Come aderire al regime opzionale Irap

Nel seguire le stesse regole che sono previste per le società di capitali, ed anche per gli enti commerciali, in Italia pure le società di persone, ai fini Irap, possono avvalersi del cosiddetto regime opzionale proprio per l’imposta regionale sulle attività produttive.

Precisamente, si tratta di andare a determinare il valore della produzione netta Irap, ovverosia la base imponibile, come il risultato della differenza tra il valore della produzione ed i costi della produzione. Vediamo allora chi è come può aderire al regime opzionale Irap, e come poi procedere ad un’eventuale revoca dell’adesione.

Ecco chi e come può aderire al regime opzionale Irap

Nel dettaglio, possono accedere al regime opzionale Irap. così come riporta il sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, le persone fisiche esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria. Nonché le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate.

Aderendo al regime opzionale Irap per la società l’opzione che è stata esercitata risulta essere irrevocabile per ben tre periodi di imposta. Inoltre, se la società nel frattempo non esercita la revoca, al termine del triennio il regime opzionale Irap si intenderà rinnovato tacitamente.

Per l’adesione o per la revoca dell’adesione al regime opzionale Irap, la comunicazione al Fisco avviene con la dichiarazione. Precisamente, con la dichiarazione che la società presenta in corrispondenza del periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitare proprio l’opzione di adesione al regime opzionale Irap.

Con la presentazione all’Agenzia delle Entrate, il modello da utilizzare è quello relativo alle ‘Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l’opzione Irap‘. In particolare, nel modulo ‘Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l’opzione Irap’, la sezione relativa al regime opzionale Irap è la IV. Barrando nello specifico la casella ‘opzione’ in corrispondenza del rigo CR11.

Regime opzionale Irap, quali sono le tempistiche di comunicazione al Fisco

Il regime opzionale Irap è stato introdotto in Italia dal 2008. Con la società, che intende avvalersi di tale regime, che deve inviare la comunicazione al Fisco in modalità telematica entro 60 giorni dal periodo di imposta coinvolto. Per ragioni di convenienza a livello fiscale, l’adesione o meno a regime dipende, come sopra detto, dal calcolo della base imponibile Irap.

Ovverosia, quella applicata per i soggetti Ires, e quella prevista, invece, per le imprese individuali e per le società di persone. Una valutazione che è da fare, per chi aderisce, anche alla scadenza del triennio obbligatorio. Visto che, senza l’uscita esplicita dal regime, come sopra detto, a scattare sarà il rinnovo tacito.

Che cos’è il regime Iva per cassa e chi può aderire

Per l’Imposta sul valore aggiunto, a partire dalla data dell’1 dicembre del 2012, in Italia è possibile aderire a determinate condizioni al cosiddetto regime del cash accounting. Che è più comunemente noto come il regime dell’Iva per cassa. Vediamo allora, nello specifico, di cosa si tratta. Quali sono le condizioni per l’accesso a tale regime, chi può aderire e, soprattutto, quali sono tutte le condizioni da rispettare non solo sui versamenti, ma anche sulle detrazioni Iva su beni e servizi.

Che cos’è il regime Iva per cassa, come si applica e le regole generali

Grazie al regime dell’Iva per cassa, il lavoratore autonomo o l’imprenditore ha la possibilità,  sulle prestazioni di servizi e sulla cessione di beni, di posticipare proprio il versamento dell’Imposta sul valore aggiunto. La cui decorrenza non sarà coincidente con la data di emissione della fattura, ma con quella dell’effettivo incasso.

Inoltre, come per le fatture emesse, con il principio dell’Iva per cassa la detrazione dell’Imposta sul valore aggiunto, per l’acquisto di beni e servizi dai fornitori, dovrà avvenire allo stesso modo solo dopo aver pagato i corrispettivi.

Trascorso un anno dall’operazione, in ogni caso, l’Iva sulle fatture emesse diventa esigibile, e lo stesso dicasi per la detrazione Iva per gli acquisti. Pur tuttavia, per l’Iva si seguono in ogni caso le regole ordinarie, per la detrazione, nel caso in cui il fornitore dei beni o il prestatore di servizi non abbia aderito al regime del cash accounting. Quindi, in tal caso l’imposta è detraibile a prescindere dal pagamento.

Ecco chi può aderire al regime del cash accounting

Tutti i contribuenti che operano nell’esercizio di impresa, di arti o di professioni possono aderire al regime dell’Iva per cassa. E lo stesso dicasi per gli enti non commerciali relativamente all’eventuale svolgimento di attività commerciali. In più, il regime dell’Iva per cassa è applicabile quando il contribuente ha realizzato, nell’anno precedente, un volume d’affari non superiore alla soglia dei due milioni di euro.

Oppure, in caso di avvio di attività, si presume allo stesso modo di non realizzare un volume d’affari superiore alla soglia sopra indicata. Il regime del cash accounting è applicabile pure da parte di chi, nel territorio dello Stato italiano, effettua operazioni di cessione di beni o di prestazioni di servizi imponibili nei confronti di altri committenti o cessionari che, a loro volta, agiscono allo stesso modo nell’esercizio di impresa, di arti o di professioni.

Quando l’adesione al regime dell’Iva per cassa è davvero conveniente?

In linea generale, il regime dell’Iva per cassa è conveniente quando il lavoratore autonomo o l’imprenditore è solito generare tante vendite e pochi acquisti. In tal caso, infatti, per evitare la generazione di problemi di liquidità, andando a versare l’Iva con le modalità ordinarie, conviene e non poco andare a versare l’imposta al Fisco solo dopo quando il corrispettivo sarà effettivamente incassato. In questo modo, tra l’altro, sulle fatture attive si possono concedere ai clienti dei tempi di pagamento più lunghi.

Detassazione sugli straordinari: anche Nuoro e Viterbo aderiscono

Confcommercio Imprese per l’Italia Nuoro Ogliastra e Ascom Viterbo hanno firmato con il sindacato Cgil Filcams, Cisl Fisascat e Uiltucs l’accordo locale per detassare del 10% le ore di lavoro straordinarie dei settori terziario, commercio, turismo e servizi.Incrementando la produzione, le imprese saranno così maggiormente tutelate, garantendo anche più qualità, redditività e innovazione. I soldi risparmiati potranno infatti essere investiti per aumentare la competitività.

Grazie a questo accordo i lavoratori potranno usufruire di un trattamento fiscale migliorativo rispetto alla normale aliquota Irpef proporzionale prevista per i redditi di lavoro dipendente e senza alcun costo per le imprese. L’accordo si intende valido fino a fine 2011, ma ci sono speranze che la sua validità venga prorogata per il bene delle piccole e medie imprese coinvolte nei settori citati.

Nell’avvio della mia impresa è sempre possibile scegliere il regime fiscale da adottare?

Ottava e ultima tappa del viaggio di Luigi P. nel mondo delle partite IVA. Oggi Luigi ha un dubbio relativo ai regimi fiscali ordinari, semplificati o agevolati. Infoiva, grazie al contributo della dott.ssa Ippolita Pellegrini, gli chiarisce le idee.

Esistono dei regimi naturali previsti per alcune tipologie di imprese scelti in base alla tipologia di attività che si avvia e al volume d’affari che presumibilmente ci si può aspettare.

Il regime ordinario è il regime fiscale obbligatorio per tutte le società di capitali e per le imprese individuali che nell’anno precedente hanno superato, o prevedono di superare circa 310mila euro per attività di servizi e circa 517mila euro per le altre attività. Le imprese che adottano questo regime hanno una serie di adempimenti fiscali, quali il mantenimento dei registri dell’IVA, dei libri contabili, e devono sottostare agli studi di settore.

Il regime semplificato è così chiamato perché richiede un minor numero di adempimenti, interessa le imprese individuali e le società di persone quando i ricavi dell’anno precedente, o quelli presunti per l’anno di esercizio, non superano i limiti di cui sopra. Con tale regime è sufficiente avere solo i registri IVA oltre a quelli dei dipendenti, se esistenti, integrati con le informazioni estranee all’IVA, necessarie per il calcolo del risultato d’esercizio.

Oltre ai regimi di cui sopra, nel sistema attuale esistono regimi fiscali agevolati rappresentati dal regime dei contribuenti minimi (art.1 comma 97 della L.244/2007) e dal regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (art. 13 della L. 388/2000).

E’ chiaro che per la scelta del regime fiscale da adottare è necessario fare riferimento al proprio commercialista.

 

Dott.ssa Ippolita PELLEGRINI | i.pellegrini[at]infoiva.it | (+39) 346.5278117 | Bisceglie
Laureata in Economia e Commercio presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari nel 1995, la Dott.ssa Pellegrini è esperta in gestione aziendale e da 12 anni è Responsabile Contabilità e Bilancio di un gruppo di società di capitali, titolari di numerosi marchi, dedite alla produzione e alla commercializzazione di abbigliamento in Italia e all’estero. Iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti di Trani dal 2006, segue l’approfondimento della materia fiscale e tributaria e studia la fattibilità e la convenienza di operazioni aziendali particolari.

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Esistono altri regimi fiscali agevolati oltre a quello dei minimi? Quali sono e quali vantaggi offrono?

Settima tappa del viaggio di Luigi P. nel mondo delle partite IVA. Oggi Luigi chiede lumi sui diversi regimi fiscali agevolati. Infoiva, grazie al contributo della dott.ssa Ippolita Pellegrini, gli dà le informazioni che cerca.

Oltre al regime fiscale agevolato per i contribuenti minimi esiste il regime fiscale agevolato per le nuove attività, c.d. dei forfettini.

Sempre con riferimento a chi è intenzionato ad avviare una nuova attività di impresa o di lavoro autonomo, dal punto di vista soggettivo tale regime può essere riconosciuto solo a persone fisiche o a imprese familiari che iniziano un’attività che non è prosecuzione di altra attività precedentemente svolta.

Per quanto concerne l’ambito oggettivo, è necessario che si realizzino compensi di lavoro autonomo non superiori a 30.987,41 euro o ricavi per le imprese non superiori a 30.987,41 euro se hanno per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 61.974,83 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Le agevolazioni consistono nella riduzione del carico fiscale, nel senso che è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva IRPEF del 10% sul reddito determinato come differenza tra ricavi e costi, e nella semplificazione degli adempimenti contabili.

Infatti, vi è l’esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’IVA. In particolare, l’IVA a debito è dovuta annualmente, anziché alle scadenze periodiche, e non si è esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale. Rimane l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e, se previsto, l’obbligo di emissione fatture, scontrini fiscali e ricevute fiscali.

 

Dott.ssa Ippolita PELLEGRINI | i.pellegrini[at]infoiva.it | (+39) 346.5278117 | Bisceglie
Laureata in Economia e Commercio presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari nel 1995, la Dott.ssa Pellegrini è esperta in gestione aziendale e da 12 anni è Responsabile Contabilità e Bilancio di un gruppo di società di capitali, titolari di numerosi marchi, dedite alla produzione e alla commercializzazione di abbigliamento in Italia e all’estero. Iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti di Trani dal 2006, segue l’approfondimento della materia fiscale e tributaria e studia la fattibilità e la convenienza di operazioni aziendali particolari.

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Che cosa sono gli studi di settore? Avendo scelto il regime agevolato, ne faccio parte?

Sesta tappa del viaggio di Luigi P. nel mondo delle partite IVA. Oggi Luigi è alle prese con i “famigerati” studi di settore. Infoiva, grazie al contributo della dott.ssa Ippolita Pellegrini, gli spiega di che cosa si tratta.

Gli studi di settore costituiscono uno strumento utilizzato dal Fisco per rilevare i parametri fondamentali di lavoratori autonomi e di imprese.

Sono costruiti secondo un rigoroso procedimento statistico che viene verificato e approvato, prima dell’entrata in vigore, dalla c.d. Commissione degli Esperti, un organismo formato da rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, del Ministero dell’Economia e delle organizzazioni di categoria. Il procedimento comprende la raccolta di elementi quantitativi e qualitativi su una determinata attività, l’individuazione di modalità omogenee di svolgimento della stessa, la determinazione dei ricavi presunti dell’attività.

L’introduzione degli studi di settore in Italia è iniziata il 30 agosto 1993 e si è di anno in anno arricchita di nuove tabelle. Attualmente gli studi approvati (provvedimento 25/5/2010) sono 206 e si riferiscono alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio. Per sapere se si è soggetti agli studi occorre controllare se il proprio codice attività rientra nella tabella dei codici per i quali sono stati approvati gli studi e la procedura software a disposizione si chiama Gerico.

Nell’ipotesi di scelta del regime agevolato non è prevista l’applicazione degli studi di settore.

 

Dott.ssa Ippolita PELLEGRINI | i.pellegrini[at]infoiva.it | (+39) 346.5278117 | Bisceglie
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Che cosa pagherò all’erario nel mio primo anno di attività se ho scelto il regime agevolato?

Quarta tappa del viaggio di Luigi P. nel mondo delle partite IVA. Luigi si trova oggi per la prima volta di fronte all’erario ed è in dubbio su quanto e come dovrà pagare. Infoiva, grazie al contributo della dott.ssa Ippolita Pellegrini, gli spiega come fare.

Dopo aver individuato il nostro codice attività, aver aperto la Partita Iva e scelto il regime fiscale da adottare, ora vediamo che cosa ci chiede l’erario per i nostri primi 12 mesi di attività.

Nell’avvio della nuova attività di impresa o di lavoro autonomo, se ipotizzo il raggiungimento di ricavi o di compensi al massimo pari a euro 30.000,00 posso fare una previsione semplificata di quanto dovrei pagare all’erario, scegliendo il regime dei contribuenti minimi.

In merito all’IVA va tenuto presente che chi si avvale del regime dei minimi non addebita l’IVA a titolo di rivalsa, parimenti non ha diritto alla detrazione dell’imposta a credito sugli acquisti.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva applicata è pari al 20% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, determinato come differenza tra l’ammontare dei ricavi/compensi e le spese (secondo il principio di cassa), e va versata nel termine previsto per il saldo del mod. Unico.

Non è prevista la tenuta delle scritture contabili, vi è l’esonero degli adempimenti IVA, è prevista l’esclusione dall’applicazione degli studi di settore e vi è l’esonero dall’IRAP. È obbligatorio soltanto emettere e conservare le fatture per i servizi o beni venduti e conservare le fatture sugli acquisti, rivolgendosi a un professionista specializzato per la consulenza per compilare il modello unico e determinare i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori.

 

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Che cosa sono i regimi fiscali? Esistono regimi fiscali agevolati per l’attività che sto iniziando?

Terza tappa del viaggio di Luigi P. nel mondo delle partite IVA. Luigi deve valutare e scegliere un regime fiscale agevolato per la propria attività economica. Infoiva, grazie al contributo della dott.ssa Ippolita Pellegrini, gli spiega come fare.

Dopo la scelta del codice attività e la contestuale apertura della Partita Iva in fase di avvio di una nuova impresa, analizziamo la fase successiva relativa alla scelta del regime fiscale da adottare.

Il regime fiscale di un’impresa corrisponde alle formalità da osservare per essere in regola con il fisco e con il codice civile. I regimi sono piuttosto numerosi ed estremamente diversi tra loro per le regole da rispettare e, di conseguenza, per i documenti contabili da redigere.

Nella scelta del regime fiscale o contabile hanno importanza le caratteristiche dell’impresa. Il regime prescelto e le sue funzionalità permetteranno all’imprenditore di conoscere tutti gli aspetti della propria azienda, i suoi punti di forza e i suoi punti deboli, nonché di verificare l’andamento dei risultati di gestione.

Di particolare interesse risulta il regime fiscale agevolato per i contribuenti minimi, introdotto a partire dal 1° gennaio 2008. Rientrano in tale regime i lavoratori autonomi e le persone fisiche esercenti attività d’impresa che nell’anno solare precedente hanno innanzitutto conseguito compensi o ricavi in misura non superiore a 30mila euro, oltre ad altri requisiti. I soggetti che iniziano l’attività possono immediatamente applicare il regime agevolato se prevedono di rispettare il limite suddetto, tenendo conto che, in caso di inizio di attività in corso d’anno, si procede al ragguaglio all’anno.

Le principali agevolazioni riguardano l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali nella misura del 20% sul reddito e l’esonero dalla maggior parte degli obblighi contabili e dichiarativi.

 

Dott.ssa Ippolita PELLEGRINI | i.pellegrini[at]infoiva.it | (+39) 346.5278117 | Bisceglie
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