Quali e quanti sono i gradi di giudizio per un ricorso tributario

Quando il rapporto tra il Fisco ed il contribuente si incrina, spesso prima si viene a generare un contenzioso. E poi questo si risolve solo dinanzi ad un giudice. Precisamente, ricorrendo ad un giudice tributario che sarà chiamato a dirimere la lite. Ed allora, nell’ambito del contenzioso e delle controversie con il Fisco, vediamo quali sono e quanti sono i gradi di giudizio di merito per un ricorso tributario. E quali sono pure le procedure incluse quelle telematiche che non sono obbligatorie, ma alternative al fine di accelerare in ogni caso i tempi della giustizia.

Ecco quali e quanti sono i gradi di giudizio di merito per un ricorso tributario

Nel dettaglio, in Italia i gradi di giudizio di merito per le liti tributarie sono due. Ovverosia, il primo grado dinanzi alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio. E l’appello che, invece, si tiene dinanzi alla Commissione tributaria regionale in accordo con quanto si legge sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, uscendo dai due gradi di giudizio di merito che sono previsti dall’ordinamento per il ricorso tributario, per le sentenze della Commissione tributaria regionale è possibile poi ricorrere alla Cassazione. In più, si può direttamente passare al ricorso alla Cassazione pure dopo la sentenza della Commissione tributaria provinciale. Ma in questo caso è richiesto l’accordo delle parti.

Attraverso i canali Entratel e Fisconline, inoltre, sui ricorsi tributari le parti in causa possono accedere pure ad una apposita procedura telematica che permette di acquisire informazioni non solo sulla composizione del collegio giudicante, ma anche sulla data fissata per le udienze e su quello che è lo stato di lavorazione del ricorso che è stato presentato.

Quali sono i vantaggi relativi all’adesione al Processo tributario telematico (PTT)

Come sopra accennato, per accelerare i tempi della giustizia, le parti possono aderire al Processo tributario telematico (PTT). Si tratta, nello specifico, di una modalità non obbligatoria ma alternativa rispetto alle modalità tradizionali cartacee. Sia per il deposito dei ricorsi e degli altri atti processuali presso le Commissioni tributarie.

Sia per accedere al fascicolo processuale informatico del processo. Nonché per consultare tutti gli atti e tutti i provvedimenti che sono stati emanati dal giudice sempre in accordo con quanto riporta l’Agenzia delle Entrate attraverso il proprio sito Internet.

Quali sono gli effetti giuridici dell’atto impugnato presentando un ricorso tributario

In linea generale la presentazione di un ricorso tributario non sospende gli effetti giuridici dell’atto che è stato impugnato. Pur tuttavia, il ricorrente può chiedere alla Commissione tributaria competente la sospensione presentando apposita istanza.

E questo quando il ricorrente ritiene che dall’atto possano derivare dei danni gravi e irreparabili. Nel caso in cui l’istanza viene accolta, la sospensione degli effetti giuridici dell’atto impugnato permane fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.

Pubblicate nuove norme per il processo tributario telematico

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto 28 novembre 2017 del direttore generale delle Finanze, è stato dato il via a nuove norme tecniche che regolano il deposito degli atti e dei documenti informatici relativi al processo tributario telematico.
Con la pubblicazione ufficiale, infatti, sono state aggiornate le specifiche tecniche per l’invio dei file rispetto a quelle stabilite per la fase iniziale della procedura.

Analizzando le modifiche avvenute, emerge che è stato sostituito il comma 3 dell’articolo 10, del decreto 4 agosto 2015: l’adeguamento, con cadenza almeno biennale, è previsto dall’articolo 14 dello stesso decreto, per rimanere al passo con l’evoluzione scientifica e tecnologica.

Ecco nel dettaglio le nuove regole tecniche in vigore da oggi:

  • la dimensione massima del singolo file è di 10 MB (la soglia precedente era di 5 MB). Se il documento è superiore a tale limite occorre suddividerlo in più file
  • il numero massimo di documenti informatici che possono essere tramessi con ogni singolo invio è pari a 50
  • la dimensione massima di tutti i documenti trasmessi per ogni deposito telematico è di 50 MB.

In ogni caso, è il sistema stesso a segnalare il superamento delle soglie consentite. Questo perché l’aggiornamento permette di depositare file di maggiori dimensioni e di superare anche i limiti previsti per gli invii tramite Posta elettronica certificata.

Vera MORETTI