Dichiarazione Imu prorogata al 4 febbraio

A grande richiesta, la data del 30 novembre, come data ultima per presentare la dichiarazione Imu, è stata prorogata: ora c’è tempo fino al 4 febbraio per mettersi in regola con la tassa.
La decisione, comunicata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stata dettata soprattutto dalle modifiche apportate al provvedimento nel corso dell’iter parlamentare di conversione in legge.

La norma, infatti, ora prevede che la dichiarazione debba essere presentata entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che ha approvato il relativo modello, pubblicazione avvenuta lo scorso 5 novembre.

Questo rinvio si riferisce agli immobili per i quali l’obbligo di dichiarazione è sorto dal 1° gennaio 2012, ma i proprietari possono sempre usufruire dei termini “ordinari” è cioè possono assolvere l’obbligo non entro il 4 febbraio, ma nei 90 giorni a disposizione dalla data in cui si è divenuti proprietari della casa o da quando si sono verificate variazioni che vanno ad incidere sulla determinazione dell’imposta.

Questa proroga, comunque, non ha nulla a che vedere con il saldo Imu, la cui scadenza è fissata per il 17 dicembre.

Vera MORETTI

E’ arrivato il modello per la dichiarazione Imu

E’ stato finalmente approvato il modello da utilizzare per la dichiarazione Imu, unitamente alle relative istruzioni.
La Gazzetta Ufficiale, inoltre, ha reso noto che tale dichiarazione dovrà essere presentata per le variazioni avvenute nel 2012 entro 90 giorni dalla pubblicazione.

Facendo un po’ di conti, dunque, se questa regola venisse confermata, tramite l’approvazione definitiva del D.L. Regioni ed enti locali, la nuova scadenza per la presentazione della dichiarazione Imu sarebbe il 4 febbraio 2013, anziché il 30 novembre prossimo.

Vera MORETTI

Imu: ecco chi ne è esente

Come anticipato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la proroga per il pagamento dell’Imu è stata ufficializzata e, dall’1 ottobre, termine ormai scaduto, si passa al 30 novembre 2012.

Questa data è riferita agli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è iniziato dall’1 gennaio 2012 ma, per ora, è impossibile adempiere al pagamento della tassa perché mancano il modello ufficiale e le istruzioni per la compilazione della dichiarazione.

L’esenzione dall’Imu riguarda, invece, gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive nonché di religione o di culto. In pratica, si tratta di attività con modalità non commerciali.

In casi di immobile ad utilizzo misto, l’esenzione si applica solo alla frazione di unità immobiliare nella quale si svolge l’attività non commerciale, dove sia possibili identificarla, ad esempio attraverso l’individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività.
Se ciò non è possibile, dal 1° gennaio 2013 l’esenzione si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile, quale risulta da apposita dichiarazione.

Determinare quali attività siano esenti dal pagamento dell’Imu è compito del Ministero dell’Economia, che deve quindi individuare i requisiti richiesti ed attuare l’esenzione.
Il regolamento considera esenti dall’Imu le scuole paritarie, gli ospedali convenzionati e le strutture ricettive che ospitano persone per sistemazioni temporanee per bisogni speciali o soggetti svantaggiati, a condizione però che riscuotano “rette simboliche” o svolgano la loro attività “a titolo gratuito”.
Tali istituti dovranno adeguare i propri statuti ai nuovi requisiti entro il 31 dicembre 2012.

Vera MORETTI

Imu: la scadenza per la dichiarazione si avvicina

Ormai ci siamo: il 30 settembre, prorogato all’1 ottobre visto che il 30 è domenica, scade il termine per la presentazione del modello di dichiarazione Imu.

In questi giorni, infatti, è stata presentata una bozza di tale modello, che dovrebbe stabilire, oltre a modalità di compilazione, anche i casi in cui sussiste l’obbligo di presentazione.
Ovviamente, trattandosi di una tassa “nuova”, le incertezze sono molte. Ecco perché servono alcune chiarificazioni.

Il termine dell’1 ottobre riguarda gli immobili, ma, per quanto riguarda i nuovi possessori, la dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui ha avuto inizio il possesso dei beni immobili, o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Nella circolare del 18/5/2012, infatti, è riportato che “occorre in ogni caso garantire al contribuente il rispetto del termine di 90 giorni previsto per la presentazione della dichiarazione”.

Vediamo, dunque, come funziona, e chi coinvolge, il pagamento del nuovo tributo:

  • la dichiarazione IMU non deve essere presentata per gli immobili per cui è stato utilizzato il MUI (modello unico informatico);
  • la dichiarazione deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo a una diversa determinazione dell’imposta dovuta: riguardino riduzioni di imposta; non siano immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale; in quanto compatibili sono fatte salve le dichiarazioni presentate ai fini Ici.

Nella bozza del modello da compilare vengono elencate una serie di casistiche per le quali vi è l’obbligo dichiarativo, ecco le principali:

  • immobili che godono di riduzioni d’imposta, per esempio fabbricati inagibili o inabitabili di fatto non utilizzati o quelli di interesse storico o artistico;
  • i fabbricati c.d. “beni merce”;
  • i terreni agricoli, anche quelli non coltivati;
  • immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI;
  • immobili in locazione o affitto.

L’abitazione principale non comporta l’obbligo di dichiarazione, a parte alcuni particolari casi:

  • coniugi con due residenze distinte nello stesso comune. In questa ipotesi, infatti, le agevolazioni Imu si applicano solo a favore di uno dei due immobili e quindi occorrerà dichiarare l’unità agevolata;
  • l’ex casa coniugale assegnata in sede di separazione, da parte del coniuge assegnatario.

Va ricordato che la dichiarazione Imu va presentata nel comune in cui si trovano gli immobili, perciò, se essi si trovano in più comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni quanti sono i comuni e in ciascuna di esse verranno indicati i soli immobili situati nel territorio del comune al quale la dichiarazione viene inviata.

La dichiarazione va consegnata direttamente al Comune indicato sul frontespizio, che ne rilascia apposita ricevuta, oppure può essere spedita in busta chiusa a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all’Ufficio tributi del comune, riportando sulla busta la dicitura “Dichiarazione IMU”, indicando anche l’anno di riferimento. In questi casi la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è presentata all’ufficio postale.

La dichiarazione può essere inviata anche dall’estero, tramite raccomandata o mezzo equivalente, ma in questi casi deve essere ben visibile la data di spedizione.

Vera MORETTI

La prima rata Imu prorogata fino al 9 luglio

E’ arrivata la proroga per le persone fisiche chiamate a pagare la prima rata dell’Imu.

Se, inizialmente, tale rata andava corrisposta entro il 18 giugno, ora si può aspettare fino al 9 luglio, senza alcuna maggiorazione. Per chi, invece, necessita di ancora un po’ di tempo, il pagamento, con una maggiorazione dello 0,40%, può essere effettuato entro il 20 agosto.

Queste date sono valide per tutte le persone fisiche, privati, imprenditori o lavoratori autonomi che presentano il mod. UNICO 2012, indipendentemente dal fatto che, per coloro che esercitano un’attività d’impresa, sia o meno stato elaborato il relativo studio di settore.

A beneficiare di questa proroga, però, possono essere anche soggetti diversi dalle persone fisiche solo se esercitano un’attività per la quale è stato elaborato lo studio di settore, dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze.
Inoltre, devono essere tenuti ad effettuare il versamento delle imposte derivanti dal mod. UNICO / IRAP 2012, entro il 18.6.2012.

Rientrano nella proroga anche i soggetti titolari di redditi di partecipazione in società per le quali sussistono le condizioni per poter beneficiare della proroga.

I versamenti prorogati, inoltre, non riguardano solo le rate Imu ma anche il saldo 2011 e l’acconto 2012 di IRPEF, IRES e IRAP e:
• addizionali IRPEF;
• saldo IVA per i soggetti che presentano la dichiarazione in forma unificata;
• contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS, contributi CIPAG);
• saldo 2011 e acconto 2012 della c.d. “cedolare secca”;
• acconto del 20% dell’imposta dovuta sui redditi a tassazione separata;
• imposte sostitutive (regime nuove iniziative, regime dei minimi, ecc.);
• imposta “patrimoniale” per attività/immobili detenuti all’estero, c.d. Ivie.

Vera MORETTI