Cessione del credito Superbonus, c’è tempo fino al 30 novembre per la remissione in bonis

L’Agenzia delle Entrate rende noto che per i contribuenti che vogliono avvalersi della cessione del credito per le spese Superbonus sostenute nel 2022 c’è tempo fino al 30 novembre 2023 per la remissione in bonis, cioè per rientrare nei termini previsti da legge. Ecco i dettagli.

Remissione in bonis per la comunicazione dell’opzione

Il decreto Cessioni, decreto 11 del 2023, ha portato molte novità nel campo del Superbonus, la più importante è il blocco della cessione del credito e dello sconto in fattura, vi sono però delle ipotesi in cui è possibile avvalersi ancora di questo strumento. La normativa Superbonus prevedeva che coloro che volevano esercitare la cessione del credito o lo sconto in fattura dovevano comunicare l’opzione entro il 31 marzo 2023.

In quel periodo vi sono però stati problemi con le piattaforme e di conseguenza molti non sono riusciti a effettuare la comunicazione dell’opzione, proprio per questo motivo è stata introdotta la remissione in bonis che prevede, dietro pagamento di una sanzione di 250 euro, la possibilità di esercitare l’opzione in ritardo, ovvero entro giovedì 30 novembre 2023.

Come esercitare la remissione in bonis e recuperare la cessione del credito

Il decreto Cessioni all’articolo 2-ter prevede la possibilità di inviarla, nel caso di omessa o tardiva presentazione dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, a partire dalle spese sostenute nel 2022, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi, nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione.

Nello stesso decreto l’articolo 2-quinquies prevede che se il contribuente vuole esercitare l’opzione di cessione del credito o dello sconto in fattura ma non ha rispettato il termine del 31 marzo 2023, può avvalersi della remissione in bonis inviando la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ossia entro il 30 novembre 2023.

Tale procedura può essere utilizzata per le spese sostenute nel 2022 e per le rate residue non fruite riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021.

Per esercitare l’opzione deve essere individuato un cessionario tra quelli ammessi, cioè banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione.

L’Agenzia ricorda che la remissione in bonis deve essere effettuata per ciascuna comunicazione di cessione del credito non effettuata nel termine del 31 marzo 2023. Inoltre, come previsto nella circolare 27 del 2023, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato più comunicazioni, ma versato la sanzione di 250 euro una sola volta, il versamento delle ulteriori somme dovute, necessarie a perfezionare la remissione in bonis, può avvenire anche successivamente alla presentazione delle comunicazioni, purché sia eseguito entro lo stesso termine del 30 novembre 2023.

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Chiarimenti dalle Entrate sulla remissione in bonis

L’Agenzia delle Entrate ha reso noti alcuni chiarimenti che riguardano l’applicazione della remissione in bonis all’esercizio tardivo dell’opzione per la cedolare secca.

Ciò che viene ribadito è che se il locatore esercita l’opzione “oltre il termine previsto per il versamento dell’imposta di registro dovuta annualmente”, 30 giorni dalla scadenza dell’annualità, la cedolare secca:

  • non è applicabile all’annualità “in relazione alla quale l’opzione non è stata esercitata nei termini”;
  • è applicabile soltanto “per le annualità successive”, ossia dal momento in cui inizia a decorrere il successivo anno nell’ambito del complessivo periodo di locazione; in tale caso, al contribuente non è applicabile alcuna sanzione.

In questo caso il contribuente può applicare la cd “remissione in bonis” che consente di sanare l’omessa o tardiva effettuazione di comunicazioni o altri adempimenti formali alla cui presentazione preventiva è subordinata la fruizione di un beneficio fiscale ovvero l’accesso a regimi fiscali opzionali.
E’ bene specificare, però, che la sua applicazione è limitata alla sola situazione in cui il tardivo assolvimento dell’obbligo di presentazione del modello 69 non sia configurabile come “mero ripensamento”.

Ciò significa che il beneficio della remissione in bonis è applicabile solo se il contribuente manifesta un comportamento coerente con il regime opzionale della cedolare secca o assolve a tutte le formalità e gli obblighi richiesti, omettendo la sola presentazione nei termini del “modello 69”.

In casi diversi non è possibile usufruire dell’istituto, ovvero da parte di chi ha effettuato il versamento dell’imposta di registro prima di esercitare l’opzione per il regime della cedolare secca. In tale ipotesi troverà applicazione, quindi, solo la regola generale secondo cui l’opzione esercitata tardivamente produce i suoi effetti a decorrere dall’annualità successiva.

La remissione in bonis può essere applicata anche da coloro che, prima del 07/04/2011 hanno registrato un contratto di locazione versando l’imposta di registro in un’unica soluzione. In tal caso, secondo l’Agenzia, “non può logicamente configurarsi un comportamento non coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca”.
Questo provvedimento ha valore dal punto di vista sanzionatorio tributario ma non ha alcun effetto sul piano civilistico.

Questo significa che gli Uffici, in sede di tardiva registrazione o denuncia dei contratti di locazione:

  • non sono tenuti ad effettuare valutazioni in ordine all’applicabilità o meno delle norme che disciplinano i rapporti privatistici tra locatario e locatore, né a compiere indagini riguardanti la categoria catastale dell’immobile affittato;
  • devono effettuare la liquidazione dell’imposta di registro dovuta esclusivamente sulla base di quanto emerge dalle risultanze contrattuali o di quanto dichiarato dalla parte contraente che procede all’adempimento tardivo.

Infine, l’Ufficio, in sede di liquidazione dell’imposta di registro, può “accettare ulteriori elementi spontaneamente esibiti dal contribuente e relativi al rapporto di locazione, che potrebbero risultare utili nella successiva fase dei controlli”.

Vera MORETTI

La remissione in bonis possibile fino al 31 dicembre

Grazie al decreto legge 16/2012, i contribuenti hanno la possibilità di accedere ai benefici fiscali e ai regimi fiscali opzionali anche in caso di omissione dell’obbligo di preventiva comunicazione o di altro adempimento formale. Ciò è possibile tramite la regolarizzazione delle relative violazioni, o remissione in bonis.

Con questo termine, si indica “una particolare forma di ravvedimento volto ad evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni o ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente, in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma, la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali“.
Per usufruire di questo tipo di agevolazione, però, la violazione non deve essere già stata oggetto di contestazione e accessi, ispezioni e verifiche non devono essere già iniziati.

Per sanare le violazioni il soggetto deve:

  • soddisfare i requisiti sostanziali richiesti dalla norma di riferimento. Al riguardo l’Agenzia precisa che i requisiti sostanziali richiesti devono essere posseduti “alla data originaria di scadenza del termine previsto per la trasmissione della comunicazione ovvero per l’assolvimento dell’adempimento”;
  • effettuare la comunicazione o l’adempimento formale richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.In pratica, se l’opzione va esercitata: nel periodo 1/01 – 30/09: la remissione in bonis scade entro il 30/09 del medesimo anno, nel periodo 1/10 – 31/12: la remissione in bonis scade entro il 30/09 dell’anno successivo;
  • versare, “contestualmente” alla tardiva comunicazione o all’adempimento tardivo, la sanzione in misura pari a €. 258 (importo minimo da art. 11, DLgs 471/97). Detta sanzione: deve essere versata mediante modello F24 con il codice tributo “8114” (RM 46/2012) riportando, quale “anno di riferimento”, l’anno per il quale si effettua il versamento;
  • non può essere compensata con crediti eventualmente disponibili;
  • non può essere oggetto di ravvedimento operoso (art. 13,DLgs 472/97) in quanto la sanzione rappresenta l’onere da assolvere per aver diritto al riconoscimento dei benefici.

Si riconducono alla remissione in bonis l’omessa presentazione del modello EAS, l’opzione per il regime di trasparenza, il consolidato fiscale nonché quella per la determinazione dell’IRAP a valori di bilancio per le ditte individuali/società di persone.

Esclusi, invece, gli adempimenti richiesti per la fruizione della detrazione del 55% e le opzioni disciplinate dal DPR 442/97 relative a regimi di determinazione dell’imposta/regimi contabili desumibili dal comportamento concludente del contribuente.
Le nuove disposizioni si riferiscono alle irregolarità per le quali al 02/03/2012 non sia ancora scaduto il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui l’adempimento è stato omesso.
Per il primo anno di applicazione la regolarizzazione delle omissioni può avvenire entro il 31/12/2012.

Vera MORETTI