Arriva il 14 giugno la proroga termini per la dichiarazione degli Aiuti di Stato Covid

Importanti novità in arrivo per le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato, si va verso la proroga dei termini per l’auto-dichiarazione.

Proroga auto-dichiarazione aiuti di Stato: ultime notizie

Avevamo annunciato nei giorni scorsi che le associazioni dei commercialisti e associazioni di settore avevano chiesto la proroga del termine del 30 giugno per l’invio dell’auto-dichiarazione degli Aiuti di Stato. Inizialmente si era pensato che le possibilità di ottenere tale agevolazione fossero limitate e questo perché il MEF ( Ministero dell’Economia e delle Finanze) aveva espresso un categorico No a questa possibilità.

Leggermente più aperta su questo fronte era invece l’Agenzia delle Entrate. Questa aveva semplicemente sottolineato che un’eventuale proroga del termine del 30 giugno per l’invio dell’auto-dichiarazione degli Aiuti di Stato non era impensabile, ma la stessa doveva essere accompagnata da una proroga del “termine finale per la registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato con opportuno intervento normativo”.

Tale registrazione è un onere ricadente sull’Agenzia delle Entrate da espletare entro il 31 dicembre 2022. Naturalmente vista la mole dei dati da gestire, l’Agenzia chiedeva un congruo termine per poter operare. Ecco perché inizialmente il Ministero aveva escluso la possibilità di proroga dei termini.

Leggi anche: Dichiarazione aiuti di Stato: istruzioni e termini. Il 30 giugno è definitivo?

Quando ci sarà la proroga termini dell’autodichiarazione di aiuti di Stato?

Dalle ultime indiscrezioni emerse sembra proprio che si vada in tale direzione, infatti, dovrebbe arrivare il giorno 14 giugno 2022 il decreto del Consiglio dei Ministri che fa slittare il termine del 30 giugno all’autunno 2022 e il termine per la registrazione nel registro nazionale degli aiuti di Stato alla primavera 2023. L’Associazione Nazionale Commercialisti aveva chiesto una proroga al 31 ottobre, per ora non è dato sapere se sarà proprio questo il termine oppure si andrà verso un termine più breve.

Ricordiamo che nell’auto-dichiarazione l’impresa deve anche rendere noto se intende restituire le eccedenze e in che modo. Inoltre deve essere sottolineato che l’Associazione Nazionale Commercialisti, nell’esporre le motivazioni della richiesta ha inserito il ritardo con cui si è provveduto a mettere a disposizione il modello da utilizzare per la autodichiarazione degli aiuti di Stato disponibile solo dal 27 aprile 2022.

L’Associaizone ha chiesto anche che l’obbligo di comunicazione abbia ad oggetto solo gli aiuti di Stato i cui dati non siano ancora in possesso della Pubblica Amministrazione. In molti casi infatti per poter presentare una nuova domanda per gli aiuti di Stato è necessario inserire un’autodichiarazione o atto notorio da cui si possa evincere che non sono stati superati i limiti previsti dal Temporary Framework, quadro temporaneo di aiuti di Stato in deroga vigente nel periodo della pandemia.

Naturalmente per conoscere l’esatta estensione della proroga e i contenuti si dovrà attendere il 14 giugno.

Rottamazione ter e saldo e stralcio: riapertura dei termini per i decaduti

La Rottamazione Ter e il Saldo e Stralcio sono provvedimenti che hanno aiutato coloro che avevano delle pendenze fiscali a porre rimedio alle stesse attraverso una uscita agevolata da tale insolvenza. Molti però hanno avuto difficoltà ad affrontare il piano dei pagamenti, anche a causa della pandemia che ha ridotto notevolmente le entrate delle imprese che in molti casi erano in difficoltà anche prima dell’arrivo della pandemia. Per loro il decreto Sostegni Ter offre una nuova opportunità per non perdere i benefici ottenuti.

Approvato l’emendamento con proroga dei termini per rottamazione ter e saldo e stralcio

Il decreto Sostegni Ter (decreto legge 4/2022) è in fase di conversione in legge e ha già ottenuto l’approvazione in Commissione Bilancio al Senato. Proprio in questa sede è stato proposto un emendamento che offre l’opportunità agli oltre 500.000 contribuenti che non sono riusciti a versare la rata del 14 dicembre di rimettersi in pari attraverso una nuova proroga. L’emendamento in oggetto è stato approvato nella notte del 14 marzo 2022, questo vuol dire che ormai i giochi potrebbero essere già conclusi, anche perché lo stesso in questo momento di difficoltà consentirebbe allo Stato di rimpinguare in breve tempo le casse.

Le rate che possono essere recuperate con la proroga della Rottamazione Ter e del Saldo e Stralcio sono quelle del 2020 e del 2021. Le prime dovranno essere pagate entro il 30 aprile 2022. Per le rate invece scadute nel 2021 il termine per mettersi in pari sarà quello del 31 luglio 2022.

La nuova dilazione di pagamento messa a disposizione fa slittare anche i pagamenti dovuti nel 2022. In particolare le rate in scadenza durante il 2022 potranno essere versate in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2022. Questa proroga riguarda quindi anche coloro che avevano la scadenza al 28 febbraio 2022 e non sono riusciti a pagare, costoro, infatti potranno pagare senza perdere i benefici della pace fiscale entro il 30 novembre 2022.

Il decreto Sostegni Ter passa in aula con la proroga della Rottamazione Ter e Saldo e Stralcio

Il decreto Sostegni Ter dopo aver superato il vaglio della Commissione, è ora in Aula, sarà approvato prima al Senato e poi alla Camera. L’iter dovrà concludersi entro il 28 marzo. Difficilmente i testi approvati in Commissione sono poi nuovamente rimessi in discussione in Aula e molto probabilmente il testo sarà blindato dalla Fiducia. Ecco perché le nuove scadenze previste dall’emendamento già approvato saranno con molta probabilità confermate in sede di conversione.

Ricordiamo le nuove date:

  • per le rate scadute nel 2020 il pagamento dovrà avvenire entro il 30 aprile 2022;
  • le rate scadute nel 2021 possono essere pagate entro il 31 luglio;
  • per gli importi in scadenza nel 2022 ci potrà essere il pagamento anche in unica soluzione entro il 30 novembre 2022.

Naturalmente viste le difficoltà e la carenza di liquidità dovuta anche ai maggiori costi di carburanti ed energia, le imprese potrebbero trovarsi comunque in difficoltà, ma appare abbastanza improbabile al termine di questa nuova rateizzazione che siano applicate nuovamente proroghe.

Reddito di emergenza, c’è possibilità di nuova proroga?

Il decreto legge 41 del del 22 marzo 2021 all’articolo 12 ha previsto il Reddito di Emergenza (REm). Si tratta di un sostegno economico in favore di famiglie in stato di bisogno, ma soprattutto è una misura da considerare straordinaria e temporanea.

Il reddito di Emergenza: requisiti

Il Reddito di Emergenza è una misura di aiuto in favore alle famiglie con un ISEE di valore inferiore a 15.000 euro e che abbiano un patrimonio mobiliare (risparmi) inferiore a 10.000 euro, aumentati di 5.000 euro per ogni ulteriore membro della famiglia fino a un massimo di 20.000 euro. Per poterlo ottenere era altresì condizione imprescindibile che nel nucleo familiare non fossero presenti soggetti che avevano già percepito indennità Covid. E’ l’INPS a erogare questo sostegno in seguito alla presentazione di una domanda, attualmente non è possibile presentare istanza per il Reddito di Emergenza 2022.

Fatta questa premessa, come già ribadito, il Reddito di Emergenza era una misura provvisoria e attualmente non è stata prorogata, ma molte famiglie si chiedono: vi è la possibilità di una nuova proroga?

Con la proroga dello stato di emergenza è possibile che vi sia anche la proroga del Reddito di Emergenza?

Vista la proroga dell’emergenza e visto che l’Italia si trova ora ad affrontare la quarta ondata del virus Covid-19, erano in molti ad attendere l’inserimento nella legge di bilancio 2022 di una proroga del Reddito di Emergenza. In realtà così non è stato.

Attualmente è allo studio del Governo il nuovo decreto Sostegni, anche questo secondo le prime indiscrezioni andrà ad aiutare le imprese che più di altre hanno subito gli effetti del dilagare della pandemia, in particolare il settore ristorazione, turismo e tempo libero (discoteche). Le attività economiche che lavorano in questi settori con la quarta ondata, che è andata a coincidere anche sul periodo natalizio, hanno sofferto forti perdite.

Dalle indiscrezioni sul prossimo decreto Sostegni emerge anche che molto probabilmente ci saranno ulteriori misure per il contrasto al caro energetico. A questo proposito però il Presidente del Consiglio Mario Draghi nella conferenza stampa ha sottolineato che la via del sostegno governativo per far fronte al rincaro dei prezzi dell’energia non può essere l’unica soluzione e che invece è necessario andare a colpire chi da questi aumenti ha tratto maggiore profitto.

Ci sarà una nuova proroga del Reddito di Emergenza?

Ad oggi invece non vi sono notizie su una nuova proroga del Reddito di Emergenza. Per poter procedere a un’estensione sarebbe comunque necessario uno scostamento di bilancio e a questo punto potrebbe essere presente in un atto autonomo rispetto al decreto Sostegni già anticipato. Molto dipende dal futuro andamento dei contagi, infatti sembra che siamo ormai giunti al picco dei contagi e ci si aspetta una rapida discesa dei numeri in quanto la variante Omicron richiede tempi di guarigione minori. Questo implica che potrebbe non esservi alcuna proroga del Reddito di Emergenza anche se non sono escluse altre forme di aiuti alle famiglie che si trovano ad affrontare maggiori difficoltà.

Assunzione per sostituzione malattia: caratteristiche contratto

L’assunzione per sostituzione malattia è una forma contrattuale a tempo determinato effettuata per esigenze organizzative e al fine di sostituire un lavoratore in malattia.

Cos’è il contratto per sostituzione malattia

Il contratto per sostituzione malattia ha molti punti di contatto con quello per sostituzione maternità. In entrambi i casi siamo di fronte a un contratto a tempo determinato, nell’assunzione per sostituzione malattia però non sono previste agevolazioni contributive per i datori di lavoro. La disciplina era in passato contenuta nell’articolo 1 del decreto legislativo 368 del 2001, ora sostituito dall’articolo 19 del decreto legislativo 81 del 2015 come modificato dal D.L. 87 del 2018. L’articolo recita: “Al contratto  di  lavoro  subordinato  può  essere  apposto  un termine di durata non superiore a  dodici  mesi.  Il  contratto  può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i  ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

  1. a) esigenze  temporanee  e  oggettive,  estranee   all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

In base alle normativa occorre indicare  le generalità del lavoratore sostituito e i motivi della sostituzione, inoltre va indicata la durata, questa può essere anche per relationem, cioè con la dicitura fino al rientro dall’infortunio del lavoratore

Come funziona l’assunzione per sostituzione maternità

Affinché un contratto di lavoro per sostituzione malattia sia valido devono essere indicate ragioni di carattere sostitutivo del contratto stesso e di conseguenza deve essere specificato il nome del lavoratore assente per malattia da sostituire. Tale tesi è supportata anche dalla Corte di Cassazione che nella sentenza 21672 DEL 23 AGOSTO 2019, chiarisce che l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto.

Sottolinea la stessa sentenza che in realtà complesse per ritenere soddisfatta tale esigenza basta determinare “ l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro” ma non occorre determinare nominativamente i dipendenti da sostituire. Questo è possibile perché magari ci sono dipendenti con lo stesso inquadramento e le stesse mansioni da sostituire a rotazione e le aziende preferiscono sostituire tutti con lo stesso dipendente con contratto a tempo determinato.

Contenuto del contratto

Siamo quindi di fronte a un contratto a tempo determinato, con diritto alla conservazione del posto in favore del soggetto sostituito. Il lavoratore con contratto di sostituzione per malattia ha le stesse mansioni del soggetto sostituito e ha diritto alle stesse prestazioni, quindi stipendio, maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità, contributi pensionistici, assicurazione contro gli infortuni e le varie misure adottate per il CCNL del settore.

 Limiti e durata del contratto per sostituzione malattia

Deve essere ricordato che il contratto di sostituzione non può mai essere utilizzato per sostituire personale in sciopero. Nel caso in cui si superi il limite dei 24 mesi il rapporto di lavoro si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato. Ricordiamo che il termine per il contratto a tempo determinato è 12 mesi, si possono stipulare contratti di 24 mesi, sono per limitati motivi e tra questi appunto la sostituzione per malattia.

Si deve prestare attenzione alle proroghe, infatti, secondo la dottrina nel caso in cui l’iniziale contratto è di 6 mesi, ma il dipendente in malattia non rientra, ad esempio perché l’infortunio si è rivelato di particolare gravità, un eventuale prolungamento del contratto non deve essere considerata proroga, ma continuazione del precedente contratto. La disciplina dei contratti a tempo determinato infatti prevede l’impossibilità di stipulare più di 4 proroghe, in caso contrario il contrattosi trasforma a tempo indeterminato. Ma appunto non si applica in questo caso perché non vengono considerate proroghe. Resta salvo il limite dei 24 mesi e di conseguenza se la durata del rapporto eccede questo limite, si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Da oggi pagano le imposte anche i sospesi “da intemperie”

Chi ha interrotto la propria attività per alluvioni e frane nel 2011 può pagare da oggi, con un limite massimo di 6 rate, le imposte congelate. Con l’ordinanza 5 luglio 2012, il Governo ha completato la procedura per la proroga degli adempimenti fiscali e dei versamenti di imposte e contributi previdenziali e assistenziali, iniziata con il decreto milleproroghe per il 2012 (Dl n. 216/2011, articolo 29, commi 15 e 15-bis). Il provvedimento si riferisce alle zone colpite dal maltempo nel 2011, a ottobre nelle province di La Spezia e Massa Carrara, a novembre in quelle di Genova, Livorno e Messina, a febbraio a Matera e a marzo nel territorio di Ginosa in provincia di Taranto.

La proroga al 16 luglio di quest’anno degli adempimenti tributari e dei versamenti di imposte e contributi previdenziali e assistenziali e relativi alle assicurazioni obbligatorie, riguarda un elenco di soggetti titolari di attività, allegato all’ordinanza. A seconda della data in cui si è verificata la calamità è diverso il periodo coperto dalla proroga, fermo restando il 30 giugno scorso come termine di scadenza dell’agevolazione. Per le province di La Spezia e Massa Carrara il differimento copre gli obblighi non ottemperati dal 1° ottobre 2011, per Genova e Livorno si parte dal 4 novembre, per la provincia di Messina dal 22 novembre e per quella di Matera dal 18 febbraio. Per quanto riguarda il comune di Ginosa, in provincia di Taranto, il rinvio si riferisce agli impegni maturati dal 1° marzo dell’anno scorso.

La proroga non si applica a versamenti e adempimenti da effettuare in qualità di sostituti d’imposta, ma solo dai soggetti comunicati dalle Regioni e limitatamente agli adempimenti relativi alle attività svolte. Tuttavia non scattano sanzioni e interessi per il mancato assolvimento degli obblighi tributari da parte dei sostituti d’imposta, a condizione di effettuare i versamenti a partire dal 16 luglio, in un massimo di 6 rate mensili. Gli importi sospesi fino al prossimo 16 luglio possono essere versati, a decorrere dalla stessa data, in un massimo di sei rate mensili di uguale importo.

Mutui, nuova proroga per la sospensione delle rate

Una boccata di ossigeno per le famiglie in difficoltà con il mutuo. Arriva infatti una nuova proroga per la sospensione delle rate: il nuovo termine sarà fissato a fine luglio e il ritardo di pagamento viene rimodulato a 90 giorni. La decisione nasce da un accordo tra Abi e 13 Associazioni dei Consumatori, che ripropone quanto stabilito a luglio scorso, al momento della seconda proroga semestrale.

Nell’attesa di esaminare congiuntamente un quadro di possibili misure strutturali di sostegno alle famiglie, questa proroga si è resa necessaria per supportare ancora i nuclei che dovessero trovarsi in situazione di momentanea difficoltà. Si riconferma dunque la volontà di continuare a sostenere il dialogo e la collaborazione tra banche e Associazioni dei consumatori e la rinnovata attenzione del settore verso le famiglie nel contesto dell’attuale crisi.

Abi e consumatori hanno concordato che l’arco temporale entro il quale si devono verificare gli eventi che determinano l’avvio della sospensione è prorogato al 30 giugno 2012 e le domande possono essere presentate entro il 31 luglio 2012; sulla base delle disposizioni di vigilanza per le banche, per l’accesso alla misura di sospensione, l’arco temporale per la definizione di ritardo nel pagamento delle rate è rimodulata a 90 giorni. Alla sospensione delle rate dei mutui potranno essere ammesse soltanto le operazioni che non ne abbiano già fruito.

Voucher lavoro accessorio: scadono il 31 marzo

E’ fissata per il 31 marzo la data conclusiva per il “lavoro accessorio” come  part-time, cassaintegrati e percettori di indennità di disoccupazione. Nel frattempo si attende un nuovo decreto di proroga fino al 31 dicembre estendendo l’utilizzo dei voucher per questo tipo di lavoratori.

Si è trattato in realtà di un periodo sperimentale con scadenza iniziale posta al 31 dicembre 2010 (slittato poi con il decreto Milleproroghe), secondo quanto voluto dalla Finanziaria 2010 per l’attivazione del lavoro occasionale accessorio con i lavoratori part-time. Con la stessa norma era stato anche esteso il periodo di utilizzo di buoni lavoro con i percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito.

Mirko Zago