Società di professionisti: muore la professione forense

È a rischio l’indipendenza della professione forense.

La legge di Stabilità appena approvata ammette la costituzione di società per l’esercizio dell’attività professionale secondo i modelli societari contemplati dal codice civile, incluse le società di capitali.

Potranno essere ammessi a far parte di tali società, in qualità di soci solo i professionisti iscritti ad ordini ed albi ma anche soggetti non professionisti (ad esempio banche, grandi imprese, compagnie assicurative, ecc.) soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento. L’espressione “soltanto” non è macabra ironia ma il termine esatto utilizzato nel testo della legge!

È facile capire come l’entrata di investitori esterni in società di professionisti finirà con l‘assoggettare la professione forense alle logiche del mercato e della concorrenza tipiche delle imprese commerciali. L’indipendenza ed autonomia del singolo professionista cederanno il passo alle spietate logiche del mercato finalizzate al raggiungimento del massimo profitto.

Ne deriverà un inevitabile braccio di ferro tra i professionisti operativi all’interno delle società professionali – impegnati ed intenti nel portare avanti i loro mandati professionali nel rispetto delle regole, anche deontologiche, imposte dall’ordinamento – e gli investitori non “professionisti” – interessati ad ottenere il massimo profitto dall’attività dei professionisti “lavoratori”. Gli avvocati inseriti in “società di professionisti” diventano di fatto dei dipendenti “sotto pagati” dagli investitori esterni, i quali, giustamente, così come fanno gli azionisti, chiederanno conto agli avvocati in merito al fatturato prodotto.

Le grandi imprese non dovranno più neppure costituire un ufficio legale interno; potranno, di fatto, investire, come soci di maggioranza, in società di professionisti, lucrando sul guadagno dei professionisti impegnati all’interno di tali società.

Altro problema di non poco conto è rappresentato dal conflitto di interessi che potrà nascere tra l’avvocato socio e l’investitore esterno. Il singolo cliente si rivolge alla società di professionisti per avviare una causa contro una banca, salvo poi scoprire che quella banca è il socio investitore di maggioranza di quella società di professionisti alla quale il cittadino si è rivolto.

Ci aspettano tempi molto duri.

Avv. Matteo SANTINI | m.santini[at]infoiva.it | www.studiolegalesantini.com | Roma

È titolare dello Studio Legale Santini (sede di Roma). Il suo Studio è attualmente membro del Network LEGAL 500. || È iscritto come Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Roma; Presidente Nazionale del Centro Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori; Membro dell’AGIT (associazione avvocati Giusconsumeristi); Consigliere Nazionale AGIT (associazione avvocati Giusconsumeristi); Responsabile per la Regione Lazio dell’Associazione Avvocati Cristiani; Membro dell’I.B.A. (International Bar Association); Membro della Commissione Osservatorio Giustizia dell’Ordine degli Avvocati di Roma; Segretario dell’Associazione degli Avvocati Romani; Conciliatore Societario abilitato ai sensi del Decreto Legislativo n. 5/2003; Direttore del “Notiziario Scientifico di Diritto di Famiglia”; Membro del Comitato Scientifico dell’ A.N.A.C. || Autore del Manuale sul trasferimento dell’Azienda edito dalla Giuffré (2006); Co-autore del Manuale sul Private Equity (2009 Edizione Le Fonti). || Docente di diritto e procedura penale al Corso in Scienze Psicologiche e Analisi delle Condotte Criminali (Federazione Polizia di Stato 2005). || Collabora in qualità di autore di pubblicazioni scientifiche con le seguenti riviste giuridiche: Diritto & Giustizia (Giuffré Editore); Corriere La Tribuna (Edizioni RCS); Notiziario Giuridico Telematico; Giustizia Oggi; Associazione Romana Studi Giuridici; Il Sole 24 Ore; Studium Fori; Filo Diritto; Erga Omnes; Iussit; Leggi Web; Diritto.net; Ius on Demand; Overlex; Altalex; Ergaomnes; Civile.it; Diritto in Rete; Diritto sul Web; Iusseek.

Avvocati, la casta che non esiste

Il 60% degli avvocati italiani ha meno di 45 anni (fonte: Sole 24 Ore). Eppure tra i nostri rappresentanti di categoria (quanto meno a Roma) non possiamo contare su alcun consigliere under 45. Si dice spesso che il nostro non è un Paese per giovani. Personalmente ritengo che l’innovazione e la competenza possano coesistere. La distanza tra i giovani e le istituzioni deriva soprattutto dalla sfiducia delle nuove generazioni nei confronti di rappresentanti inadeguati a comprendere ed assecondare i cambiamenti. Tra una generazione ed un’altra cambia il linguaggio, cambiano gli strumenti comunicativi, cambia il modo di concepire la politica.

La politica moderna, comunica oggi attraverso i social network, i blog, i portali web e chi non riesce ad adeguarsi a questo genere di tecnologia e di strumento comunicativo o ancor peggio, lo sottovaluta, considerandolo strumento per “adolescenti” è destinato ad un veloce ed inesorabile declino. Puntare su una avvocatura moderna significa anche predisporre gli strumenti che consentano ai giovani di esercitare effettivamente e senza ostacoli la professione (peraltro già bersaglio, di recente, di una serie di provvedimenti deleteri quali l’introduzione del madia conciliazione obbligatoria, l’aumento del contributo unificato e l’abolizione dei minimi tariffari obbligatori). Solo garantendo a tutti le pari opportunità si potrà realizzare il principio di uguaglianza sostanziale sancito dalla Costituzione. Pari opportunità tra uomini e donne (realizzabili predisponendo a favore alle avvocatesse madri una serie di strumenti che consentano loro di non dover abbandonare la professione, come spesso avviene, quasi come se diventare madri fosse una “colpa professionale”); pari opportunità tra avvocati abili ed avvocati diversamente abili (mediante l’eliminazione di ogni barriera architettonica e fornendo a questi ultimi una maggiore offerta formativa gratuita online proprio per evitare difficoltosi spostamenti); pari opportunità tra giovani e meno giovani prevedendo la possibilità per i giovani avvocati o per quelli in difficoltà (perché non dimentichiamoci che anche i non giovani possono purtroppo trovarsi in difficoltà per questioni economiche o di salute) di accedere a prestiti d’onore, finanziamenti agevolati e di godere di sgravi fiscali effettivi. E soprattutto, pari opportunità tra abbienti e meno abbienti.

Subordinare la permanenza nell’albo degli avvocati alla produzione di un reddito minimo annuale (vedi articolo 20 ddl di riforma della legge professionale) rappresenterebbe non solo una evidente violazione Costituzionale ma soprattutto, sarebbe una sconfitta epocale di una categoria che fonda il proprio ruolo ed il proprio prestigio sulla difesa dei diritti fondamentali e della giustizia. Un avvocatura moderna e democratica non può prescindere dalla costituzione e dalla valorizzazione di organismi rappresentativi della base che possano periodicamente riunirsi e pronunciarsi in ordine alle problematiche più attuali concernenti il mondo delle professioni (ad esempio l’assemblea degli iscritti che, di fatto, viene oggi convocata solo una volta all’anno in occasione dell’approvazione del bilancio).

Avv. Matteo SANTINI | m.santini[at]infoiva.it | www.studiolegalesantini.com | Roma
È titolare dello Studio Legale Santini (sede di Roma). Il suo Studio è attualmente membro del Network LEGAL 500. || È iscritto come Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Roma; Presidente Nazionale del Centro Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori; Membro dell’AGIT (associazione avvocati Giusconsumeristi); Consigliere Nazionale AGIT (associazione avvocati Giusconsumeristi); Responsabile per la Regione Lazio dell’Associazione Avvocati Cristiani; Membro dell’I.B.A. (International Bar Association); Membro della Commissione Osservatorio Giustizia dell’Ordine degli Avvocati di Roma; Segretario dell’Associazione degli Avvocati Romani; Conciliatore Societario abilitato ai sensi del Decreto Legislativo n. 5/2003; Direttore del “Notiziario Scientifico di Diritto di Famiglia”; Membro del Comitato Scientifico dell’ A.N.A.C. || Autore del Manuale sul trasferimento dell’Azienda edito dalla Giuffré (2006); Co-autore del Manuale sul Private Equity (2009 Edizione Le Fonti). || Docente di diritto e procedura penale al Corso in Scienze Psicologiche e Analisi delle Condotte Criminali (Federazione Polizia di Stato 2005). || Collabora in qualità di autore di pubblicazioni scientifiche con le seguenti riviste giuridiche: Diritto & Giustizia (Giuffré Editore); Corriere La Tribuna (Edizioni RCS); Notiziario Giuridico Telematico; Giustizia Oggi; Associazione Romana Studi Giuridici; Il Sole 24 Ore; Studium Fori; Filo Diritto; Erga Omnes; Iussit; Leggi Web; Diritto.net; Ius on Demand; Overlex; Altalex; Ergaomnes; Civile.it; Diritto in Rete; Diritto sul Web; Iusseek.

Chi rappresenta la base dell’avvocatura?

Dalle nuove tecnologie spirano venti di democrazia. L’esperienza delle “rivoluzioni” dei Paesi del Nord Africa evidenzia come l’ausilio della rete globale, attraverso i social network utilizzati anche come strumento di divulgazione di immagini e come elemento aggregativo, rappresenti un mezzo imprescindibile per dare parola a chi, essendo privo di rappresentanti istituzionali di riferimento, resterebbe altrimenti imbavagliato dalla censura o ancor peggio dalla supponenza del potere.

Il compito di discutere ed approvare la legge sulla riforma della professione forense spetta solo ed esclusivamente al parlamento. Nessuna delega, più o meno in bianco, è ipotizzabile a favore del CNF il cui ruolo istituzionale, in questa sede, non può che essere quello di fornire un parere tecnico non vincolante sul disegno di legge (ove richiesto dal ministro). Nessuna rappresentanza politica è concepibile in capo al CNF e ciò non solo perché nessuna norma gli attribuisce tale potere ma anche perché, un’eventuale rappresentanza politica si andrebbe a sovrapporre al potere giurisdizionale e alla potestà regolamentare.

L’elezione dei componenti del CNF avviene su base distrettuale da parte dei Consigli dell’Ordine, senza alcun criterio di proporzionalità rispetto al numero degli iscritti.

Il compito di rappresentare gli avvocati spetta, a mio giudizio, a tutte quelle associazioni che si rendono portatrici degli interessi della categoria e che siano nella loro struttura e composizione ispirate ai criteri di democraticità e proporzionalità (del resto anche i partiti politici altro non sono che associazioni private non riconosciute).

L’Associazione Nazionale Forense non è l’unica associazione contraria alla riforma forense così come concepita dal disegno di legge all’esame della Camera dei Deputati (e già licenziato dal Senato)! Chi afferma ciò significa che non conosce il panorama forense attuale fatto di molteplici associazioni e movimenti che sono nati e stanno nascendo non solo sotto la spinta del malcontento generale della base dell’avvocatura ma anche e soprattutto per dar voce a proposte concrete. Mai sottovalutare il fenomeno dei nuovi movimenti, delle nuove associazioni e delle istanze della base; e questo vale a prescindere dal numero degli aderenti o dallo strumento espressivo utilizzato.

Avv. Matteo SANTINI | m.santini[at]infoiva.it | www.studiolegalesantini.com | Roma
È titolare dello Studio Legale Santini (sede di Roma). Il suo Studio è attualmente membro del Network LEGAL 500. || È iscritto come Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Roma; Presidente Nazionale del Centro Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori; Membro dell’AGIT (associazione avvocati Giusconsumeristi); Consigliere Nazionale AGIT (associazione avvocati Giusconsumeristi); Responsabile per la Regione Lazio dell’Associazione Avvocati Cristiani; Membro dell’I.B.A. (International Bar Association); Membro della Commissione Osservatorio Giustizia dell’Ordine degli Avvocati di Roma; Segretario dell’Associazione degli Avvocati Romani; Conciliatore Societario abilitato ai sensi del Decreto Legislativo n. 5/2003; Direttore del “Notiziario Scientifico di Diritto di Famiglia”; Membro del Comitato Scientifico dell’ A.N.A.C. || Autore del Manuale sul trasferimento dell’Azienda edito dalla Giuffré (2006); Co-autore del Manuale sul Private Equity (2009 Edizione Le Fonti). || Docente di diritto e procedura penale al Corso in Scienze Psicologiche e Analisi delle Condotte Criminali (Federazione Polizia di Stato 2005). || Collabora in qualità di autore di pubblicazioni scientifiche con le seguenti riviste giuridiche: Diritto & Giustizia (Giuffré Editore); Corriere La Tribuna (Edizioni RCS); Notiziario Giuridico Telematico; Giustizia Oggi; Associazione Romana Studi Giuridici; Il Sole 24 Ore; Studium Fori; Filo Diritto; Erga Omnes; Iussit; Leggi Web; Diritto.net; Ius on Demand; Overlex; Altalex; Ergaomnes; Civile.it; Diritto in Rete; Diritto sul Web; Iusseek.