Qual è la differenza tra misuratore fiscale e registratore telematico

In Italia gli operatori del commercio al minuto, e quelli delle attività assimilate, sono chiamati ai sensi di legge, ed ai fini fiscali, a registrare ed a certificare i corrispettivi. Ed a trasmetterli al Fisco. Vediamo allora, tra gli scontrini fiscali, le ricevute fiscali ed i documenti commerciali, quali sono gli obblighi per gli esercenti l’attività di commercio al minuto. Partendo, in particolare, dalla differenza sostanziale che c’è tra il misuratore fiscale ed il registratore telematico.

Dal misuratore fiscale al registratore telematico dei corrispettivi per i commercianti

Nel dettaglio, il misuratore fiscale è il vecchio apparecchio che in passato veniva utilizzato dai commercianti per il rilascio degli scontrini fiscali. Mentre il registratore telematico, essendo dotato di modulo fiscale, è in grado di memorizzare e di certificare in automatico i corrispettivi. E di trasmetterli in modalità telematica all’Agenzia delle Entrate.

L’introduzione in Italia del misuratore fiscale è davvero di vecchia data. In quanto è stato istituito nel 1983 prima con la legge del 26 gennaio, e poi con il successivo Decreto ministeriale nel mese di marzo dello stesso anno in accordo con quanto riporta il sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

L’introduzione del registratore telematico, invece, è partita nel 2019 al fine di sostituire gradualmente proprio il misuratore fiscale. Passando così dall’emissione degli scontrini e delle ricevute fiscali all’emissione del documento commerciale. Che si può emettere solo con il registratore telematico oppure attraverso una procedura web. E questo al fine di rispettare, verso l’Agenzia delle Entrate, l’obbligo di certificazione dei corrispettivi attraverso la memorizzazione e la trasmissione telematica.

Come mettersi in regola con la trasmissione telematica dei corrispettivi

Essendo quello della trasmissione telematica dei corrispettivi un obbligo, gli esercenti attività di commercio al minuto, al fine di essere in regola con il Fisco, possono adattare il vecchio registratore di cassa rendendolo un registratore telematico. Oppure possono acquistare un nuovo registratore telematico. E comunque, in entrambi i casi, l’esercente ai fini fiscali può beneficiare della maturazione di un credito di imposta.

L’obbligo di utilizzo del registratore telematico, con la trasmissione dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, non è inoltre legato ai ricavi. Tutti, infatti, devono rispettare tale obbligo indipendentemente da quello che è il volume d’affari per l’attività commerciale di vendita al minuto esercitata.

Vendita online con intermediario: non c’è obbligo di fatturazione

Nella vendita online è previsto che non vi sia obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi regolata dall’articolo 2 decreto legislativo 127 del 2015 e non vi è l’obbligo di fatturazione, ma molti si chiedono se la vendita online effettuata tramite un incaricato, o meglio un intermediario, sia da assimilare alla disciplina della vendita online.

Vendita online con intermediario: la questione da risolvere

A tale questione ha risposto l’Agenzia delle Entrate con l’interpello 793 del 25 novembre 2021. La questione è stata sollevata da una società, con sede in Italia e che opera prevalentemente sul territorio nazionale, che si occupa di produzione e vendita di prodotti cosmetici e alimentari. La stessa infatti propone la vendita dei prodotti attraverso un intermediario. L’Istante sottolinea nell’interpello che l’incaricato ha il solo compito di ricevere e immettere ordini e non può effettuare acquisti in proprio per poi rivendere i prodotti ad altri acquirenti. Inoltre non può effettuare ordini per il cliente che poi a sua volta intenda rivendere i prodotti. Si tratta quindi di vendita tra la società produttrice/distributrice e il consumatore finale e l’intermediario semplicemente immette gli ordini.

Il venditore, una volta ricevuto l’ordine e il pagamento anticipato con strumenti tracciabili, provvede telematicamente a inviarlo all’azienda attraverso un’area riservata del sito dell’azienda, che a sua volta recapita i prodotti direttamente all’acquirente finale emettendo lo scontrino e il documento di trasporto. La società si è quindi chiesta quali fossero gli obblighi da rispettare dal punto di vista fiscale.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate: interpello 793 del 2021

L’Agenzia delle Entrate nel fornire la risposta richiama la Risoluzione 274/E del 2009 in cui fornisce la definizione del commercio elettronico indiretto. Si tratta infatti di una transazione commerciale che avviene in via telematica sebbene l’acquirente riceva i prodotti fisici nella sede scelta secondo i canali tradizionali, cioè attraverso il vettore o spedizioniere.

Di conseguenza anche la vendita online tramite intermediario, prevedendo comunque un ordine immesso online deve essere considerato alla stregua di commercio elettronico e indiretto e di conseguenza non vi è l’obbligo di emissione della fattura, sebbene la stessa possa essere specificamente richiesta dall’acquirente e non vige l’obbligo di trasmissione telematica dell’operazione compiuta. Deve essere sottolineato che la fattura eventuale deve essere richiesta dal consumatore finale contestualmente all’effettuazione dell’operazione e non può essere richiesta in un momento successivo.

Nella risposta all’interpello l’Agenzia delle Entrate sottolinea che la società che si occupa di vendita elettronica o per corrispondenza è obbligata comunque ad adottare l’apposito registro dei corrispettivi giornalieri  dall’articolo 24 del Decreto IVA in conformità al DPR 696 del 1996 (Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi).

La risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate sottolinea che resta comunque salva la possibilità per la società di utilizzare soluzioni di memorizzazione e trasmissione telematica delle operazioni all’Agenzia delle Entrate e di fatturazione.