Redditometro: il sì dalla Cassazione

Per la Corte di Cassazione la presunzione di redditi occultati derivata dal redditometro è valida se il contribuente non fornisce elementi contrari oggettivi circostanziati.

Per la suprema corte servono prove rigorose e circostanziate per ribaltare le presunzioni costituite dal possesso di beni e servizi indicatori di capacità contributiva. A nulla serve lamentare condizioni di indigenza, di comunione legale dei beni o situazioni simili.
L’obiettivo dell’accertamento sintetico è proprio quello di far emergere redditi nascosti al fisco sulla base delle spese sostenute per l’acquisto ed il mantenimento di beni e servizi rilevanti.

I giudici, con la sentenza n. 13289/2011 hanno affrontato vari temi sull’accertamento da “redditometro”.
Da un lato, per il fisco, è sufficiente dimostrare la disponibilità del bene per far scattare il “redditometro”, dall’altro, il contribuente deve provare che il maggior reddito determinato è posseduto grazie a redditi esenti o soggetti a imposizione alla fonte.

Redditometro 2011 – Fase 1

E’ partita la prima fase prima fase del nuovo redditometro, che mette a confronto reddito dichiarato e spese sostenute, a partire dal 2009.

L’obiettivo è di esaminare con procedura automaticae standardizzata tutti i contribuenti, a partire dal 2009: 41,8 milioni di modelli Unico, 730 e 770 presentati al fisco.

Il contribuente con dati incongrui (tra reddito dichiarato e spese straordinarie, come auto, case ecc.), dovrà spiegare nello specifico l’incongruenza, o versare bonariamente al fisco un’altra quota di tasse sul reddito non dichiarato.

In alternativa, dovrà dimostrare che il maggior reddito determinato con il redditometro è costituito, in tutto o in parte, da cessioni patrimoniali oppure da redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta, redditi soggetti a tassazione separata o da redditi prodotti da altri soggetti del nucleo familiare.

Il redditometro, presente già dal 1973, è stato potenziato nel 2010, con il Decreto legge n. 78 del 2010 (articolo 22), destinato ad entrare in vigore nel 2011.

Così, dopo un primo modello basato sui dati delle dichiarazioni relative al 2007, il modello è stato “ritarato” con le denunce dei redditi dell’anno 2009. Il modello è ormai pronto ed è oggetto degli ultimi test prima di essere ‘presentabile’ per la sperimentazione.

Il nuovo redditometro dovrebbe portare nelle casse dell’erario 741,2 milioni di euro nel 2011, 1,2 miliardi di euro nel 2012 e 1,3 miliardi di euro nel 2013.