Promotori finanziari in crescita nel 2011

Il 2011 ha fatto registrare un vero e proprio “boom” dei promotori finanziari. L’anno non è ancora finito ma i dati, aggiornati al 10 ottobre, parlano di 1.512 nuovi iscritti all’albo, il 20% in più rispetto al 2010.

Joe Capobianco, direttore generale dell’organismo per la tenuta dell’Albo dei promotori finanziari (Apf) spiega come la figura del promotore finanziario abbia per legge delle peculiarità rispetto agli altri professionisti del settore, dal momento che “è l’unico operatore dell’industria del risparmio legittimato alla promozione e al collocamento di prodotti finanziari e servizi di investimento nei confronti di clienti al dettaglio, in luogo diverso dalla sede e dalle dipendenze del soggetto abilitato (Sim, Sgr, banche) per cui opera e al quale, come precisato dal dato normativo, è vincolato da un rapporto di lavoro subordinato, da un rapporto di agenzia o di mandato sulla base di scelte contrattuali liberamente operate dalle parti“.

Dopo alcuni anni di crisi questa figura professionale sta rialzando la testa, nonostante sia stata sempre un punto di riferimento per i clienti e contribuendo a “stemperare gli effetti dell’emotività che rischiava di produrre danni ingenti sui patrimoni investiti“. Nonostante ciò, non è stato possibile impedire una flessione degli iscritti in un periodo di evidente sofferenza del mercato.

Era dal 2002 che l’andamento era negativo, anche se il maggiore decremento è stato registrato negli ultimi due anni, con il 70% delle cancellazioni costituito da promotori senza un mandato attivo.

Altro fenomeno di cui tenere conto è il consolidamento del settore e il progressivo invecchiamento della popolazione di iscritti all’Albo. Negli ultimi 10 anni, infatti, i giovani sotto i 30 anni sono scesi dal 14% al 2%, con conseguente aumento degli over 50 dal 21% al 39%.

Che il vento stia cambiando?

Vera Moretti

Irap & Agenti di Commercio: è tempo di chiarirsi le idee.

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 28/E del 28 maggio 2010 detta le istruzioni operative agli uffici per la gestione del contenzioso pendente alla luce delle ultime sentenze della Corte di Cassazione.

In particolare la circolare prende atto che per le “attività ausiliarie del commercio di cui all’articolo 2195, primo comma, n. 5 del codice civile” ed in particolare per gli agenti di commercio e promotori finanziari, in materia Irap bisogna tenere conto dell’orientamento della Corte di Cassazione che indaga, come per i lavoratori autonomi, sull’esistenza dell’autonoma organizzazione per lo svolgimento dell’attività.

La circolare dell’Agenzia quindi prende atto che per gli agenti di commercio e promotori finanziari la Corte di Cassazione distingue ai fini dell’applicazione dell’imposta, tra impresa nella quale l’elemento organizzativo sarebbe connaturato, e lavoro autonomo, rispetto al quale sarebbe necessario un accertamento caso per caso dell’esistenza di una autonoma organizzazione, e per l’attività di agente di commercio diventa essenziale prendere in esame l’organizzazione per poter stabilire la collocazione in una o nell’altra categoria di reddito.

L’indagine si sposta cioè dall’aspetto qualitativo a quello quantitativo, per un cui un agente o procacciatore o promotore finanziario che svolge la propria attività con un peso preponderante derivato dal suo lavoro personale, senza impiego di capitali e senza l’utilizzo di lavoro altrui può essere escluso dall’applicazione dell’Irap nel presupposto che si tratta di attività non autonomamente organizzata.

Questo principio quantitativo potrà essere applicato a tutte le attività ausiliarie di cui all’articolo 2195 del Codice Civile.

Dall’esame della giurisprudenza l’Agenzia prende atto che si è in presenza di autonoma organizzazione in presenza di: affidamento a terzi, in modo non occasionale, di incombenze tipiche dell’attività (indifferente è se i terzi sono dipendenti o lavoratori autonomi);  rilevanza di disponibilità di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per lo svolgimento dell’attività.

In mancanza di questi presupposti l’autonoma organizzazione è assente e quindi anche il presupposto per l’applicazione dell’Irap.