Chiarimenti sul nuovo regime dei minimi

L’Agenzia delle Entrate ha diffuso la circolare 17/E per chiarire alcuni punti riguardanti il regime fiscale di vantaggio, per capire chi ci rientra e con quali regole.

La disciplina, introdotta dalla manovra correttiva (Dl 98/2011), assorbe i “vecchi minimi” e favorisce l’iniziativa imprenditoriale sostenendo i giovani e chi ha perso il lavoro.
Per questo il nuovo regime è applicabile per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi.
La possibilità di prolungare la disciplina di vantaggio esiste solo per coloro che, alla fine del quinquennio, non avranno ancora compiuto 35 anni. Finiranno di beneficiarne, quindi, fino al trentacinquesimo compleanno e fino a conclusione dell’anno.

Il regime agevolato è entrato in vigore dal 1 gennaio per i contribuenti che hanno iniziato una nuova impresa, arte o professione, o che l’avevano intrapresa dopo il 31 dicembre 2007.
Importante è che l’attività parta realmente, e che non si tratti solo di aprire una nuova partita Iva.

Inoltre, ci sono alcune restrizioni che riguardano il fatto che nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività non bisogna aver svolto attività d’impresa o di lavoro autonomo.
Ma c’è dell’altro, perché la nuova attività non deve essere una prosecuzione del lavoro svolto in precedenza, né come lavoratore autonomo, né come lavoratore dipendente. Questo limite, però, decade nel caso in cui il contribuente abbia perso il lavoro o sia in mobilità per cause indipendenti dalla sua volontà.
Ovviamente ogni forma di lavoro precario, che comprende anche i contratti di collaborazione coordinata e continuativa o a tempo determinato, non preclude l’accesso al regime.

Accedono al regime i contribuenti che hanno iniziato un’attività d’impresa, arte o professione dal 1° gennaio 2012 e, presentando la dichiarazione di inizio attività, hanno barrato la casella relativa al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

Coloro che, invece, hanno iniziato l’attività nel 2012 e hanno aperto la partita Iva, senza effettuare alcuna comunicazione, possono presentare la dichiarazione di variazione dati entro 60 giorni dall’emanazione di questa circolare.
Chi ha iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2007 e vuole passare, dal 1° gennaio 2012 al regime fiscale di vantaggio, per il periodo precedente non è tenuto ad alcun specifico adempimento se, fino al 31 dicembre 2011, ha applicato il regime dei minimi.

Vera MORETTI

Ex PMI ai regimi minimi: niente studi di settore

Esclusione dagli studi di settore le PMI che prima della manovra finanziaria rientravano nei regimi minimi. E’ la richiesta fatta al governo dal deputato leghista Gianluca Forcolin. Lo scopo è di evitare di penalizzare i piccoli imprenditori, artigiani e commercianti già gravati dalla crisi e che fino al luglio scorso potevano beneficiare dei regimi minimi.

Con l’approvazione della nuova Finanziaria il regime dei minimi è scomparso, per essere sostituito da un “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità“. Ma se prima della finanziaria il regime dei minimi riguardava il 96% dei contribuenti di tale fascia, oggi il nuovo regime fiscale di vantaggio riguarda meno del 5% dei precedenti beneficiari. Il regime dei minimi era infatti esteso alle imprese che rientravano nella fascia contributiva limite di 30.000 euro all’anno di fatturato.

Il nuovo “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” favorirà infatti i giovani imprenditori, fino ai 35 anni d’età, e le imprese di nuova costituzione, quelle cioè create prima del 2008, per un periodo massimo di 5 anni. L’obiettivo è quello di favorire l’imprenditoria giovanile e le start up italiane. Ma l’esclusione dal regime di vantaggio degli ex contribuenti appartenenti al regime dei minimi obbligherà tali aziende a sottostare agli Studi di Settore, comportando un aumento significativo delle tasse a loro carico che potrebbe portare in alcuni casi alla chiusura dell’azienda.

Per evitare aumenti drastici a carico di lavoratori autonomi, professionisti e piccoli esercenti, il Fisco ha però concesso alle imprese con un basso ricavo, ovvero sotto i 30.000 euro all’anno (gli ex regimi minimi per intenderci) o con investimenti sotto i 15.000 euro al triennio un prelievo fiscale agevolato. Le imprese a basso livello di ricavo dovranno infatti versare al Fisco il 20% dei redditi prodotti, ma saranno esentati dal versamento dell’Irap e esonerati dagli obblighi Iva.

Alessia Casiraghi