Fondi pensione: quale scelta in base al tasso di rendimento?

Quale scelta dei fondi pensione si può fare in base ai tassi di rendimento? I contribuenti che siano interessati ad aderire e a sottoscrivere prodotti di pensione integrativa, spesso si imbattono in termini e in condizioni differenti a seconda delle compagnie assicurative. Anche la valutazione dei costi e delle performance, prima tra tutte i tassi di rendimento, variano a seconda dell’offerta delle varie soluzioni. A tal proposito è utile prestare attenzione alle tabelle di conversione.

Fondi pensione, la scelta in base ai tassi di rendimento: le tabelle di conversione

Quando si guardano le tabelle di conversione delle varie offerte relative ai fondi pensione ci si può imbattere in differenze anche notevoli. Si può andare dallo 0,22% fino allo 0,65%, ad esempio. La differenza induce a pensare che vi siano fondi pensione con rendimenti del triplo rispetto ad altri. In questi casi, la corretta lettura delle tabelle di conversione risulta estremamente decisiva. Ma, soprattutto, quando è utile prendere visione delle tabelle? Al momento della sottoscrizione della previdenza complementare oppure è necessario tenere sott’occhio quelle pubblicate nel tempo dalle compagnie assicurative?

Tassi di rendimenti del fondo pensione, la corretta informazione al momento della sottoscrizione

Il tasso di rendimento nel caso dei fondi pensione diviene dunque decisivo nella scelta dei contribuenti. Si potrebbe pensare, anche durante il pagamento dei contributi, di spostare i capitali da un fondo verso un altro che detiene dei valori di conversione più convenienti. Ma, per molti sottoscrittori, la durata di permanenza nel fondo pensione è piuttosto lunga. Cosa avverrà ai rendimenti da qui a 30 anni? Per tutti questi dubbi, ciò che veramente risulta decisivo è la corretta informazione al contribuente al momento della sottoscrizione del fondo pensione. L’informazione è utile anche per i casi di portabilità della previdenza integrativa dei fondi pensione.

Fondi pensione e rendite al momento del pensionamento

La rendita dei fondi pensione è un punto cruciale di tutta la previdenza complementare. Il contribuente versa ai fondi pensione i propri risparmi, anche per anni, ma alla fine potrebbe ottenere un risultato di gran lunga inferiore rispetto alle aspettative. Al momento del pensionamento, infatti, la pensione di scorta potrebbe avere un’entità di poche decine di euro. E questo non sempre dipende dall’esiguo montante versato negli anni al fondo pensione. Spesso può dipendere alle rendite maturate su quanto versato e sulla tipologia delle rendite.

Fondi pensione: le diverse formule di rendita della previdenza complementare

Cruciale è dunque l’informazione sulle diverse forme di rendita dei fondi pensione. La prima rendita è quella vitalizia, non reversibile, che va a estinguersi con la premorienza del sottoscrittore andato in pensione. Ma esiste anche la rendita reversibile, la seconda formula di rendimento, che consente il pagamento immediato della rendita al sottoscrittore fino al momento in cui resta in vita. Tale rendita si può trasmettere, per intero o per la rimanente parte, al beneficiario designato, detto reversionario, purché superstite.

Pensione integrativa: l’integrazione della rendita certa per 5 o 10 anni, poi vitalizia

Dai fondi pensione deriva anche la terza rendita certa, quella per cinque o per dieci anni, che poi diviene vitalizia. Tale rendita permette al sottoscrittore di ottenere il pagamento di una rendita, nel periodo dei cinque o dei dieci anni di certezza, al sottoscrittore che va in pensione da lavoro. E tale rendita si può trasmettere ai beneficiari designati nel caso di premorienza del sottoscrittore ma nell’arco del periodo indicato. Nel momento in cui scadono i 5 o i 10 anni, infatti, la rendita diventa dunque vitalizia se il sottoscrittore risulta ancora in vita. Diversamente, si estingue se il sottoscrittore muore.

Previdenza integrativa, quando si ha la restituzione del montante residuale del fondo pensione?

Un’altra formula di rendita dei fondi pensione è quella relativa alla restituzione del montante residuale. Si tratta del caso della controassicurata. Questa formula permette al sottoscrittore di vedersi pagata una rendita fino al momento in cui rimanga in vita. Nel momento in cui dovesse venire a mancare, la rendita verrebbe versata ai beneficiari sotto forma di capitale residuo. Tale capitale risulta dalla differenza tra il montante rivalutato e le rate già corrisposte e si può ottenere anche come pagamento frazionato e periodico.

Fondi pensione, quando scegliere la rendita vitalizia Long term care (Ltc)?

Si può arrivare a scegliere, nel caso di sottoscrizione ai fondi pensione, la rendita vitalizia Long term care (Ltc). Si tratta di una rendita che assicura il pagamento immediato al sottoscrittore, fino al momento in cui rimane in vita. La rendita raddoppia di valore nel caso in cui al sottoscrittore sopraggiungano eventi di non autosufficienza. Il raddoppio vale per tutto il permanere dell’evento stesso. La rendita va a estinguersi con la morte del sottoscrittore.

Fondi pensione, quale scelta per la futura previdenza integrativa?

Dall’analisi delle differenti formule di rendite assicurate dei fondi pensione, è chiaro che il solo riferimento al valore del rendimento non è sufficiente nella scelta. Non lo è nel momento in cui si prendano in esame i soli indici di rendimenti trascurando tutti i diversi fattori legati al tipo di rendita. Infatti, la tipologia di opzione della rendita, il tasso tecnico e i costi fanno in modo che non sia paragonabile un prodotto previdenziale rispetto a un altro senza tener conto dei diversi fattori.

Fondi pensione, si possono effettuare modifiche dei coefficienti di conversione della rendita integrativa?

Una garanzia per il sottoscrittore, dato il lungo termine di permanenza che si può avere in un fondo pensione, è rappresentata dal fatto che le compagnie assicuratrici non possono, nei 3 anni antecedenti il pensionamento del sottoscrittore stesso, procedere con la modifica dei coefficienti di conversione della rendita per chi ha aderito al fondo pensione. Possibile modifiche dei fondi pensione e dei rendimenti, sulla base di indici demografici e finanziari, possono aversi solo se si verificano specifiche condizioni. Tali condizioni sono previste dalla normativa in materia di stabilità delle compagnie assicuratrici, ragione per la quale la corretta informazione al sottoscrittore risulta decisiva prima della firma del prodotto.

Cosa è utile sapere nel caso di modifiche della rendita dettata da basi demografiche e finanziarie dei fondi pensione

Suddette modifiche, infine, non possono produrre effetti ai sottoscrittori che inizino a percepire la rendita nei 3 anni susseguenti alle modifiche stesse. In più, durante la fase di erogazione della rendita, le compagnie assicuratrici non possono procedere con la modifica delle basi demografiche usate per calcolare i coefficienti di conversione in rendita.

Rendita vitalizia dei contributi prescritti: quando è possibile il riscatto?

Per un lavoratore, i periodi non coperti o con insufficienti contributi previdenziali rappresentano un danno per la sua futura pensione. La legge permette di rimediare, anche nel momento in cui il termine di prescrizione sia scaduto. Si tratta della rendita vitalizia, lo strumento mediante il quale si possono riscattare in modo oneroso i periodi non coperti o carenti di contributi previdenziali. Il riscatto può avvenire da parte del datore di lavoro o, in mancanza, per iniziativa del lavoratore stesso.

Circolare Inps numero 78 del 29 maggio 2019

Sulla questione è intervenuta recentemente l’Inps con la circolare numero 78 del 29 maggio 2019. Nel documento l’Istituto di previdenza elenca i dettagli procedurali per la presentazione della domanda e l’indicazione dei mezzi di prova che supportano la richiesta. La prova documentale dell’esistenza del rapporto di lavoro, la data certa, l’esistenza certa, le dichiarazioni ora per allora e quelle dalla Pubblica amministrazione, le attestazioni del sindaco sono altresì precisate nella medesima circolare. Tuttavia, l’istituto del riscatto dei contributi omessi risale già all’articolo 13 della legge numero 1338 del 1962.

La legge 1338 del 1962 sulla costituzione della rendita vitalizia

Secondo la legge, infatti, “il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l’assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell’articolo 55 del regio decreto legge 4 ottobre 1935, numero 1827, può chiedere all’Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell’assicurazione obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi”.

Rendita dei contributi prescritti, effetto immediato sulla pensione

La stessa legge specifica che la rendita dei contributi prescritti integra con effetto immediato la pensione già in essere. In caso contrario, i contributi sono valutati ai fini dell’assicurazione obbligatoria prevista per la pensione di invalidità, per la vecchiaia e a favore dei superstiti.

Contributi prescritti, quando il pagamento spetta al datore di lavoro

Il datore di lavoro può esercitare la facoltà del versamento dei contributi prescritti esibendo all’Inps i documenti di data certa, dai quali si evince l’effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro. Deve risultare, inoltre, anche la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore stesso.

Quando i contributi prescritti devono essere versati dal lavoratore?

I contributi prescritti possono essere versati dal lavoratore nel momento in cui non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita. In questo caso, il lavoratore si sostituisce al datore di lavoro, salvo il diritto del risarcimento del danno. Ricade sul lavoratore stesso l’onere di fornire all’Inps le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione. Tra i soggetti interessati alla costituzione della rendita vitalizia rientrano anche i superstiti del lavoratore.

Quando può essere presentata la domanda all’Inps dei contributi prescritti?

La domanda dei contributi prescritti può essere presentata all’Inps senza limiti temporali, anche dopo il verificarsi del pagamento di un trattamento di pensione. È inoltre ammessa la domanda per omissioni parziali, nel caso in cui sia stata versata una contribuzione parziale rispetto alle retribuzioni che sono state percepite effettivamente. Infine, si può presentare domanda dei contributi prescritti anche per coprire parzialmente il periodo durante il quale si sia verificata omissione contributiva. Ad esempio, il riscatto può avvenire solo per le settimane necessarie per perfezionare i requisiti della pensione.

Chi sono i destinatari del riscatto o della costituzione della rendita vitalizia?

La circolare Inps 78 del 29 maggio 2019 riporta compiutamente i destinatari dello strumento del riscatto dei contributi omessi, ovvero gli interessati alla costituzione della rendita vitalizia. Infatti, figurano:

  • i lavoratori di un rapporto di lavoro subordinato;
  • i familiari coadiuvanti e coadiutori di chi è titolare di impresa artigiana o commerciale;
  • i collaboratori del nucleo diretto coltivatore diversi dal titolare e collaboratori dei nuclei colonici e mezzadrili;
  • i lavoratori che, essendo soggetti al regime assicurativo della gestione separata, non siano obbligati al versamento diretto della contribuzione, essendo la propria quota trattenuta dal committente o associante e versata direttamente da quest’ultimo;
  • gli iscritti alla Cassa per le pensioni degli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.

Prescrizione dei contributi, quale attesa?

Il presupposto per attivare l’istituto del riscatto dei contributi omessi è che i contributi stessi siano caduti in prescrizione. Ciò avviene al trascorrere di cinque anni se la domanda viene presentata dal datore di lavoro e di dieci anni se è invece il lavoratore stesso a farne denuncia all’Inps.

Quanto si paga per riscattare i contributi omessi nel sistema retributivo?

Se i periodi per i quali si richiede il riscatto dei contributi omessi rientrano nel meccanismo retributivo, il costo viene calcolato in termini di “riserva matematica”. Ciò significa che si effettua il differenziale annuo tra la pensione con il riscatto dei contributi e quella senza il riscatto. Il risultato va moltiplicato per il coefficiente inerente al sesso, all’età e all’anzianità contributiva.

Costo del riscatto dei contributi omessi nel sistema contributivo

Diverso è il calcolo del riscatto di periodi di contributi omessi rientranti nel sistema contributivo. In questo meccanismo rientrano i lavoratori:

  • che abbiano iniziato a versare contributi a partire dal 1° gennaio 1996 e con meno di 18 anni di contribuzione prima del 1996;
  • i periodi dal 2012 in poi per contribuenti che abbiano almeno 18 anni di contributi versati prima del 1996.

Per queste categorie di contribuenti il costo è quantificato applicando l’aliquota contributiva in vigore nel momento in cui si presenta domanda alla retribuzione percepita nei 12 mesi precedenti la domanda stessa. Si tratta di un sistema simile, dunque, al riscatto della laurea per chi non può beneficiare del sistema agevolato dell’articolo 4 del 2019.

Costo riscatto contributi iscritti alla Gestione separata Inps, artigiani e commercianti

Per i contribuenti iscritti alla Gestione separata Inps il costo del riscatto di periodi di omessa contribuzione fa riferimento al valore medio mensile dei compensi assoggettati alla contribuzione obbligatoria degli ultimi dodici mesi precedenti la domanda stessa. Non è stato ancora chiarito, invece, quale sia il reddito sul quale debbano far riferimento gli artigiani e i commercianti per il riscatto dei periodi non coperti.