spetta?

Per le imprese che utilizzano gas naturale in quantità ridotte rispetto alle aziende definite “gasivore”, il governo ha previsto il credito di imposta, sempre 25%, nel caso in cui il prezzo ha subito aumenti significativi. La determinazione dell’incremento di prezzo si ottiene dal rapporto del primo trimestre del 2022 (gennaio, febbraio e marzo) rispetto alla media del primo trimestre del 2019. Il risultato deve dare un costo aumentato di oltre il 30% per ottenere il credito di imposta.

Come utilizzare il credito di imposta sul maggior prezzo sostenuto per il gas naturale?

Il credito di imposta derivante dal maggior costo sostenuto dalle imprese non gasivore sul gas naturale non concorre a formare il reddito dell’impresa. Pertanto, il contributo ottenuto non forma la base imponibile ai fini dell’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e nemmeno ai fini della deducibilità degli interessi passivi e della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi differenti dagli interessi passivi. Lo precisano gli articoli 61 e 109 (al comma 5) del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Inoltre, il bonus è cumulabile con altri contributi riferiti anche agli stessi costi. Ma dal cumulo non deve derivarne un cumulo che ecceda lo stesso costo sostenuto.

Credito di imposta sul prezzo del gas naturale: come si può cedere?

La cessione del credito di imposta del contributo spettante per il prezzo più alto pagato sul gas naturale spetta alle:

  • imprese gasivore, sia per il bonus del primo che del secondo trimestre del 2022;
  • aziende non gasivore, relativamente al secondo trimestre del 2022.

Fino a quando si può cedere il credito di imposta sul prezzo del gas?

Il credito di imposta può essere utilizzato fino al 31 dicembre 2022: entro tale data il bonus si può cedere, ma solo per l’intero importo. La cessione può avvenire verso altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Chi riceve il credito di imposta non ha, però, ulteriore facoltà di procedere con una nuova vendita dello stesso, a meno che non si tratti di (due ulteriori cessioni):

  • banche ed altri intermediari finanziari iscritti all’albo dell’articolo 106 del Testo unico bancario;
  • società facenti parte di un gruppo bancario, iscritte all’albo sulla base del medesimo Testo unico;
  • compagnie di assicurazioni.

Credito di imposta su aumentato prezzo del gas: si può cedere solo parzialmente?

Il legislatore ha stabilito che i crediti di imposta derivanti dall’aumentato prezzo del gas sono cedibili sono per intero. Il che implica, necessariamente, che non può utilizzarsi il bonus in parte per compensazione tramite il modello F 24 e in parte cedendolo. Le eventuali cessioni concluse violando questa disposizione sono da considerarsi nulli.

Aumento del credito di imposta per le imprese che utilizzano energia elettrica

Il decreto legge “Aiuti” ha aumentato l’aliquota anche di altri crediti di imposta. Infatti, per le imprese non energivore, a parziale compensazione dell’aumento dei prezzi dell’energia elettrica usata nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, l’aliquota è passata dal 12% al 15%.

Per quali altri crediti sono state aumentate le aliquote del bonus?

Sono altresì aumentate le aliquote del credito di imposta spettante per:

  • gli investimenti nei beni strumentali immateriali 4.0 (aliquota dal 20 al 50%) per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. L’aliquota maggiorata si applica anche per i beni immateriali prenotati entro la fine del 2022 per consegne fino al 30 giugno 2023 purché sia stato versato un acconto di almeno il 20%;
  • per le spese sostenute per la formazione 4.0 dalle piccole imprese l’aliquota di credito di imposta passa dal 50% al 70%. Se sostenute da medie imprese il bonus spettante sale dal 40% al 50%;
  • sul credito di imposta per le spese sostenute per potenziare l’offerta cinematografica, per gli anni 2022 e 2023 il bonus spettante è aumentato dal 20% al 40%.

Gas, contributi sull’aumento del prezzo del 25% e Iva al 5%: le ultime novità

L’Agenzia delle entrate è intervenuta nella giornata di ieri, 16 giugno 2022, con una circolare per fornire ulteriori chiarimenti ai decreti legge “Sostegni ter”, “Energia”, “Ucraina” e “Aiuti”, in merito all’aliquota dell’Iva applicata sul gas naturale utilizzato per autotrazione e ai contributi del 25% per compensare i maggiori oneri di approvvigionamento delle imprese. L’aliquota Iva scende dunque dal 22% al 5%, ma solo temporaneamente. Infatti, questa percentuale rimarrà in vigore fino all’8 luglio prossimo e a decorrere dallo scorso 3 maggio. L’aliquota agevolata sul gas metano si applica anche all’acquisto di gas metano per gli utilizzi civili e industriali.

Contributi sull’aumentato costo del gas, percentuale del 25%

Il governo ha fissato il contributo straordinario al 25% sull’aumentato prezzo di acquisto del gas per le imprese. Si tratta di un adeguamento al rialzo rispetto alle precedenti percentuali che prevedevano un bonus dapprima del 15% e, successivamente, del 20%. Le modalità di erogazione del corrispondente credito di imposta sono contenute nei decreti legge:

  • 4 del 2022 (decreto legge “Sostegni ter”);
  • 17 del 2022 (decreto “Energia”);
  • dl 21/2022 (decreto “Ucraina”);
  • 50 del 2022 (decreto “Aiuti”).

Quali imprese sono ammesse al contributo straordinario del 25% sull’aumentato prezzo del gas?

Il bonus straordinario sul gas per le imprese consiste nell’ottenimento di un credito di imposta nella misura del 25% dell’aumentato prezzo del gas. Per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 (primo trimestre dell’anno), il credito di imposta è fissato nella percentuale del 10% dei costi sostenuti per l’acquisto del gas naturale. Sul secondo trimestre del 2022 (mesi di aprile, maggio e giugno), il credito di imposta sale al 25% (dal 20% stabilito in precedenza). Per ottenere il credito di imposta è occorrente che l’impresa sia a forte utilizzo di gas naturale (cosiddette imprese “gasivore”). La qualificazione delle imprese ammesse al contributo straordinario è operata dall’Allegato 1 al decreto legge numero 541 del 2021. Oltre ai settori, il provvedimento fissa il consumo di quantità di gas naturale pari ad almeno il 25% di quanto fissato al comma 1 dell’articolo 3 del decreto del ministero per la Transizione ecologica numero 541 del 2021.

Come ottenere il credito di imposta del 25% per l’aumentato costo del gas naturale?

Per fruire del credito di imposta del 25% è necessario che le imprese a forte utilizzo di gas naturale abbiano subito un aumento del relativo costo. Il calcolo dell’aumento del prezzo del gas deve essere riferito al costo sostenuto nei mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2022 rispetto alla media di costo sostenuto nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2021 (ultimo trimestre dell’anno scorso). Per ottenere il bonus, dal confronto tra i trimestri, le imprese devono aver sostenuto un prezzo maggiore del 30% riferito all’ultimo trimestre dell’anno 2019. Il bonus del secondo trimestre del 2022 (aprile, maggio e giugno) si calcola invece dal rapporto tra i costi medi sostenuti nel primo trimestre del 2022 rispetto al prezzo medio dei mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2019. Il rapporto deve segnare almeno il + 30% del trimestre di riferimento del 2022 rispetto a quello del 2019.

Credito di imposta sull’acquisto di gas naturale per le imprese che non non fanno largo utilizzo: quale bonus spetta?

Per le aziende che utilizzano gas in quantità non eccessive come le imprese “gasivore”, è previsto lo stesso bonus del 25% se hanno dovuto subire un incremento del costo del gas naturale. Il calcolo dell’aumento del costo deve essere fatto per i primi tre mesi del 2022 (gennaio, febbraio e marzo) come media rispetto alla media dei primi tre mesi del 2019. Tale rapporto deve essere superiore al 30%.

Come utilizzare il credito di imposta sul maggior prezzo sostenuto per il gas naturale?

Le imprese possono utilizzare il credito di imposta maturato sul maggior costo sostenuto per il gas naturale in compensazione, secondo quanto prevede il decreto legislativo numero 241 del 1997, all’articolo 17. Il credito di imposta è utilizzabile a decorrere dal giorno di maturazione, previa verifica dei requisiti richiesti per ottenere il bonus. Quanto le imprese maturano come bonus può essere anche ceduto ma solo per l’intero ammontare del credito di imposta. La cessione può avvenire anche a soggetti differenti dalle banche e altri istituti finanziari qualificati. Per la cessione del credito di imposta è occorrente il visto di conformità. Inoltre, la fruizione del credito di imposta non concorre alla base imponibile del reddito di impresa. Infine, il bonus non concorre all’imponibile ai fini Irap e si può cumulare con altre agevolazioni spettanti purché non si superi il tetto massimo del prezzo pagato.

Iva al 5% sul gas naturale, fino a quando e per chi?

L’abbattimento dell’aliquota Iva al 5% (dal 22%) è in vigore dal 3 maggio scorso fino al giorno 8 luglio 2022. Tale percentuale è applicata sia sul gas naturale utilizzato per l’autotrazione che per le forniture di gas per utilizzi industriali e civili. L’intervento dell’Agenzia delle entrate del 16 giugno 2022 (circolare numero 20/E) chiarisce che la percentuale agevolata sul gas, se precedente alla consegna del prodotto, deve riferirsi al giorno di emissione della fattura. In alternativa, il contribuente deve considerare la data di pagamento del corrispettivo. Per la cessione con contratto di somministrazione del gas, se precedente, si deve far riferimento alla data di pagamento del prezzo o di emissione della fattura. Lo stabilisce la lettera a) del comma 2, e il comma 4, dell’articolo 6 del decreto legislativo già citato. L’Agenzia delle entrate si rifà dunque al comma 1. dell’articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972. Per gli utilizzi industriali e civili, l’aliquota Iva ridotta al 5% si applica sia per il regime ridotto al 10% che per quello ordinario del 22%.

 

Caro prezzi, in arrivo nuovo decreto per benzina, gas ed elettricità

È in arrivo un nuovo decreto legge per il caro prezzi della benzina e dei costi relativi alle bollette di energia elettrica e gas. Tra venerdì 22 aprile e la prossima settimana, il provvedimento dovrebbe arrivare nel Consiglio dei ministri. Sono quattro, in particolare, gli interventi attesi. Si va dal doppio intervento per il caro prezzi nelle opere pubbliche, allo sconto sulle accise della benzina (proroga), dall’ipotesi di rafforzare il credito di imposta per le imprese energivore e gasivore alla proroga del superbonus 110% per le villette.

Caro benzina, in arrivo la nuova proroga degli sconti sulle accise fino a tutto giugno 2022

Il nuovo provvedimento del governo dovrebbe adottare la proroga per gli sconti sulle accise della benzina fino a tutto giugno 2022. Nel contrasto al caro carburanti, si dovrebbe procedere con il prolungamento del taglio sui prezzi di 25 centesimi a litro, pari a 30,5 centesimi comprendendo l’Iva. L’attuale scadenza degli sconti per diesel e benzina è fissato al 2 maggio 2022.

Sconti gas ed energie elettriche per le imprese energivore: ipotesi di maggiore credito di imposta

Nel provvedimento del governo dovrebbe arrivare anche il rafforzamento del bonus che genera il credito di imposta per le imprese energivore e gasivore rientranti nel decreto legge numero 21 del 2022. Il decreto aveva già innalzato l’aliquota del credito di imposta di cinque punti percentuali. Dal 20% al 25% per i costi sostenuti per l’energia elettrica e dal 15% al 20% per le spese del gas. In merito ai bonus attesi dalle imprese, il governo starebbe lavorando a replicare le misure per il caro costi del precedente decreto.

Superbonus 110%, in arrivo il prolungamento della misura per le villette

In attesa di novità anche gli interventi rientranti nel superbonus 110% per le villette. Il governo potrebbe far rientrare nel provvedimento allo studio anche il prolungamento di tre mesi del bonus edilizio. Attualmente, per le villette la misura prevede la scadenza fissata al 30 giugno 2022. Con le novità in arrivo, i lavori rientranti nel superbonus 110% per la messa in sicurezza e la riqualificazione energetica potrebbero avere scadenza al 30 settembre prossimo. Rimane invariato il tetto del 30% di stato di avanzamento dei lavori da realizzare entro la nuova data.

Due misure in arrivo per il caro prezzi nelle opere pubbliche

Per le imprese impegnate nelle opere pubbliche dovrebbe arrivare il provvedimento per contrastare il caro prezzi. Il governo sarebbe intenzionato a intervenire con due tipologie di interventi. Il primo è quello della compensazione dei costi extra registrati dalle imprese per gli appalti già aggiudicati. Si tratterebbe di riconoscere una percentuale sui costi aggiuntivi. Il secondo intervento contemplerebbe una sorta di “cuscinetto” per ammortizzare l’aumento dei costi sui prezziari da utilizzare per i nuovi appalti.

 

Caro bollette, arriva la riduzione tariffe Arera da aprile

Dopo 18 mesi di aumenti costanti ed elevati, l’ARERA annuncia il taglio dei costi dell’energia grazie alla riduzione tariffe. Sicuramente una buona notizia per tutti i consumatori.

Riduzione tariffe Arera per il gas

L’ARERA è l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e ha annunciato oggi la riduzione, per la prima volta dopo 18 mesi, del costo dell’energia per luce e gas. La riduzione del prezzo del gas non è dovuta a una riduzione del costo della materia prima, ma a un intervento diretto dell’Arera volto a modificare la tariffa che permette la compensazione dei costi di commercializzazione del gas applicata alla fascia che ha consumi inferiori a 5.000 metri cubi all’anno. I vantaggi di questa riduzione si cumulano a quelli derivanti dalla riduzione dell’Iva sul gas che ora è al 5%. Quindi si tratta di un intervento mirato tra Governo ed Arera. La riduzione sarà di -1,3% per le nuove quotazioni del gas, -8,8% per una riduzione straordinaria della componente UG2 e un piccolo incremento, +0,1%, dei costi di trasporto.

Riduzione tariffe Arera per l’energia elettrica

Ben diversa è invece la situazione per quanto riguarda la riduzione del prezzo delle energia elettrica, in questo caso, la riduzione delle tariffe applicate da Arera è dovuta a un calo del costo della materia prima. La riduzione sarà del 10,2%, di certo si potrà avere un risparmio notevole e si vedrà già dalla prossima bolletta. Infatti, con una riduzione del costo dell’energia, a pioggia ci sarà anche la riduzione degli oneri di sistema e dell’Iva che si calcolano sul prezzo base.

Deve essere sottolineato che, nonostante la discesa dei prezzi, resta ancora alta la differenza tra quanto pagheremo nel prossimo trimestre e quanto si pagava nello stesso periodo del 2021, ma sicuramente si tratta di una buona notizia che darà sollievo a molti italiani che fanno fatica a restare in regola con i pagamenti. La speranza è che alla successiva revisione del terzo trimestre ci sia un’ulteriore discesa del prezzo.

Ricordiamo che in via eccezionale è possibile accedere al pagamento rateizzato, maggiori informazioni all’articolo: Bolletta energetica: dal 2022 parte la rateizzazione in 10 rate

Ricordiamo che è stato potenziato anche il Bonus Sociale che ora verrà riconosciuto alle famiglie con ISEE non superiore a 12.000 euro che sale fino a 20.000 euro per le famiglie con più di 3 figli. In passato era 8.265 euro.