Bonus bebè agli stranieri, l’Inps rivede le domande: ecco chi dovrà presentarla nuovamente

L’Inps rivede il bonus bebè (cosiddetto “Assegno di natalità“) ai cittadini di Paesi terzi non comunitari. Gli stranieri, infatti, potranno chiedere all’Inps di esaminare nuovamente le istanze rigettate per la mancanza del requisito del permesso di soggiorno di lungo periodo. Ad oggi, le domande che si trovano ancora in istruttoria all’Inps, saranno accolte e non vi sarà la necessità di presentare una nuova istanza. Purché chi ha presentato la domanda abbia:

  • il permesso unico di lavoro per un periodo eccedente i sei mesi;
  • la carta di soggiorno;
  • il permesso di soggiorno per la ricerca per un periodo superiore ai sei mesi.

I requisiti per presentare domanda del bonus bebè per i cittadini extracomunitari

È stato lo stesso Istituto di previdenza a fare chiarezza sui beneficiari del bonus bebè con il messaggio numero 1562 del 7 aprile 2022. Nella comunicazione sono fissati anche i nuovi requisiti per i cittadini extracomunitari. Infatti, in riferimento ai requisiti previsti per la concessione della prestazione dell’Assegno di natalità, si prevedeva che il richiedente avesse tra i requisiti anche quello della titolarità del permesso di soggiorno nell’Unione europea di lungo periodo. La sentenza numero 54 del 2022 della Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la norma relativa all’Assegno di natalità proprio nella parte nella quale si richiede ai cittadini extra Unione europea di essere titolari di permessi di soggiorno Ue di lungo periodo.

Cittadini extracomunitari, quali hanno già potuto presentare domanda del bonus bebè?

In altre parole, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma in base alla quale l’Assegno di natalità sia stato escluso ai cittadini extracomunitari ammessi in Italia per lavoro o per altre motivazioni differenti rispetto a quelle lavorative in possesso del permesso di soggiorno ma non di lungo periodo. Sono state dichiarate incostituzionali anche le successive proroghe delle norme che regolano il bonus bebè.

Bonus bebè, la sentenza della Corte costituzionale che riammette all’assegno di natalità i cittadini extraUe

In particolare, si legge nel messaggio Inps, “la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 125, della legge numero 190/2014, nella parte in cui esclude dal riconoscimento del diritto all’assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi non comunitari che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi, a norma del diritto dell’Unione o nazionale, e i cittadini dei predetti medesimi Paesi che sono stati ammessi a fini diversi dall’attività lavorativa, a norma del diritto dell’Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) numero 1030/2002. La suddetta illegittimità si estende anche alle successive proroghe dell’assegno di natalità illustrate in premessa e vigenti fino al 31 dicembre 2021”.

Bonus bebè, che cos’è?

Il bonus bebè si concretizza in una prestazione assistenziale che è stata corrisposta dal 2015 al 2021. Il trattamento assistenziale è riservato nei casi di nascita e di adozione fino a quando il bambino compie tra anni di età. In alternativa entro il terzo anno dall’ingresso in famiglia.

Cosa fare per ottenere il bonus bebè?

Pertanto, alla luce della sentenza della Corte costituzionale e del messaggio operativo dell’Inps, le domande del bonus bebè che si trovano presso l’Istituto previdenziale nella fase dell’istruttoria, verranno accolte. Naturalmente devono possedere i requisiti dettati dalla sentenza della Corte costituzionale. Le istanze che sono state respinte per la mancanza del requisito del possesso di soggiorno di lungo periodo, possono essere accolte in autotutela. Ma c’è bisogno dell’istanza di riesame da parte dell’interessato. Non possono essere più accettati, invece, i rapporti esauriti in maniera definitiva, per avvenuta formazione del giudicato oppure per un altro evento.

Bonus bebè in Gazzetta Ufficiale

Per quanto riguarda il tanto atteso e reclamizzato bonus bebè, dalle parole, forse, si è arrivati ai fatti. È stato infatti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2015 il Dpcm 27 febbraio 2015, che stabilisce le regole e le condizioni perché le famiglie possano accedere al bonus bebè.

Secondo il dettato legislativo, il bonus bebè può essere richiesto per i figli nati o adottati tra l’1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 e il suo importo annuale è pari a 960 o 1.920 euro, ossia 80 e 160 euro al mese.

Il bonus bebè viene ai nuclei familiari con un Isee pari o inferiore a 25mila euro; in particolare, per le famiglie il cui Isee non supera i 7mila euro, la cifra messa a disposizione viene raddoppiata. L’assegno è corrisposto alle famiglie dall’Inps per tre anni.

La domanda per richiedere il bonus bebè va presentata entro 90 giorni dalla nascita o dall’adozione del bimbo, una volta sola per via telematica; tocca ora all’Inps predisporre entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del decreto i modelli necessari alla richiesta.

Bonus bebè, finalmente ci siamo

Ogni tanto, per fortuna, dal governo arriva qualche buona notizia per gli italiani. Nello specifico, una delle ultime è quella relativa al cosiddetto Bonus bebè. È stato infatti firmato nei giorni scorsi il decreto del presidente del Consiglio Renzi che dà il via libera al Bonus bebè introdotto dalla legge di stabilità.

Questo non significa un’applicazione immediata del decreto, dal momento che per l’erogazione del Bonus bebè sarà necessario aspettare che l’Inps recepisca il provvedimento e ne dia comunicazione con una circolare o un messaggio nei prossimi giorni.

Ricordiamo infatti che l’erogazione non è automatica ma, per ricevere il Bonus bebè, le coppie che desiderano averlo devono inoltrare richiesta all’Inps entro 90 giorni dalla nascita o dall’entrata in famiglia (in caso di adozione) del figlio. Il totale del Bonus bebè ammonta a 960 euro all’anno da erogare mensilmente (80 euro al mese).

Al Bonus bebè potranno accedere i nuovi nati o nuovi adottati nel periodo 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2017, la cui famiglia abbia un Isee non superiore a 25mila euro. Qualora l’Isee fosse inferiore ai 7mila euro, l’importo del Bonus bebè raddoppia a 1920 euro.

Resta ancora il nodo dei bambini nati o adottati tra l’1 gennaio 2015 e la data della firma del decreto le cui famiglie non hanno potuto fare richiesta del Bonus bebè: dal governo fanno sapere che le mensilità perdute saranno recuperate sulla base di quanto Inps e governo stesso indicheranno nei prossimi giorni.